Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/01/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N°
___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA Cron.
___________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Addì
_________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario,
_____ F.A. _________________
dott.ssa Carmela Fachile nella causa iscritta al n.6391/2024 R.G.L. promossa Rilasciata spedizione
DA in forma esecutiva
, nato a [...] il [...] c.f.: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 all'Avv.
difeso dall'avv. Giorgio Petta, per mandato in atti __________
__________ __
Ricorrente
__________
C O N T R O __________ __
, con sede legale centrale a Roma, nella via Ciro
Parte_2 per
__________ il Grande n. 21, C.F , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1 _________
e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti. __________
__________ __
Resistente
__________ All'udienza del 22.1.2025, alle ore 16,00 ha pronunciato __________ __
S E N T E N Z A
Il Cancelliere
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in parziale accoglimento del ricorso:
-Condanna l' al pagamento, in favore di , della somma dovuta a titolo di reddito Pt_2 Parte_1
di cittadinanza, prot.n. per il periodo compreso tra gennaio 2020 e CodiceFiscale_2
settembre 2020;
-Compensa tra le parti le spese del giudizio.
-Pone a carico dell'Erario le spese ed i compensi di difesa del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato in data 24.4.2024, il ricorrente conveniva in giudizio l' e premettendo: Pt_2
di essere titolare del reddito di cittadinanza per l'anno 2019; che il beneficio veniva revocato dall'Istituto in data 27/03/2021 a seguito della pendenza del procedimento penale, a proprio carico,
per il reato di cui all'art. 640 bis c.p.p e per il reato di cui all'art. 7, co. 1, del d.l. n. 4 del 28.1.2019;
che con la sentenza n. 1351 del 23.2.2023, emessa dal Tribunale di Palermo nel suddetto procedimento penale, era stato assolto dai reati a lui ascritti perché “il fatto non sussiste”. che l' Pt_2
provvedeva alla eliminazione del provvedimento di revoca del beneficio, ma, nonostante i diversi solleciti, non corrispondeva le mensilità ancora spettanti, chiedeva di “accertare e dichiarare
l'illegittimità della revoca del reddito di cittadinanza alla luce dell'allegata sentenza n. 1351/2023,
con cui il Tribunale di Palermo ha assolto il sig. dai reati ascritti (che avevano Parte_1
determinato la sospensione del beneficio); 2. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del sig.
di percepire quanto dovuto a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo compreso Parte_1
tra ottobre 2019 e settembre 2020, pari a complessivi € 7.252,56, ovvero quella somma maggiore o
minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi;
3. conseguentemente, condannare
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_2
corrispondere al sig. il complessivo importo di € 7.252,56, ovvero quella somma Parte_1
maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi;
4. parimenti in via
principale, accertare e dichiarare la fondatezza della pretesa risarcitoria formulata nel paragrafo
III del presente ricorso e, per l'effetto, condannare l' , in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. , a titolo di Parte_1
risarcimento del danno da perdita di chance, l'importo che lo stesso avrebbe percepito qualora
avesse potuto presentare le successive domande di accesso al reddito di cittadinanza, per complessive ulteriori 29 mensilità, pari a complessivi € 17.527,02, ovvero pari alla maggiore o minor
somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi...”
Cont L costituitosi in giudizio, precisava che a seguito della comunicazione della sentenza n. 1351
del 23.2.2023 aveva provveduto ad eliminare la revoca del beneficio in data 23/04/2024 e a riprendere i pagamenti che sarebbero continuati “ad essere accreditati con due elaborazioni al mese
per ulteriori n.10 rate, sino a completare i 18 mesi spettanti per la domanda precedentemente
revocata”.
Chiedeva pertanto la cessazione della materia del contendere, con riferimento alla domanda di corresponsione dei ratei residui e il rigetto della domanda di risarcimento per perdita di chance.
Con le note autorizzate del 3.1.2025, parte ricorrente dichiarava che, nonostante il decorso del tempo,
l' aveva effettuato soltanto tre pagamenti rispettivamente per i ratei di ottobre 2019, novembre Pt_2
2019 e dicembre 2019, pertanto chiedeva il pagamento delle ulteriori somme dovute a titolo di reddito di cittadinanza in oggetto, nel periodo compreso tra gennaio 2020 e settembre 2020 ed insisteva nella domanda di risarcimento del danno da perdita di chance.
La causa, senza alcuna istruttoria, viene decisa all'odierna udienza.
La domanda va accolta parzialmente.
Invero dalla documentazione in atti risulta che, a seguito della comunicazione della sentenza n.
1351/2023, l' ha provveduto ad eliminare la revoca del beneficio, adottata in pendenza del Pt_2
procedimento penale e a riprendere il pagamento dei ratei, riconoscendone il diritto.
L' pur avendo chiesto la cessata materia del contendere non ha dato prova del pagamento della Pt_2
prestazione per il periodo compreso tra gennaio 2020 e settembre 2020, la cui debenza risulta pacifica,
non essendo stata contestata dall' , sicché non vi è dubbio che parte ricorrente abbia diritto alla Pt_2
corresponsione delle restanti rate.
Ciò nondimeno, non merita accoglimento la domanda di condanna al risarcimento del danno da perdita di chance che sarebbe derivato “ dalla revoca del beneficio del reddito di cittadinanza,
nell'impossibilità di poter rinnovare la richiesta del medesimo beneficio”, atteso che se da un lato il provvedimento di revoca non costituiva un impedimento giuridico alla proposizione di una nuova domanda, dall'altro l'odierno ricorrente – sulla quale gravava ex art. 2697 c.c. il relativo onere probatorio – non ha allegato e provato la sussistenza dei requisiti di legge per la fruizione della prestazione anche per le ulteriori 29 mensilità ex adverso pretese, nel caso di presentazione della relativa domanda.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto con condanna dell' al Pt_2
pagamento delle rate del reddito di cittadinanza, prot. n. per il periodo Controparte_2
compreso tra gennaio 2020 e settembre 2020 e con rigetto per il resto del ricorso.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite.
Vanno poste a carico dell'Erario le spese ed i compensi di difesa del ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 22.1.2025
Il Giudice Onorario