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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/02/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico, all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.5155 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
, in proprio ex art.86cpc e e Parte_1 Controparte_1 CP_2
con il proc. dom. avv.
[...] Parte_1
- attori -
e
Repubblica Federale di Germania, contumace
e
con l'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_3
Stato di Genova, presso i cui uffici in Viale delle Brigate Partigiane n.2 è
domiciliato
- convenuti -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 e e convenivano in giudizio la Controparte_2 CP_1 Parte_1
Repubblica Federale di Germania e il Controparte_3
Contr (d'ora in avanti solo , esponendo:
- di essere prossimi congiunti ed eredi1 di ucciso con fucilazione Persona_1
sul posto, mentre era in campagna a svolgere il proprio lavoro di agricoltore,
dalle forze armate del Terzo Reich il 20.1.1945 nel corso di un'operazione di rastrellamento di partigiani condotta nella zona di Albenga;
- che tali eventi avevano determinato evidente danno parentale alla moglie e al figlio del de cuius, danti causa ereditari degli attori;
- che per quanto accaduto era responsabile civilmente la Repubblica Federale di
Germania, essendo peraltro stato istituito per legge (art. 43 D.L. n. 36 del 30
aprile 2022, convertito in L. n. 79 del 29 giugno 2022), a seguito di accordi internazionali intercorsi tra lo Stato italiano e quello tedesco, un “Fondo
speciale Fondo speciale per le vittime di crimini commessi dalle forze del
Terzo Reich sul territorio italiano o a danno di cittadini italiani” a costituzione della provvista necessaria al pagamento del risarcimento dei danni accertati.
Su detti presupposti gli attori domandavano la condanna della Repubblica
Contr Federale di Germania e del al risarcimento di ogni danno cagionato loro -
agendo iure hereditatis in relazione al danno iure proprio patito dalla moglie e dal
2 figlio del de cuius - che indicavano nell'importo complessivo di circa 700.000,00
euro.
Nonostante regolare notifica dell'atto introduttivo, la Repubblica Federale di
Germania rimaneva contumace.
Si costituiva in giudizio, invece, il Controparte_3
contestando in fatto e in diritto la domanda attrice, e in particolare esponendo
- di essere l'unico soggetto legittimato passivo, anche sotto il profilo sostanziale, rispetto all'azione avversaria stanti le previsioni dell'art.43 del d.l.
n.36/2022 (convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2022)2, norma che aveva determinato e disciplinato la successione a titolo particolare dello Stato
italiano nei debiti risarcitori della Germania verso le vittime del Terzo Reich;
Contr
- che quanto sopra legittimava il allo svolgimento di ogni eccezione processuale e di merito rispetto alle domande svolte dall'attrice;
- che, in particolare, la domanda attrice era prescritta ai sensi dell'art.43co.6 d.l.
n.36/2022;
- che gli attori non avevano provato in modo idoneo tutti gli elementi costitutivi della affermata responsabilità extracontrattuale, oltre a non aver adeguatamente dimostrato l'ammontare del preteso danno;
3 - che, per l'ipotesi di riconoscimento di somme a titolo di danno, doveva tenersi conto in compensazione di quanto già percepito dagli attori a titolo indennitario e/o risarcitorio per i fatti di causa.
Contr Il quindi, concludeva domandando il rigetto della domanda attrice.
* * * * *
Considerato che
- deve escludersi che il d.l. n.36/22, o altro atto normativo opponibile a parte attrice, abbia determinato il verificarsi di un'ipotesi di successione a titolo particolare dello Stato italiano nei debiti risarcitori della Germania verso le vittime del Terzo Reich;
- si consideri in particolare che l'art. 43 del d.l. in questione (rubricato
“Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di
guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona,
compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle
forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”)
dispone che:
- “1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito (grassetto dello scrivente) il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
- 2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità CP_5 previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il CP_5
4 pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
- 3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
- 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94; c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
- 5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
- 6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente.
- 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 20.000.000 per l'anno 2023 ed euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307”.
5 Contr
- in tesi di parte la predetta norma avrebbe natura e finalità attuativa dell'Accordo intercorso tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di
Germania, reso esecutivo con d.p.r. n. 1263/1962, accordo concernente “il
regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e
finanziario” tra i due Paesi, in ordine alle quali a) la Repubblica Federale di
Germania si è impegnata a versare alla Repubblica italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi
(art. 1, par. 1); b) il Governo italiano ha dichiarato “definite” tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica Italiana oppure delle persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica
Federale di Germania o nei confronti delle persone fisiche o giuridiche tedesche, derivanti da diritti sorti nel periodo 01/09/1939 – 08/05/1945 (art. 2,
par. 1), assumendo altresì l'impegno a tenere indenne la Repubblica Federale
di Germania da ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essi (par. 2);
- ciò posto, per un verso deve escludersi la sussistenza, efficacia, legittimità e opponibilità ai cittadini di alcun eventuale atto o accordo intercorso tra Stati e volto alla limitazione di diritti (quali quello al risarcimento dei danni) vantati dai cittadini italiani rispetto a soggetti terzi, pur evidenziandosi che tale non
Contr pare essere la tesi sostenuta dal nella presente sede;
per altro verso,
nessun elemento (letterale o teleologico) consente di affermare che le previsioni del citato art.43 d.l. n.36/22 abbiano inteso determinare o disciplinare un fenomeno successorio - dal lato passivo - intercorso tra lo Stato
tedesco e quello italiano in relazione alle pretese risarcitorie delle vittime dei
6 crimini di guerra nazisti, se non con riferimento alla fase di esecuzione di titoli giurisdizionali ottenuti nei modi ordinari e tra le parti del rapporto giuridico soggettivo nato con la commissione di crimini di guerra;
- deve infatti rilevarsi che il più volte citato costrutto normativo si limita a prevedere (fin dalla rubrica della norma) e disciplinare, in favore dei soggetti che abbiano visto accertare in sede giudiziale il proprio diritto, le modalità di ottenimento della prestazione risarcitoria;
come detto, una disciplina che viene in rilievo solo nella fase esecutiva, e non in quella di accertamento del diritto di credito;
- il fatto che, in virtù di un accordo internazionale, lo Stato italiano (peraltro a seguito di versamento di importi da parte dello Stato tedesco) si è impegnato a far fronte al pagamento di risarcimenti fondati su specifico titolo di accertamento (sentenza passata in giudicato, o atto di transazione), non può
certo determinare un fenomeno successorio con riferimento al rapporto giuridico soggettivo che costituisce il presupposto e il fondamento dell'obbligazione di pagamento;
- in tal senso, e con valenza risolutiva e determinante, vanno richiamati - oltre al complessivo senso logico e giuridico della norma in esame - anche i principali passaggi “letterali” della stessa, ove si specifica che “per i danni di cui al
comma 1” (e dunque per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del
Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945) ha
“diritto all'accesso al Fondo” chi abbia ottenuto un “titolo costituito da
7 sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la
liquidazione dei danni”; accertamento che in tutta evidenza, e secondo ogni possibile ricostruzione giuridica (e logica), non può che effettuarsi nei confronti del soggetto (la Repubblica Federale di Germania) pacificamente successore del Terzo Reich;
Contr
- il coinvolgimento del nel presente giudizio (correttamente determinato dalla notifica di parte attrice) risulta, dunque, finalizzato - come previsto dal comma 6 dell'art.43 - al successivo (rispetto all'accertamento del diritto di credito) accesso al Fondo di ristoro dei danni, istituito e gestito dallo Stato
italiano in adempimento degli accordi internazionali;
- escluso, per quanto sopra esposto, il verificarsi di un fenomeno successorio nel rapporto giuridico soggettivo per cui è causa, deve escludersi la possibilità
per il Mef di svolgere eccezioni che pertengono esclusivamente al soggetto passivo della pretesa, prima fra tutte quella relativa alla prescrizione del diritto azionato;
- in riferimento al tema della prescrizione, e tenuto in particolare dei recenti arresti della Suprema Corte al riguardo (si consideri Cass.n.3642/24, citata dal Mef a sostegno della propria tesi) pare opportuno comunque evidenziare quanto segue;
- esiste pacificamente una norma immanente di diritto internazionale consuetudinario che sancisce l'imprescrittibilità dei reati (e delle loro conseguenze) concernenti i crimini di guerra e contro l'umanità; detta norma ha trovato espresso riconoscimento nel 1968 dall'ONU con la “Convenzione
8 sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità” e, in ambito europeo, nel 1974 con la “Convenzione europea sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra”;
- detta norma integra principio dell'ordinamento italiano in virtù dell'art.10
Cost. che sancisce la conformazione automatica dell'ordinamento interno alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (Corte Cost.
24/10/2007 n. 349), e ciò è stato espressamente confermato e riconosciuto da
Cass. SS.UU. n.5044/2014;
- la norma consuetudinaria in questione, pur “emersa” in epoca successiva ai tragici avvenimenti per cui è causa, vale anche per i crimini anteriormente commessi, non ostando a ciò, in sede civile, alcun limite derivante da supposta irretroattività;
- l'ambito civile e quello penale sono, infatti, pacificamente disciplinati da principi diversi, così che le statuizioni assunte in ambito penale, pur con riferimento al medesimo istituto (quale la prescrizione) non valgono necessariamente in ambito civile;
- in particolare, l'emersione sopravvenuta di una norma di diritto internazionale che (im)ponga la imprescrittibilità della reazione giurisdizionale a fronte di determinate condotte, certamente non può avere efficacia retroattiva in sede penale in quanto determinerebbe un trattamento deteriore del reo, in contrasto con i principi generali del nostro ordinamento;
9 - per contro e proprio in applicazione della premessa distinzione tra ambito penale e civile, la sopravvenuta emersione di una norma che (im)ponga la imprescrittibilità di pretese giurisdizionali in sede civile non necessariamente si pone in contrasto con l'ordinamento giudiziario, proprio perché non ci sono esigenze di favor rei da rispettare3;
- la questione specifica (imprescrittibilità del credito risarcitorio in sede civile),
non si può risolvere solo in forza dell'analisi dell'art.43co.6 d.l. n.36/22 che ha fatto salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, in quanto si tratta di norma complessivamente riferita ad altro ambito, e con la sola previsione di un termine di decadenza (che era di 180 giorni dalla entrata in vigore del d.l.n.36/22, termine successivamente prorogato al 31 dicembre
2023 dal decreto-legge n. 198 del 2022, quale convertito, art. 8, comma 11-
ter, quale a sua volta modificato dall'art.
5-bis, comma 1, del decreto-legge n.
132 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n.
170);
10 - deve peraltro ritenersi che, proprio in Cass.n.3642/24, la Suprema Corte ha implicitamente indicato di essere orientata nel senso della applicabilità della norma di imprescrittibilità sopravvenuta in sede civile, se si considera in particolare il passaggio motivazionale (pag.15) ove afferma che “questa
Corte, nella decisione n. 5044 del 2004, scrutinando l'analogo caso di
richiesta di tutela risarcitoria, ha connesso l'affermazione dell'esclusione
dell'immunità giurisdizionale ai caratteri dei diritti lesi, e così alla
imprescrittibilità sancita esplicitamente sin dalla Convenzione ONU del 1968,
che in effetti, come sottolineato nell'odierna requisitoria del Procuratore
Generale, ha indicato di riferirsi a quei crimini «qualunque sia la data in cui
sono stati commessi»”; in tal modo dichiarando, sia pure incidenter tantum,
piena adesione alla tesi (dei ricorrenti) della generale imprescrittibilità in sede civile del credito risarcitorio da lesione dei diritti fondamentali della persona;
- va dunque, ad avviso della scrivente e per quanto sopra esposto, affermato che in ogni caso non ricorre, nella vicenda in esame, l'invocata prescrizione, e sono stati rispettati i termini decadenziali previsti dal più volte citato d.l.
n.36/2022 e succ. mod.;
- passando, dunque, all'esame degli specifici aspetti processuali e di merito della presente controversia, si osserva quanto segue;
- la documentazione prodotta da parte attrice (si vedano in particolare i docc. da
14 a 21, e specificamente il doc.19) consente di affermare il raggiungimento di più che adeguata prova della efferata esecuzione patita da Persona_1
11 certamente annoverabile tra i crimini di guerra lesivi dei diritti inviolabili della persona;
- per quanto attiene la concreta liquidazione del danno patito dalla moglie e dal figlio del de cuius (danno che in questa sede gli attori domandano in via ereditaria) si osserva quanto segue;
- vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, occorre tener conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti;
al riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato la necessità della adozione di un criterio “a punto variabile”, con estrazione del valore medio del punto dai precedenti, modularità, elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi (così Cass.
n.10579/2021);
- i predetti criteri sono pienamente rispettati dalle più recenti tabelle del
Tribunale di Milano, che lo scrivente di seguito utilizzerà ai fini della quantificazione del danno occorso all'attrice;
- gli elementi istruttori in atti (e, peraltro, l'assenza di alcuna specifica contestazione al riguardo da parte convenuta) dimostrano con certezza il ricorrere del rapporto di parentela del defunto con i danti causa ereditari degli attori;
12 - pertanto, con riferimento alla posizione di considerato che Persona_2
il de cuius al momento della morte aveva 40 anni e che la vittima secondaria
(moglie) aveva 26 anni, il danno in esame va liquidato attribuendo 22 punti per l'età della vittima primaria, 24 punti per l'età della vittima secondaria, 16
punti in relazione al rapporto di convivenza al momento dell'uccisione del de cuius, 14 punti in relazione alla sopravvivenza un altro congiunto nel nucleo familiare primario, 20 punti in considerazione della specifica qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale in questione (e valutato positivamente il ricorrere e la prova a) di frequentazione, e b) parimenti, dell'attività di assistenza sanitaria e domestica;
quindi un totale di 96 punti, che conducono alla liquidazione - con valore-
punto di € 3.365,00 - di un danno pari a € 323.040,00; importo liquidato all'attualità e sul quale decorrono gli interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
- con riferimento alla posizione di , considerato che il de cuius Persona_3
al momento della morte aveva 40 anni e che la vittima secondaria (figlio)
aveva 6 anni, il danno in esame va liquidato attribuendo 22 punti per l'età
della vittima primaria, 28 punti per l'età della vittima secondaria, 16 punti in relazione al rapporto di convivenza al momento dell'uccisione del de cuius, 14
punti in relazione alla sopravvivenza un altro congiunto nel nucleo familiare primario, 20 punti in considerazione della specifica qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale in questione (e valutato positivamente il ricorrere e la prova a) di frequentazione,
13 e b) parimenti, dell'attività di assistenza sanitaria e domestica;
quindi un totale di 100 punti, che conducono alla liquidazione - con valore-punto di € 3.365,00
- di un danno pari a € 336.500,00; importo liquidato all'attualità e sul quale decorrono gli interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
- il danno che va conseguentemente riconosciuto agli attori, considerate le rispettive quote ereditarie, è pari
- per a 1/6 dell'importo risarcitorio di competenza di Controparte_2 [...]
e dunque euro 53.840,00; Per_2
- per a 1/6 dell'importo risarcitorio di competenza di Parte_1
(euro 53.840,00), oltre a 1/2 dei 3/6 dell'importo risarcitorio Persona_2
di competenza di confluito nel patrimonio di Persona_2 Persona_3
di cui il è erede per quota di 1/2 (euro 80.760,00), oltre a 1/2 Parte_1
dell'importo risarcitorio di competenza “diretta” di (euro Persona_3
168.250,00); dunque complessivi euro 302.850,00;
- per a 1/6 dell'importo risarcitorio di competenza di Controparte_1 [...]
(euro 53.840,00), oltre a 1/2 dei 3/6 dell'importo risarcitorio di Per_2
competenza di confluito nel patrimonio di di Persona_2 Persona_3
cui il è erede per quota di 1/2 (euro 80.760,00), oltre a 1/2 Parte_1
dell'importo risarcitorio di competenza “diretta” di (euro Persona_3
168.250,00); dunque complessivi euro 302.850,00;
- per tutti, oltre interessi come sopra indicato;
- non vi è prova della percezione, da parte degli attori o dei loro aventi causa, di eventuali indennizzi e/o risarcimenti;
14 - la ripartizione delle spese di lite è orientata dalla soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo;
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità delle forze armate tedesche del Terzo Reich
per il crimine di guerra perpetrato con l'uccisione di il Persona_1
20.1.1945;
- condanna la Repubblica Federale di Germania, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale successore del Terzo Reich, al risarcimento in favore degli attori;
danno che si liquida in € 53.840,00 per Controparte_2
€ 302.850,00 per € 302.850,00 per per Controparte_1 Parte_1
tutti oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna la Repubblica Federale Tedesca a rifondere le spese di lite in favore degli attori, con distrazione in favore dell'avv. Parte_1
dichiaratosi antistatario;
spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 260.000,01 a € 520.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min.
Giust. n.147/22) - si liquidano come da richiesta in € 16.018,20 per compensi ed € 574,53 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa
nella misura e con le modalità di legge;
- ai sensi dell'art. 43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito in Legge 29 giugno
2022, n. 79 e successive integrazioni, si dà atto che parte attrice potrà ottenere
15 tali somme dal Fondo per il Ristoro dei danni subiti dalle Vittime dei Crimini
di Guerra e contro l'Umanità dalle Forze del terzo Reich successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Genova, 4.2.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 è nipote ex fratre (ed erede) di moglie del de cuius;
i figli di Controparte_2 Persona_2 Controparte_2 ( e sono eredi (pronipoti) di e di (figlio del de cuius e di CP_1 Parte_1 Persona_2 Persona_3
. Il tutto adeguatamente illustrato a pag. 5 dell'atto di citazione e supportato dai docc. da 2 a 10. Persona_2 2 Concretamente attuativo dell'Accordo internazionale intercorso tra lo Stato italiano e quello tedesco, reso esecutivo con dpr n.1263/1962, con il quale venivano dichiarate definite tutte le rivendicazioni della Repubblica Italiana o delle persone fisiche o giuridiche italiane nei confronti della Repubblica Federale di Germania, avendo in particolare lo Stato italiano assunto l'impegno di tenere indenne la Repubblica Federale Tedesca dalle azioni e pretese legali vantate nei confronti della medesima. 3 In Cass.n.3642/24 si legge: “… ciò di cui, in primo luogo, si dolgono i ricorrenti è l'aver ritenuto, da parte della Corte territoriale, che l'assunta imprescrittibilità dell'invocata tutela risarcitoria civile, in quanto derivante da una norma internazionale recepita ma formatasi dopo i fatti, sia da considerare inapplicabile retroattivamente, mentre si tratterebbe di norma come tale rivolta a regolare in particolare i fatti pregressi che, in quanto penalmente imprescrittibili, ai fini civilistici, unici oggetto di questo giudizio, determinerebbero un'applicabile esclusione di ogni prescrizione;
salvo quanto si sta per dire al § 4, il profilo è fondato, posto che il Collegio di merito ha evocato il principio d'irretroattività che la Costituzione, all'art. 25, secondo comma, relaziona solo alla sanzionabilità penale”. A ben vedere, dunque, la Suprema Corte afferma che la Corte d'appello (la cui sentenza era oggetto di ricorso per Cassazione) aveva affermato che la imprescrittibilità non vale per i fatti commessi prima della emersione della norma internazionale che afferma la imprescrittibilità, ciò ex art.25co.2C.Cost.; tale statuizione, affermano i ricorrenti con motivazione che la Corte condivide, è errata sia in quanto non si possono estendere alla sede civile considerazioni e principi di ambito penale, sia in quanto è corretto affermare che la norma internazionale è nata proprio per disciplinare fatti pregressi in sede civile, affermandone la imprescrittibilità anche retroattiva. Al riguardo si veda anche il punto 3.1 della motivazione: “naturalmente, altro è dire, come visto errando, che l'ipotizzata imprescrittibilità non potrebbe essere retroattiva, altro è esaminare la norma medesima per vagliare se essa stessa si affermi con portata retroattiva: e la Corte di appello ha affermato esplicitamente di non esaminare tale profilo rimasto quindi sub iudice”. La Suprema Corte, in questo modo, afferma che è sbagliato in termini generali affermare che la imprescrittibilità non può essere retroattiva in sede civile; e che la Corte d'Appello, nel caso esaminato, non aveva affrontato la questione in relazione alla specifica norma in questione.