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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/05/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Agrigento
Unica Civile
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di
Agrigento, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies cpc., e pubblicato, la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 2226 DEL RUOLO GENERALE DEGLI
AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2024
TRA
nato a [...], il [...], residente in [...]
Piovene, n. 3a, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Giuseppe Gianluca Urso, domiciliato presso lo studio di questi sito in Agrigento, alla via
Artemide, n. 5, per procura in atti
(RICORRENTE)
CONTRO
( CF ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma e domicilio in
Agrigento via Picone 20/30 presso l'Ufficio Legale della propria sede provinciale, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi ( CF , giusta C.F._2
procura in atti
(RESISTENTE)
OGGETTO: RICORSO EX ART. 6 D.LGS. N. 150/2011 AVVERSO L'ORDINANZA
INGIUNZIONE INPS CON ISTANZA DI SOSPENSIONE
Precisate le conclusioni come in atti e verbali di causa. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011 depositato in data 22.10.2024, il ricorrente ha impugnato l'ORDINANZA INGIUNZIONE n° OI-001671902 del 02/09/2024 notificata il 23/09/2024 da parte dell' eccependo la violazione dell'art 14, II co. CP_2
della L. 689/81 e comunque l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito rivendicato;
il ricorrente ha adito il Tribunale, pertanto, al fine di chiedere ed ottenere, “In via preliminare 1) la sospensiva dell'ordinanza ingiunzione
ORDINANZA INGIUNZIONE n° OI-001671902 del 02/09/2024 notificata il
23/09/2024 nel merito 2) dichiararsi illegittima e di conseguenza annullare l'
ORDINANZA INGIUNZIONE n° OI1001671902 del 02/09/2024 notificata il
23/09/2024 dall' di Agrigento ai sensi dell'art 14 legge 689/1981 poiché CP_2
viziato da prescrizione, violazione di legge ed eccesso di potere. in subordine - applicazione al minimo di legge delle sanzioni. E per l'effetto si chiede la condanna alle spese, del presente giudizio”.
Con memoria di costituzione del 10.03.2025, l' ha dichiarato di avere provveduto in autotutela all'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione, chiedendo la cessazione della materia del contendere e allegando relativa prova documentale.
Con note depositate in sostituzione dell''udienza ex art 127 ter cpc del 14/04/2025 parte opponente ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo nella condanna alle spese.
Esaminati gli atti e, segnatamente, dalla Disposizione n° 010000-25-0094 del 10/03/2025 avente ad Oggetto: “Provvedimento di annullamento in Autotutela del provvedimento, notificato in data 23/09/2024, in materia di "Contributi - AZIENDA NON AGRICOLA CON
DIPENDENTI" Ricorso avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001671902 Protocollo
0100.02/09/2024.0256193 riferita all'anno 2017 di euro 4.182,00 emessa dalla sede CP_2
di Agrigento nei confronti del Sig. c.f. CP_2 Parte_1 C.F._1
Pag. 2 di 4 nella sua qualità di Rappresentante Legale della Società SYNERGY RETAIL S.R.L. c.f.
e notificata in data 23/09/2024 (come riportato nel ricorso) ai sensi della legge P.IVA_2
890/82, con A/R CAD n. 26050018563-6 dell'Atto Giudiziario n. 38050209684-4
(Notificazione Atti giudiziari). Contenzioso R.G. 2226/24” si evince che l' in persona del CP_2
Direttore Responsabile, “Tenuto conto che è interesse dell'Amministrazione procedere all'annullamento del provvedimento emanato e considerato che non è decorso un periodo di tempo eccessivamente ampio dall'emanazione dell'atto stesso;
Rilevato sussistente e prevalente, alla luce di quanto indicato sopra, l'interesse pubblico e dell'Istituto all'annullamento in sede di autotutela dell'atto in oggetto…” ha disposto l'annullamento del provvedimento sanzionatorio oggetto del presente giudizio.
Ritenuto che la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso, (ex multis
Corte di Cassazione - 14.10.2002/24.1.2003, n. 1089/03) , nel caso che occupa sussistono i presupposti perché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, come del resto chiesto congiuntamente dalle parti.
Quanto al regolamento sulle spese si osserva che anche in caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal
Giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”, ossia in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione sul merito (in tal senso Cass. civ. 19 novembre 2016 n.
24234; Cass. civ. 25 febbraio 2009 n. 4483; Cass. civ. 08 giugno 2005 n. 11962; Cass. civ.
2 agosto 2004 n. 14775), salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla
Pag. 3 di 4 compensazione.
Nel caso di specie il ricorrente insiste nella pronuncia di condanna alle spese.
Per giurisprudenza consolidata qualora nel corso del giudizio intervenga un atto o un fatto che soddisfi completamente la pretesa della parte attrice le spese processuali devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza c.d. “virtuale”. (cfr.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 5555/16; depositata il 21 marzo).
Nel caso che occupa, dagli atti depositati da parte dell' emerge il riconoscimento CP_2
della fondatezza della pretesa del ricorrente, pertanto, a quest'ultimo vanno liquidate le spese tenendo conto dell'attività processuale svolta e del comportamento tenuto dall' oltre che del valore della causa.
PQM
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P dott.sssa Sonia Spallitta, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione e definitivamente pronunziando, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna
l' al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente quantificate in € 350,00 oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta.
Agrigento, 14/04/2025
Il Gop Sonia Spallitta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal GOP dott.ssa Sonia Spallitta, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/02/2010, n. 24 e del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Agrigento
Unica Civile
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di
Agrigento, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies cpc., e pubblicato, la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 2226 DEL RUOLO GENERALE DEGLI
AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2024
TRA
nato a [...], il [...], residente in [...]
Piovene, n. 3a, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Giuseppe Gianluca Urso, domiciliato presso lo studio di questi sito in Agrigento, alla via
Artemide, n. 5, per procura in atti
(RICORRENTE)
CONTRO
( CF ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma e domicilio in
Agrigento via Picone 20/30 presso l'Ufficio Legale della propria sede provinciale, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi ( CF , giusta C.F._2
procura in atti
(RESISTENTE)
OGGETTO: RICORSO EX ART. 6 D.LGS. N. 150/2011 AVVERSO L'ORDINANZA
INGIUNZIONE INPS CON ISTANZA DI SOSPENSIONE
Precisate le conclusioni come in atti e verbali di causa. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011 depositato in data 22.10.2024, il ricorrente ha impugnato l'ORDINANZA INGIUNZIONE n° OI-001671902 del 02/09/2024 notificata il 23/09/2024 da parte dell' eccependo la violazione dell'art 14, II co. CP_2
della L. 689/81 e comunque l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito rivendicato;
il ricorrente ha adito il Tribunale, pertanto, al fine di chiedere ed ottenere, “In via preliminare 1) la sospensiva dell'ordinanza ingiunzione
ORDINANZA INGIUNZIONE n° OI-001671902 del 02/09/2024 notificata il
23/09/2024 nel merito 2) dichiararsi illegittima e di conseguenza annullare l'
ORDINANZA INGIUNZIONE n° OI1001671902 del 02/09/2024 notificata il
23/09/2024 dall' di Agrigento ai sensi dell'art 14 legge 689/1981 poiché CP_2
viziato da prescrizione, violazione di legge ed eccesso di potere. in subordine - applicazione al minimo di legge delle sanzioni. E per l'effetto si chiede la condanna alle spese, del presente giudizio”.
Con memoria di costituzione del 10.03.2025, l' ha dichiarato di avere provveduto in autotutela all'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione, chiedendo la cessazione della materia del contendere e allegando relativa prova documentale.
Con note depositate in sostituzione dell''udienza ex art 127 ter cpc del 14/04/2025 parte opponente ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo nella condanna alle spese.
Esaminati gli atti e, segnatamente, dalla Disposizione n° 010000-25-0094 del 10/03/2025 avente ad Oggetto: “Provvedimento di annullamento in Autotutela del provvedimento, notificato in data 23/09/2024, in materia di "Contributi - AZIENDA NON AGRICOLA CON
DIPENDENTI" Ricorso avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001671902 Protocollo
0100.02/09/2024.0256193 riferita all'anno 2017 di euro 4.182,00 emessa dalla sede CP_2
di Agrigento nei confronti del Sig. c.f. CP_2 Parte_1 C.F._1
Pag. 2 di 4 nella sua qualità di Rappresentante Legale della Società SYNERGY RETAIL S.R.L. c.f.
e notificata in data 23/09/2024 (come riportato nel ricorso) ai sensi della legge P.IVA_2
890/82, con A/R CAD n. 26050018563-6 dell'Atto Giudiziario n. 38050209684-4
(Notificazione Atti giudiziari). Contenzioso R.G. 2226/24” si evince che l' in persona del CP_2
Direttore Responsabile, “Tenuto conto che è interesse dell'Amministrazione procedere all'annullamento del provvedimento emanato e considerato che non è decorso un periodo di tempo eccessivamente ampio dall'emanazione dell'atto stesso;
Rilevato sussistente e prevalente, alla luce di quanto indicato sopra, l'interesse pubblico e dell'Istituto all'annullamento in sede di autotutela dell'atto in oggetto…” ha disposto l'annullamento del provvedimento sanzionatorio oggetto del presente giudizio.
Ritenuto che la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso, (ex multis
Corte di Cassazione - 14.10.2002/24.1.2003, n. 1089/03) , nel caso che occupa sussistono i presupposti perché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, come del resto chiesto congiuntamente dalle parti.
Quanto al regolamento sulle spese si osserva che anche in caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal
Giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”, ossia in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione sul merito (in tal senso Cass. civ. 19 novembre 2016 n.
24234; Cass. civ. 25 febbraio 2009 n. 4483; Cass. civ. 08 giugno 2005 n. 11962; Cass. civ.
2 agosto 2004 n. 14775), salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla
Pag. 3 di 4 compensazione.
Nel caso di specie il ricorrente insiste nella pronuncia di condanna alle spese.
Per giurisprudenza consolidata qualora nel corso del giudizio intervenga un atto o un fatto che soddisfi completamente la pretesa della parte attrice le spese processuali devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza c.d. “virtuale”. (cfr.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 5555/16; depositata il 21 marzo).
Nel caso che occupa, dagli atti depositati da parte dell' emerge il riconoscimento CP_2
della fondatezza della pretesa del ricorrente, pertanto, a quest'ultimo vanno liquidate le spese tenendo conto dell'attività processuale svolta e del comportamento tenuto dall' oltre che del valore della causa.
PQM
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P dott.sssa Sonia Spallitta, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione e definitivamente pronunziando, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna
l' al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente quantificate in € 350,00 oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta.
Agrigento, 14/04/2025
Il Gop Sonia Spallitta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal GOP dott.ssa Sonia Spallitta, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/02/2010, n. 24 e del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
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