Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00017/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00427/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 427 del 2025, proposto da
PI Di AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Brancati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Atri, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza:
della sentenza n. 83/2025 pubblicata il 14 febbraio 2025, procedimento numero rg 307/2024, TAR Abruzzo –L’Aquila.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa IA LA;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con sentenza n. 83, depositata il 14 febbraio 2025, passata in giudicato, questo Tribunale:
- ha accertato l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Atri sull’istanza del ricorrente di provvedere ad acquisire, ai sensi dell’articolo 42 bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, fondi di sua proprietà precedentemente occupati e trasformati o, in alternativa, a disporne la restituzione, previa riduzione in ripristino;
- ha ordinato al Comune di Atri di concludere il procedimento entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza,
- ha condizionato la nomina di un commissario a d acta all’inutile decorso di detto termine;
rilevato il ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato, non avendo il Comune di Atri ottemperato all’ordine giudiziale di adottare, nel termine assegnatogli, un provvedimento espresso di acquisizione o restituzione delle aree occupate;
rilevato che il Comune di Atri, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio;
ritenute sussistenti le condizioni stabilite dall’art. 114 c.p.a. per nominare il Prefetto di Teramo o suo delegato, quale commissario ad acta , affinché provveda a dare piena e tempestiva esecuzione al giudicato nel termine di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, mediante adozione di un provvedimento espresso di acquisizione ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001 o di restituzione delle aree occupate, previa riduzione in pristino dello stato dei luoghi;
ritenuto di porre le spese processuali a carico del Comune di Atri;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), accoglie il ricorso e per l’effetto:
- accerta e dichiara la mancata ottemperanza del Comune di Atri agli obblighi imposti dalla sentenza del T.A.R. Abruzzo - L’Aquila n. 83/2025;
- nomina quale Commissario ad acta il Prefetto di Teramo, con facoltà di delega, con incarico di porre in essere gli atti necessari a dare esecuzione alla sentenza n. 83/2025 del TAR Abruzzo – L’Aquila, nei termini indicati in motivazione.
- condanna il Comune di Atri al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore dell’avv. Corrado Brancati dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RM NZ, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
IA LA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA LA | RM NZ |
IL SEGRETARIO