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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 30/10/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, AN CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 700/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n.586/2023”
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Matera, alla P.zza Michele Bianco n. 24, presso lo studio dell'avv. Angela Trivigno
(C.F.: ) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
– APPELLANTE –
CONTRO
P.I. in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Potenza, alla via Racioppi n. 48, presso lo studio dell'avv.
FA AL che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
– APPELLATA -
* * * * * * * * * * riservata per la decisione all'udienza del 1/10/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze civili che non ri- chiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, avendo le parti depositato note scritte, contenenti le conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.
(come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del proces- so e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione notificato il 25/5/2024 ha impugnato la pronun- Parte_1 cia n. 586 resa il 27/11/2023 dal Giudice di Pace di Matera che aveva rigettato l'opposizione da lui proposta avverso il precetto notificatogli l'8/7/2023 per omesso pa-
1 gamento delle spese liquidate a suo carico nella sentenza n. 794/2023 del Giudice di Pa- ce di Potenza e lo aveva condannato a pagare in favore della il Controparte_1 residuo importo di € 73,09, pari all'IVA sugli onorari dovuti al difensore della
contro
- parte vittoriosa. A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto la pregressa estinzione del debito rispetto alla notifica del precetto, avendo versato € 332, 56 comprensivi di onorari, spese generali e contributi previdenziali. Ha poi dedotto l'infondatezza della pretesa al rimborso dell'I.V.A., sul presupposto per il quale l'incontestata adesione del difensore dell'appellata al regime fiscale forfettario costituirebbe elemento da cui desu- mere la non debenza dell'imposta, trattandosi di costo che la stessa non avrebbe dovuto corrispondere al difensore, a sua volta non obbligato al relativo versamento in favore dell'Erario. In subordine, ha evidenziato come l'eventuale incasso dell'IVA da parte del procuratore non ne avrebbe comunque imposto il rimborso alla società appellata, aven- do quest'ultima, in quanto soggetto passivo dell'imposta, titolo per esercitare la detra- zione dell'imposta sugli oneri legali, non potendo, di contro, giustificare l'esigibilità del tributo la fattura comprensiva di IVA che aveva emesso nei Controparte_1 suoi confronti successivamente alla notifica dell'atto di precetto. Pertanto la Parte_1 ha chiesto dichiararsi, in riforma della sentenza impugnata, l'avvenuta integrale estin- zione del debito con condanna dell'appellata alle spese del doppio grado di giudizio, nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art.96 c.p.c..
L'appellata, nel costituirsi, ha evidenziato come la spettanza del rimborso dell'IVA di- scendesse dalla sentenza n. 794/2023 del Giudice di Pace di Potenza che aveva dichiara- to il soccombente e come ciò determinasse l'irrilevanza delle questioni di na- Parte_1 tura tributaria nei confronti della parte vittoriosa, atteso il diritto di quest'ultima ad esse- re sollevata dagli oneri processuali, inclusa l'imposta dovuta per gli onorari a titolo di spese legali, sicché ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia im- pugnata di condanna del al rimborso dell'IVA, con vittoria delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio.
L'appello è fondato.
È infatti documentalmente provato e non contestato che l'appellante ha corrisposto alla la somma di € 332,56, a mezzo bonifico bancario del 1/7/2023 Controparte_1
(ovvero prima della notificazione dell'atto di precetto), a titolo di rimborso delle spese legali liquidate con la sentenza n. 794/2023, somma corrispondente a quella pretesa
2 dall'appellata tramite il proprio difensore con e-mail del 29/6/2023), evidentemente non comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto.
Ciò nonostante, l'appellata ha successivamente notificato al l'atto contenente Parte_1
l'intimazione di pagamento delle stesse somme, ossia onorari liquidati in sentenza, maggiorati delle spese generali e dei contributi previdenziali, in precedenza versate dal preteso debitore, maggiorate dei soli oneri di precetto, salvo poi sostenere nel giudizio di opposizione spiegato dal debitore l'omesso rimborso dell'IVA, rispetto al quale non era stata in precedenza avanzata alcuna pretesa, neanche con l'intimazione di pagamen- to notificato l'8/7/2023.
Tali circostanze evidenziano l'illegittimità dell'atto di precetto emesso dall'appellata, attesa l'inerenza dello stesso ad un credito già estinto dal debitore con l'interale paga- mento di una somma pari a quella che la stessa creditrice aveva richiesto anticipatamen- te al precetto, non comprensiva dell'IVA.
La pretesa esercitata dall'opposta al rimborso dell'IVA in sede di opposizione si appale- sa, pertanto, del tutto avulsa dall'atto di precetto notificato, nel quale non vi è alcun rife- rimento all'imposta e la stessa correttamente non risulta neanche conteggiata nell'intimazione di pagamento.
Infatti, relativamente alla fondatezza di tale pretesa, va premesso che l'obbligazione del soccombente di rimborsare l'IVA alla controparte trova la sua ratio non già nel rapporto tributario, ma nell'art. 91 c.p.c., che obbliga al rimborso degli oneri legali, tra cui vanno ricompresi, oltre gli onorari, le ulteriori spese sopportate dalla parte vittoriosa con l'ovvia conseguenza che la relativa statuizione deve intendersi sottoposta alla condizio- ne dell'effettiva doverosità dell'imposta. In altri termini, le spese sopportate dal vincito- re, per essere liquidate, devono essere documentate nella loro effettività o, come per l'IVA, nella loro doverosità per legge, spettando al giudice dell'esecuzione la verifica se sia stata corrisposta dalla parte vittoriosa al suo avvocato l'imposta sul valore aggiunto, se la stessa sia stata a sua volta versata all'erario dal professionista ed ancora se la parte vittoriosa non l'abbia portata in detrazione, al fine di evitare l'ingiustificata locupleta- zione di quest'ultima, dovendo in caso contrario ammettersi che il soccombente sia sot- tratto al rimborso e tanto indipendentemente dalla statuizione contenuta in sentenza che evidentemente è subordinata alla sussistenza dei suddetti presupposti (cfr. Cass. Civ.
Sez. II sent. 30/11/2007 n.1406, Sez. III ord. 30/1/2024, n. 2818).
3 Nel caso di specie, l'appellante ha dedotto l'adesione del difensore della controparte al regime fiscale forfettario che, alla stregua dell'art. 1 comma 58 L.190/2014, esonera il beneficiario dal versamento dell'IVA all'erario e dunque dall'obbligo per lo stesso di applicare l'imposta nella fattura emessa nei confronti del proprio cliente. Tale circostan- za non è stata negata in alcun modo dall'appellata che, anzi, l'ha ammessa e nondimeno ha utilizzato tale argomento per giustificare la fattura n. 190.00.2013 impropriamente emessa nel corso del giudizio da nei confronti del , Controparte_1 Parte_1 nonostante l'obbligazione del soccombente di versare l'imposta non configuri una ces- sione di beni o una prestazione di servizi, costituendo semplice rimborso di un costo del processo che la controparte ha l'onere di documentare (cfr. Cass.Civ. Sez.III sent.
31/03/2010, n.7805, 22/5/2007 n.11877).
L'emissione della fattura spetta, infatti, non alla parte vittoriosa ma al suo difensore e il soccombente è tenuto a pagare alla controparte l'importo che il professionista ha adde- bitato al suo cliente a titolo di IVA, in sede di rivalsa, ai sensi dell'art. 18 D.P.R.
633/1972. Al contrario, ove il professionista sia esonerato dal versamento dell'imposta in forza del regime fiscale cui aderisce, anche il cliente non ne risulterà gravato e non potrà, pertanto, esigere il rimborso di un costo che non ha sostenuto.
Ciò premesso la pretesa dell'appellata di rimborso dell'IVA sugli oneri legali, oltre che inammissibile perché mai richiesta con l'atto di precetto, deve ritenersi infondata, non essendo contestato che la stessa sia stata gravata dall'imposta, attesa l'adesione del suo difensore al regime fiscale forfettario e l'assenza di una fattura emessa nei confronti del- la dal professionista. Controparte_1
Ne consegue l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, decla- ratoria di inefficacia dell'atto di precetto notificato dalla Controparte_1
l'8/7/2023 per la pregressa estinzione dell'obbligazione gravante sul . Parte_1
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'appellata, a norma dell'art. 91 c.p.c. e, attesa la semplicità della questione giuridica trattata e l'esiguità del valore della causa, si quantificano in misura prossima ai minimi tariffari previsti dal D.M.55/2014, pari per il primo grado in € 70,00 per esborsi ed €173,00 per onorari (€ 34 studio, € 34 introdutti- va, € 34 trattazione ed € 71 fase decisoria) e per il presente giudizio in € 91,50 per esborsi ed € 332,00 (€ 66 studio, € 66 introduttiva, € 100 trattazione ed € 100 fase deci- sionale) per onorari, oltre accessori di legge.
4 Non si ravvisa, di contro, presupposto giuridico per ritenere la responsabilità aggravata dell'appellata con conseguente rigetto dell'istanza di condanna alle spese per lite teme- raria ai sensi dell'art.96 c.p.c..
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazio- Parte_1 ne notificato il 25/5/2024 a avverso la sentenza n.586 resa il Controparte_1
27/11/2023 dal Giudice di Pace di Matera, così provvede nel contraddittorio tra le parti:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto notificato da l'8/7/2023 a;
Controparte_1 Parte_1
- condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese legali Controparte_1 che liquida per il primo grado in € 70,00 per esborsi ed € 173,00 per onorari e per il pre- sente giudizio in € 91,50 per esborsi e € 332,00 per onorari, oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Matera, il 29/10/2025.
Il Giudice
AN Catalani
5
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 700/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n.586/2023”
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Matera, alla P.zza Michele Bianco n. 24, presso lo studio dell'avv. Angela Trivigno
(C.F.: ) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
– APPELLANTE –
CONTRO
P.I. in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Potenza, alla via Racioppi n. 48, presso lo studio dell'avv.
FA AL che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
– APPELLATA -
* * * * * * * * * * riservata per la decisione all'udienza del 1/10/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze civili che non ri- chiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, avendo le parti depositato note scritte, contenenti le conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.
(come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del proces- so e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione notificato il 25/5/2024 ha impugnato la pronun- Parte_1 cia n. 586 resa il 27/11/2023 dal Giudice di Pace di Matera che aveva rigettato l'opposizione da lui proposta avverso il precetto notificatogli l'8/7/2023 per omesso pa-
1 gamento delle spese liquidate a suo carico nella sentenza n. 794/2023 del Giudice di Pa- ce di Potenza e lo aveva condannato a pagare in favore della il Controparte_1 residuo importo di € 73,09, pari all'IVA sugli onorari dovuti al difensore della
contro
- parte vittoriosa. A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto la pregressa estinzione del debito rispetto alla notifica del precetto, avendo versato € 332, 56 comprensivi di onorari, spese generali e contributi previdenziali. Ha poi dedotto l'infondatezza della pretesa al rimborso dell'I.V.A., sul presupposto per il quale l'incontestata adesione del difensore dell'appellata al regime fiscale forfettario costituirebbe elemento da cui desu- mere la non debenza dell'imposta, trattandosi di costo che la stessa non avrebbe dovuto corrispondere al difensore, a sua volta non obbligato al relativo versamento in favore dell'Erario. In subordine, ha evidenziato come l'eventuale incasso dell'IVA da parte del procuratore non ne avrebbe comunque imposto il rimborso alla società appellata, aven- do quest'ultima, in quanto soggetto passivo dell'imposta, titolo per esercitare la detra- zione dell'imposta sugli oneri legali, non potendo, di contro, giustificare l'esigibilità del tributo la fattura comprensiva di IVA che aveva emesso nei Controparte_1 suoi confronti successivamente alla notifica dell'atto di precetto. Pertanto la Parte_1 ha chiesto dichiararsi, in riforma della sentenza impugnata, l'avvenuta integrale estin- zione del debito con condanna dell'appellata alle spese del doppio grado di giudizio, nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art.96 c.p.c..
L'appellata, nel costituirsi, ha evidenziato come la spettanza del rimborso dell'IVA di- scendesse dalla sentenza n. 794/2023 del Giudice di Pace di Potenza che aveva dichiara- to il soccombente e come ciò determinasse l'irrilevanza delle questioni di na- Parte_1 tura tributaria nei confronti della parte vittoriosa, atteso il diritto di quest'ultima ad esse- re sollevata dagli oneri processuali, inclusa l'imposta dovuta per gli onorari a titolo di spese legali, sicché ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia im- pugnata di condanna del al rimborso dell'IVA, con vittoria delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio.
L'appello è fondato.
È infatti documentalmente provato e non contestato che l'appellante ha corrisposto alla la somma di € 332,56, a mezzo bonifico bancario del 1/7/2023 Controparte_1
(ovvero prima della notificazione dell'atto di precetto), a titolo di rimborso delle spese legali liquidate con la sentenza n. 794/2023, somma corrispondente a quella pretesa
2 dall'appellata tramite il proprio difensore con e-mail del 29/6/2023), evidentemente non comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto.
Ciò nonostante, l'appellata ha successivamente notificato al l'atto contenente Parte_1
l'intimazione di pagamento delle stesse somme, ossia onorari liquidati in sentenza, maggiorati delle spese generali e dei contributi previdenziali, in precedenza versate dal preteso debitore, maggiorate dei soli oneri di precetto, salvo poi sostenere nel giudizio di opposizione spiegato dal debitore l'omesso rimborso dell'IVA, rispetto al quale non era stata in precedenza avanzata alcuna pretesa, neanche con l'intimazione di pagamen- to notificato l'8/7/2023.
Tali circostanze evidenziano l'illegittimità dell'atto di precetto emesso dall'appellata, attesa l'inerenza dello stesso ad un credito già estinto dal debitore con l'interale paga- mento di una somma pari a quella che la stessa creditrice aveva richiesto anticipatamen- te al precetto, non comprensiva dell'IVA.
La pretesa esercitata dall'opposta al rimborso dell'IVA in sede di opposizione si appale- sa, pertanto, del tutto avulsa dall'atto di precetto notificato, nel quale non vi è alcun rife- rimento all'imposta e la stessa correttamente non risulta neanche conteggiata nell'intimazione di pagamento.
Infatti, relativamente alla fondatezza di tale pretesa, va premesso che l'obbligazione del soccombente di rimborsare l'IVA alla controparte trova la sua ratio non già nel rapporto tributario, ma nell'art. 91 c.p.c., che obbliga al rimborso degli oneri legali, tra cui vanno ricompresi, oltre gli onorari, le ulteriori spese sopportate dalla parte vittoriosa con l'ovvia conseguenza che la relativa statuizione deve intendersi sottoposta alla condizio- ne dell'effettiva doverosità dell'imposta. In altri termini, le spese sopportate dal vincito- re, per essere liquidate, devono essere documentate nella loro effettività o, come per l'IVA, nella loro doverosità per legge, spettando al giudice dell'esecuzione la verifica se sia stata corrisposta dalla parte vittoriosa al suo avvocato l'imposta sul valore aggiunto, se la stessa sia stata a sua volta versata all'erario dal professionista ed ancora se la parte vittoriosa non l'abbia portata in detrazione, al fine di evitare l'ingiustificata locupleta- zione di quest'ultima, dovendo in caso contrario ammettersi che il soccombente sia sot- tratto al rimborso e tanto indipendentemente dalla statuizione contenuta in sentenza che evidentemente è subordinata alla sussistenza dei suddetti presupposti (cfr. Cass. Civ.
Sez. II sent. 30/11/2007 n.1406, Sez. III ord. 30/1/2024, n. 2818).
3 Nel caso di specie, l'appellante ha dedotto l'adesione del difensore della controparte al regime fiscale forfettario che, alla stregua dell'art. 1 comma 58 L.190/2014, esonera il beneficiario dal versamento dell'IVA all'erario e dunque dall'obbligo per lo stesso di applicare l'imposta nella fattura emessa nei confronti del proprio cliente. Tale circostan- za non è stata negata in alcun modo dall'appellata che, anzi, l'ha ammessa e nondimeno ha utilizzato tale argomento per giustificare la fattura n. 190.00.2013 impropriamente emessa nel corso del giudizio da nei confronti del , Controparte_1 Parte_1 nonostante l'obbligazione del soccombente di versare l'imposta non configuri una ces- sione di beni o una prestazione di servizi, costituendo semplice rimborso di un costo del processo che la controparte ha l'onere di documentare (cfr. Cass.Civ. Sez.III sent.
31/03/2010, n.7805, 22/5/2007 n.11877).
L'emissione della fattura spetta, infatti, non alla parte vittoriosa ma al suo difensore e il soccombente è tenuto a pagare alla controparte l'importo che il professionista ha adde- bitato al suo cliente a titolo di IVA, in sede di rivalsa, ai sensi dell'art. 18 D.P.R.
633/1972. Al contrario, ove il professionista sia esonerato dal versamento dell'imposta in forza del regime fiscale cui aderisce, anche il cliente non ne risulterà gravato e non potrà, pertanto, esigere il rimborso di un costo che non ha sostenuto.
Ciò premesso la pretesa dell'appellata di rimborso dell'IVA sugli oneri legali, oltre che inammissibile perché mai richiesta con l'atto di precetto, deve ritenersi infondata, non essendo contestato che la stessa sia stata gravata dall'imposta, attesa l'adesione del suo difensore al regime fiscale forfettario e l'assenza di una fattura emessa nei confronti del- la dal professionista. Controparte_1
Ne consegue l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, decla- ratoria di inefficacia dell'atto di precetto notificato dalla Controparte_1
l'8/7/2023 per la pregressa estinzione dell'obbligazione gravante sul . Parte_1
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'appellata, a norma dell'art. 91 c.p.c. e, attesa la semplicità della questione giuridica trattata e l'esiguità del valore della causa, si quantificano in misura prossima ai minimi tariffari previsti dal D.M.55/2014, pari per il primo grado in € 70,00 per esborsi ed €173,00 per onorari (€ 34 studio, € 34 introdutti- va, € 34 trattazione ed € 71 fase decisoria) e per il presente giudizio in € 91,50 per esborsi ed € 332,00 (€ 66 studio, € 66 introduttiva, € 100 trattazione ed € 100 fase deci- sionale) per onorari, oltre accessori di legge.
4 Non si ravvisa, di contro, presupposto giuridico per ritenere la responsabilità aggravata dell'appellata con conseguente rigetto dell'istanza di condanna alle spese per lite teme- raria ai sensi dell'art.96 c.p.c..
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazio- Parte_1 ne notificato il 25/5/2024 a avverso la sentenza n.586 resa il Controparte_1
27/11/2023 dal Giudice di Pace di Matera, così provvede nel contraddittorio tra le parti:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto notificato da l'8/7/2023 a;
Controparte_1 Parte_1
- condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese legali Controparte_1 che liquida per il primo grado in € 70,00 per esborsi ed € 173,00 per onorari e per il pre- sente giudizio in € 91,50 per esborsi e € 332,00 per onorari, oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Matera, il 29/10/2025.
Il Giudice
AN Catalani
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