Ordinanza collegiale 6 dicembre 2022
Sentenza 5 luglio 2023
Inammissibile
Sentenza 24 marzo 2026
Parere definitivo 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/03/2026, n. 2442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2442 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02442/2026REG.PROV.COLL.
N. 00789/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 789 del 2024, proposto da -OMISSIS- in proprio e nella qualità, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Larussa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Di Zitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 504/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 11 febbraio 2026, tenutasi mediante collegamento da remoto, il Cons. NI LL e nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 504/2023 il T.A.R. del Lazio, sezione staccata di Latina, ha respinto il ricorso proposto in proprio dall’odierno appellante e dalla signora -OMISSIS--OMISSIS- (successivamente deceduta, con conseguente riassunzione del giudizio da parte del sig. -OMISSIS- anche in qualità di erede, e dalla signora -OMISSIS-) per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di -OMISSIS- n. 76/X del 28 maggio 2012, con cui è stata ingiunta ai ricorrenti, ai sensi degli artt. 33, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e 16, comma 4, l. reg. 11 agosto 2008 n. 15, la demolizione delle opere ivi analiticamente descritte, realizzate senza titolo sull’immobile di loro proprietà di via -OMISSIS- ed è stata parimenti applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.000,00.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal sig. -OMISSIS-.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di -OMISSIS-.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria dell’11 febbraio 2026.
2. Il Comune di -OMISSIS- ha dedotto anzitutto l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, ex art. 101, comma 1, C.p.a.: “ Il Sig. -OMISSIS- ha riprodotto testualmente ed integralmente nei motivi di diritto del proprio appello le stesse identiche censure proposte con il ricorso di primo grado, rigettate dalla sentenza gravata, ma senza confutare nello specifico né gli accertamenti in fatto né le considerazioni giuridiche contenute nella sentenza n. 504/2023 del TAR Latina ”.
L’eccezione è fondata.
Per costante e pacifica giurisprudenza, “ il principio di specificità dei motivi di appello sancito dall'art. 101, comma 1, del c.p.a. prescrive che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non potendo bastare la mera riproposizione dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo: ciò, perché il giudizio di appello innanzi al giudice amministrativo ha natura di revisio prioris instantiae (cfr., Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 2015), i cui limiti oggettivi sono segnati dai motivi di impugnazione. Pertanto, l'appello deve censurare le motivazioni della sentenza impugnata ed esporre le ragioni per cui questa sarebbe erronea e da riformare. Non è necessario che i motivi di gravame siano rubricati in modo puntuale, né espressi con formulazione giuridica assolutamente rigorosa, rilevando invece che essi siano esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile all'identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale ” (così, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2 febbraio 2026, n. 875).
Nel caso di specie i motivi di gravame sono esposti da pag. 5 a pag. 13 del ricorso in appello: essi riproducono il contenuto delle censure proposte con il ricorso di primo grado contro il provvedimento comunale, e in nessun punto rivolgono profili di critica alla sentenza qui impugnata che lo ha respinto.
3. Il ricorso in appello va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna l’appellante al pagamento in favore del Comune di -OMISSIS- delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro quattromila/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO NC, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
NI LL, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI LL | IO NC |
IL SEGRETARIO