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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/06/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1806/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1806/2024
promossa da:
Parte_1
(Avv. Paolo Lodovico Cristofani Mencacci)
RICORRENTE
contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Avente ad oggetto: prestazione d'opera professionale
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 14 Legge 150/2011, l'Avv. quale difensore di ha Parte_1 CP_1
convenuto in giudizio quest'ultima, chiedendone la condanna al pagamento del corrispettivo per l'attività
professionale svolta in suo favore nel procedimento civile dinanzi alla Corte di Appello n. R.G. 2938/2018 e nel procedimento penale n. 1121/11 Mod. 21 bis RNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa.
A fondamento della domanda deduceva che aveva svolto attività professionale in favore di CP_1
nella pratica nei confronti di Agostino Immobiliare S.r.l., come da mandato conferitogli e posto a margine all'atto di citazione, iscritto a ruolo dinanzi al Tribunale di Pisa Sez. Dist. Pontedera, n. RG 61562/2011, con il quale veniva richiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al Sig. Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa, sez. distaccata di Pontedera, disattesa ogni contraria istanza, accertato l'inadempimento
della società convenuta Agostino Immobiliare s.r.l. […] all'obbligo, di cui al contratto preliminare, a
concludere con la Signora un contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto un CP_1
immobile […], nonchè di dichiarare, con sentenza da far luogo al predetto contratto, avvenuto il trasferimento
dalla data della domanda giudiziale dell'unità immobiliare in favore della Signora con CP_1
conseguente ordine al conservatore dei RR.II. di Pisa di procedere alla trascrizione della emananda sentenza
ed ogni altra pronuncia di legge, oltre che la condanna al risarcimento dei danni derivanti
dall'inadempimento;”; che, oltre alla redazione dell'atto di citazione sopraindicato, l'attività svolta si era concretizzata nella redazione della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., della comparsa conclusionale e nella partecipazione alle udienze del 27/06/2012, 02/10/2012, 30/10/2013, 9/12/2015, 23/02/2016. 25/01/2017,
21/12/2017, 21/02/2018; che il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 474/2018, aveva rigettato le conclusioni formulate ed aveva ordinato la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale;
che avverso la sentenza del Tribunale di Pisa era stato depositato atto di citazione in appello, iscritto al ruolo innanzi alla
Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, numero di RG 2938/2018; che, oltre alla redazione dell'atto di citazione, nella fase di appello la propria attività si era concretizzata nella redazione di note ex art. 83 D.L.
N. 18/2020, della comparsa conclusionale, di note ex art. 83 c. 7 lett. h) D.L. 18/20, della seconda comparsa conclusionale, e nella partecipazione alle udienze del 01/07/2020 e del 3/11/2021; che, con sentenza n.
1906/2022, la Corte d'Appello di Firenze aveva confermato la sentenza di primo grado;
che aveva, altresì,
prestato la propria attività professionale in favore della resistente nel procedimento penale n. 1121/11 Mod. 21
bis RNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, che la vedeva imputata per il reato di cui all'art. 590 c.p.; che il Giudice di Pace di Pisa, con sentenza n. 89 del 10/9/20, aveva assolto la resistente dalle accuse formulate nei suoi confronti;
che risultava debitrice della somma di € 8.481,06 a titolo di CP_1
compensi professionali, al netto degli acconti già versati e pari ad € 2.000,00, per il giudizio azionato dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, nonché di euro € 1.104,55 per il saldo dell'intera opera prestata per il procedimento penale sopraindicato, per complessivi € 9.585,61.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Parte resistente, benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e, pertanto, veniva dichiarata contumace. La causa è stata documentalmente istruita.
All'udienza del 05.02.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente è fondata per le ragioni di seguito precisate.
Con ricorso ex art. 14 Legge n. 150/2011 l'Avvocato ricorrente ha richiesto il pagamento del corrispettivo per l'attività professionale svolta in favore di parte resistente nel procedimento civile dinanzi alla Corte di Appello
n. R.G. 2938/2018 e nel procedimento penale n. 1121/11 Mod. 21 bis RNR Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Pisa.
Si osserva, innanzitutto, che sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito, avendo la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. VI, 06.04.2018 n. 8598) chiarito che “ove l'avvocato, per ottenere il pagamento delle
competenze professionali da un proprio cliente, si sia avvalso del foro speciale di cui all'art. 14, comma 2, del
d.igs. 10settembre 2011, n. 150, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio
del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, va risolto a
favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di
tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore (tra le varie, v. Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 5703 del 12/03/2014 Rv. 630504)”.
Nel caso di specie, rivestendo la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. a) CP_1
D.Lgs. n. 206/2005 e risultando la stessa residente a Viareggio (LU), deve ritenersi competente territorialmente questo Tribunale.
Nel merito, parte ricorrente ha fornito la prova di aver svolto l'attività difensiva nel procedimento civile dinanzi alla Corte di Appello n. R.G. 2938/2018, avendo prodotto documentazione attestante la redazione dell'atto di citazione in appello (doc. 5), di note ex art. 83 D.L. N. 18/2020 (doc. 6), della comparsa conclusionale (doc.
7), di note ex art. 83 c. 7 lett. h) D.L. 18/20 (doc. 8) e della seconda comparsa conclusionale (doc. 9).
Per la determinazione del compenso spettante a parte ricorrente, non essendovi alcuna pattuizione tra le parti,
deve farsi riferimento ai parametri forensi applicabili (D.M. 55/2014) alla luce dell'attività effettivamente svolta.
Ebbene, tenuto conto del valore della controversia (euro 32.500,00 v. pag. 16 atto di citazione in appello),
facendo applicazione delle tariffe medie dello scaglione di valore di riferimento (da euro 26.001,00 a euro 52.000,00) per le fasi “studio” e “introduttiva” e delle tariffe minime per la fase istruttoria, che non si è svolta,
e per quella decisionale, replicando le comparse conclusionali le argomentazioni difensive già svolte nei precedenti atti, si quantifica il compenso di parte ricorrente nella somma di euro 9.825,71, comprensiva di Iva,
Cap e spese generali di legge.
Parte ricorrente ha, altresì fornito la prova di aver svolto l'attività difensiva nel procedimento penale n.
1121/11 Mod. 21 bis RNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, che vedeva la resistente imputata per il delitto di cui all'art. 590 c.p., avendo prodotto atto di nomina del difensore di fiducia sottoscritto dalla resistente in data 21.12.2016 (doc. 11), nonché la sentenza n. 89 del 10.09.2020 nella quale il Giudice di
Pace di Pisa ha dichiarato l'assoluzione di per intervenuta prescrizione (doc. 12). CP_1
Per la determinazione del compenso spettante a parte ricorrente, non essendovi alcuna pattuizione tra le parti,
deve farsi riferimento ai parametri forensi applicabili (D.M. 55/2014) alla luce dell'attività effettivamente svolta.
Ebbene, trattandosi di procedimento di bassa complessità, facendo applicazione delle tariffe minime della fase delle indagini preliminari per le sole fasi di studio e introduttiva, si quantifica il compenso di parte ricorrente nella somma di euro 1.104,55, comprensiva di Iva, Cap e spese generali di legge, corrispondente a quella richiesta a tale titolo nell'atto introduttivo del giudizio.
Avendo parte resistente già corrisposto la somma di euro 2.000,00 a titolo di acconto, si condanna la stessa a corrispondere la residua somma di euro 8.930,26 (risultante dalla seguente operazione: (9.825,71 + 1.104,55)
– 2.000,00), alla quale devono essere aggiunti, trattandosi di debito di valuta, gli interessi al tasso legale dal dovuto sino al soddisfo.
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e, pertanto, si condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo,
facendo applicazione delle tariffe minime dello scaglione di valore di riferimento (da euro 5.201,00 a euro
26.000,00), trattandosi di questioni di bassa complessità e di causa contumaciale, con esclusione della voce relativa alla fase decisionale, in quanto la decisione è stata assunta allo stato degli atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: 1) Condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente, a titolo di corrispettivo per l'attività
professionale svolta, la somma di euro 8.930,26 (già detratta la somma di euro 2.000,00 corrisposta a titolo di acconto), con interessi al tasso legale dal dovuto sino al soddisfo;
2) Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente procedimento, che liquida in euro 1.689,00 per compensi, oltre Iva, Cpa, spese generali come per legge, CU e spese di notifica.
Lucca, 09.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1806/2024
promossa da:
Parte_1
(Avv. Paolo Lodovico Cristofani Mencacci)
RICORRENTE
contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Avente ad oggetto: prestazione d'opera professionale
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 14 Legge 150/2011, l'Avv. quale difensore di ha Parte_1 CP_1
convenuto in giudizio quest'ultima, chiedendone la condanna al pagamento del corrispettivo per l'attività
professionale svolta in suo favore nel procedimento civile dinanzi alla Corte di Appello n. R.G. 2938/2018 e nel procedimento penale n. 1121/11 Mod. 21 bis RNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa.
A fondamento della domanda deduceva che aveva svolto attività professionale in favore di CP_1
nella pratica nei confronti di Agostino Immobiliare S.r.l., come da mandato conferitogli e posto a margine all'atto di citazione, iscritto a ruolo dinanzi al Tribunale di Pisa Sez. Dist. Pontedera, n. RG 61562/2011, con il quale veniva richiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al Sig. Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa, sez. distaccata di Pontedera, disattesa ogni contraria istanza, accertato l'inadempimento
della società convenuta Agostino Immobiliare s.r.l. […] all'obbligo, di cui al contratto preliminare, a
concludere con la Signora un contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto un CP_1
immobile […], nonchè di dichiarare, con sentenza da far luogo al predetto contratto, avvenuto il trasferimento
dalla data della domanda giudiziale dell'unità immobiliare in favore della Signora con CP_1
conseguente ordine al conservatore dei RR.II. di Pisa di procedere alla trascrizione della emananda sentenza
ed ogni altra pronuncia di legge, oltre che la condanna al risarcimento dei danni derivanti
dall'inadempimento;”; che, oltre alla redazione dell'atto di citazione sopraindicato, l'attività svolta si era concretizzata nella redazione della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., della comparsa conclusionale e nella partecipazione alle udienze del 27/06/2012, 02/10/2012, 30/10/2013, 9/12/2015, 23/02/2016. 25/01/2017,
21/12/2017, 21/02/2018; che il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 474/2018, aveva rigettato le conclusioni formulate ed aveva ordinato la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale;
che avverso la sentenza del Tribunale di Pisa era stato depositato atto di citazione in appello, iscritto al ruolo innanzi alla
Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, numero di RG 2938/2018; che, oltre alla redazione dell'atto di citazione, nella fase di appello la propria attività si era concretizzata nella redazione di note ex art. 83 D.L.
N. 18/2020, della comparsa conclusionale, di note ex art. 83 c. 7 lett. h) D.L. 18/20, della seconda comparsa conclusionale, e nella partecipazione alle udienze del 01/07/2020 e del 3/11/2021; che, con sentenza n.
1906/2022, la Corte d'Appello di Firenze aveva confermato la sentenza di primo grado;
che aveva, altresì,
prestato la propria attività professionale in favore della resistente nel procedimento penale n. 1121/11 Mod. 21
bis RNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, che la vedeva imputata per il reato di cui all'art. 590 c.p.; che il Giudice di Pace di Pisa, con sentenza n. 89 del 10/9/20, aveva assolto la resistente dalle accuse formulate nei suoi confronti;
che risultava debitrice della somma di € 8.481,06 a titolo di CP_1
compensi professionali, al netto degli acconti già versati e pari ad € 2.000,00, per il giudizio azionato dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, nonché di euro € 1.104,55 per il saldo dell'intera opera prestata per il procedimento penale sopraindicato, per complessivi € 9.585,61.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Parte resistente, benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e, pertanto, veniva dichiarata contumace. La causa è stata documentalmente istruita.
All'udienza del 05.02.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente è fondata per le ragioni di seguito precisate.
Con ricorso ex art. 14 Legge n. 150/2011 l'Avvocato ricorrente ha richiesto il pagamento del corrispettivo per l'attività professionale svolta in favore di parte resistente nel procedimento civile dinanzi alla Corte di Appello
n. R.G. 2938/2018 e nel procedimento penale n. 1121/11 Mod. 21 bis RNR Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Pisa.
Si osserva, innanzitutto, che sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito, avendo la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. VI, 06.04.2018 n. 8598) chiarito che “ove l'avvocato, per ottenere il pagamento delle
competenze professionali da un proprio cliente, si sia avvalso del foro speciale di cui all'art. 14, comma 2, del
d.igs. 10settembre 2011, n. 150, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio
del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, va risolto a
favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di
tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore (tra le varie, v. Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 5703 del 12/03/2014 Rv. 630504)”.
Nel caso di specie, rivestendo la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. a) CP_1
D.Lgs. n. 206/2005 e risultando la stessa residente a Viareggio (LU), deve ritenersi competente territorialmente questo Tribunale.
Nel merito, parte ricorrente ha fornito la prova di aver svolto l'attività difensiva nel procedimento civile dinanzi alla Corte di Appello n. R.G. 2938/2018, avendo prodotto documentazione attestante la redazione dell'atto di citazione in appello (doc. 5), di note ex art. 83 D.L. N. 18/2020 (doc. 6), della comparsa conclusionale (doc.
7), di note ex art. 83 c. 7 lett. h) D.L. 18/20 (doc. 8) e della seconda comparsa conclusionale (doc. 9).
Per la determinazione del compenso spettante a parte ricorrente, non essendovi alcuna pattuizione tra le parti,
deve farsi riferimento ai parametri forensi applicabili (D.M. 55/2014) alla luce dell'attività effettivamente svolta.
Ebbene, tenuto conto del valore della controversia (euro 32.500,00 v. pag. 16 atto di citazione in appello),
facendo applicazione delle tariffe medie dello scaglione di valore di riferimento (da euro 26.001,00 a euro 52.000,00) per le fasi “studio” e “introduttiva” e delle tariffe minime per la fase istruttoria, che non si è svolta,
e per quella decisionale, replicando le comparse conclusionali le argomentazioni difensive già svolte nei precedenti atti, si quantifica il compenso di parte ricorrente nella somma di euro 9.825,71, comprensiva di Iva,
Cap e spese generali di legge.
Parte ricorrente ha, altresì fornito la prova di aver svolto l'attività difensiva nel procedimento penale n.
1121/11 Mod. 21 bis RNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, che vedeva la resistente imputata per il delitto di cui all'art. 590 c.p., avendo prodotto atto di nomina del difensore di fiducia sottoscritto dalla resistente in data 21.12.2016 (doc. 11), nonché la sentenza n. 89 del 10.09.2020 nella quale il Giudice di
Pace di Pisa ha dichiarato l'assoluzione di per intervenuta prescrizione (doc. 12). CP_1
Per la determinazione del compenso spettante a parte ricorrente, non essendovi alcuna pattuizione tra le parti,
deve farsi riferimento ai parametri forensi applicabili (D.M. 55/2014) alla luce dell'attività effettivamente svolta.
Ebbene, trattandosi di procedimento di bassa complessità, facendo applicazione delle tariffe minime della fase delle indagini preliminari per le sole fasi di studio e introduttiva, si quantifica il compenso di parte ricorrente nella somma di euro 1.104,55, comprensiva di Iva, Cap e spese generali di legge, corrispondente a quella richiesta a tale titolo nell'atto introduttivo del giudizio.
Avendo parte resistente già corrisposto la somma di euro 2.000,00 a titolo di acconto, si condanna la stessa a corrispondere la residua somma di euro 8.930,26 (risultante dalla seguente operazione: (9.825,71 + 1.104,55)
– 2.000,00), alla quale devono essere aggiunti, trattandosi di debito di valuta, gli interessi al tasso legale dal dovuto sino al soddisfo.
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e, pertanto, si condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo,
facendo applicazione delle tariffe minime dello scaglione di valore di riferimento (da euro 5.201,00 a euro
26.000,00), trattandosi di questioni di bassa complessità e di causa contumaciale, con esclusione della voce relativa alla fase decisionale, in quanto la decisione è stata assunta allo stato degli atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: 1) Condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente, a titolo di corrispettivo per l'attività
professionale svolta, la somma di euro 8.930,26 (già detratta la somma di euro 2.000,00 corrisposta a titolo di acconto), con interessi al tasso legale dal dovuto sino al soddisfo;
2) Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente procedimento, che liquida in euro 1.689,00 per compensi, oltre Iva, Cpa, spese generali come per legge, CU e spese di notifica.
Lucca, 09.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli