Art. 63.
Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto di cui al terzo comma dell'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti. ((4))
La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza puo' ricorrere alla Corte dei conti contro le deliberazioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo precedente, entro il termine di novanta giorni dalla data delle deliberazioni stesse.
Nel caso contemplato dai due ultimi commi del precedente articolo 62 il termine di novanta giorni per il ricorso alla Corte dei conti da parte della Direzione generale predetta decorre dalla data della comunicazione del decreto del Ministro competente.
---------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale con sentenza 14-15 gennaio 1976, n. 8 (in G.U. 1a s.s. 21/01/1976, n. 18) ha dichiarato d'ufficio, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , e negli stessi limiti, la illegittimita' costituzionale delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo in quanto richiamate dall' art. 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379 .
Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto di cui al terzo comma dell'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti. ((4))
La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza puo' ricorrere alla Corte dei conti contro le deliberazioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo precedente, entro il termine di novanta giorni dalla data delle deliberazioni stesse.
Nel caso contemplato dai due ultimi commi del precedente articolo 62 il termine di novanta giorni per il ricorso alla Corte dei conti da parte della Direzione generale predetta decorre dalla data della comunicazione del decreto del Ministro competente.
---------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale con sentenza 14-15 gennaio 1976, n. 8 (in G.U. 1a s.s. 21/01/1976, n. 18) ha dichiarato d'ufficio, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , e negli stessi limiti, la illegittimita' costituzionale delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo in quanto richiamate dall' art. 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379 .