Versione
4 aprile 1941
4 aprile 1941
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Versione
22 gennaio 1976
22 gennaio 1976
Art. 63.
Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto di cui al terzo comma dell'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti. ((4))
La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza puo' ricorrere alla Corte dei conti contro le deliberazioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo precedente, entro il termine di novanta giorni dalla data delle deliberazioni stesse.
Nel caso contemplato dai due ultimi commi del precedente articolo 62 il termine di novanta giorni per il ricorso alla Corte dei conti da parte della Direzione generale predetta decorre dalla data della comunicazione del decreto del Ministro competente.
---------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale con sentenza 14-15 gennaio 1976, n. 8 (in G.U. 1a s.s. 21/01/1976, n. 18) ha dichiarato d'ufficio, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , e negli stessi limiti, la illegittimita' costituzionale delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo in quanto richiamate dall' art. 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379 .
Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto di cui al terzo comma dell'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti. ((4))
La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza puo' ricorrere alla Corte dei conti contro le deliberazioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo precedente, entro il termine di novanta giorni dalla data delle deliberazioni stesse.
Nel caso contemplato dai due ultimi commi del precedente articolo 62 il termine di novanta giorni per il ricorso alla Corte dei conti da parte della Direzione generale predetta decorre dalla data della comunicazione del decreto del Ministro competente.
---------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale con sentenza 14-15 gennaio 1976, n. 8 (in G.U. 1a s.s. 21/01/1976, n. 18) ha dichiarato d'ufficio, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , e negli stessi limiti, la illegittimita' costituzionale delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo in quanto richiamate dall' art. 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379 .
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 15/01/1976, n. 8Provvedimento: N. 8 SENTENZA 14 GENNAIO 1976 Deposito in cancelleria: 15 gennaio 1976. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 18 del 21 gennaio 1976. Pres. OGGIONI - Rel. ROCCHETTI LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Dott. LU OGGIONI, Presidente - Avv. EL DE CO - Avv. OL ROCCHETTI - Prof. ZO OZ - Prof. VINCZO MI HI - Prof. VE SA - Dott. OL RE - Prof. OL SI - Avv. TT AM - Dott. GI NF - Prof. DO RA - Prof. DO ST - Dott. MI OS - Prof. IN DE STEFANO, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 63 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (testo unico delle leggi sulla Corte dei conti); dell'art 72 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 …Leggi di più...
- termine perentorio·
- disparita' di trattamento di situazioni tra loro assimilabili·
- sent. 8/76 b. corte costituzionale·
- non giustificano la previsione di un termine·
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- altre disposizioni aventi lo stesso contenuto·
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- sent. 8/76 a. corte dei conti