Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 6713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6713 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06713/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04507/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4507 del 2023, proposto da Società Power & Telco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato CA Feroldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, via Guglielmo Oberdan, 10;
contro
CORECOM Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tito Munari, Francesco Zanlucchi, Antonella Cusin e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Raffaella Chiummiento in Roma, via Salaria, 103;
per l’annullamento
- della delibera n. 80 resa in data 20.12.2022, notificata in data 28.12.2022, con cui il Corecom Veneto, in persona del Presidente pro tempore , ha disposto l’accoglimento parziale dell’istanza presentata dal Sig. OL IE, ordinando all’Operatore (Fibracity - Power & Telco S.r.l.) di i) corrispondere, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, l’importo di €. 300,00 a titolo di indennizzo per mancata risposta al reclamo; ii) corrispondere, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, l’importo di €. 3.220,00 a titolo di indennizzo per mancata attivazione del servizio; iii) corrispondere, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, l’importo di €. 420,00 a titolo di rimborso come in premessa specificato; iv) corrispondere, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, l’importo di €. 150,00 a titolo di spese di procedura;
- di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente, con riserva di motivi aggiunti anche contro ulteriori atti eventualmente prodotti o esibiti dalla Pubblica Amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del CORECOM Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. CA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente società Power & Telco a r.l., con la proposizione del ricorso in esame, ha chiesto l’annullamento della delibera del CORECOM Veneto n. 80 del 20 dicembre 2022, con la quale, in parziale accoglimento dell’istanza presentata dall’utente Sig. OL IE – che aveva stipulato un contratto di fornitura relativo al servizio di connettività – è stata disposta a suo carico la condanna al pagamento di alcune somme di denaro a titolo di indennizzo, rimborso e spese di procedura, in favore dell’utente istante.
2. Con l’unico mezzo di gravame proposto, la società ricorrente ha lamentato l’illegittimità del gravato provvedimento per “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 1 del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche Allegato “A” alla delibera n. 203/18/CONS come modificato dalla delibera n. 390/21/CONS – Violazione dell’art. 24 Cost. e del diritto alla difesa ”.
In particolare, con tale motivo di ricorso è stata dedotta l’illegittimità della impugnata delibera in quanto tardivamente adottata, per essere inutilmente decorso il termine previsto dall’articolo 16, comma 1, del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche allegato “A” alla delibera n. 203/18/CONS come modificato dalla delibera n. 390/21/CONS.
2.1. Il CORECOM Veneto si è costituito solo formalmente nel presente giudizio.
2.2. Il Collegio, nel corso dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 marzo 2026, ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a., la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso in esame, in quanto lo stesso non è stato notificato al controinteressato, così come previsto dall’articolo 41, comma 2, del codice di rito, e ciò è stato fatto debitamente constare nel verbale d’udienza. Dopodiché, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è inammissibile, così come rilevato d’ufficio dal Collegio, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a., nel corso dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 marzo 2026 e fatto constare nel relativo verbale.
4. Ritenuto necessario evidenziare, in via preliminare, che il Collegio ha legittimamente esercitato i propri poteri di rilevazione officiosa, a ciò non ostando la circostanza per cui il patrono di parte ricorrente non abbia partecipato all’udienza del 13 marzo 2026, senza peraltro aver chiesto il passaggio in discussione della causa sulla base degli atti e scritti depositati. In proposito, inoltre, vale rilevare che l’avviso previsto dall’articolo 73, comma 3, c.p.a. neppure sarebbe stato necessario per poter definire in rito la controversia in esame, atteso che la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “ l’avviso finalizzato a provocare il contraddittorio non è necessario se i procuratori delle parti non sono presenti in udienza, atteso che la ratio della disposizione è quella di offrire ai difensori delle parti, in piena attuazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., la possibilità di controdedurre, alla quale, non presenziando in udienza ovvero in camera di consiglio, il procuratore rinuncia ” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 3447 del 4 aprile 2023).
5. Il presente ricorso risulta inammissibile in quanto la parte ricorrente ha mancato di notificarlo alla parte controinteressata, ossia all’utente con il quale aveva stipulato il contratto per la erogazione del servizio di connettività e in favore del quale il CORECOM Veneto, con il gravato provvedimento, ha previsto la corresponsione di somme a titolo di indennizzo, rimborso e spese di procedura.
Come noto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 41, comma 2, c.p.a. il controinteressato nel giudizio amministrativo è il soggetto, individuato o facilmente individuabile nel provvedimento impugnato (c.d. elemento formale), che vanta una posizione giuridica qualificata in relazione all'eventuale annullamento del provvedimento stesso ed è quindi titolare di un interesse giuridicamente rilevante alla conservazione del medesimo, posto che l’annullamento di quest’ultimo finirebbe per arrecare un pregiudizio alla sua sfera giuridica (c.d. elemento sostanziale).
Nel caso di specie ricorrono entrambi i citati elementi, atteso che, da un lato, l’utente controinteressato è chiaramente indicato nel provvedimento impugnato e, dall’altro, l’esperita domanda di tutela per cui è causa è diretta a conseguire l’annullamento di un provvedimento amministrativo accrescitivo della sfera giuridica dell’utente Sig. OL IE, al quale, quindi, il ricorso avrebbe dovuto necessariamente essere notificato.
6. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile.
7. Si reputano sussistenti giuste ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti, tenuto conto della definizione in rito della presente controversia e della circostanza per cui l’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio solo formalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
IT CA, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
CA AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA AR | IT CA |
IL SEGRETARIO