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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/05/2025, n. 2531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2531 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6421/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Salvatore Barberi
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6421/22 R.G.
promossa da
(Cod. Fisc. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Paolo Bonalume, con studio in Milano, corso Magenta 84;
attrice contro
pagina 1 di 4 in persona del pro- Controparte_1 CP_2
tempore, (C.F.: , ed P.IVA_2 Controparte_3
in persona del Dirigente scolastico pro-tempore, (C.F.:
[...]
), rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di P.IVA_3
Catania, nei cui uffici siti in Catania, Via Vecchia Ognina n 149, sono domiciliati;
convenuti con la chiamata in causa di
(C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_4
pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, via Prefettura, Controparte_5
n.14, presso l'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti,
dall'avv. dell'Ente Nicola Alleruzzo;
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 35.600,51 per sorte capitale, oltre interessi,
per crediti ceduti a da Enel Energia S.p.A. per forniture di Controparte_6
energia elettrica in favore dell'istituto scolastico convenuto.
I due convenuti si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto delle domande di controparte, nonché la chiamata in causa della sul Controparte_4
presupposto che la stessa sia l'unica debitrice delle somme eventualmente dovute all'attrice.
pagina 2 di 4 Nel merito, le domande attrici vanno rigettate in quanto infondate, rilevandosi che appare opportuno applicare il principio della ragione più liquida che consente al giudicante d'esaminare questioni di merito, pur in presenza di questioni pregiudiziali.
In particolare, anche a fronte delle specifiche contestazioni di parte convenuta, deve ritenersi che non vi è alcuna prova certa del credito vantato dall'attrice; infatti,
quest'ultima non ha prodotto nessuna delle fatture su cui si baserebbe il detto credito di euro 35.600,51, limitandosi a fornire con l'allegato 2 un mero prospetto interno privo di qualsiasi valenza probatoria. In tal modo non è possibile accertare né l'effettiva misura del credito, né se vi sia stata già una contestazione di morosità nelle asserite fatture, né
l'epoca di emissione delle stesse (circostanza necessariamente da valutare, vista l'eccezione di prescrizione del credito proposta da parte convenuta).
In virtù del principio della soccombenza, l'attrice va condannata al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta e della chiamata in causa nella misura indicata in dispositivo;
in particolare, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le spese processuali del chiamato che non sia rimasto soccombente, infatti, non possono gravare sul chiamante, quando anche quest'ultimo non sia rimasto soccombente nè nei confronti del chiamato, nè nei confronti della controparte (Cass. 26 aprile 1994, n. 3956; Cass. 1 agosto 2003, n. 11743), ma debbono essere rifuse dalla parte soccombente, e quindi da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata (e, quindi, l'attrice, la cui domanda sia stata rigettata, come nella pagina 3 di 4 specie: Cass. 20 agosto 2003, n. 12235), ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata (Cass. 9 aprile 2001, n. 5262; Cass. 17 maggio 2001, n. 6757), senza che rilevi, in senso contrario, la mancanza di una istanza di condanna in tal senso (Cass.
15 dicembre 2003, n. 19181; Cass. 24 febbraio 2004, n. 3642).
P.Q.M.
Il Giudice della V Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
6421/22 R.G.:
1) rigetta le domande attrici;
2) condanna l'attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese processuali liquidate in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario;
condanna l'attrice al pagamento in favore della chiamata in causa delle spese processuali liquidate in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario.
Così deciso il 12 maggio 2025.
IL GIUDICE
Salvatore Barberi
Atto depositato telematicamente pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Salvatore Barberi
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6421/22 R.G.
promossa da
(Cod. Fisc. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Paolo Bonalume, con studio in Milano, corso Magenta 84;
attrice contro
pagina 1 di 4 in persona del pro- Controparte_1 CP_2
tempore, (C.F.: , ed P.IVA_2 Controparte_3
in persona del Dirigente scolastico pro-tempore, (C.F.:
[...]
), rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di P.IVA_3
Catania, nei cui uffici siti in Catania, Via Vecchia Ognina n 149, sono domiciliati;
convenuti con la chiamata in causa di
(C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_4
pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, via Prefettura, Controparte_5
n.14, presso l'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti,
dall'avv. dell'Ente Nicola Alleruzzo;
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 35.600,51 per sorte capitale, oltre interessi,
per crediti ceduti a da Enel Energia S.p.A. per forniture di Controparte_6
energia elettrica in favore dell'istituto scolastico convenuto.
I due convenuti si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto delle domande di controparte, nonché la chiamata in causa della sul Controparte_4
presupposto che la stessa sia l'unica debitrice delle somme eventualmente dovute all'attrice.
pagina 2 di 4 Nel merito, le domande attrici vanno rigettate in quanto infondate, rilevandosi che appare opportuno applicare il principio della ragione più liquida che consente al giudicante d'esaminare questioni di merito, pur in presenza di questioni pregiudiziali.
In particolare, anche a fronte delle specifiche contestazioni di parte convenuta, deve ritenersi che non vi è alcuna prova certa del credito vantato dall'attrice; infatti,
quest'ultima non ha prodotto nessuna delle fatture su cui si baserebbe il detto credito di euro 35.600,51, limitandosi a fornire con l'allegato 2 un mero prospetto interno privo di qualsiasi valenza probatoria. In tal modo non è possibile accertare né l'effettiva misura del credito, né se vi sia stata già una contestazione di morosità nelle asserite fatture, né
l'epoca di emissione delle stesse (circostanza necessariamente da valutare, vista l'eccezione di prescrizione del credito proposta da parte convenuta).
In virtù del principio della soccombenza, l'attrice va condannata al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta e della chiamata in causa nella misura indicata in dispositivo;
in particolare, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le spese processuali del chiamato che non sia rimasto soccombente, infatti, non possono gravare sul chiamante, quando anche quest'ultimo non sia rimasto soccombente nè nei confronti del chiamato, nè nei confronti della controparte (Cass. 26 aprile 1994, n. 3956; Cass. 1 agosto 2003, n. 11743), ma debbono essere rifuse dalla parte soccombente, e quindi da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata (e, quindi, l'attrice, la cui domanda sia stata rigettata, come nella pagina 3 di 4 specie: Cass. 20 agosto 2003, n. 12235), ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata (Cass. 9 aprile 2001, n. 5262; Cass. 17 maggio 2001, n. 6757), senza che rilevi, in senso contrario, la mancanza di una istanza di condanna in tal senso (Cass.
15 dicembre 2003, n. 19181; Cass. 24 febbraio 2004, n. 3642).
P.Q.M.
Il Giudice della V Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
6421/22 R.G.:
1) rigetta le domande attrici;
2) condanna l'attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese processuali liquidate in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario;
condanna l'attrice al pagamento in favore della chiamata in causa delle spese processuali liquidate in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario.
Così deciso il 12 maggio 2025.
IL GIUDICE
Salvatore Barberi
Atto depositato telematicamente pagina 4 di 4