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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/12/2024, n. 2378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2378 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito alla camera di consiglio dell'udienza del 10/12/2024 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1994 2024 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...]_1 C.F._1
11/11/1979, rappresentata e difesa, dall'avv. LOPES ALESSANDRO giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI MESSINA, giusta procura in atti
Resistente
OGGETTO: crediti di lavoro
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Esame dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in 11/04/2024 la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: -condannare (oggi Controparte_2 Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma
[...]
alla Via G. Del Monte n. 60, cod. fisc. al pagamento in favore P.IVA_1
della dott.ssa , per le causali in narrativa, della somma di euro Parte_1
1.350,00 (o della diversa somma ritenuta di giustizia), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
- condannare il datore di lavoro alla rifusione delle spese.
Deduceva di essere stata assunta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la qualifica di “navigator” nell'ambito delle iniziative governative volte a incentivare l'accesso al lavoro dei cittadini beneficiari del reddito di cittadinanza.
Esponeva come il contratto di lavoro prevedeva la corresponsione di una indennità mensile forfettaria di 300 euro volta a ristorare il lavoratore per le spese di trasporto, vitto e alloggio eventualmente affrontate nello svolgimento dell'incarico e senza obbligo di rendicontazione.
Nel periodo compreso tra marzo e luglio 2020, l' sospendeva a tutti i CP_2
“navigator” la corresponsione dell'importo forfettario previsto per le spese di viaggio, vitto e alloggio, stante l'assoluto divieto di spostamento disposto ex lege su tutto il territorio nazionale in ragione dell'emergenza pandemica, ritenendo che il citato divieto avesse fatto venire meno la causale giustificativa dell'indennità; instaurava pertanto il ricorso opponendosi alla scelta datoriale.
Nella resistenza del datore di lavoro, costituitosi con comparsa di costituzione del
28.11.2024, udite le parti all'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la
2 decisione, stante l'inconducenza della prova testimoniale, il procedimento viene così deciso.
2. Esame dei presupposti del diritto.
I principi regolatori della fattispecie in esame posso essere tratti dall'art. 2103
c.c. a mente del quale: “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.
Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante
3 dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.”
La norma in esame sancisce, tra gli altri, il principio di intangibilità della retribuzione che, tuttavia, non è assoluto ma ammette deroghe in determinate circostanze ed a determinate condizioni.Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi con diverse e recenti sentenze, alle quali questo giudice intende dare continuità anche ai sensi dell'art. 118 Disp.Att. C.P.C. e secondo le quali: “… il livello retributivo acquisito dal lavoratore subordinato, per il quale opera la garanzia della irriducibilità della retribuzione, prevista dall'art. 2103
c.c., deve essere sì determinato con il computo della totalità dei compensi corrispettivi erogati ma tenendo conto delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore, attinenti, cioè, alla professionalità tipica della qualifica rivestita. I trattamenti di miglior favore costituiscono componenti aggiuntive ai minimi tabellari e non sono coperti dalla tutela dell'art. 36 Cost.
La loro eliminazione non è in contrasto con il principio di irriducibilità della retribuzione, previsto dall'art. 2103 c.c..
Non vi sono compresi infatti i compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorché vengano meno le situazioni cui erano collegati. In sostanza il principio di irriducibilità della retribuzione che implica che la retribuzione concordata al momento dell'assunzione non sia riducibile neppure a
4 seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro e che ogni patto contrario è nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto va tuttavia coordinato con il legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello "ius variandi.
In tal caso la garanzia della irriducibilità della retribuzione si estende alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare, come detto, particolari modalità della prestazione lavorativa.” (cfr. Cass. 23205/23 e precedenti conformi 38169 del
30/12/2022, Cass. 01/08/2017 n. 19092 e Cass. 06/12/2017 n. 29247)
Applicando i superiori principi al caso di specie appare evidente che la corresponsione dell'indennità forfettaria contrattualmente pattuita per ristorare il lavoratore degli eventuali costi di viaggio, vitto e alloggio è stata legittimamente sospesa nei periodi nei quali operava la tassativa normativa che impediva gli spostamenti per l'emergenza pandemica.
In detti periodi, nei quali anche astrattamente era impossibile che il lavoratore potesse sopportare i costi che l'indennità doveva coprire, il datore di lavoro ha legittimamente esercitato in via unilaterale il suo jus variandi anche a tutela dell'interesse pubblico sotteso alla corretta elargizione dei fondi statali destinati a coprire i costi delle retribuzioni spettanti ai “navigator”.
3. Decisione e spese.
Per tali motivi il ricorso è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/22 come da dispositivo secondo i parametri minimi in ragione della celere definizione e della decisione in prima udienza della causa.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
5 2) Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di
, quantificate in € 1.029,50 oltre spese generali, Controparte_1
come per legge.
Messina, 10/12/2024
Il Giudice del Lavoro
Roberta Rando
6
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito alla camera di consiglio dell'udienza del 10/12/2024 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1994 2024 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...]_1 C.F._1
11/11/1979, rappresentata e difesa, dall'avv. LOPES ALESSANDRO giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI MESSINA, giusta procura in atti
Resistente
OGGETTO: crediti di lavoro
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Esame dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in 11/04/2024 la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: -condannare (oggi Controparte_2 Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma
[...]
alla Via G. Del Monte n. 60, cod. fisc. al pagamento in favore P.IVA_1
della dott.ssa , per le causali in narrativa, della somma di euro Parte_1
1.350,00 (o della diversa somma ritenuta di giustizia), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
- condannare il datore di lavoro alla rifusione delle spese.
Deduceva di essere stata assunta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la qualifica di “navigator” nell'ambito delle iniziative governative volte a incentivare l'accesso al lavoro dei cittadini beneficiari del reddito di cittadinanza.
Esponeva come il contratto di lavoro prevedeva la corresponsione di una indennità mensile forfettaria di 300 euro volta a ristorare il lavoratore per le spese di trasporto, vitto e alloggio eventualmente affrontate nello svolgimento dell'incarico e senza obbligo di rendicontazione.
Nel periodo compreso tra marzo e luglio 2020, l' sospendeva a tutti i CP_2
“navigator” la corresponsione dell'importo forfettario previsto per le spese di viaggio, vitto e alloggio, stante l'assoluto divieto di spostamento disposto ex lege su tutto il territorio nazionale in ragione dell'emergenza pandemica, ritenendo che il citato divieto avesse fatto venire meno la causale giustificativa dell'indennità; instaurava pertanto il ricorso opponendosi alla scelta datoriale.
Nella resistenza del datore di lavoro, costituitosi con comparsa di costituzione del
28.11.2024, udite le parti all'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la
2 decisione, stante l'inconducenza della prova testimoniale, il procedimento viene così deciso.
2. Esame dei presupposti del diritto.
I principi regolatori della fattispecie in esame posso essere tratti dall'art. 2103
c.c. a mente del quale: “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.
Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante
3 dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.”
La norma in esame sancisce, tra gli altri, il principio di intangibilità della retribuzione che, tuttavia, non è assoluto ma ammette deroghe in determinate circostanze ed a determinate condizioni.Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi con diverse e recenti sentenze, alle quali questo giudice intende dare continuità anche ai sensi dell'art. 118 Disp.Att. C.P.C. e secondo le quali: “… il livello retributivo acquisito dal lavoratore subordinato, per il quale opera la garanzia della irriducibilità della retribuzione, prevista dall'art. 2103
c.c., deve essere sì determinato con il computo della totalità dei compensi corrispettivi erogati ma tenendo conto delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore, attinenti, cioè, alla professionalità tipica della qualifica rivestita. I trattamenti di miglior favore costituiscono componenti aggiuntive ai minimi tabellari e non sono coperti dalla tutela dell'art. 36 Cost.
La loro eliminazione non è in contrasto con il principio di irriducibilità della retribuzione, previsto dall'art. 2103 c.c..
Non vi sono compresi infatti i compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorché vengano meno le situazioni cui erano collegati. In sostanza il principio di irriducibilità della retribuzione che implica che la retribuzione concordata al momento dell'assunzione non sia riducibile neppure a
4 seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro e che ogni patto contrario è nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto va tuttavia coordinato con il legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello "ius variandi.
In tal caso la garanzia della irriducibilità della retribuzione si estende alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare, come detto, particolari modalità della prestazione lavorativa.” (cfr. Cass. 23205/23 e precedenti conformi 38169 del
30/12/2022, Cass. 01/08/2017 n. 19092 e Cass. 06/12/2017 n. 29247)
Applicando i superiori principi al caso di specie appare evidente che la corresponsione dell'indennità forfettaria contrattualmente pattuita per ristorare il lavoratore degli eventuali costi di viaggio, vitto e alloggio è stata legittimamente sospesa nei periodi nei quali operava la tassativa normativa che impediva gli spostamenti per l'emergenza pandemica.
In detti periodi, nei quali anche astrattamente era impossibile che il lavoratore potesse sopportare i costi che l'indennità doveva coprire, il datore di lavoro ha legittimamente esercitato in via unilaterale il suo jus variandi anche a tutela dell'interesse pubblico sotteso alla corretta elargizione dei fondi statali destinati a coprire i costi delle retribuzioni spettanti ai “navigator”.
3. Decisione e spese.
Per tali motivi il ricorso è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/22 come da dispositivo secondo i parametri minimi in ragione della celere definizione e della decisione in prima udienza della causa.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
5 2) Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di
, quantificate in € 1.029,50 oltre spese generali, Controparte_1
come per legge.
Messina, 10/12/2024
Il Giudice del Lavoro
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