Sentenza 17 novembre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/11/2003, n. 17392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17392 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA TA1 7 392 / 0 3 IN NOM DEL POR LO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 7569/02 Dott. Ettore MERCURIO Cron.34630Rel. Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 24/06/03 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: LI TA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MAGARAGGIA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
2003 3971 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 3732/01 del Tribunale di LECCE, depositata il 03/12/01 R.G.N. 940/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/03 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
in persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per Generale Dott. l'accoglimento del primo motivo del ricorso rigetto del secondo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 3 dicembre 2001, il Tribunale di Lecce, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla sig.ra TA IS nei confronti del Ministero dell'interno avverso la sentenza in data 12 gennaio 1999 del locale Pretore che aveva rigettato la domanda dell'assistibile per la condanna dell'Amministrazione a corrisponderle la pensione di inabilità o, in subordine dell'assegno di invalidità, ha condannato il Ministero al pagamento della pensione di inabilità con decorrenza dal 1° febbraio 1999 oltre rivalutazione monetaria o interessi legali ai sensi dell'art. 16, comma sesto, della legge 412/991 dal giorno della maturazione del diritto. Il Tribunale, alla luce di nuova consulenza tecnica disposta in appello, ha ritenuto che la IS affetta da "diabete mellito insulino- www. dipendente;
spondiloartrosi del rachide con segni di interessamento radicolare;
cardiopatia ipertensiva, deficit visus (00=2/10 cc); poliartrosi" - fosse invalida al 100%, a decorrere dal gennaio 1999. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'assistita con due motivi. Resiste il Ministero dell'interno con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Con i due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per la stetta connessione delle censure, la IS, deducendo vizi di motivazione e violazione ed errata applicazione degli artt.12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n.118, si duole, anzitutto (primo motivo), che il giudice di appello, mpel non abbia preso in considerazione, per il periodo antecedente la 756902.doc 3 Vi decorrenza della pensione di inabilità, la domanda, di contenuto più ristretto, subordinatamente proposta, per l'attribuzione dell'assegno di invalidità per la cui attribuzione già sarebbe venuto in essere il requisito sanitario. La IS critica, poi (secondo motivo), la determinazione della data dalla quale il Tribunale ha fatto decorrere l'inabilità totale, senza aver considerato che, per l'epoca antecedente, la totale inabilità lavorativa avrebbe dovuto essere considerata in relazione alla impossibilità di svolgere una attività tale da consentire accettabili livelli esistenziali conformi alla dignità umana;
e che in caso di patologie che colpiscano diversi distretti non si sarebbe dovuto procedere alla sommatoria delle 9 singole percentuali di invalidità, ma si sarebbe dovuto considerare l'incidenza reale complessiva delle medesime. A partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa (10 luglio 1992) si era sovrapposta una molteplicità di patologie, debitamente documentate ma trascurate dal giudice di merito - che avrebbero dovuto far ritenere raggiunta la soglia della totale inabilità già in epoca sensibilmente anteriore a quella ritenuta dal Tribunale. Il ricorso è infondato. Per quanto attiene alla decorrenza della pensione di inabilità, le critiche della ricorrente non meritano accoglimento. Il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, nominato in appello, il quale aveva preso in esame, in relazione a vari accertamenti clinici e strumentali svolti nel tempo ed acquisiti agli atti, l'evoluzione delle condizioni sanitarie dell'assistita che la avevano 756902.doc condotta a essere totalmente invalida al lavoro al gennaio 1999 (tra gli ultimi riscontri diagnostici e di intervento sanitario, risulta un ricovero ospedaliero per “OO: cataratta avanzata, glaucoma cronico, diabete mellito") e siffatta motivazione, svolta secondo criteri immuni da vizi logici, metodologici o giuridici, si sottrae del tutto alle critiche della ricorrente. Costei, in particolare, non ha addotto argomenti puntuali e specifici a sostegno della tesi secondo cui già prima di tale epoca sarebbe stata totalmente inabile ad un'attività lavorativa utile, né in ordine ai diversi criteri che, in concreto, il consulente tecnico di ufficio (e il giudice di appello) avrebbe dovuto seguire nel valutare complessivamente l'incidenza delle diverse patologie. : Se è vero, infatti, che le stesse avrebbero potuto influire sinergicamente sulla capacità lavorativa del soggetto, in modo da ridurla in misura maggiore di quella risultante dalla sommatoria delle percentuali di invalidità riferibili a ciascuna, non per ciò stesso è escluso che esse avrebbero anche potuto nel loro complesso incidere in misura eguale a detta sommatoria, sicché il ricorrente avrebbe dovuto addurre specifici argomenti per contrastare quest'ultima soluzione, accolta dal giudice di merito in aderenza alle valutazioni dell'ausiliare. In ordine al mancato riconoscimento dell'assegno di invalidità, rileva la Corte che il Pretore, dato atto della richiesta di pensione o di assegno, ha escluso il diritto ad assegno per superamento del reddito. Con l'atto di appello, la IS ha bensì dato atto che in sede amministrativa aveva chiesto la pensione o l'assegno e che al Pretore aveva chiesto il diritto vantato, ma non aveva criticato l'affermazione del it 756902.doc primo giudice circa l'insussistenza del requisito reddituale, sicché, in mancanza di una specifica censura sul punto la pronuncia relativa è passata in giudicato. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato. Non deve provvedersi in ordine alle spese, secondo il disposto 6 dell'art.152 disp.att.c.p.c. (in relazione alla sentenza della Corte : costituzionale 13 aprile 1994, n.134 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.4, comma 2 e 3 del d.l. 19 settembre 1992, n.384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n.438), non ricorrendo l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma, addì 24 giugno 2003. IL PRESIDENTE Mercurio IL CONSIGLIERE ESTENSORE G IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi NOV. 2003 IL CANCELLIERE 756902.doc