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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 26/06/2024, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Oggi 26.6.2024 davanti al GL Paola Cappello sono presenti per la parte ricorrente l'Avv. Monge per la parte convenuta l'Avv. Chieffallo.
I procuratori discutono la causa e insistono nelle conclusioni già rassegnate.
Il Giudice
Dato atto, si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito deposita la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, a seguito delle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 484/2021 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Imperia, Piazza Dante, 8/2, Parte_1 presso e nello studio dell'Avv. Angelo Giuseppe Monge che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Controparte_1
elettivamente domiciliato in Imperia viale
[...]
G. Matteotti 167 presso lo studio e la persona dell'Avv. Francesca Chieffallo che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
parte resistente
Pag. 2 di 8 CONCLUSIONI:
Parte ricorrente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Imperia – Sezione lavoro, contrariis reiectis, per le causali di cui in parte narrativa e per quelle meglio sviluppande all'udienza di discussione, previa revoca del provvedimento dell' – sede di Imperia – del 17.10.2019, previe le declare del caso, previo espletamento CP_1 dell'attività istruttoria richiesta e/o meglio vista e ritenuta, in accoglimento del presente ricorso ed anche ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., -accertare e dichiarare che il Sig. è affetto da Parte_1
malattia professionale – “psicosindrome organica” – contratta nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni svolte sul luogo di lavoro;
-accertare e dichiarare che, a causa della predetta malattia professionale, il conchiudente ha subìto una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica pari almeno al 25% e/o a quella diversa percentuale che verrà accertata in corso di causa a mezzo di apposita Consulenza Tecnica
d'Ufficio, e, tenuto conto che il conchiudente è già beneficiario di rendita per malattia professionale
(“insufficienza respiratoria di grado medio”) nella misura del 16%, accertare e dichiarare che la complessiva menomazione permanente della sua integrità psicofisica è pari almeno al 40%.; -per l'effetto condannare l' – sede di Imperia – in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore al CP_1
pagamento in favore del conchiudente della relativa rendita e/o di ogni altro indennizzo dovuto come per legge dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria. Con
vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Parte resistente:
"Piaccia al Signor Giudice del Lavoro Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, respingere il ricorso avverso per prescrizione del diritto azionato e/o perché infondato in fatto e in diritto
***
Pag. 3 di 8 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.10.2021, ha chiesto l'accertamento della Parte_1
malattia professionale, con menomazione permanente pari almeno al 25% e la conseguente condanna dell' alla corresponsione della relativa rendita in suo CP_1
favore.
Segnatamente, il ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato dal 30.06.1980 al 31.08.2019 come operaio tecnico specializzato alle dipendenze dell'ASL n.1 Imperiese con contratto a tempo pieno e indeterminato,
- di essere attualmente titolare di pensione di vecchiaia erogata dall' , CP_2 nonché di rendita da malattia professionale n.15270086 erogata dall' a CP_1
decorrere dal 01.06.2016;
- di aver prestato, dal 1991 al 2001, la propria opera come ausiliario tecnico e coadiutore presso il laboratorio galenico della farmacia interna dell'Ospedale di Imperia;
- di essere stato a contatto con sostanze volatili nocive (quali formalina pura, etere etilico, acido acetico glaciale, acido cloridrico puro, ammoniaca, alcool denaturato a 90°, acido citrico, benzalconio cloruro, soda caustica, ecc…), in ambiente scarsamente areato, privo di cappe di aspirazione e/o finestre e munito esclusivamente di una ventola (cfr. dichiarazioni Dott.ssa e Per_1
Sig. allegate alle domande di riconoscimento di malattia Per_2
professionale del 23.06.2016 e del 26.07.2019 – docc. n.5-6), totalmente privo di protezioni individuali;
- di aver contratto un'insufficienza respiratoria di grado medio, riconosciuta di natura professionale dall' , con menomazione permanente dell'integrità CP_1
psicofisica pari al 16% (con riconoscimento della rendita vitalizia corrispondente (cfr. docc. n.3-7);
Pag. 4 di 8 - di aver subito a partire dall'anno 2016 alterazioni cognitive diffuse con riduzione delle capacità mnesico-attentive (cfr. doc. 9) riconducibili all'esposizione alle sostanze nocive sopra evidenziate;
- che l' con provvedimento del 17.10.2019 ha respinto la domanda di CP_1
riconoscimento della rendita corrispondente, con la seguente motivazione:
“La documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico-legale.” (prod. n.28);
- di aver presentato in data 28.01.2020 formale opposizione, rigettata con provvedimento reso a seguito di visita collegiale, con missiva del 09.10.2021;
- che la “psicosindrome organica” risulta inserita alla voce 54 – I.1.54. - F07.9 dell'elenco aggiornato delle malattie da agenti chimici (eteri e derivati) la cui origine lavorativa è di elevata probabilità;
Ha concluso chiedendo il riconoscimento dell'origine professionale della malattia contratta e la condanna dell' alla corresponsione della relativa CP_1
rendita.
Si è costituito in giudizio l' che ha contestato la prescrizione del diritto CP_1
e la sussistenza del nesso causale tra la patologia riscontrata e il rischio lavorativo.
La causa è stata istruita in via orale e a mezzo di CTU medico legale e, all'udienza odierna, è stata discussa e decisa mediante lettura integrale della presente sentenza.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'eccezione di prescrizione va respinta in quanto il certificato medico del Dott. che ha riconosciuto la patologia oggetto di causa, datato 9.2.2016 è frutto di Per_3
errore materiale, come espressamente chiarito dallo stesso medico che lo ha redatto, riferendosi in realtà al 9.2.2018.
Pag. 5 di 8 Tale refuso è stato chiarito dallo stesso con chiarimenti depositati Per_3
telematicamente in data 26.2.2022.
La domanda all' avanzata dal ricorrente nel luglio 2019, come indicato CP_1
dall'istituto convenuto, ha pertanto validamente interrotto la prescrizione.
Quanto al merito, l'istruttoria orale ha dimostrato quanto dedotto in sede di ricorso introduttivo del giudizio.
In particolare, i testi escussi hanno confermato che nei locali oggetto di causa venivano preparati e confezionati prodotti galenici con utilizzo di varie sostanze chimiche e che il ricorrente provvedeva personalmente alla loro miscelazione (cfr.
, e all'udienza del 20.10.2022). Parte_2 Persona_4 Testimone_1
La frequenza di tali operazioni è stata riferita dal teste in due o tre volte alla Per_4
settimana e tutti i testi hanno confermato che il ricorrente non portasse alcun dispositivo di protezione individuale nello svolgimento di tali mansioni.
La circostanza riferita da alcuni testi in merito al fatto che ogni dipendente avesse a disposizione una mascherina non è sufficiente ad argomentare l'interruzione del nesso di causalità tra l'esposizione al rischio e l'insorgenza della malattia professionale, né la sussistenza di un concorso di colpa del lavoratore, essendo onere datoriale la verifica del concreto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale affidati al singolo lavoratore.
Il nesso di causalità tra l'esposizione al rischio e la patologia insorta in capo al dipendente è stato, del resto, puntualmente accertato dal CTU Dott. . Persona_5
Il Consulente ha riferito nella propria relazione in atti, il cui contenuto si richiama integralmente, che Parte_1
“risulta affetto da psicosindrome organica lieve – media (lista 1, gruppo 1 della tabella delle malattie professionali DM 10.6.2014) contratto nello CP_1
svolgimento della sua attività lavorativa come Ausiliario Tecnico nella Farmacia dell'Ospedale di Imperia dove ha lavorato dal 1991 al 2001 e dove è stato sottoposto ai prodotti di cui all'allegato 17;
Pag. 6 di 8 la percentuale relativa alla malattia professionale di cui al punto uno è pari al 20%
per cui complessivamente, in considerazione del fatto che il ricorrente è già beneficiario di rendita per malattia professionale da insufficienza respiratoria di
grado medio valutata nel 16%, risulta pari al 33% (16+20= 32,8%) con possibilità di aggravamento in futuro a seconda dell'evoluzione del caso.”
Considerato che a tali conclusioni il consulente è pervenuto dopo accurato esame degli atti e del ricorrente, con argomentazione congrua ed esauriente, nel garantito rispetto del contraddittorio delle parti, non si ravvisano pertanto motivi per discostarsi dalle medesime e dalla valutazione medico legale espressa.
Per quanto precede, quindi, l' va condannato ad erogare al ricorrente la CP_1
rendita da inabilità permanente parametrata al grado di menomazione del 20 %, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali, decorrenti dal 121° giorno successivo alla proposizione della domanda sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza con liquidazione come da dispositivo, in misura dei minimi tariffari dello scaglione di riferimento.
Per le stesse ragioni anche le spese di CTU, liquidate in separato decreto, seguono la stessa sorte.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., il Giudice Unico del Tribunale di Imperia quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accertata la menomazione permanente complessiva all'integrità psico-fisica del ricorrente pari al 33%,
- dichiara tenuto e condanna l' , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, ad erogare al ricorrente la rendita (ulteriore rispetto a quanto già allo stesso erogato) da inabilità permanente con riferimento ad un grado di menomazione del 20%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali con decorrenza dal 121° giorno successivo alla proposizione della domanda al saldo;
Pag. 7 di 8 - condanna la parte convenuta alla refusione delle spese del giudizio in capo al ricorrente per Euro 4.638,00 compensi oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto definitivamente a carico della parte convenuta.
Imperia, 26.6.2024.
Il Giudice
Paola Cappello
Pag. 8 di 8
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Oggi 26.6.2024 davanti al GL Paola Cappello sono presenti per la parte ricorrente l'Avv. Monge per la parte convenuta l'Avv. Chieffallo.
I procuratori discutono la causa e insistono nelle conclusioni già rassegnate.
Il Giudice
Dato atto, si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito deposita la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, a seguito delle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 484/2021 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Imperia, Piazza Dante, 8/2, Parte_1 presso e nello studio dell'Avv. Angelo Giuseppe Monge che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Controparte_1
elettivamente domiciliato in Imperia viale
[...]
G. Matteotti 167 presso lo studio e la persona dell'Avv. Francesca Chieffallo che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
parte resistente
Pag. 2 di 8 CONCLUSIONI:
Parte ricorrente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Imperia – Sezione lavoro, contrariis reiectis, per le causali di cui in parte narrativa e per quelle meglio sviluppande all'udienza di discussione, previa revoca del provvedimento dell' – sede di Imperia – del 17.10.2019, previe le declare del caso, previo espletamento CP_1 dell'attività istruttoria richiesta e/o meglio vista e ritenuta, in accoglimento del presente ricorso ed anche ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., -accertare e dichiarare che il Sig. è affetto da Parte_1
malattia professionale – “psicosindrome organica” – contratta nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni svolte sul luogo di lavoro;
-accertare e dichiarare che, a causa della predetta malattia professionale, il conchiudente ha subìto una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica pari almeno al 25% e/o a quella diversa percentuale che verrà accertata in corso di causa a mezzo di apposita Consulenza Tecnica
d'Ufficio, e, tenuto conto che il conchiudente è già beneficiario di rendita per malattia professionale
(“insufficienza respiratoria di grado medio”) nella misura del 16%, accertare e dichiarare che la complessiva menomazione permanente della sua integrità psicofisica è pari almeno al 40%.; -per l'effetto condannare l' – sede di Imperia – in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore al CP_1
pagamento in favore del conchiudente della relativa rendita e/o di ogni altro indennizzo dovuto come per legge dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria. Con
vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Parte resistente:
"Piaccia al Signor Giudice del Lavoro Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, respingere il ricorso avverso per prescrizione del diritto azionato e/o perché infondato in fatto e in diritto
***
Pag. 3 di 8 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.10.2021, ha chiesto l'accertamento della Parte_1
malattia professionale, con menomazione permanente pari almeno al 25% e la conseguente condanna dell' alla corresponsione della relativa rendita in suo CP_1
favore.
Segnatamente, il ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato dal 30.06.1980 al 31.08.2019 come operaio tecnico specializzato alle dipendenze dell'ASL n.1 Imperiese con contratto a tempo pieno e indeterminato,
- di essere attualmente titolare di pensione di vecchiaia erogata dall' , CP_2 nonché di rendita da malattia professionale n.15270086 erogata dall' a CP_1
decorrere dal 01.06.2016;
- di aver prestato, dal 1991 al 2001, la propria opera come ausiliario tecnico e coadiutore presso il laboratorio galenico della farmacia interna dell'Ospedale di Imperia;
- di essere stato a contatto con sostanze volatili nocive (quali formalina pura, etere etilico, acido acetico glaciale, acido cloridrico puro, ammoniaca, alcool denaturato a 90°, acido citrico, benzalconio cloruro, soda caustica, ecc…), in ambiente scarsamente areato, privo di cappe di aspirazione e/o finestre e munito esclusivamente di una ventola (cfr. dichiarazioni Dott.ssa e Per_1
Sig. allegate alle domande di riconoscimento di malattia Per_2
professionale del 23.06.2016 e del 26.07.2019 – docc. n.5-6), totalmente privo di protezioni individuali;
- di aver contratto un'insufficienza respiratoria di grado medio, riconosciuta di natura professionale dall' , con menomazione permanente dell'integrità CP_1
psicofisica pari al 16% (con riconoscimento della rendita vitalizia corrispondente (cfr. docc. n.3-7);
Pag. 4 di 8 - di aver subito a partire dall'anno 2016 alterazioni cognitive diffuse con riduzione delle capacità mnesico-attentive (cfr. doc. 9) riconducibili all'esposizione alle sostanze nocive sopra evidenziate;
- che l' con provvedimento del 17.10.2019 ha respinto la domanda di CP_1
riconoscimento della rendita corrispondente, con la seguente motivazione:
“La documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico-legale.” (prod. n.28);
- di aver presentato in data 28.01.2020 formale opposizione, rigettata con provvedimento reso a seguito di visita collegiale, con missiva del 09.10.2021;
- che la “psicosindrome organica” risulta inserita alla voce 54 – I.1.54. - F07.9 dell'elenco aggiornato delle malattie da agenti chimici (eteri e derivati) la cui origine lavorativa è di elevata probabilità;
Ha concluso chiedendo il riconoscimento dell'origine professionale della malattia contratta e la condanna dell' alla corresponsione della relativa CP_1
rendita.
Si è costituito in giudizio l' che ha contestato la prescrizione del diritto CP_1
e la sussistenza del nesso causale tra la patologia riscontrata e il rischio lavorativo.
La causa è stata istruita in via orale e a mezzo di CTU medico legale e, all'udienza odierna, è stata discussa e decisa mediante lettura integrale della presente sentenza.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'eccezione di prescrizione va respinta in quanto il certificato medico del Dott. che ha riconosciuto la patologia oggetto di causa, datato 9.2.2016 è frutto di Per_3
errore materiale, come espressamente chiarito dallo stesso medico che lo ha redatto, riferendosi in realtà al 9.2.2018.
Pag. 5 di 8 Tale refuso è stato chiarito dallo stesso con chiarimenti depositati Per_3
telematicamente in data 26.2.2022.
La domanda all' avanzata dal ricorrente nel luglio 2019, come indicato CP_1
dall'istituto convenuto, ha pertanto validamente interrotto la prescrizione.
Quanto al merito, l'istruttoria orale ha dimostrato quanto dedotto in sede di ricorso introduttivo del giudizio.
In particolare, i testi escussi hanno confermato che nei locali oggetto di causa venivano preparati e confezionati prodotti galenici con utilizzo di varie sostanze chimiche e che il ricorrente provvedeva personalmente alla loro miscelazione (cfr.
, e all'udienza del 20.10.2022). Parte_2 Persona_4 Testimone_1
La frequenza di tali operazioni è stata riferita dal teste in due o tre volte alla Per_4
settimana e tutti i testi hanno confermato che il ricorrente non portasse alcun dispositivo di protezione individuale nello svolgimento di tali mansioni.
La circostanza riferita da alcuni testi in merito al fatto che ogni dipendente avesse a disposizione una mascherina non è sufficiente ad argomentare l'interruzione del nesso di causalità tra l'esposizione al rischio e l'insorgenza della malattia professionale, né la sussistenza di un concorso di colpa del lavoratore, essendo onere datoriale la verifica del concreto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale affidati al singolo lavoratore.
Il nesso di causalità tra l'esposizione al rischio e la patologia insorta in capo al dipendente è stato, del resto, puntualmente accertato dal CTU Dott. . Persona_5
Il Consulente ha riferito nella propria relazione in atti, il cui contenuto si richiama integralmente, che Parte_1
“risulta affetto da psicosindrome organica lieve – media (lista 1, gruppo 1 della tabella delle malattie professionali DM 10.6.2014) contratto nello CP_1
svolgimento della sua attività lavorativa come Ausiliario Tecnico nella Farmacia dell'Ospedale di Imperia dove ha lavorato dal 1991 al 2001 e dove è stato sottoposto ai prodotti di cui all'allegato 17;
Pag. 6 di 8 la percentuale relativa alla malattia professionale di cui al punto uno è pari al 20%
per cui complessivamente, in considerazione del fatto che il ricorrente è già beneficiario di rendita per malattia professionale da insufficienza respiratoria di
grado medio valutata nel 16%, risulta pari al 33% (16+20= 32,8%) con possibilità di aggravamento in futuro a seconda dell'evoluzione del caso.”
Considerato che a tali conclusioni il consulente è pervenuto dopo accurato esame degli atti e del ricorrente, con argomentazione congrua ed esauriente, nel garantito rispetto del contraddittorio delle parti, non si ravvisano pertanto motivi per discostarsi dalle medesime e dalla valutazione medico legale espressa.
Per quanto precede, quindi, l' va condannato ad erogare al ricorrente la CP_1
rendita da inabilità permanente parametrata al grado di menomazione del 20 %, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali, decorrenti dal 121° giorno successivo alla proposizione della domanda sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza con liquidazione come da dispositivo, in misura dei minimi tariffari dello scaglione di riferimento.
Per le stesse ragioni anche le spese di CTU, liquidate in separato decreto, seguono la stessa sorte.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., il Giudice Unico del Tribunale di Imperia quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accertata la menomazione permanente complessiva all'integrità psico-fisica del ricorrente pari al 33%,
- dichiara tenuto e condanna l' , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, ad erogare al ricorrente la rendita (ulteriore rispetto a quanto già allo stesso erogato) da inabilità permanente con riferimento ad un grado di menomazione del 20%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali con decorrenza dal 121° giorno successivo alla proposizione della domanda al saldo;
Pag. 7 di 8 - condanna la parte convenuta alla refusione delle spese del giudizio in capo al ricorrente per Euro 4.638,00 compensi oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto definitivamente a carico della parte convenuta.
Imperia, 26.6.2024.
Il Giudice
Paola Cappello
Pag. 8 di 8