Articolo 17 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 16Articolo 18
Versione
22 marzo 1913
Art. 17.

Il cambio di residenza fra due notari puo', col loro consenso, essere disposto, purche' da non meno di due anni essi abbiano preso possesso dell'ufficio ed esercitato effettivamente le loro funzioni, e purche' si tratti di residenze di pressoche' uguale importanza e l'eta' e l'anzianita' d'esercizio dei richiedenti siano pressoche' uguali.

Il relativo provvedimento sara' dato con decreto Reale, uditi i pareri dei Consigli notarili e delle Corti d'appello competenti.

Entrata in vigore il 22 marzo 1913