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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/10/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3614/2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3614/2017 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
già Parte_1 Parte_2
in persona del suo legale rappresentante p.t Dott.
[...] Parte_3 [...]
elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Parte_4
AL ZA, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, P.iva in persona de Controparte_1 P.IVA_1
Presidente del C.D.A, Dott.ssa , rappresentato e difeso dagli Avv. Sebastiano Sallemi CP_2
e dall'Ab. Rosario Mauro del Foro di Santa Cruz de la Palma (avv. Stabilito della Sez. Speciale del foro di , giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato, ai fini del presente Pt_1 procedimento, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Sallemi;
OPPOSTO
All'udienza sostituita da note scritte fissata ex art. 281 sexies c.p.c, del 8.10.2025, la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto.
Con atto di citazione notificato in data 31.08.2017 il aveva Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1310/2017 emesso dal Tribunale di Ragusa in data
18.07.2017 con cui gli veniva ingiunto di pagare al CO.P.A.I- la Controparte_3 somma di € 479.500,00 oltre interessi per ritardo del pagamento al tasso previsto dall'art.5 del D.lgs n.231/2002 e spese del procedimento monitorio.
L'opponente fondava la sua difesa sui seguenti motivi.
1.Deduceva che l'ex aveva affidato al CO.P.A.I l'incarico per un progetto Parte_2 finanziato dall'Assessorato Regionale del Lavoro e dal Ministero dell'Ambiente denominato
“Progetto n.83 DEMETRA” avente ad oggetto “Azione integrata di sviluppo occupazionale e ambientale nella fascia costiera trasformata della ”, in virtù della Parte_2
Determinazione dirigenziale settore XII n. 12/2006 Registro di Settore e n.483 Registro Generale-
Prot.n.6680 del 24.01.2006 e allegata convenzione sottoscritta delle parti con cui veniva previsto che l'importo per la realizzazione del progetto ammontava ad € 959.868,10.
2.Sosteneva che il pagamento era subordinato al ricevimento delle risorse economiche da parte dell'ente finanziatore dei progetti, eccetto una quota a titolo di anticipazione pari al 25% del complessivo importo progettuale ( nel caso di specie, € 239.967,02), oltre che alla presentazione di apposita relazione sullo stato di avanzamento del progetto al fine di ancorare l'erogazione del corrispettivo alla verifica dello svolgimento delle attività progettuali e delle spese effettuate.
3.L'opponente eccepiva la carenza dei poteri rappresentativi del Co.p.a.i in quanto la procura ad litem era stata rilasciata dalla Presidente del consiglio di amministrazione Dott.ssa , CP_2 priva del potere rappresentativo non evincendosi dalla visura camerale effettuata in data 25.08.2017 che siffatto potere spettasse al Presidente.
4.Sosteneva che il non aveva provato né l'avveramento della condizione prevista dall'art. Parte_1
5 co.2 della convenzione stipulata tra le parti circa l'avvenuto accreditamento di € 479.500,00 alla
Provincia da parte dell'Assessorato Regionale al Lavoro/Ministero dell'Ambiente, né la regolarità ed esatto adempimento della prestazione e che la fattura non era stata accompagnata dalla relazione sullo stato di avanzamento del progetto.
5. Rilevava la mancanza di idonea prova scritta a supporto dell'azione monitoria, avendo il COPAI allegato solo delle mere fatture.
6. Eccepiva, altresì, la violazione del ne bis in idem sull'assunto che l'importo di € 959.868,10 pattuito nella determina n.483/2006 era stato in parte corrisposto e in parte azionato con il decreto ingiuntivo n.641/2009, con cui è stato ingiunto il pagamento di € 719.250,00 per lo stesso progetto n. 83 e poi opposto nel procedimento N.R.G. 2088/2009.
7. Esponeva che non era stata data prova dell'effettiva, reale e regolare esecuzione delle opere così da mettere in discussione anche la certezza, liquidità ed esigibilità del credito richiesto.
8. Rilevava l'eccessività della somma richiesta tenuto conto che la aveva già corrisposto Parte_2 la somma di € 301.817,07, a cui doveva aggiungersi l'importo di € 719.250,00 ingiunto con il decreto n. 641/2009
9. In ultimo, contestava la somma richiesta a titolo di interessi ex d.lgs n.231/2002 affermando che trattandosi di obbligazione pecuniaria e come tale da adempiere al domicilio del debitore, potevano decorrere solo da quando viene posto in essere un atto di messa in mora, sottolineando al contempo che le fatture azionate non erano mai state trasmesse alla . Parte_2
Conseguentemente, chiedeva, accogliere l'opposizione; dichiarare fondati i motivi di opposizione;
dichiarare non dovute le somme per come ingiunte ed inesistente il relativo diritto di credito azionato dal opposto;
revocare e annullare il decreto ingiuntivo n. 1310/2017 e il Parte_1 successivo intervento di integrazione del 21.07.2017; emanare ogni inerente e consequenziale provvedimento a tutela delle ragioni dell'opponente. Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 11.01.2018 il Controparte_4
la quale sosteneva che la richiesta della somma ingiunta scaturiva dalla proroga di mesi 18
[...] concessa al fine di realizzare la fase “on the job” del “Progetto n.83 DEMETRA”, che aveva permesso di concludere il progetto nel giugno 2010, non incorrendo dunque nella violazione del ne bis in idem eccepito dalla , trattandosi di un rapporto diverso ed ulteriore in seno allo Parte_2 stesso progetto.
Infatti, a tal proposito affermava che il decreto ingiuntivo n. 641/09 riguardava l'attività svolta nei
24 mesi di lavoro così come era previsto dalla convenzione, mentre le fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto avevano ad oggetto esclusivamente l'attività svolta in forza della concessa proroga.
Contestava, altresì, l'asserita mancanza di prova circa l'effettiva esecuzione del progetto rilevando che la prova dello svolgimento dell'attività relativa alla proroga era stata regolarmente fornita così come previsto dalla convenzione mediante l'invio della nota del 31.03.2010 prot. n.364. Inoltre, alla conclusione del progetto con nota del 06.10.2010, prot. n.530 aveva inviato la relazione sullo stato conclusivo del progetto, corredata da relativo prospetto contabile, riepilogo somme spese, certificazione somme spese e cronogramma delle azioni.
Sulla eccepita non debenza degli interessi moratori, affermava che ai sensi dell'art. 2 del D.lgs
231/2002 nella nozione di transazioni commerciali rientrano anche i contratti, comunque, denominati tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
Infine, chiedeva concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Conseguentemente chiedeva, in via preliminare concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
nel merito rigettare l'opposizione; confermare il decreto ingiuntivo opposto;
condannare l'amministrazione al pagamento di quanto dovuto a titolo di sorte capitale, di interessi maturati e maturandi, nonché le spese della procedura monitoria;
condannare per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 12.01.2018 il Giudice non concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e concedeva alle parti i chiesti termini 183 c.p.c.
Con provvedimento del 12.10.2018 il Giudice rigettava la prova orale richiesta da parte opposta perché inammissibile ai sensi dell'art. 2723 c.c. e ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per precisazione delle conclusioni.
Indi, dopo diversi rinvii, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., (siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n.
164/2024), in esito all'udienza dell'8.10.2025.
Considerato.
Sull'eccepita carenza dei poteri rappresentativi del CO.P.A.I occorre precisare che , CP_2
Presidente del Consiglio di amministrazione è dotata del relativo potere rappresentativo, in quanto a pag. 5 della visura camerale prodotta da parte opposta, alla voce “ poteri associati alla carica di
Presidente”, si legge testualmente “firma e rappresentanza sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione”.
Nel merito, l'opposizione è fondata per le ragioni di seguito illustrate.
Giova rilevare che, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato dalla peculiarità per cui l'opponente è attore solo in senso formale e l'opposto è formalmente convenuto ma sostanzialmente attore, nel senso che dovrà provare la fondatezza della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova. Nell'instaurato giudizio di cognizione il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito (cfr. ex multis, Cass. civ. 8954/2020).
Pertanto, una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio in tema di inadempimento di un'obbligazione (cfr. Cass. civile Sez. Unite n. 13533/2001).
Ciò posto, nel caso di specie il CO.P.A.I agisce in sede monitoria per il pagamento della somma di
€ 479.500,00 a titolo di corrispettivo per l'attività svolta in occasione della concessa proroga di mesi 18 per la conclusione del “Progetto n.83 DEMETRA”, in particolare la realizzazione della fase
“on the job”. La pretesa creditoria vantata dall'odierno opposto non risulta fondata.
La nota prot. n. 41018 del 24.07.2008 risulta essere una mera richiesta di proroga a cui non è seguito alcun provvedimento di approvazione o concessione da parte del Ministero dell'Ambiente, né vi è agli atti alcun accordo tra le parti che prevedesse il prolungamento dell'originario termine fissato dalla convenzione.
Ed invero, la convenzione originaria aveva ad oggetto, ai sensi dell'art. 2, “la gestione e attuazione delle attività progettuali” ed in particolare, come si evince dalle premesse del progetto n.83
“sviluppo occupazionale e ambientale nella fascia costiera trasformata”, dietro corrispettivo di €
959.868,10, avente durata di 24 mesi (art. 3), senza la previsione di proroga alcuna. Da un attento esame del documento prodotto e dal tenore letterale dello stesso è possibile affermare che gli effetti del contratto sono istantanei e le relative prestazioni delle parti non possono essere considerate né periodiche, né continuative, con corrispettivi parametrati all'attività poste in essere in quanto quella del CO.P.A.I consiste nella gestione attuazione delle attività inerenti il progetto n. 83 DEMETRA entro il termine stabilito (24 mesi) e quella del Libero Consorzio nel pagamento della pattuita somma.
Pertanto, tutt'al più, l'ulteriore termine di mesi 18 di cui il CO.P.A.I ha usufruito può essere considerato solo come una concessione di un nuovo termine per l'adempimento delle sue obbligazioni non risultando agli atti alcun impegno di spesa autorizzato o assunto in riferimento a detta proroga. Inoltre, non trova riscontro l'affermazione di parte opponente, contenuta nella memoria ex art 183 c.p.c. II termine, secondo cui la suddetta proroga sarebbe servita per realizzare la c.d. fase “on the job” del progetto, non prevista dalla convenzione originaria della durata di 24 mesi. Manca, invero, la fonte del diritto di credito dedotto dal CO.P.A.I con la domanda monitoria.
Sul punto si evidenzia che il CO.P.A.I stesso ha richiesto, in data 24.07.2006 un'integrazione finanziaria del progetto al fine di espletare la formazione “on the job” del progetto (locazione dei locali, adeguamenti alle normative vigenti, arredi e strumentazione informatica), che è stata concessa con Determinazione n. 171/2006 Registro Settore, n. 4784 Registro Generale del
22.09.2006 con un impegno di spesa di complessivi € 80.000,00.
Ne consegue, con assorbimento di ogni altro motivo non esaminato, da tutto quanto fin qui esposto essendo rimasta la pretesa creditoria priva di titolo, l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Massimo Pulvirenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3614/2017 R.G., così statuisce: revoca il decreto ingiuntivo n. 1310/17 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 18.07.2017; accoglie l'opposizione proposta da;
condanna il Parte_1 [...]
al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente che liquida in € Controparte_1
607,00 per spese vive, ed € 10.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie al
15%, come per legge.
Così deciso in Ragusa in data 10.10.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3614/2017 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
già Parte_1 Parte_2
in persona del suo legale rappresentante p.t Dott.
[...] Parte_3 [...]
elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Parte_4
AL ZA, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, P.iva in persona de Controparte_1 P.IVA_1
Presidente del C.D.A, Dott.ssa , rappresentato e difeso dagli Avv. Sebastiano Sallemi CP_2
e dall'Ab. Rosario Mauro del Foro di Santa Cruz de la Palma (avv. Stabilito della Sez. Speciale del foro di , giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato, ai fini del presente Pt_1 procedimento, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Sallemi;
OPPOSTO
All'udienza sostituita da note scritte fissata ex art. 281 sexies c.p.c, del 8.10.2025, la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto.
Con atto di citazione notificato in data 31.08.2017 il aveva Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1310/2017 emesso dal Tribunale di Ragusa in data
18.07.2017 con cui gli veniva ingiunto di pagare al CO.P.A.I- la Controparte_3 somma di € 479.500,00 oltre interessi per ritardo del pagamento al tasso previsto dall'art.5 del D.lgs n.231/2002 e spese del procedimento monitorio.
L'opponente fondava la sua difesa sui seguenti motivi.
1.Deduceva che l'ex aveva affidato al CO.P.A.I l'incarico per un progetto Parte_2 finanziato dall'Assessorato Regionale del Lavoro e dal Ministero dell'Ambiente denominato
“Progetto n.83 DEMETRA” avente ad oggetto “Azione integrata di sviluppo occupazionale e ambientale nella fascia costiera trasformata della ”, in virtù della Parte_2
Determinazione dirigenziale settore XII n. 12/2006 Registro di Settore e n.483 Registro Generale-
Prot.n.6680 del 24.01.2006 e allegata convenzione sottoscritta delle parti con cui veniva previsto che l'importo per la realizzazione del progetto ammontava ad € 959.868,10.
2.Sosteneva che il pagamento era subordinato al ricevimento delle risorse economiche da parte dell'ente finanziatore dei progetti, eccetto una quota a titolo di anticipazione pari al 25% del complessivo importo progettuale ( nel caso di specie, € 239.967,02), oltre che alla presentazione di apposita relazione sullo stato di avanzamento del progetto al fine di ancorare l'erogazione del corrispettivo alla verifica dello svolgimento delle attività progettuali e delle spese effettuate.
3.L'opponente eccepiva la carenza dei poteri rappresentativi del Co.p.a.i in quanto la procura ad litem era stata rilasciata dalla Presidente del consiglio di amministrazione Dott.ssa , CP_2 priva del potere rappresentativo non evincendosi dalla visura camerale effettuata in data 25.08.2017 che siffatto potere spettasse al Presidente.
4.Sosteneva che il non aveva provato né l'avveramento della condizione prevista dall'art. Parte_1
5 co.2 della convenzione stipulata tra le parti circa l'avvenuto accreditamento di € 479.500,00 alla
Provincia da parte dell'Assessorato Regionale al Lavoro/Ministero dell'Ambiente, né la regolarità ed esatto adempimento della prestazione e che la fattura non era stata accompagnata dalla relazione sullo stato di avanzamento del progetto.
5. Rilevava la mancanza di idonea prova scritta a supporto dell'azione monitoria, avendo il COPAI allegato solo delle mere fatture.
6. Eccepiva, altresì, la violazione del ne bis in idem sull'assunto che l'importo di € 959.868,10 pattuito nella determina n.483/2006 era stato in parte corrisposto e in parte azionato con il decreto ingiuntivo n.641/2009, con cui è stato ingiunto il pagamento di € 719.250,00 per lo stesso progetto n. 83 e poi opposto nel procedimento N.R.G. 2088/2009.
7. Esponeva che non era stata data prova dell'effettiva, reale e regolare esecuzione delle opere così da mettere in discussione anche la certezza, liquidità ed esigibilità del credito richiesto.
8. Rilevava l'eccessività della somma richiesta tenuto conto che la aveva già corrisposto Parte_2 la somma di € 301.817,07, a cui doveva aggiungersi l'importo di € 719.250,00 ingiunto con il decreto n. 641/2009
9. In ultimo, contestava la somma richiesta a titolo di interessi ex d.lgs n.231/2002 affermando che trattandosi di obbligazione pecuniaria e come tale da adempiere al domicilio del debitore, potevano decorrere solo da quando viene posto in essere un atto di messa in mora, sottolineando al contempo che le fatture azionate non erano mai state trasmesse alla . Parte_2
Conseguentemente, chiedeva, accogliere l'opposizione; dichiarare fondati i motivi di opposizione;
dichiarare non dovute le somme per come ingiunte ed inesistente il relativo diritto di credito azionato dal opposto;
revocare e annullare il decreto ingiuntivo n. 1310/2017 e il Parte_1 successivo intervento di integrazione del 21.07.2017; emanare ogni inerente e consequenziale provvedimento a tutela delle ragioni dell'opponente. Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 11.01.2018 il Controparte_4
la quale sosteneva che la richiesta della somma ingiunta scaturiva dalla proroga di mesi 18
[...] concessa al fine di realizzare la fase “on the job” del “Progetto n.83 DEMETRA”, che aveva permesso di concludere il progetto nel giugno 2010, non incorrendo dunque nella violazione del ne bis in idem eccepito dalla , trattandosi di un rapporto diverso ed ulteriore in seno allo Parte_2 stesso progetto.
Infatti, a tal proposito affermava che il decreto ingiuntivo n. 641/09 riguardava l'attività svolta nei
24 mesi di lavoro così come era previsto dalla convenzione, mentre le fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto avevano ad oggetto esclusivamente l'attività svolta in forza della concessa proroga.
Contestava, altresì, l'asserita mancanza di prova circa l'effettiva esecuzione del progetto rilevando che la prova dello svolgimento dell'attività relativa alla proroga era stata regolarmente fornita così come previsto dalla convenzione mediante l'invio della nota del 31.03.2010 prot. n.364. Inoltre, alla conclusione del progetto con nota del 06.10.2010, prot. n.530 aveva inviato la relazione sullo stato conclusivo del progetto, corredata da relativo prospetto contabile, riepilogo somme spese, certificazione somme spese e cronogramma delle azioni.
Sulla eccepita non debenza degli interessi moratori, affermava che ai sensi dell'art. 2 del D.lgs
231/2002 nella nozione di transazioni commerciali rientrano anche i contratti, comunque, denominati tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
Infine, chiedeva concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Conseguentemente chiedeva, in via preliminare concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
nel merito rigettare l'opposizione; confermare il decreto ingiuntivo opposto;
condannare l'amministrazione al pagamento di quanto dovuto a titolo di sorte capitale, di interessi maturati e maturandi, nonché le spese della procedura monitoria;
condannare per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 12.01.2018 il Giudice non concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e concedeva alle parti i chiesti termini 183 c.p.c.
Con provvedimento del 12.10.2018 il Giudice rigettava la prova orale richiesta da parte opposta perché inammissibile ai sensi dell'art. 2723 c.c. e ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per precisazione delle conclusioni.
Indi, dopo diversi rinvii, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., (siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n.
164/2024), in esito all'udienza dell'8.10.2025.
Considerato.
Sull'eccepita carenza dei poteri rappresentativi del CO.P.A.I occorre precisare che , CP_2
Presidente del Consiglio di amministrazione è dotata del relativo potere rappresentativo, in quanto a pag. 5 della visura camerale prodotta da parte opposta, alla voce “ poteri associati alla carica di
Presidente”, si legge testualmente “firma e rappresentanza sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione”.
Nel merito, l'opposizione è fondata per le ragioni di seguito illustrate.
Giova rilevare che, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato dalla peculiarità per cui l'opponente è attore solo in senso formale e l'opposto è formalmente convenuto ma sostanzialmente attore, nel senso che dovrà provare la fondatezza della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova. Nell'instaurato giudizio di cognizione il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito (cfr. ex multis, Cass. civ. 8954/2020).
Pertanto, una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio in tema di inadempimento di un'obbligazione (cfr. Cass. civile Sez. Unite n. 13533/2001).
Ciò posto, nel caso di specie il CO.P.A.I agisce in sede monitoria per il pagamento della somma di
€ 479.500,00 a titolo di corrispettivo per l'attività svolta in occasione della concessa proroga di mesi 18 per la conclusione del “Progetto n.83 DEMETRA”, in particolare la realizzazione della fase
“on the job”. La pretesa creditoria vantata dall'odierno opposto non risulta fondata.
La nota prot. n. 41018 del 24.07.2008 risulta essere una mera richiesta di proroga a cui non è seguito alcun provvedimento di approvazione o concessione da parte del Ministero dell'Ambiente, né vi è agli atti alcun accordo tra le parti che prevedesse il prolungamento dell'originario termine fissato dalla convenzione.
Ed invero, la convenzione originaria aveva ad oggetto, ai sensi dell'art. 2, “la gestione e attuazione delle attività progettuali” ed in particolare, come si evince dalle premesse del progetto n.83
“sviluppo occupazionale e ambientale nella fascia costiera trasformata”, dietro corrispettivo di €
959.868,10, avente durata di 24 mesi (art. 3), senza la previsione di proroga alcuna. Da un attento esame del documento prodotto e dal tenore letterale dello stesso è possibile affermare che gli effetti del contratto sono istantanei e le relative prestazioni delle parti non possono essere considerate né periodiche, né continuative, con corrispettivi parametrati all'attività poste in essere in quanto quella del CO.P.A.I consiste nella gestione attuazione delle attività inerenti il progetto n. 83 DEMETRA entro il termine stabilito (24 mesi) e quella del Libero Consorzio nel pagamento della pattuita somma.
Pertanto, tutt'al più, l'ulteriore termine di mesi 18 di cui il CO.P.A.I ha usufruito può essere considerato solo come una concessione di un nuovo termine per l'adempimento delle sue obbligazioni non risultando agli atti alcun impegno di spesa autorizzato o assunto in riferimento a detta proroga. Inoltre, non trova riscontro l'affermazione di parte opponente, contenuta nella memoria ex art 183 c.p.c. II termine, secondo cui la suddetta proroga sarebbe servita per realizzare la c.d. fase “on the job” del progetto, non prevista dalla convenzione originaria della durata di 24 mesi. Manca, invero, la fonte del diritto di credito dedotto dal CO.P.A.I con la domanda monitoria.
Sul punto si evidenzia che il CO.P.A.I stesso ha richiesto, in data 24.07.2006 un'integrazione finanziaria del progetto al fine di espletare la formazione “on the job” del progetto (locazione dei locali, adeguamenti alle normative vigenti, arredi e strumentazione informatica), che è stata concessa con Determinazione n. 171/2006 Registro Settore, n. 4784 Registro Generale del
22.09.2006 con un impegno di spesa di complessivi € 80.000,00.
Ne consegue, con assorbimento di ogni altro motivo non esaminato, da tutto quanto fin qui esposto essendo rimasta la pretesa creditoria priva di titolo, l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Massimo Pulvirenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3614/2017 R.G., così statuisce: revoca il decreto ingiuntivo n. 1310/17 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 18.07.2017; accoglie l'opposizione proposta da;
condanna il Parte_1 [...]
al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente che liquida in € Controparte_1
607,00 per spese vive, ed € 10.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie al
15%, come per legge.
Così deciso in Ragusa in data 10.10.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti