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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/10/2025, n. 2996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2996 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 581/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. NA SA Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 04/04/2024, promossa con atto di citazione da
e per essa (C.F. Parte_1 Parte_2
), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Matteo Rossi, con P.IVA_1 domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Valeria Fabbrani, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio CP_1 C.F._1 dall'avv. Michele Alban, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellato
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 455 emessa il 22/2/22 dal Tribunale di Verona (Giudice dott. Pierangela Bellingeri).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello:
- riformare integralmente la sentenza n. 455/2024, resa inter partes dal Tribunale di Verona, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Pierangela
Bellingeri, R.G. n. 8872/2022, pubblicata il 23 febbraio 2024 e ex adverso notificata il 26 febbraio 2024 e per l'effetto, in adesione a quanto già richiesto nel giudizio di primo grado:
Nel merito in via principale:
- accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione e l'inammissibilità e/o infondatezza delle eccezioni, domande ed istanze tutte proposte dal signor CP_1
e, per l'effetto, rigettarle tutte, in quanto infondate in fatto e in diritto;
[...]
- confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n. 2975/2022 – R.G.
6945/2022, emesso dal Tribunale di Verona in data 27.10.2022, condannando il predetto debitore al pagamento della somma dovuta, di cui al decreto ingiuntivo opposto, pari ad euro 46.230,47 oltre interessi maturati e maturandi come richiesti in ricorso oltre alle spese del procedimento liquidate in € 1.305,00 per compensi professionali oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre a spese per esborsi liquidate in € 286,00.
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare l'esistenza del credito vantato da come derivante dai Parte_1 due contratti di finanziamento ed un contratto di conto corrente stipulati da e dalle collegate fideiussioni sottoscritte dal sig. Controparte_2 CP_3
[... [...]
[...] [
in data in data 01.06.2010 e 09.10.2013 e, per l'effetto, condannare il
[...] predetto debitore al pagamento in favore di della somma dovuta, Parte_1 pari ad euro 46.230,47, oltre interessi e oltre le spese legali della procedura monitoria e alle ulteriori spese di legge e successive occorrende, o della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta in corso di causa, sempre oltre interessi, spese e successive occorrende.
In ogni caso:
- ordinare al sig. la restituzione degli importi versati dall'esponente a CP_1 titolo di spese legali, come liquidati nella Sentenza di primo grado e pari a €
4.526,20 e/o condannare il sig. alla restituzione degli importi versati CP_1 dall'esponente a titolo di spese legali, come liquidati nella Sentenza di primo grado e pari a € 4.526,20;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
- chiede di essere autorizzata al deposito cartaceo degli originali delle fideiussioni sottoscritte il 01.06.2010 ed il 09.10.2013;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere ammissibile l'eccezione dell'opponente circa il disconoscimento delle firme del sig. sulle fideiussioni sottoscritte il 01.06.2010 ed il 09.10.2013, CP_1 accogliere l'istanza di verificazione dell'opposta ex art. 216 c.p.c., già avanzata in primo grado e qui nuovamente proposta, con indicate quali scritture comparative:
1) procura alle liti firmata dal sig. in favore del proprio difensore CP_1
Avv. Michele Alban nel giudizio di opposizione di primo grado, per la quale si chiede al Giudice di ordinare il deposito e/o l'esibizione dell'originale al sig.
; CP_1
3 2) procura alle liti firmata dal sig. (cfr. doc. 5 del fascicolo di primo CP_1 grado, sub all. B del fascicolo di primo grado, qui doc. 1) in favore del difensore
Avv. Antonio Destino nel giudizio RG n. 2289/2017 incardinato innanzi al
Tribunale di Verona, per la quale si chiede al Giudice di ordinare il deposito e/o l'esibizione dell'originale al sig. ; CP_1
3) cartolina di ricevimento della lettera di decadenza dal beneficio del termine firmata dal sig. in data 2 novembre 2015 (cfr. doc. 10, pag. 13, CP_1 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo nel fascicolo monitorio, sub all. B del fascicolo di primo grado, qui doc. 1), per la quale si chiede al Giudice di autorizzare l'opposta al deposito cartaceo dell'originale della cartolina nonché degli originali delle fideiussioni contestate.
Per parte appellata:
Contrariis rejectis:
- in accoglimento dei motivi addotti nella comparsa di costituzione e risposta d'appello, rigettarsi l'appello proposto da controparte e tutte le domande ivi contenute e confermarsi la sentenza di primo grado appellata;
- con vittoria di competenze e spese oltre accessori di legge.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato il 19/12/22, conveniva in giudizio, CP_1 avanti il Tribunale di Verona, proponendo opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n.2975 emesso il 27/10/22 dal medesimo tribunale, con cui gli veniva ingiunto, in solido con , il pagamento di € CP_4
46.230,47, quali fideiussori di debitrice principale, poi Controparte_2 fallita il 13/1/20, a titolo di saldo passivo dei contratti di conto corrente bancario e di finanziamento conclusi con Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Cassa di Risparmio del Veneto, successivamente confluite in a sua Controparte_5 volta cedente in blocco i propri crediti a rappresentata Parte_1
4 dall'ingiungente. A fondamento dell'opposizione, il sosteneva di non aver CP_6 mai sottoscritto alcuna fideiussione e disconosceva tutte le firme apposte nei contratti prodotti, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva quale procuratrice speciale della Parte_2 cessionaria , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Con sentenza n. 455 del 22/2/22, il Tribunale di Verona accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, condannando la convenuta/opposta alla rifusione delle spese processuali.
Avverso la sentenza, per conto di Parte_2 Parte_1 proponeva tempestivo appello, mentre, , costituitosi, resisteva al CP_1 gravame.
All'udienza del 7/10/25, udienza tenuta in modalità scritta, le parti chiedevano la rimessione della causa in decisione sulle conclusioni come sopra trascritte richiamando le difese svolte nei termini assegnati, e la Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha accolto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n.2975 emesso il 27/10/22 dal CP_1
Tribunale di Verona, con cui veniva ingiunto al predetto, in solido con CP_4
, il pagamento a favore di di € 46.230,47, a titolo di
[...] Parte_2 saldo passivo di determinati contratti di conto corrente bancario e di finanziamento, di cui si era reso garante;
il primo giudice ha ritenuto che, a seguito del disconoscimento dell'opponente delle firme apposte nelle fideiussioni dell'1/ 6/10 e del 9/10/13, l'ingiungente, pur dichiaratasi disponibile alla produzione degli originali, non lo aveva fatto e nemmeno aveva reiterato l'istanza di verificazione formulata in via subordinata, impedendo così di tenere conto del documento in questione ai fini probatori;
il primo giudice, quindi,
5 accolta l'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato
[...]
alla rifusione delle spese processuali sostenute da . Parte_2 CP_1
per conto di ha proposto appello Parte_2 Parte_1 lamentando l'erroneità della sentenza:
1. Circa l'accoglimento della contraddittoria eccezione di disconoscimento;
2. Circa il mancato ingresso all'istanza di verificazione formulata.
***
Con il primo motivo di appello, lamenta l'erroneità Parte_2 della sentenza nella parte in cui, sulla base di una errata valutazione dei fatti e della documentazione prodotta, è stata accolta l'eccezione di disconoscimento, pur formulata in maniera generica e contraddittoria dal il quale, dopo aver CP_6 sostenuto, in modo del tutto generico, la mancanza di conformità tra la copia delle fideiussioni prodotte dal creditore con il ricorso monitorio e gli originali delle stesse, aveva contraddittoriamente disconosciuto la propria firma sulla fideiussione dell'1/06/2010 e sulla estensione della suindicata fideiussione del
9/10/2013, nonostante lui stesso, in altro giudizio promosso nei confronti della banca cedente per l'accertamento dell'esatto ammontare del dovuto in relazione ai rapporti di cui si discute in questa causa (RG 2289/17 Trib. Verona), si fosse qualificato “legale rappresentante p.te e fideiussore” di Controparte_2
(cfr. doc. 4 e 5 fasc. primo grado . Sulla affermata tardività del Pt_2 disconoscimento, secondo l'appellante, il primo giudice aveva omesso qualsiasi motivazione con conseguente vulnus alla difesa dell'opposta.
Con il secondo motivo di appello, si duole Parte_2 dell'arbitraria ed erronea attribuzione, ad una asserita mancata reiterazione dell'istanza di verificazione, valore preclusivo all'ingresso del relativo mezzo istruttorio, richiesto sin dalla comparsa di costituzione e risposta in via
6 subordinata rispetto all'assoluta infondatezza ed illegittimità del disconoscimento avversario e previa autorizzazione al deposito degli originali dei documenti disconosciuti. In ogni caso, l'appellante rileva che, contrariamente a quanto dedotto dal primo giudice, l'istanza di verificazione era stata reiterata in sede di prima udienza, con richiamo alle conclusioni tutte già formulate senza opposizione alcuna da parte del CP_6
L'appello merita accoglimento.
Va evidenziato che:
- , all'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni, ossia il CP_1 giorno 1/6/2010 ed il 9/10/13, era Amministratore Unico della società
essendo rimasto in carica dal 29/12/2008 fino al Controparte_2
Contr 9/12/15 (v. doc.6 primo grado);
- , nel proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo CP_1
n.2975 emesso il 27/10/22 dal Tribunale di Verona con cui gli veniva ingiunto il pagamento, in solido con , di € 46.230,47, ha CP_4 contestato la conformità all'originale dei docc. 6 e 7 prodotti col ricorso monitorio e disconosciuto “ex art 214 cpc, tutte le proprie firme che risultano apposte sui docc. n. 6 e 7 prodotti da controparte, in quanto dallo stesso mai apposte e quindi apocrife” (v. pag. 2 citaz. primo grado
); CP_1
- aveva introdotto, insieme a a CP_1 Controparte_8 [...]
ed a un giudizio innanzi al Tribunale di CP_4 Parte_3
Verona, con RG n. 2289/2017 per l'accertamento dell'esatto ammontare del debito derivante dagli stessi rapporti di cui si discute in questa causa,
e, sia nell'atto di citazione e sia nella procura alle liti prodotta in quel Contr giudizio (doc. 5 primo grado), si era qualificato come “legale Contr rappresentante p.te e fideiussore” di (doc. 4 Controparte_2
7 primo grado). Non è contestato che quel giudizio si sia estinto ex art. 309 cpc.
In tale contesto, è documentato che nel resistere Controparte_9 all'opposizione, ha chiesto il rigetto dell'opposizione sul presupposto della inammissibilità dell'eccezione con condanna dell'opponente ex art. 96 cpc, e, in subordine, ha proposto istanza di verificazione ex art. 216 cpc delle sottoscrizioni disconosciute dal , individuando le scritture comparative. CP_1
Alla prima udienza, tenutasi in data 8/6/23, ciascuna parte si è riportata ai rispettivi scritti chiedendo l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni come formulate;
in particolare, parte opposta “…stante la natura documentale del giudizio, chiede che la causa sia rinviata per la precisazione delle conclusioni, ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse eccezioni, che siano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.; parte opponente non si oppone a dette richieste, in via principale ed in via subordinata…” (v. verbale 8/6/23 primo grado); su tali premesse, il primo giudice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale, ex art. 281 sexies cpc, pronunciando, all'esito, la sentenza qui impugnata con cui ha escluso la valenza probatoria del documento sulla base del disconoscimento del , senza dare corso alla pur formulata istanza di CP_1 verificazione perché non reiterata.
Ora, deve essere rilevato che, a seguito del disconoscimento del contenuto CP_1
Contr nell'atto di opposizione, l'istanza di verificazione era stata avanzata da fin dalla comparsa di risposta, ancor prima delle memorie istruttorie, i cui termini, pur richiesti, non sono stati mai concessi, nonostante rappresentassero il perentorio limite temporale per la definitiva formulazione delle istanze tutte. Né può dirsi che l'istanza di verificazione doveva essere reiterata, come affermato dal primo giudice, posto che, oltre ad essere esplicito il richiamo, a verbale della
8 Contr prima udienza, da parte di “a tutte le domande ed eccezioni come formulate” (v, verb, ud. 8/6/23), va considerato che l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può anche essere implicita quando si insiste per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo (Cass. 32169/22;
16383/17). Contr In sostanza, con la comparsa di costituzione, ha insistito nell'accoglimento della pretesa e ha sostenuto argomenti di valutazione a supporto dell'autenticità delle firme apposte (qualificazione di fideiussore da parte del in altro CP_1 giudizio per gli stessi rapporti bancari); inoltre, ha formulato istanza di verificazione delle firme fin dalla comparsa di risposta, accompagnata dalla indicazione dei documenti utili a fornire sicure e non contestabili firme di comparazione;
infine, ha rassegnato le conclusioni insistendo nell'accoglimento della pretesa fondata sulle fideiussioni disconosciute.
Ebbene, considerato che l'istanza di verificazione è ammissibile finché è possibile la produzione del documento, ossia entro il termine perentorio previsto dal codice di rito per le deduzioni istruttorie delle parti, non è corretta l'affermazione contenuta in sentenza, secondo cui “la mancata tempestiva proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova” (v. pag. 4 sentenza), con richiamo all'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui la mancata proposizione dell'istanza di verificazione rende irrilevante il documento disconosciuto. In realtà, il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto che l'istanza di verificazione era stata avanzata fin dalla comparsa di risposta e che la
9 volontà manifestata dall'opposta era stata univocamente volta ad utilizzare i documenti disconosciuti, addirittura sostenendo che, a seguito dell'acquisizione di scritture di comparazione di certa provenienza, ben poteva rigettarsi l'opposizione, senza l'espletamento di alcuna indagine, essendo evidente la corrispondenza delle stesse a quelle apposte sulle fideiussioni con la richiesta di ingiunzione.
Né può dirsi che l'istanza di verificazione non poteva produrre effetto in quanto mancavano gli originali dei documenti, posto che gli artt. 216 e 217 cpc non prescrivono, quale requisito di ammissibilità della relativa istanza, la produzione dell'originale della scrittura e, ciò, in disparte l'inefficacia della contestazione circa la conformità della copia all'originale dal momento che è mancata qualsiasi indicazione delle pretese difformità tra copia prodotta e originale. Al riguardo, infatti, va rilevato che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (tra le altre, Cass. 134/25; 19850/24; 16557/19; 27633/18; 29993/17).
Ne consegue che deve essere ammessa l'istanza di verificazione e dato seguito all'istruttoria per l'esame dell'autenticità o meno delle sottoscrizioni apposte in calce alle fideiussioni del giorno 1/6/2010 e del 9/10/13.
Spese al definitivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, non definitivamente pronunciando, così dispone:
10 1. dichiara ammissibile l'istanza di verificazione e rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
2. Spese al definitivo.
Venezia, 14/10/25
Il Presidente
NA SA
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 581/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. NA SA Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 04/04/2024, promossa con atto di citazione da
e per essa (C.F. Parte_1 Parte_2
), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Matteo Rossi, con P.IVA_1 domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Valeria Fabbrani, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio CP_1 C.F._1 dall'avv. Michele Alban, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellato
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 455 emessa il 22/2/22 dal Tribunale di Verona (Giudice dott. Pierangela Bellingeri).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello:
- riformare integralmente la sentenza n. 455/2024, resa inter partes dal Tribunale di Verona, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Pierangela
Bellingeri, R.G. n. 8872/2022, pubblicata il 23 febbraio 2024 e ex adverso notificata il 26 febbraio 2024 e per l'effetto, in adesione a quanto già richiesto nel giudizio di primo grado:
Nel merito in via principale:
- accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione e l'inammissibilità e/o infondatezza delle eccezioni, domande ed istanze tutte proposte dal signor CP_1
e, per l'effetto, rigettarle tutte, in quanto infondate in fatto e in diritto;
[...]
- confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n. 2975/2022 – R.G.
6945/2022, emesso dal Tribunale di Verona in data 27.10.2022, condannando il predetto debitore al pagamento della somma dovuta, di cui al decreto ingiuntivo opposto, pari ad euro 46.230,47 oltre interessi maturati e maturandi come richiesti in ricorso oltre alle spese del procedimento liquidate in € 1.305,00 per compensi professionali oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre a spese per esborsi liquidate in € 286,00.
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare l'esistenza del credito vantato da come derivante dai Parte_1 due contratti di finanziamento ed un contratto di conto corrente stipulati da e dalle collegate fideiussioni sottoscritte dal sig. Controparte_2 CP_3
[... [...]
[...] [
in data in data 01.06.2010 e 09.10.2013 e, per l'effetto, condannare il
[...] predetto debitore al pagamento in favore di della somma dovuta, Parte_1 pari ad euro 46.230,47, oltre interessi e oltre le spese legali della procedura monitoria e alle ulteriori spese di legge e successive occorrende, o della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta in corso di causa, sempre oltre interessi, spese e successive occorrende.
In ogni caso:
- ordinare al sig. la restituzione degli importi versati dall'esponente a CP_1 titolo di spese legali, come liquidati nella Sentenza di primo grado e pari a €
4.526,20 e/o condannare il sig. alla restituzione degli importi versati CP_1 dall'esponente a titolo di spese legali, come liquidati nella Sentenza di primo grado e pari a € 4.526,20;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
- chiede di essere autorizzata al deposito cartaceo degli originali delle fideiussioni sottoscritte il 01.06.2010 ed il 09.10.2013;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere ammissibile l'eccezione dell'opponente circa il disconoscimento delle firme del sig. sulle fideiussioni sottoscritte il 01.06.2010 ed il 09.10.2013, CP_1 accogliere l'istanza di verificazione dell'opposta ex art. 216 c.p.c., già avanzata in primo grado e qui nuovamente proposta, con indicate quali scritture comparative:
1) procura alle liti firmata dal sig. in favore del proprio difensore CP_1
Avv. Michele Alban nel giudizio di opposizione di primo grado, per la quale si chiede al Giudice di ordinare il deposito e/o l'esibizione dell'originale al sig.
; CP_1
3 2) procura alle liti firmata dal sig. (cfr. doc. 5 del fascicolo di primo CP_1 grado, sub all. B del fascicolo di primo grado, qui doc. 1) in favore del difensore
Avv. Antonio Destino nel giudizio RG n. 2289/2017 incardinato innanzi al
Tribunale di Verona, per la quale si chiede al Giudice di ordinare il deposito e/o l'esibizione dell'originale al sig. ; CP_1
3) cartolina di ricevimento della lettera di decadenza dal beneficio del termine firmata dal sig. in data 2 novembre 2015 (cfr. doc. 10, pag. 13, CP_1 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo nel fascicolo monitorio, sub all. B del fascicolo di primo grado, qui doc. 1), per la quale si chiede al Giudice di autorizzare l'opposta al deposito cartaceo dell'originale della cartolina nonché degli originali delle fideiussioni contestate.
Per parte appellata:
Contrariis rejectis:
- in accoglimento dei motivi addotti nella comparsa di costituzione e risposta d'appello, rigettarsi l'appello proposto da controparte e tutte le domande ivi contenute e confermarsi la sentenza di primo grado appellata;
- con vittoria di competenze e spese oltre accessori di legge.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato il 19/12/22, conveniva in giudizio, CP_1 avanti il Tribunale di Verona, proponendo opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n.2975 emesso il 27/10/22 dal medesimo tribunale, con cui gli veniva ingiunto, in solido con , il pagamento di € CP_4
46.230,47, quali fideiussori di debitrice principale, poi Controparte_2 fallita il 13/1/20, a titolo di saldo passivo dei contratti di conto corrente bancario e di finanziamento conclusi con Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Cassa di Risparmio del Veneto, successivamente confluite in a sua Controparte_5 volta cedente in blocco i propri crediti a rappresentata Parte_1
4 dall'ingiungente. A fondamento dell'opposizione, il sosteneva di non aver CP_6 mai sottoscritto alcuna fideiussione e disconosceva tutte le firme apposte nei contratti prodotti, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva quale procuratrice speciale della Parte_2 cessionaria , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Con sentenza n. 455 del 22/2/22, il Tribunale di Verona accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, condannando la convenuta/opposta alla rifusione delle spese processuali.
Avverso la sentenza, per conto di Parte_2 Parte_1 proponeva tempestivo appello, mentre, , costituitosi, resisteva al CP_1 gravame.
All'udienza del 7/10/25, udienza tenuta in modalità scritta, le parti chiedevano la rimessione della causa in decisione sulle conclusioni come sopra trascritte richiamando le difese svolte nei termini assegnati, e la Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha accolto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n.2975 emesso il 27/10/22 dal CP_1
Tribunale di Verona, con cui veniva ingiunto al predetto, in solido con CP_4
, il pagamento a favore di di € 46.230,47, a titolo di
[...] Parte_2 saldo passivo di determinati contratti di conto corrente bancario e di finanziamento, di cui si era reso garante;
il primo giudice ha ritenuto che, a seguito del disconoscimento dell'opponente delle firme apposte nelle fideiussioni dell'1/ 6/10 e del 9/10/13, l'ingiungente, pur dichiaratasi disponibile alla produzione degli originali, non lo aveva fatto e nemmeno aveva reiterato l'istanza di verificazione formulata in via subordinata, impedendo così di tenere conto del documento in questione ai fini probatori;
il primo giudice, quindi,
5 accolta l'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato
[...]
alla rifusione delle spese processuali sostenute da . Parte_2 CP_1
per conto di ha proposto appello Parte_2 Parte_1 lamentando l'erroneità della sentenza:
1. Circa l'accoglimento della contraddittoria eccezione di disconoscimento;
2. Circa il mancato ingresso all'istanza di verificazione formulata.
***
Con il primo motivo di appello, lamenta l'erroneità Parte_2 della sentenza nella parte in cui, sulla base di una errata valutazione dei fatti e della documentazione prodotta, è stata accolta l'eccezione di disconoscimento, pur formulata in maniera generica e contraddittoria dal il quale, dopo aver CP_6 sostenuto, in modo del tutto generico, la mancanza di conformità tra la copia delle fideiussioni prodotte dal creditore con il ricorso monitorio e gli originali delle stesse, aveva contraddittoriamente disconosciuto la propria firma sulla fideiussione dell'1/06/2010 e sulla estensione della suindicata fideiussione del
9/10/2013, nonostante lui stesso, in altro giudizio promosso nei confronti della banca cedente per l'accertamento dell'esatto ammontare del dovuto in relazione ai rapporti di cui si discute in questa causa (RG 2289/17 Trib. Verona), si fosse qualificato “legale rappresentante p.te e fideiussore” di Controparte_2
(cfr. doc. 4 e 5 fasc. primo grado . Sulla affermata tardività del Pt_2 disconoscimento, secondo l'appellante, il primo giudice aveva omesso qualsiasi motivazione con conseguente vulnus alla difesa dell'opposta.
Con il secondo motivo di appello, si duole Parte_2 dell'arbitraria ed erronea attribuzione, ad una asserita mancata reiterazione dell'istanza di verificazione, valore preclusivo all'ingresso del relativo mezzo istruttorio, richiesto sin dalla comparsa di costituzione e risposta in via
6 subordinata rispetto all'assoluta infondatezza ed illegittimità del disconoscimento avversario e previa autorizzazione al deposito degli originali dei documenti disconosciuti. In ogni caso, l'appellante rileva che, contrariamente a quanto dedotto dal primo giudice, l'istanza di verificazione era stata reiterata in sede di prima udienza, con richiamo alle conclusioni tutte già formulate senza opposizione alcuna da parte del CP_6
L'appello merita accoglimento.
Va evidenziato che:
- , all'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni, ossia il CP_1 giorno 1/6/2010 ed il 9/10/13, era Amministratore Unico della società
essendo rimasto in carica dal 29/12/2008 fino al Controparte_2
Contr 9/12/15 (v. doc.6 primo grado);
- , nel proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo CP_1
n.2975 emesso il 27/10/22 dal Tribunale di Verona con cui gli veniva ingiunto il pagamento, in solido con , di € 46.230,47, ha CP_4 contestato la conformità all'originale dei docc. 6 e 7 prodotti col ricorso monitorio e disconosciuto “ex art 214 cpc, tutte le proprie firme che risultano apposte sui docc. n. 6 e 7 prodotti da controparte, in quanto dallo stesso mai apposte e quindi apocrife” (v. pag. 2 citaz. primo grado
); CP_1
- aveva introdotto, insieme a a CP_1 Controparte_8 [...]
ed a un giudizio innanzi al Tribunale di CP_4 Parte_3
Verona, con RG n. 2289/2017 per l'accertamento dell'esatto ammontare del debito derivante dagli stessi rapporti di cui si discute in questa causa,
e, sia nell'atto di citazione e sia nella procura alle liti prodotta in quel Contr giudizio (doc. 5 primo grado), si era qualificato come “legale Contr rappresentante p.te e fideiussore” di (doc. 4 Controparte_2
7 primo grado). Non è contestato che quel giudizio si sia estinto ex art. 309 cpc.
In tale contesto, è documentato che nel resistere Controparte_9 all'opposizione, ha chiesto il rigetto dell'opposizione sul presupposto della inammissibilità dell'eccezione con condanna dell'opponente ex art. 96 cpc, e, in subordine, ha proposto istanza di verificazione ex art. 216 cpc delle sottoscrizioni disconosciute dal , individuando le scritture comparative. CP_1
Alla prima udienza, tenutasi in data 8/6/23, ciascuna parte si è riportata ai rispettivi scritti chiedendo l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni come formulate;
in particolare, parte opposta “…stante la natura documentale del giudizio, chiede che la causa sia rinviata per la precisazione delle conclusioni, ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse eccezioni, che siano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.; parte opponente non si oppone a dette richieste, in via principale ed in via subordinata…” (v. verbale 8/6/23 primo grado); su tali premesse, il primo giudice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale, ex art. 281 sexies cpc, pronunciando, all'esito, la sentenza qui impugnata con cui ha escluso la valenza probatoria del documento sulla base del disconoscimento del , senza dare corso alla pur formulata istanza di CP_1 verificazione perché non reiterata.
Ora, deve essere rilevato che, a seguito del disconoscimento del contenuto CP_1
Contr nell'atto di opposizione, l'istanza di verificazione era stata avanzata da fin dalla comparsa di risposta, ancor prima delle memorie istruttorie, i cui termini, pur richiesti, non sono stati mai concessi, nonostante rappresentassero il perentorio limite temporale per la definitiva formulazione delle istanze tutte. Né può dirsi che l'istanza di verificazione doveva essere reiterata, come affermato dal primo giudice, posto che, oltre ad essere esplicito il richiamo, a verbale della
8 Contr prima udienza, da parte di “a tutte le domande ed eccezioni come formulate” (v, verb, ud. 8/6/23), va considerato che l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può anche essere implicita quando si insiste per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo (Cass. 32169/22;
16383/17). Contr In sostanza, con la comparsa di costituzione, ha insistito nell'accoglimento della pretesa e ha sostenuto argomenti di valutazione a supporto dell'autenticità delle firme apposte (qualificazione di fideiussore da parte del in altro CP_1 giudizio per gli stessi rapporti bancari); inoltre, ha formulato istanza di verificazione delle firme fin dalla comparsa di risposta, accompagnata dalla indicazione dei documenti utili a fornire sicure e non contestabili firme di comparazione;
infine, ha rassegnato le conclusioni insistendo nell'accoglimento della pretesa fondata sulle fideiussioni disconosciute.
Ebbene, considerato che l'istanza di verificazione è ammissibile finché è possibile la produzione del documento, ossia entro il termine perentorio previsto dal codice di rito per le deduzioni istruttorie delle parti, non è corretta l'affermazione contenuta in sentenza, secondo cui “la mancata tempestiva proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova” (v. pag. 4 sentenza), con richiamo all'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui la mancata proposizione dell'istanza di verificazione rende irrilevante il documento disconosciuto. In realtà, il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto che l'istanza di verificazione era stata avanzata fin dalla comparsa di risposta e che la
9 volontà manifestata dall'opposta era stata univocamente volta ad utilizzare i documenti disconosciuti, addirittura sostenendo che, a seguito dell'acquisizione di scritture di comparazione di certa provenienza, ben poteva rigettarsi l'opposizione, senza l'espletamento di alcuna indagine, essendo evidente la corrispondenza delle stesse a quelle apposte sulle fideiussioni con la richiesta di ingiunzione.
Né può dirsi che l'istanza di verificazione non poteva produrre effetto in quanto mancavano gli originali dei documenti, posto che gli artt. 216 e 217 cpc non prescrivono, quale requisito di ammissibilità della relativa istanza, la produzione dell'originale della scrittura e, ciò, in disparte l'inefficacia della contestazione circa la conformità della copia all'originale dal momento che è mancata qualsiasi indicazione delle pretese difformità tra copia prodotta e originale. Al riguardo, infatti, va rilevato che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (tra le altre, Cass. 134/25; 19850/24; 16557/19; 27633/18; 29993/17).
Ne consegue che deve essere ammessa l'istanza di verificazione e dato seguito all'istruttoria per l'esame dell'autenticità o meno delle sottoscrizioni apposte in calce alle fideiussioni del giorno 1/6/2010 e del 9/10/13.
Spese al definitivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, non definitivamente pronunciando, così dispone:
10 1. dichiara ammissibile l'istanza di verificazione e rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
2. Spese al definitivo.
Venezia, 14/10/25
Il Presidente
NA SA
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