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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/04/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2050/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con ordinanza del 07.02.2025, regolarmente comunicata alle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 350 co. 3 c.p.c., 350bis
c.p.c. e 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2050 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
e promossa
DA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila e per legge elettivamente domiciliata presso i propri uffici in L'Aquila, Complesso
Monumentale San Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c.,
Appellante
CONTRO
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Lucio Capanna, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castiglione Messer Raimondo (TE), via Piane n.
119,
Appellata
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato l' Parte_2 ha proposto appello avverso la sentenza n. 73/2023 emessa dal Giudice di Pace
[...] di Atri in data 11.07.2024, la quale, rigettando l'opposizione dalla stessa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 69/2022 che l'aveva condannata al pagamento nei confronti di Parte_3 di € 4.050,83 a titolo di contributo PSR oltre interessi moratori e spese di procedura, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto con condanna al pagamento delle spese legali.
2. Si è costituita in giudizio , in qualità di titolare dell'omonima ditta Controparte_1 individuale, la quale, dopo aver preliminarmente eccepito l'incompetenza funzionale dell'intestato pagina 1 di 5 Tribunale per violazione dell'art. 25 c.p.c. e l'inammissibilità dell'appello per nullità della citazione per vizio di vocatio in jus, ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, viene decisa all'odierna udienza ex artt.
350 co. 3 c.p.c., art. 350bis c.p.c. e art. 281sexies c.p.c.
4. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte appellata la quale ha eccepito l'incompetenza dell'intestato Tribunale in favore del Tribunale di L'Aquila in applicazione del foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c. L'art. 25 c.p.c. prevede che «per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie».
Tale disposizione, riprodotta nell'art. 6 r.d. n. 1611/1933, ai sensi dell'art. 7 r.d. n. 1611/1933 non si applica nei giudizi davanti al giudice di pace – in relazione ai quali, quindi, rimangono ferme le ordinarie regole per l'individuazione della competenza (co. 1) – ma l'appello avverso le sentenze da questi emesse deve essere proposto innanzi al Tribunale del luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto la sentenza è pronunciata (co. 2).
L'art. 9 r.d. n. 1611/1933 prevede che «l'incompetenza in rapporto agli articoli 6, primo comma,
7, secondo comma, e 8 può essere eccepita in qualunque stato e grado della causa. L'autorità giudiziaria deve pronunciarla anche di ufficio».
Trattasi di disposizioni dettate al fine di facilitare la difesa dello Stato rispetto al criterio di collegamento territoriale (cfr. Cass. civ., sez. 1, 11 novembre 2020, n. 25440), le quali sono di stretta interpretazione e, in quanto tali, si applicano alle sole controversie nelle quali è parte l'Amministrazione dello Stato e non anche alle controversie verso altri enti che hanno una soggettività giuridica formalmente distinta dallo Stato, anche se rappresentati e difesi in giudizio dall'Avvocatura dello Stato (cfr. Cass. civ., sez. 3, 3 agosto 2001, n. 10690; Cass. civ., sez. 1, 29 dicembre 2011, n. 30035; Cass. civ., sez. L, 6 novembre 2018, n. 28255).
Orbene con riferimento all' subentrata dal 2000 Parte_2 all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato (AIMA) – la quale ha natura di ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (art. 1 co. 1 d.lgs. n. 74/2018) - l'art. 2 co. 4 d.lgs. n. 165/1999 prevede la facoltà di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ex art. 43 r.d. n. 1611/1933, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni sul patrocinio obbligatorio di cui agli artt.
1-11 r.d. n. 1611/1933 ivi compresa la disposizione sul foro erariale ex art. 25 c.p.c.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di incompetenza, essendo competente l'intestato Tribunale.
5. Sempre in via preliminare parte appellata ha eccepito la nullità dell'atto di citazione in appello per vizio di vocatio in ius essendo incerta l'autorità davanti alla quale l'appellata è stata convenuta in giudizio (nell'intestazione dell'atto di appello viene indicato il Tribunale di Teramo mentre nelle conclusioni viene indicata la Corte di Appello di L'Aquila) ed essendo stati omessi gli avvertimenti relativi all'obbligatorietà della difesa tecnica e alla possibilità di presentare istanza per pagina 2 di 5 l'ammissione della difesa a spese dello Stato. L'art. 342 c.p.c. prevede che l'atto di citazione in appello deve contenere le indicazioni prescritte nell'art. 163 c.p.c. con conseguente applicazione, per le ipotesi di nullità, del disposto dell'art. 164
c.p.c.
L'art. 164 c.p.c. prevede che la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerta l'indicazione del Tribunale davanti al quale la domanda è proposta, nullità che – ai sensi del co. 3 –
è sanata dalla costituzione del convenuto. Nel caso di specie, pertanto, anche a voler ritenere sussistente tale vizio, esso è sanato dalla costituzione di parte appellata.
Quanto, invece, all'omesso avvertimento relativo all'obbligatorietà della difesa tecnica e alla possibilità di presentare istanza per l'ammissione della difesa a spese dello Stato (avvertimenti previsti dall'art. 163 co. 3 n. 7) c.p.c), l'art. 164 c.p.c. prevede la nullità della citazione in caso di loro omissione con conseguente necessità per il giudice, se il convenuto si costituisce eccependo tale mancanza, di fissare una nuova udienza ex art. 164 co. 3 c.p.c.
Come chiarito dalla giurisprudenza con riferimento alla formulazione precedente della disposizione in esame (con affermazioni che, a parere del Tribunale, sono suscettibili di trovare applicazione anche nell'attuale formulazione della norma) “il terzo comma dell'art. 164 c.p.c., là dove, in ipotesi di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione o mancanza dell'avvertimento ai sensi dell'art. 163 n. 7 c.p.c., esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convento, se egli eccepisca tali nullità, ed impone al giudice di fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, suppone una costituzione del convenuto limitata alla sola deduzione della nullità e non una costituzione che abbia luogo con la formulazione dell'eccezione, accompagnata dalla richiesta di fissazione di una nuova udienza, e, nel contempo, con lo svolgimento delle difese, dovendosi, invece, in tal caso, ritenere verificata la sanatoria della nullità della citazione” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 6, ordinanza 16 ottobre 2014, n. 21910).
Ne deriva la sanatoria della nullità della citazione non essendosi parte appellata limitata ad eccepire la mancanza degli avvertimenti ma essendosi difesa nel merito.
A ciò si aggiungano le seguenti considerazioni:
- quanto al diritto al gratuito patrocinio, ritiene il Tribunale che non si tratta di un avvertimento in senso stretto ma di un'informazione circa l'esistenza di un diritto spettante alla parte convenuta
(al ricorrere dei relativi presupposti di legge), la cui assenza – pertanto – non incide sul diritto di difesa del convenuto il quale, rivolgendosi ad un difensore, otterrà le informazioni per accedere al gratuito patrocinio (art. 21 co. 4 codice deontologico forense), di talché applicare in ogni caso l'art. 164 c.p.c., specie ove – come nel caso di specie – la costituzione sia avvenuta senza ammissione al gratuito patrocinio – comporterebbe consentire alla parte di lucrare il differimento dell'udienza;
- parimenti, quanto all'onere di difesa tecnica, ritiene il Tribunale che ammettere un rinvio nell'ipotesi in cui la parte si è costituita correttamente per il solo fatto che la citazione difetti dell'avvertimento, significa mettere a disposizione del convenuto un mero strumento di dilazione e non un mezzo per ripristinare l'integrità del contraddittorio, fine cui mira l'art. 164 c.p.c.
6. Nel merito, con un primo motivo di appello l' ha eccepito la mancata revoca del Pt_2 decreto ingiuntivo nonostante l'intervenuto pagamento, dopo la notifica dello stesso, della sorte pagina 3 di 5 capitale di € 4.050,83 e delle spese di procedura (vd. doc. 4 allegato all'atto di citazione in appello).
Il motivo è fondato in quanto ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del giudizio di opposizione impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto ove il diritto del creditore risulti provato, soluzione che si ricava dall'art. 653 co. 2 c.p.c. che prevede che «se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente alla sentenza».
In altri termini, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità. o di validità del decreto medesimo ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non già solo a quella anteriore dell'emissione del decreto ingiuntivo con la conseguenza che in caso di pagamento, anche successivamente all'emissione del decreto, il giudice procedere alla revoca dello stesso sostituendo all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento dei residui importi del credito (cfr. Cass. civ., sez. 1, 19 marzo
2007, n. 6514).
7. Con il secondo motivo di appello l' ha eccepito l'erroneità della sentenza nella parte in Pt_2 cui ha confermato la condanna al pagamento degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002 ritenendo che, venendo in rilievo il contributo dovuto per la partecipazione al programma di sviluppo rurale 2007-2013, non si è in presenza di una “transazione commerciale”.
L'art. 2 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 231/2002 prevede che per “transazioni commerciali” devono intendersi «i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo».
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – condivisa dall'intestato Tribunale – poiché la ratio della normativa di cui al d.lgs. n. 231/2002 è di prevedere strumenti di contrasto agli ingiustificati ritardi nei pagamenti da parte di imprese e pubbliche amministrazioni, la nozione di transazione commerciale deve intendersi in senso ampio, come “tratta più dal linguaggio operativo degli scambi economici che da quello giuridico (in nessun modo riconducibile al contratto tipico di transazione disciplinato dagli artt. 1965 e seguenti c.c.) ed atta ad identificare qualsiasi operazione contrattuale, comunque denominata, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comporti, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo, ovvero lo scambio di prestazioni di beni o di servizi remunerato mediante il pagamento di un corrispettivo in denaro” (cfr. Cass. civ., sez. U., 14 dicembre 2023, n. 35092).
Alla luce di ciò ritiene il Tribunale che nel caso di specie non si rientra nel campo di applicazione della normativa in esame in quanto l' si occupa di erogare i contributi e i premi Pt_2 previsti dall'Unione europea per sostenere la produzione con la conseguenza che nel momento in cui l'avente diritto inoltra la domanda di aiuto comunitario all' non si instaura alcun contratto Pt_2 tra le parti, limitandosi l a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti Pt_2 dalla legge per poter erogare l'aiuto comunitario (arg. ex Cass. civ., sez. 2, 7 novembre 2018, n.
28409; Corte d'appello di Bari, seconda sezione, n. 730/2022).
pagina 4 di 5 8. L'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della sentenza del giudice di primo grado impone una nuova regolamentazione delle spese processuali che vengono poste, ex art. 91
c.p.c., a carico di . Parte_3
Quanto al giudizio di primo grado, le spese di lite si liquidano – in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022 – tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche e fattuali svolte nonché del pregio dell'attività professionale svolta, in € 1.089,00 (€ 236,00 per la fase di studio, € 252,00 per la fase introduttiva, € 176,00 per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta trattandosi di causa di natura documentale – ed € 425,00 per la fase decisionale).
9. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte appellata.
Esse si si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate e del pregio dell'attività professionale svolta in € 2.127,00 (€ 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria/trattazione - così ridotta trattandosi di causa di natura documentale – ed € 851,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da
[...]
contro , quale titolare Parte_1 Parte_3 dell'omonima ditta individuale, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 73/2023 emessa dal Giudice di
Pace di Atri, revoca, per le causali di cui in parte motiva, il decreto ingiuntivo opposto;
2) accerta l'intervenuto pagamento da parte dell Controparte_2 in favore di di € 4.668,22 pari alla sorte capitale, alle spese di procedura Parte_3 monitoria e agli interessi al tasso legale;
3) condanna al pagamento delle spese di lite relative al primo grado di Parte_3 giudizio in favore della controparte che si liquidano in € 1.089,00 oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA come per legge;
4) condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellante relative al presente grado di giudizio che si liquidano in € 2.127, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge
Teramo, 10.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con ordinanza del 07.02.2025, regolarmente comunicata alle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 350 co. 3 c.p.c., 350bis
c.p.c. e 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2050 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
e promossa
DA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila e per legge elettivamente domiciliata presso i propri uffici in L'Aquila, Complesso
Monumentale San Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c.,
Appellante
CONTRO
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Lucio Capanna, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castiglione Messer Raimondo (TE), via Piane n.
119,
Appellata
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato l' Parte_2 ha proposto appello avverso la sentenza n. 73/2023 emessa dal Giudice di Pace
[...] di Atri in data 11.07.2024, la quale, rigettando l'opposizione dalla stessa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 69/2022 che l'aveva condannata al pagamento nei confronti di Parte_3 di € 4.050,83 a titolo di contributo PSR oltre interessi moratori e spese di procedura, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto con condanna al pagamento delle spese legali.
2. Si è costituita in giudizio , in qualità di titolare dell'omonima ditta Controparte_1 individuale, la quale, dopo aver preliminarmente eccepito l'incompetenza funzionale dell'intestato pagina 1 di 5 Tribunale per violazione dell'art. 25 c.p.c. e l'inammissibilità dell'appello per nullità della citazione per vizio di vocatio in jus, ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, viene decisa all'odierna udienza ex artt.
350 co. 3 c.p.c., art. 350bis c.p.c. e art. 281sexies c.p.c.
4. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte appellata la quale ha eccepito l'incompetenza dell'intestato Tribunale in favore del Tribunale di L'Aquila in applicazione del foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c. L'art. 25 c.p.c. prevede che «per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie».
Tale disposizione, riprodotta nell'art. 6 r.d. n. 1611/1933, ai sensi dell'art. 7 r.d. n. 1611/1933 non si applica nei giudizi davanti al giudice di pace – in relazione ai quali, quindi, rimangono ferme le ordinarie regole per l'individuazione della competenza (co. 1) – ma l'appello avverso le sentenze da questi emesse deve essere proposto innanzi al Tribunale del luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto la sentenza è pronunciata (co. 2).
L'art. 9 r.d. n. 1611/1933 prevede che «l'incompetenza in rapporto agli articoli 6, primo comma,
7, secondo comma, e 8 può essere eccepita in qualunque stato e grado della causa. L'autorità giudiziaria deve pronunciarla anche di ufficio».
Trattasi di disposizioni dettate al fine di facilitare la difesa dello Stato rispetto al criterio di collegamento territoriale (cfr. Cass. civ., sez. 1, 11 novembre 2020, n. 25440), le quali sono di stretta interpretazione e, in quanto tali, si applicano alle sole controversie nelle quali è parte l'Amministrazione dello Stato e non anche alle controversie verso altri enti che hanno una soggettività giuridica formalmente distinta dallo Stato, anche se rappresentati e difesi in giudizio dall'Avvocatura dello Stato (cfr. Cass. civ., sez. 3, 3 agosto 2001, n. 10690; Cass. civ., sez. 1, 29 dicembre 2011, n. 30035; Cass. civ., sez. L, 6 novembre 2018, n. 28255).
Orbene con riferimento all' subentrata dal 2000 Parte_2 all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato (AIMA) – la quale ha natura di ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (art. 1 co. 1 d.lgs. n. 74/2018) - l'art. 2 co. 4 d.lgs. n. 165/1999 prevede la facoltà di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ex art. 43 r.d. n. 1611/1933, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni sul patrocinio obbligatorio di cui agli artt.
1-11 r.d. n. 1611/1933 ivi compresa la disposizione sul foro erariale ex art. 25 c.p.c.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di incompetenza, essendo competente l'intestato Tribunale.
5. Sempre in via preliminare parte appellata ha eccepito la nullità dell'atto di citazione in appello per vizio di vocatio in ius essendo incerta l'autorità davanti alla quale l'appellata è stata convenuta in giudizio (nell'intestazione dell'atto di appello viene indicato il Tribunale di Teramo mentre nelle conclusioni viene indicata la Corte di Appello di L'Aquila) ed essendo stati omessi gli avvertimenti relativi all'obbligatorietà della difesa tecnica e alla possibilità di presentare istanza per pagina 2 di 5 l'ammissione della difesa a spese dello Stato. L'art. 342 c.p.c. prevede che l'atto di citazione in appello deve contenere le indicazioni prescritte nell'art. 163 c.p.c. con conseguente applicazione, per le ipotesi di nullità, del disposto dell'art. 164
c.p.c.
L'art. 164 c.p.c. prevede che la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerta l'indicazione del Tribunale davanti al quale la domanda è proposta, nullità che – ai sensi del co. 3 –
è sanata dalla costituzione del convenuto. Nel caso di specie, pertanto, anche a voler ritenere sussistente tale vizio, esso è sanato dalla costituzione di parte appellata.
Quanto, invece, all'omesso avvertimento relativo all'obbligatorietà della difesa tecnica e alla possibilità di presentare istanza per l'ammissione della difesa a spese dello Stato (avvertimenti previsti dall'art. 163 co. 3 n. 7) c.p.c), l'art. 164 c.p.c. prevede la nullità della citazione in caso di loro omissione con conseguente necessità per il giudice, se il convenuto si costituisce eccependo tale mancanza, di fissare una nuova udienza ex art. 164 co. 3 c.p.c.
Come chiarito dalla giurisprudenza con riferimento alla formulazione precedente della disposizione in esame (con affermazioni che, a parere del Tribunale, sono suscettibili di trovare applicazione anche nell'attuale formulazione della norma) “il terzo comma dell'art. 164 c.p.c., là dove, in ipotesi di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione o mancanza dell'avvertimento ai sensi dell'art. 163 n. 7 c.p.c., esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convento, se egli eccepisca tali nullità, ed impone al giudice di fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, suppone una costituzione del convenuto limitata alla sola deduzione della nullità e non una costituzione che abbia luogo con la formulazione dell'eccezione, accompagnata dalla richiesta di fissazione di una nuova udienza, e, nel contempo, con lo svolgimento delle difese, dovendosi, invece, in tal caso, ritenere verificata la sanatoria della nullità della citazione” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 6, ordinanza 16 ottobre 2014, n. 21910).
Ne deriva la sanatoria della nullità della citazione non essendosi parte appellata limitata ad eccepire la mancanza degli avvertimenti ma essendosi difesa nel merito.
A ciò si aggiungano le seguenti considerazioni:
- quanto al diritto al gratuito patrocinio, ritiene il Tribunale che non si tratta di un avvertimento in senso stretto ma di un'informazione circa l'esistenza di un diritto spettante alla parte convenuta
(al ricorrere dei relativi presupposti di legge), la cui assenza – pertanto – non incide sul diritto di difesa del convenuto il quale, rivolgendosi ad un difensore, otterrà le informazioni per accedere al gratuito patrocinio (art. 21 co. 4 codice deontologico forense), di talché applicare in ogni caso l'art. 164 c.p.c., specie ove – come nel caso di specie – la costituzione sia avvenuta senza ammissione al gratuito patrocinio – comporterebbe consentire alla parte di lucrare il differimento dell'udienza;
- parimenti, quanto all'onere di difesa tecnica, ritiene il Tribunale che ammettere un rinvio nell'ipotesi in cui la parte si è costituita correttamente per il solo fatto che la citazione difetti dell'avvertimento, significa mettere a disposizione del convenuto un mero strumento di dilazione e non un mezzo per ripristinare l'integrità del contraddittorio, fine cui mira l'art. 164 c.p.c.
6. Nel merito, con un primo motivo di appello l' ha eccepito la mancata revoca del Pt_2 decreto ingiuntivo nonostante l'intervenuto pagamento, dopo la notifica dello stesso, della sorte pagina 3 di 5 capitale di € 4.050,83 e delle spese di procedura (vd. doc. 4 allegato all'atto di citazione in appello).
Il motivo è fondato in quanto ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del giudizio di opposizione impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto ove il diritto del creditore risulti provato, soluzione che si ricava dall'art. 653 co. 2 c.p.c. che prevede che «se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente alla sentenza».
In altri termini, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità. o di validità del decreto medesimo ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non già solo a quella anteriore dell'emissione del decreto ingiuntivo con la conseguenza che in caso di pagamento, anche successivamente all'emissione del decreto, il giudice procedere alla revoca dello stesso sostituendo all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento dei residui importi del credito (cfr. Cass. civ., sez. 1, 19 marzo
2007, n. 6514).
7. Con il secondo motivo di appello l' ha eccepito l'erroneità della sentenza nella parte in Pt_2 cui ha confermato la condanna al pagamento degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002 ritenendo che, venendo in rilievo il contributo dovuto per la partecipazione al programma di sviluppo rurale 2007-2013, non si è in presenza di una “transazione commerciale”.
L'art. 2 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 231/2002 prevede che per “transazioni commerciali” devono intendersi «i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo».
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – condivisa dall'intestato Tribunale – poiché la ratio della normativa di cui al d.lgs. n. 231/2002 è di prevedere strumenti di contrasto agli ingiustificati ritardi nei pagamenti da parte di imprese e pubbliche amministrazioni, la nozione di transazione commerciale deve intendersi in senso ampio, come “tratta più dal linguaggio operativo degli scambi economici che da quello giuridico (in nessun modo riconducibile al contratto tipico di transazione disciplinato dagli artt. 1965 e seguenti c.c.) ed atta ad identificare qualsiasi operazione contrattuale, comunque denominata, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comporti, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo, ovvero lo scambio di prestazioni di beni o di servizi remunerato mediante il pagamento di un corrispettivo in denaro” (cfr. Cass. civ., sez. U., 14 dicembre 2023, n. 35092).
Alla luce di ciò ritiene il Tribunale che nel caso di specie non si rientra nel campo di applicazione della normativa in esame in quanto l' si occupa di erogare i contributi e i premi Pt_2 previsti dall'Unione europea per sostenere la produzione con la conseguenza che nel momento in cui l'avente diritto inoltra la domanda di aiuto comunitario all' non si instaura alcun contratto Pt_2 tra le parti, limitandosi l a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti Pt_2 dalla legge per poter erogare l'aiuto comunitario (arg. ex Cass. civ., sez. 2, 7 novembre 2018, n.
28409; Corte d'appello di Bari, seconda sezione, n. 730/2022).
pagina 4 di 5 8. L'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della sentenza del giudice di primo grado impone una nuova regolamentazione delle spese processuali che vengono poste, ex art. 91
c.p.c., a carico di . Parte_3
Quanto al giudizio di primo grado, le spese di lite si liquidano – in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022 – tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche e fattuali svolte nonché del pregio dell'attività professionale svolta, in € 1.089,00 (€ 236,00 per la fase di studio, € 252,00 per la fase introduttiva, € 176,00 per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta trattandosi di causa di natura documentale – ed € 425,00 per la fase decisionale).
9. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte appellata.
Esse si si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate e del pregio dell'attività professionale svolta in € 2.127,00 (€ 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria/trattazione - così ridotta trattandosi di causa di natura documentale – ed € 851,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da
[...]
contro , quale titolare Parte_1 Parte_3 dell'omonima ditta individuale, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 73/2023 emessa dal Giudice di
Pace di Atri, revoca, per le causali di cui in parte motiva, il decreto ingiuntivo opposto;
2) accerta l'intervenuto pagamento da parte dell Controparte_2 in favore di di € 4.668,22 pari alla sorte capitale, alle spese di procedura Parte_3 monitoria e agli interessi al tasso legale;
3) condanna al pagamento delle spese di lite relative al primo grado di Parte_3 giudizio in favore della controparte che si liquidano in € 1.089,00 oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA come per legge;
4) condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellante relative al presente grado di giudizio che si liquidano in € 2.127, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge
Teramo, 10.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
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