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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/07/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1906/2025 del
R.G.A.C., decisa nell'udienza cartolare dell'8 luglio 2025 e vertente
TRA
- ( ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Placido ROSINI per delega a margine dell'atto di citazione
PARTE ATTRICE – opponente
[...
[...]
( ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresenta e difende dall'avv. Luigi MARINO per delega a margine della comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA – opposta
E
CP_2 difeso dall'avvocato Luigi Marino per delega a margine della comparsa di costituzione
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: opposizione e decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI
Per l'odierna udienza di discussione dell'8 luglio 2025 parte opponente concludeva come da note scritte depositate in data 7 luglio 2025, parte opposta e il terzo chiamato come da note scritte depositate in data 7 luglio da intendersi in questa sede trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere proposta nel termine di decadenza di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c..
L'art. 650 c.p.c. stabilisce che l'ingiunto può fare opposizione anche dopo la scadenza di detto termine se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore ma l'opposizione deve essere proposta decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
Tuttavia, è pacifico ed incontestato tra le parti che l'opponente riceveva in data 4 marzo 2025 atto di precetto relativo al decreto ingiuntivo n. 1513/2024 oggetto della presente opposizione. E' altresì pacifico e ammesso da parte opponente nell'atto di opposizione che l'opponente “con il ricevimento dell'atto di precetto notificato in data 4/3/2025 è venuta a conoscenza della presenza del decreto ingiuntivo” ed è altresì pacifico che con atto del 5 marzo 2025 l'opponente conferiva Parte_1 mandato al proprio difensore di “rappresentarla e difenderla nel giudizio contro avente Controparte_1 ad oggetto opposizione a precetto e a decreto ingiuntivo n. 1513/2024 del Tribunale di Latina”
Parte opponente eccepisce “l'inesistenza giuridica e/o la nullità insanabile della notifica dell'atto di precetto eseguita in data 04.03.2025” poiché detta notifica è stata fatta con modalità analogica e non con PEC come previsto dalla legge essendo titolare della ditta individuale "Agriresort Il Colle" ed è, pertanto, un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (INI-PEC) sennonché si tratta, al più, di mera irregolarità o di nullità sanabile ex art. 156 comma 3 c.p.c. per raggiungimento dello scopo e non certo di inesistenza della notifica.
Cassazione Civile Ord. Sez. 2 Num. 24329 Anno 2024 ha in proposito stabilito che “la categoria dell'inesistenza è del tutto residuale nel nostro ordinamento ed è integrata nelle ipotesi di mancanza materiale dell'atto ovvero quando l'attività notificatoria intrapresa sia priva delle caratteristiche essenziali individuabili, per l'un verso, nell'attività di trasmissione da parte di un soggetto normativamente dotato della possibilità giuridica di compierla e, per altro verso, nell'attività della consegna a soggetto estraneo al processo. Gli altri vizi della notifica ricadono nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, sia pure compiuta al solo fine di eccepire la nullità”.
Negli stessi sez. 3 Ord. 1469 del 26 maggio 2023 ha stabilito che “L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita per mezzo del servizio postale dalla creditrice, in ragione della sua consapevolezza della condizione di incapacità naturale del debitore, proprio fratello convivente, senza tener conto – tra l'altro – che l'erede di quest'ultimo aveva spiegato opposizione avverso i due precetti che, successivamente, le erano stati notificati, nella seconda delle quali aveva pure chiesto la conversione dell'azione ex art. 615 c.p.c. in quella ex art. 650 c.p.c.).
Nessuna rilevanza poi può attribuirsi alle condizioni di salute dell'opponente la quale, conferendo la procura al proprio difensore il 5 marzo 2025 di proporre opposizione al decreto ingiuntivo, ha mostrato di aver ben compreso il significato dell'atto e, in ogni caso, le dedotte patologie risultano accertate e certificate in epoca successiva al rilascio della procura.
Nessuna incidenza ha inoltre la nomina dell'amministratore di sostegno in odine alla capacità processuale della parte (colui che è sottoposto ad amministrazione di sostegno è pienamente capace in relazione agli atti per i quali non è prevista una specifica incapacità, e la sua condizione giuridica è differenziata da quella dell'interdetto, cosicché ne deve essere tenuta distinta la posizione, salvo nel caso in cui il giudice non compia una valutazione ad hoc in ordine alla necessità di assimilarne la tutela così Cass. civ., sez. I, ord., 2 ottobre 2023, n. 27691”).
Il termine decadenziale è pertanto decorso, nell'ipotesi più favorevole all'opponente, il 15 aprile
2025 laddove il ricorso risulta depositato in data 9 maggio 2025. Al riguardo Cassazione sezione 6 con Ord. n. 7560 dell'8 marzo 2022 ha stabilito che “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine ordinario per proporre opposizione tardiva, ai sensi del primo comma dell'art. 650 c.p.c., è di quaranta giorni dalla conoscenza, comunque avuta, del decreto da parte dell'ingiunto, fermo restando che, indipendentemente dalla fruizione di tale termine, in applicazione del terzo comma dell'art. 650 c.p.c.,
l'opposizione è comunque inammissibile decorsi dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, proposta nei dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione, ma oltre quaranta giorni dalla notificazione, ritualmente eseguita, del precetto)”.
L'opposizione deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
La soccombenza dell'opponente regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. 55/14 e successive modifiche nella misura minima sulla base dell'importo del decreto ingiuntivo considerato che non è stato affrontato il merito stante l'accoglimento dell'eccezione preliminare formulata da parte opposta e che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n 1906 /
2025, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. n.
1513/2024;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 parte opposta che liquida in € 4.217,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lì 8 luglio 2025. dott. Stefano Fava
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1906/2025 del
R.G.A.C., decisa nell'udienza cartolare dell'8 luglio 2025 e vertente
TRA
- ( ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Placido ROSINI per delega a margine dell'atto di citazione
PARTE ATTRICE – opponente
[...
[...]
( ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresenta e difende dall'avv. Luigi MARINO per delega a margine della comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA – opposta
E
CP_2 difeso dall'avvocato Luigi Marino per delega a margine della comparsa di costituzione
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: opposizione e decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI
Per l'odierna udienza di discussione dell'8 luglio 2025 parte opponente concludeva come da note scritte depositate in data 7 luglio 2025, parte opposta e il terzo chiamato come da note scritte depositate in data 7 luglio da intendersi in questa sede trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere proposta nel termine di decadenza di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c..
L'art. 650 c.p.c. stabilisce che l'ingiunto può fare opposizione anche dopo la scadenza di detto termine se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore ma l'opposizione deve essere proposta decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
Tuttavia, è pacifico ed incontestato tra le parti che l'opponente riceveva in data 4 marzo 2025 atto di precetto relativo al decreto ingiuntivo n. 1513/2024 oggetto della presente opposizione. E' altresì pacifico e ammesso da parte opponente nell'atto di opposizione che l'opponente “con il ricevimento dell'atto di precetto notificato in data 4/3/2025 è venuta a conoscenza della presenza del decreto ingiuntivo” ed è altresì pacifico che con atto del 5 marzo 2025 l'opponente conferiva Parte_1 mandato al proprio difensore di “rappresentarla e difenderla nel giudizio contro avente Controparte_1 ad oggetto opposizione a precetto e a decreto ingiuntivo n. 1513/2024 del Tribunale di Latina”
Parte opponente eccepisce “l'inesistenza giuridica e/o la nullità insanabile della notifica dell'atto di precetto eseguita in data 04.03.2025” poiché detta notifica è stata fatta con modalità analogica e non con PEC come previsto dalla legge essendo titolare della ditta individuale "Agriresort Il Colle" ed è, pertanto, un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (INI-PEC) sennonché si tratta, al più, di mera irregolarità o di nullità sanabile ex art. 156 comma 3 c.p.c. per raggiungimento dello scopo e non certo di inesistenza della notifica.
Cassazione Civile Ord. Sez. 2 Num. 24329 Anno 2024 ha in proposito stabilito che “la categoria dell'inesistenza è del tutto residuale nel nostro ordinamento ed è integrata nelle ipotesi di mancanza materiale dell'atto ovvero quando l'attività notificatoria intrapresa sia priva delle caratteristiche essenziali individuabili, per l'un verso, nell'attività di trasmissione da parte di un soggetto normativamente dotato della possibilità giuridica di compierla e, per altro verso, nell'attività della consegna a soggetto estraneo al processo. Gli altri vizi della notifica ricadono nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, sia pure compiuta al solo fine di eccepire la nullità”.
Negli stessi sez. 3 Ord. 1469 del 26 maggio 2023 ha stabilito che “L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita per mezzo del servizio postale dalla creditrice, in ragione della sua consapevolezza della condizione di incapacità naturale del debitore, proprio fratello convivente, senza tener conto – tra l'altro – che l'erede di quest'ultimo aveva spiegato opposizione avverso i due precetti che, successivamente, le erano stati notificati, nella seconda delle quali aveva pure chiesto la conversione dell'azione ex art. 615 c.p.c. in quella ex art. 650 c.p.c.).
Nessuna rilevanza poi può attribuirsi alle condizioni di salute dell'opponente la quale, conferendo la procura al proprio difensore il 5 marzo 2025 di proporre opposizione al decreto ingiuntivo, ha mostrato di aver ben compreso il significato dell'atto e, in ogni caso, le dedotte patologie risultano accertate e certificate in epoca successiva al rilascio della procura.
Nessuna incidenza ha inoltre la nomina dell'amministratore di sostegno in odine alla capacità processuale della parte (colui che è sottoposto ad amministrazione di sostegno è pienamente capace in relazione agli atti per i quali non è prevista una specifica incapacità, e la sua condizione giuridica è differenziata da quella dell'interdetto, cosicché ne deve essere tenuta distinta la posizione, salvo nel caso in cui il giudice non compia una valutazione ad hoc in ordine alla necessità di assimilarne la tutela così Cass. civ., sez. I, ord., 2 ottobre 2023, n. 27691”).
Il termine decadenziale è pertanto decorso, nell'ipotesi più favorevole all'opponente, il 15 aprile
2025 laddove il ricorso risulta depositato in data 9 maggio 2025. Al riguardo Cassazione sezione 6 con Ord. n. 7560 dell'8 marzo 2022 ha stabilito che “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine ordinario per proporre opposizione tardiva, ai sensi del primo comma dell'art. 650 c.p.c., è di quaranta giorni dalla conoscenza, comunque avuta, del decreto da parte dell'ingiunto, fermo restando che, indipendentemente dalla fruizione di tale termine, in applicazione del terzo comma dell'art. 650 c.p.c.,
l'opposizione è comunque inammissibile decorsi dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, proposta nei dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione, ma oltre quaranta giorni dalla notificazione, ritualmente eseguita, del precetto)”.
L'opposizione deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
La soccombenza dell'opponente regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. 55/14 e successive modifiche nella misura minima sulla base dell'importo del decreto ingiuntivo considerato che non è stato affrontato il merito stante l'accoglimento dell'eccezione preliminare formulata da parte opposta e che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n 1906 /
2025, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. n.
1513/2024;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 parte opposta che liquida in € 4.217,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lì 8 luglio 2025. dott. Stefano Fava