Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 2490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2490 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°1961/2022 R.G.L., promossa
D A
Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , ,
[...] Parte_7 Parte_8 [...]
, , rappresentati Parte_9 Parte_10 Parte_11
e difesi dall'avv.to DALFINO DANIELE e SERGIO SCIBETTA ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in VIA EMERICO AMARI, 94 a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
,
[...] [...]
Controparte_2
,
[...] Controparte_3
, -
[...] Controparte_3
Controparte_4 [...]
Controparte_5
in persona dei legali rappresentanti pro-tempore,
[...]
rappresentati e difesi dall' AVVOCATURA DELLO STATO DI PA LERMO ed elettivamente domiciliati presso gli uffici dell'avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo siti in VIA VILLAREALE 6 a PALERMO.
- resistenti -
E nei confronti di
1
-Convenuti contumaci-
All'esito dell'udienza del 26/05/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 02/03/2022, i ricorrenti in epigrafe convennero in giudizio l' , Controparte_1
l' , l' Controparte_2 [...]
, l' , Controparte_2 Controparte_3
l' l' Controparte_3 [...]
Controparte_6 Controparte_5
, e avendo premesso:
[...]
di avere partecipato alla procedura selettiva per l'attribuzione della Progressione economica (PEO) per l'anno 2019, possedendo tutti i requisiti indicati nel bando e nelle disposizioni di cui all'art. 22 co. 2 del contratto collettivo Regionale del Lavoro, del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana 2016-2018; che in data 30/11/2021 l'assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica aveva approvato le graduatorie finali relative alla procedura di selezione anzidetta, decretando che l'inquadramento nella posizione economica orizzontale immediatamente superiore dovesse essere attribuita ai dipendenti con effetto giuridico a far data dal 01/01/2019; che pur essendo in possesso dei requisiti richiesti dal bando erano stati esclusi dalla graduatoria finale, in quanto alla data di pubblicazione della stato non erano più in servizio, bensì in quiescenza;
chiesero, pertanto, disapplicare la clausola di cui all'art 5 del bando per l'attribuzione della PEO 20219, per effetto dichiarare il loro diritto soggettivo all'inquadramento nella posizione economica immediatamente superiore con effetto giuridico ed economico a far data dal 1/01/2019; quindi condannare le singole
Amministrazioni di appartenenza al pagamento dei ratei retributivi maturati a far data del 01/01/2019 e fino alla cancellazione dal ruolo oltre accessori fino all'effettivo
2 soddisfo;
in subordine chiesero condannarsi le amministrazione convenute al risarcimento del danno per perdita di chance, non avendo l'amministrazione avviato la procedura selettiva per la PEO immediatamente dopo la stipula dell'accordo del
27/12/2019 ma con ritardo di 18 mesi.
Si costituirono in giudizio le Amministrazioni convenute, eccependo “il difetto di legittimazione passiva di tutti gli assessorati evocati in giudizio di versi dall' , essendo il Controparte_1
l'unica titolare del rapporto giuridico Controparte_7
Parte astrattamente dedotto in giudizio, in quanto competente per l'attribuzione della anelata dai ricorrenti”, e contestando, altresì, la fondatezza del ricorso di cui chiesero il rigetto.
Con ordinanza del 26 gennaio 2024, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio mediante la chiamata in giudizio, attraverso pubblici proclami, dei dipendenti dell'amministrazione regionale che hanno utilmente partecipato alla selezione indetta con bando per l'attribuzione della PEO 2019 contenuto nel D.D.G. n.
2713/2021 del 12/07/2021.
Nonostante il rituale espletamento dei conseguenziali adempimenti da parte dei ricorrenti, nessuno dei suddetti controinteressati si è costituito in giudizio.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
In via preliminare va dichiarata la contumacia dei controinteressati ovvero dei dipendenti dell'amministrazione regionale che hanno utilmente partecipato alla selezione indetta con bando per l'attribuzione della PEO 2019 contenuto nel D.D.G. n.
2713/2021 del 12/07/2021, i quali, seppur ritualmente citati in giudizio, per mezzo di pubblici proclami, non si sono costituiti in giudizio.
Nel merito il ricorso va accolto nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
Orbene, va rilevata l'infondatezza della preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa erariale, in quanto l'obbligazione avente ad oggetto l'erogazione dei benefici economici legati alla PEO sorge in capo alle singole amministrazioni datrici di lavoro ovvero i diversi Assessorati correttamente chiamati in giudizio, anziché sull' locali e della Funzione Pubblica. Controparte_1
3 Quanto al merito del ricorso vanno condivise integralmente le argomentazioni con cui questo Tribunale ha già affrontato vicende analoghe (cfr. Sentenza n. 521 dell'8
Febbraio 2024, est. Dott.ssa Matilde Campo).
Pertanto, si riporta quanto dedotto dal Tribunale di Palermo ai sensi dall'art 118 disp. Att. cpc: “1. Non può, infatti, trovare accoglimento la domanda di riconoscimento della progressione economica orizzontale e dei conseguenti incrementi retributivi formulata in via principale dai ricorrenti.
Com'è risaputo, le progressioni economiche orizzontali sono attribuite, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, in modo selettivo ad una quota parziale di dipendenti ed in relazione allo sviluppo di competenze professionali, nonché in rapporto ai risultati individuali e collettivi rilevati dalla metodologia di valutazione vigente;
nello specifico, il loro riconoscimento avviene secondo le previsioni della contrattazione collettiva nazionale e/o regionale ed integrativa. Diviene, quindi, imprescindibile porre l'attenzione sulla disciplina dettata dal CCRL del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della L.R. n. 10/2000, triennio 2016-2018, che ha previsto la “progressione economica all'interno della categoria”.
L'art. 22 del citato CCRL testualmente dispone che: “1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.
2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, a una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6. 3. Le progressioni economiche sono attribuite sulla base di graduatorie di merito per ciascuna posizione economica nell'ambito delle rispettive categorie di inquadramento, e sulla base dei criteri di seguito descritti e con la sommatoria complessiva dei punteggi conseguiti: a) esperienza professionale maturata, commisurata alla valutazione del servizio prestato presso l'Amministrazione di appartenenza con differente pesatura tra il servizio di ruolo e non di ruolo, nonché il servizio prestato presso altre pubbliche amministrazioni a seguito di trasferimenti delle relative funzioni. I periodi di servizio inferiori ai sei mesi non sono conteggiati;
b) titoli
4 di studio, culturali e professionali, con diversa pesatura in relazione ai diversi gradi e livelli di istruzione o specializzazione;
c) partecipazione obbligatoria al percorso formativo predisposto dall'Amministrazione in relazione alle attività istituzionali svolte, con esame finale …; d) risultanze della valutazione della performance individuale del triennio precedente all'anno in cui viene sottoscritto il contratto integrativo regionale che prevede l'attivazione dell'istituto, sulla base delle procedure pro-tempore in essere per ciascun anno di riferimento.
4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono completamente a carico del
Fondo di cui all'art. 90 … 6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a trentasei mesi.
7. L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale sono perfezionate le relative procedure attuative.
8. Per la Regione siciliana, la contrattazione integrativa regionale definisce criteri e modalità per l'attivazione dell'istituto, con la previsione della quantificazione dell'accantonamento delle necessarie risorse finanziarie, e disciplina la pesatura e la differenziazione dei punteggi dei criteri e degli elementi di valutazione previsti dal comma 3. … 10. In sede di prima applicazione, le parti concordano che, con decorrenza 1° gennaio dell'anno in cui viene sottoscritto il presente CCRL, sono attribuite in modo selettivo progressioni economiche orizzontali a una quota del 35 per cento dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio a tale data. 11. Il numero delle progressioni messe a selezione per ciascuna categoria, in sede di prima applicazione di cui al comma 9, calcolato sulla base della composizione del personale avente titolo a partecipare alle procedure selettive, è indicato nell'accordo di contrattazione integrativa regionale di cui al medesimo comma. …”.
Conformemente alle previsioni del CCRL del 9/05/2019, l'accordo, esecutivo del comma 8, sottoscritto il 27/12/2019, ha previsto di avviare “… ai sensi dell'art. 22 del
CCRL 9 maggio 2019, un percorso di articolato sviluppo economico, all'interno del sistema di classificazione del personale, correlato al diverso grado di abilità professionale acquisito dal personale nello svolgimento delle funzioni proprie della categoria di appartenenza, nei limiti delle risorse aventi carattere di certezza e
5 stabilità, a valere sul Fondo risorse decentrate di cui all'art. 90 del CCRL e, in ogni caso, ad una quota del 35 per cento dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio al
1° gennaio 2019 …”. E, con l'art. 2, dispone testualmente che: “Possono partecipare alle procedure per l'attribuzione della posizione economica superiore tutti i dipendenti a tempo indeterminato appartenenti ai ruoli regionali che, al 1° gennaio 2019, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a trentasei mesi, anche se in posizione di comando o distacco presso altra pubblica amministrazione ….”; ed ancora, all'art. 3, che “I passaggi alle posizioni economiche successive sono disciplinati sulla base di graduatorie di merito per ciascuna posizione economica nell'ambito delle rispettive categorie, e sulla scorta dei criteri di seguito descritti:
1. esperienza professionale maturata;
2. titoli di studio, culturali e professionali;
3. percorso formativo obbligatorio propedeutico all'esame finale;
4. risultanze della valutazione della performance individuale nel triennio precedente al presente accordo … Con riferimento al terzo criterio, le parti concordano che l'attività formativa propedeutica all'esame finale si concretizza nella predisposizione da parte dell'Amministrazione regionale di una pubblicazione, articolata in quattro sezioni corrispondenti a ciascuna categoria professionale, contenente gli argomenti delle materie oggetto di formazione e di una serie di batterie di quesiti a risposta multipla dalle quali saranno estratte le domande dell'esame finale … Nel caso in esame, la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva regionale di riferimento, dunque, riconosce la progressione economica orizzontale “in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti … in servizio al 1° gennaio 2019” prevedendone l'attribuzione “sulla base di graduatorie di merito per ciascuna posizione economica nell'ambito delle rispettive categorie d'inquadramento e sulla base dei criteri di seguito descritti e con la sommatoria complessiva dei punteggi conseguiti: a) esperienza professionale …; b) titoli di studio
…; c) partecipazione obbligatoria al percorso formativo predisposto dall'Amministrazione … con esame finale …; d) risultanze della valutazione della performance individuale del triennio precedente all'anno in cui viene sottoscritto il contratto integrativo regionale …”.
Così sinteticamente ricostruita la normativa di riferimento, non appare corretta la tesi dell'Amministrazione secondo cui “l'incentivazione professionale ed economica dei dipendenti … richiede l'attualità del rapporto di servizio, indipendentemente dal
6 fatto che il passaggio alla fascia retributiva decorra da un momento anteriore alla cessazione del rapporto di impiego” (così in memoria): ne discenderebbe l'impossibilità di includere i ricorrenti fra i destinatari della p.e.o. in quanto “sia alla data di presentazione della domanda per accedere alla selezione che a quello successivo della conclusione del procedimento con pubblicazione della graduatoria”
(sempre in memoria) non erano più nei ruoli regionali. Ed infatti, anche il bando di indizione della procedura selettiva ai sensi dell'art. 22, comma 10, del CCRL del
12/7/2021, dopo avere affermato all'art. 1, comma 3, che “I contingenti di personale cui attribuire la posizione economica immediatamente superiore” sono “pari ad una quota commisurata al 35% dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio 2019” così come era stato stabilito dal CCRL, al successivo art. 2, esplicativo dei necessari requisiti di partecipazione, riserva invece la selezione soltanto “al personale a tempo indeterminato appartenente ai ruoli regionali che, al 1° gennaio
2019, abbia maturato una anzianità di servizio pari a 36 (trentasei) mesi … non cancellato dal ruolo alla data di approvazione della graduatoria finale”, perciò escludendo i dipendenti che, per quanto fossero “in servizio al 1° gennaio 2019” erano cessati dal medesimo nelle more tra l'approvazione del ed il concreto avvio Pt_13
dell'iter di attribuzione della p.e.o. Sennonché già la locale Corte territoriale (cfr.
Corte App. Palermo, n. 587/2017, richiamata anche da Corte App. Palermo, nn.
596/2020 e 331/2021), ha più volte evidenziato come accanto ad una funzione incentivante, l'istituto delle progressioni economiche presenti anche una “logica premiale”, perciò considerando “una mera illazione l'opinione che ascrive al bando di selezione la volontà di prevedere come 'requisito implicito' la persistenza del rapporto di lavoro alla data di approvazione della graduatoria finale”. Si è detto pure che “fare dipendere dai tempi – aleatori – di approvazione della graduatoria … l'inclusione dei candidati aspiranti produrrebbe effetti discriminatori e variabili secondo che, in base ai tempi imprevedibili di tale evento, i lavoratori aspiranti siano stati nel frattempo collocati in pensione o meno”. Ciò “legittima, allora, una interpretazione coerente con la regola dell'affidamento per cui, seppure è vero che l'approvazione della graduatoria determina l'emergere del diritto soggettivo perfetto al riconoscimento della progressione economica, tale fenomeno va contemperato con la finalità della procedura che è quella di retrodatare alla data fissata dal bando il passaggio alla
7 posizione superiore con l'effetto di cristallizzare a quella data il possesso dei requisiti soggettivi richiesti”. Più recentemente i suddetti rilievi sono stati condivisi anche dalla
Corte di Cassazione (cfr. Cass. nn. 26934/2022 e 818/2023), la quale ha evidenziato che i passaggi economici all'interno di ciascuna area professionale assolvono sia ad una funzione corrispettiva (per compensare la flessibilità di impiego richiesta ai dipendenti), sia ad una funzione premiale (per riconoscere il diverso grado di abilità professionale acquisito progressivamente dai dipendenti nell'esercizio delle funzioni) sia ad una funzione incentivante (per promuovere miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali); ed ha affermato che il criterio secondo il quale dalla finalità incentivante deriverebbe la necessità della permanenza in servizio dei dipendenti alla data di approvazione della graduatoria “incontra l'evidente limite di obliterare le finalità corrispettiva e premiale;
del resto, la decorrenza retroattiva della progressione alla data del 1° gennaio di ciascun anno resterebbe del tutto ingiustificata se la progressione stessa avesse l'unico scopo di promuovere prestazioni di lavoro future rispetto alla conclusione della procedura. La retroattività dell'avanzamento economico non può che essere letta in coerenza con gli obiettivi perseguiti;
l'intento delle parti è quello di neutralizzare le inevitabili sfasature temporali dovute ai tempi di conclusione del contratto integrativo e di successivo svolgimento delle procedure selettive, legando la progressione, anche temporalmente, ai miglioramenti già realizzati” (Cass. n.
26934/22). Secondo la Corte di Cassazione, dunque, “una volta che siano stati definiti i criteri di selezione ― con la stipula del contratto integrativo ― e venga avviata la procedura selettiva, non può ricavarsi dalla sola finalità di ottenere un aumento di efficienza dell'attività amministrativa l'ulteriore requisito della permanenza in servizio del dipendente alla data di approvazione della graduatoria. Il voler correlare il diritto alla progressione economica alla data di approvazione della graduatoria introdurrebbe un requisito aleatorio non previsto dalle parti collettive”. La medesima
Corte ha ribadito tali principi anche nella successiva pronuncia n. 818/23, nella quale ha ulteriormente precisato che il fatto che la scelta del dipendente destinatario della progressione possa ricadere su candidati destinati a cessare dal servizio in pregiudizio di chi prosegua nel rapporto, costituisce obiezione che “se asseconderebbe lo spirito incentivante della procedura, deprimerebbe l'effetto corrispettivo e premiale di essa, sicché è inevitabile rimettersi all'assetto obiettivo realizzato dalle norme come già
8 interpretate da questa S.C., senza deviazioni potenzialmente tali da alterare l'assetto di interessi intrinseco nell'efficacia retroattiva al 1 gennaio di ciascun anno, di cui si è detto”. Deve dunque concludersi che del tutto illegittimamente i ricorrenti siano stati esclusi prima dal percorso formativo necessario per accedere alla procedura e poi finanche dalla possibilità di presentare la relativa domanda di partecipazione in applicazione di un requisito, quello dell'appartenenza ai ruoli regionali al momento di indizione della procedura e della permanenza nei medesimi fino alla data di approvazione della graduatoria finale, in primo luogo contrastante con i criteri enucleati dallo stesso CCRL e la cui previsione deve perciò considerarsi affetta da nullità e, del resto, contrastanti con la prevista decorrenza retroattiva della progressione alla data del 1° gennaio di ciascun anno e dunque con la ratio di questa
“di neutralizzare le inevitabili sfasature temporali dovute ai tempi di conclusione del contratto integrativo e di successivo svolgimento delle procedure selettive, legando la progressione, anche temporalmente, ai miglioramenti già realizzati”. Opinare diversamente, del resto, significherebbe consentire all'Amministrazione di potere stabilire a proprio piacimento ed arbitrio il momento di indizione della procedura in attuazione dei principi concordati in sede di contrattazione pur sapendo che da tale fissazione consegue l'esclusione di alcuni aventi titolo, laddove è piuttosto un preciso onere dell'Amministrazione programmare il numero annuale delle progressioni in relazione alle risorse disponibili ed effettuare tempestivamente le relative selezioni.
Rimane però il fatto che la conclusione che i ricorrenti sono stati illegittimamente esclusi non consente automaticamente di accogliere la domanda attorea funzionale al riconoscimento, in favore dei medesimi, della progressione economica orizzontale sperata, dal momento che la valutazione di professionalità indispensabile per conseguirla era comunque ancorata anche ad un corso di formazione obbligatorio suggellato da un esame finale cui nessuno di essi ha di fatto partecipato e del cui esito, con riferimento a ciascuno dei ricorrenti, nulla è dato anche solo pronosticare. Né, del resto, i ricorrenti hanno mai domandato, in luogo della diretta attribuzione della p.e.o., semplicemente la condanna dell'Assessorato alla ripetizione della procedura con la propria inclusione.
2. Purtuttavia, assumono indubbio rilievo il lamentato ritardo nell'avvio e nella conclusione del procedimento e la deduzione secondo cui i ricorrenti
– ove la procedura si fosse conclusa prima del relativo pensionamento - ne sarebbero
9 risultati vincitori. Il tempo trascorso tra la pubblicazione del CCRL del 9/05/2019 in
Gazzetta (24/05/2019), la sottoscrizione dell'accordo esecutivo (27/12/2019) e la concreta attivazione del percorso formativo propedeutico (nel mese di marzo del 2021)
e, quindi, dell'indizione della procedura (nel successivo mese di luglio del 2021) è stato, infatti, certamente irragionevole e ciò sia in considerazione della previsione del
CCRL del 9/05/2019 relativa alla retrodatazione della p.e.o. al 1° gennaio 2019, sia in considerazione dei principi sanciti dall'art. 97 della Carta Costituzionale che dovrebbero sempre orientare l'attività di ogni pubblica amministrazione al fine di garantirne l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la rapidità dell'attività amministrativa e, dunque, la tutela e la realizzazione dell'interesse pubblico, sia ancora in ragione della natura dell'attività formativa propedeutica all'esame finale per come indicata dall'accordo del 27/12/2019 (“Con riferimento al terzo criterio, le parti concordano che l'attività formativa propedeutica all'esame finale si concretizza nella predisposizione da parte dell'Amministrazione regionale di una pubblicazione, articolata in quattro sezioni corrispondenti a ciascuna categoria professionale, contenente gli argomenti delle materie oggetto di formazione e di una serie di batterie di quesiti a risposta multipla dalle quali saranno estratte le domande dell'esame finale”). Né ad una conclusione diversa può indurre il fatto che “l'anno 2020 è stato segnato da una pandemia di carattere mondiale (COVID 19) non imputabile all'Amministrazione regionale”, atteso che il lasso temporale trascorso non è giustificabile neanche in considerazione del tempo necessario per l'“adeguamento dell'organizzazione del lavoro in modalità di lavoro agile”, che, sempre in ossequio ai principi costituzionali poc'anzi citati, avrebbe dovuto avvenire tempestivamente. Alla luce delle superiori osservazioni, quindi, la domanda risarcitoria formulata dai ricorrenti è fondata.
3. Sul punto, giova aggiungere che nel nostro sistema giuridico, nel corso del tempo, è emersa la necessità di prendere in considerazione non solo la risarcibilità del danno ingiusto causato dalla lesione dei c.d. diritti soggettivi in senso stretto, ma anche dalla lesione di quelle situazioni giuridiche non ancora esistenti, ma attese. Invero, a partire dalla storica sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n. 500 del 1999, è stato affermato il diritto al risarcimento del danno anche in relazione a quelle “legittime aspettative di natura patrimoniale, purché si tratti di legittime aspettative e non di aspettative semplici in tal senso”. I giudici di legittimità
10 sono più volte intervenuti in materia chiarendo che per perdita di chance debba intendersi “la concreta ed effettiva perdita di un'occasione favorevole di conseguire un determinato bene o vantaggio, in quanto tale costituente un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione”
(Cass. civ., sez. III, sent. n. 6488/2017). L'onere della prova di tale danno è a carico del danneggiato, che, difatti, deve riuscire a dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra il fatto lesivo accaduto e la perdita dell'opportunità favorevole (chance) attraverso l'applicazione dell'assunto del “più probabile che non”. Costituisce, dunque, principio consolidato in giurisprudenza che “In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta.” (Sez. 3, Sentenza n.
1752 del 28/01/2005; conformi, Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17176 del 06/08/2007;
Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16877 del 20/06/2008; Cassazione, Sez. L, Sentenza n.
21544 del 12/08/2008). Orbene, nel caso in esame – ribadito che può certamente ritenersi provata la natura illegittima del contegno posto in essere dall'Amministrazione resistente – deve osservarsi che i ricorrenti hanno espressamente dedotto nell'atto introduttivo del giudizio che: “ … I ricorrenti, tutti dipendenti regionali di vecchia assunzione e con maggiore esperienza professionale, possedevano al 2019, anno della sottoscrizione del CCRL e di decorrenza della PEO, tutti i requisiti previsti per l'attribuzione della PEO come indicati al comma 3 dell'art 22 e del concordato: 1) Esperienza professionale maturata;
2) Titolo di studio e professionale;
3) Risultanze della valutazione della performance individuale nel triennio precedente al presente accordo. Mentre, per l'ulteriore requisito inteso come “Percorso formativo propedeutico all'esame finale” a causa dell'eccessivo ritardo nella sua attivazione da parte dell'Amministrazione, non è stata data la possibilità di soddisfarlo perché ormai i ricorrenti risultavano cancellati dai ruoli, tutti entro il 31/12/2020. Pertanto tale
11 Parte mancanza dell'ulteriore presupposto all'accesso alla è imputabile alla sola responsabilità della Regione Siciliana certo non dei dipendenti che da gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020 hanno aspettato invano l'attivazione del “percorso formativo” … Per tutto ciò, la perdita di “chance” si è effettivamente concretizzata in danno dei ricorrenti a seguito dell'esistenza di un'aspettativa giuridica, oramai perduta, pur avendo certe o altissime probabilità di conseguirla. L'esclusione dalla Parte partecipazione all'attribuzione della ha comportato per i ricorrenti un danno diretto e indiretto, corrispondente il primo, alla mancata attribuzione della progressione economica di categoria con decorrenza gennaio 2019 e fino al
31/12/2020 quantificabile ad anno in €617,70 per i “C9”e € 918,07 per i “D7” s.e.o. il secondo corrispondente alla mancata, refusione sulla pensione sia per il calcolo della quota retributiva sia ai fini della determinazione del “tetto massimo pensionabile” ex art.51 e 52 della L.r.9/2015 con incidenza quantificabile in €200,00 annui, che moltiplicato per l'aspettativa di vita in quiescenza, in media di 20 anni, determina un danno per complessivi € 4.000,00.”.Formulate le superiori deduzioni, i ricorrenti hanno in definitiva assolto all'onere di provare, anche solo in via presuntiva, “la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta”. Ed infatti l'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, non ha mai contestato, espressamente e specificatamente ma invero neanche genericamente, il possesso da parte dei ricorrenti di tutti i requisiti previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento per il conseguimento della progressione economica orizzontale diversi dal “previsto percorso formativo”. La medesima parte, peraltro, ha depositato, per ciascun ricorrente, schede nominative prodotte dalla sua banca dati il cui contenuto attribuisce credibilità e veridicità alle deduzioni ed allegazioni formulate dai ricorrenti e sopra testualmente trascritte.”.
Orbene, nel caso de quo, le deduzioni attoree, corroborate dalla documentazione prodotta in giudizio, palesano che i ricorrenti all'epoca della pubblicazione del Bando, ovvero Gennaio 2029, erano in possesso dei requisiti necessari per accedere alla procedura finalizzata all'ottenimento della progressione economica orizzontale.
Di conseguenza, non può che ritenersi provata da parte dei ricorrenti la possibilità, concretamente esistente, di conseguire il risultato sperato.
12 Per ciò che concerne la quantificazione del danno da perdita di chance, appare ragionevole quantificare lo stesso in via equitativa, in misura pari ad un quinto di quanto rispettivamente richiesto dai ricorrenti, oltre accessori maturati dai rispettivi pensionamenti al saldo.
Pertanto, il danno da perdita di chance, che ciascuna Amministrazione di appartenenza dovrà risarcire a ciascun ricorrente va così quantificato:
€ 1.154,00 per il sig. ; Parte_1
€ 1.169,20 per il sig. Parte_9
€ 1.112,40 per la sig.ra ; Parte_11
€ 1.100,00 per il sig. Parte_14
€ 1.198,40 per la sig.ra ; Parte_3
€ 1.169,20 per la sig.ra Parte_6
€ 1.085,00 per la sig.ra Parte_4
€ 1.155,00 per la sig.ra Parte_8
€ 1.055,60 per il sig. ; Parte_5
€ 1.226,40 per il sig. ; Parte_7
€ 1.316,80 per il sig. . Parte_15
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia dei controinteressati ovvero dipendenti dell'amministrazione regionale che hanno utilmente partecipato alla selezione indetta con bando per l'attribuzione della PEO 2019 contenuto nel D.D.G. n. 2713/2021 del
12/07/2021.
In accoglimento del ricorso, condanna:
- l , al pagamento di € 1154,00 in Controparte_2
favore del sig. € 1169,20 in favore del sig. € Parte_1 Parte_9
1112,40 in favore della sig.ra ; Parte_11
- l , al Controparte_2
pagamento di € 1100,00 in favore del sig. Parte_14
13 - l , al Controparte_1
pagamento di € 1198,40 in favore della sig.ra e di € 1169,00 in Parte_3
favore della sig.ra Parte_6
- l al pagamento di € 1085,00 in favore Controparte_3
della sig.ra e di € 1155,00 in favore della sig.ra Parte_4 Parte_8
- l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Comando del Corpo Forestale al pagamento di € 1055,60 in favore del sig. e di 1226,40 € 6.132,00 Parte_5
per il sig. ; Parte_7
- l al Controparte_5
pagamento di € 1316,80 in favore del sig. . Parte_15
Condanna le amministrazioni convenute, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.200,00, per compensi professionali oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Palermo il 26/05/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
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