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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 06/03/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2435/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 06/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
in qualità di tutrice di elettivamente domiciliata Parte_1 Persona_1
I° Maggio snc, presso l vv. Pagano Maria Assunta (PEC: , che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
, in persona del Controparte_1 to in Vibo Valentia Via E.P. Murmura snc, con l'avv. Triolo Ettore e Esposito Gianfranco (PEC: Email_2 Email_4
[...]
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 16/11/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della comunicazione di accertamento di somme indebitamente percepite relative alla prestazione per INVCIV n. 01149700. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “-Accertare e dichiarare la illegittimità della comunicazione di accertamento di somme indebitamente percepite su inv. Civ. n. , per le motivazioni ivi riportate;
P.IVA_1
1 accertare e dichiarare che l'indennità di accompagnamento percepita dal ricorrente non costituisce redditualità ai fini del diritto alla maggiorazione sociale, come previsto dall' accertare e dichiarare il diritto alla maggiorazione sociale;
CP_1 accertare e d are che il nulla deve restituire all e dichiarata Persona_1 CP_1
l'irrepetibilità dell'indebito ndannare l' alle e compensi CP_1 professionali.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio deducendo CP_1 il ripristino della prestazione revocata comprensiva di arretrati e udendo per la compensazione delle spese. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la cessazione dell'affare contenzioso.
2. In sede di costituzione, l' ha dedotto: <<…che la Controparte_2 maggiorazione sociale, revo ione del 26.02.2022 (con comunicazione di debito pari a € 7.829,74), è stata ripristinata in data 27.10.2023 con versamento degli arretrati. Il credito di complessivo di € 15.645,6 risultante dalla comunicazione di riliquidazione, comprendeva anche la parte già pagata ed oggetto della citata comunicazione di debito. L'importo netto erogato è quindi inferiore perché sono state oggetto di liquidazione solo gli importi originariamente non corrisposti.>>.
3. Per le ragioni sopra dette, va conclusivamente dichiarata la cessazione dell'affare contenzioso.
4. In ragione della soccombenza virtuale le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell' CP_1
5. La condotta processuale delle p rotende per la compensazione nella misura pari al 50% e per la condanna della resistente alla refusione della restante parte come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese legali per la metà e condanna l' Parte_2
, in persona del rappresentante leg
[...] ante metà, liquidata in complessivi € 600,00, come per legge.
Vibo Valentia, 06/03/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 06/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
in qualità di tutrice di elettivamente domiciliata Parte_1 Persona_1
I° Maggio snc, presso l vv. Pagano Maria Assunta (PEC: , che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
, in persona del Controparte_1 to in Vibo Valentia Via E.P. Murmura snc, con l'avv. Triolo Ettore e Esposito Gianfranco (PEC: Email_2 Email_4
[...]
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 16/11/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della comunicazione di accertamento di somme indebitamente percepite relative alla prestazione per INVCIV n. 01149700. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “-Accertare e dichiarare la illegittimità della comunicazione di accertamento di somme indebitamente percepite su inv. Civ. n. , per le motivazioni ivi riportate;
P.IVA_1
1 accertare e dichiarare che l'indennità di accompagnamento percepita dal ricorrente non costituisce redditualità ai fini del diritto alla maggiorazione sociale, come previsto dall' accertare e dichiarare il diritto alla maggiorazione sociale;
CP_1 accertare e d are che il nulla deve restituire all e dichiarata Persona_1 CP_1
l'irrepetibilità dell'indebito ndannare l' alle e compensi CP_1 professionali.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio deducendo CP_1 il ripristino della prestazione revocata comprensiva di arretrati e udendo per la compensazione delle spese. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la cessazione dell'affare contenzioso.
2. In sede di costituzione, l' ha dedotto: <<…che la Controparte_2 maggiorazione sociale, revo ione del 26.02.2022 (con comunicazione di debito pari a € 7.829,74), è stata ripristinata in data 27.10.2023 con versamento degli arretrati. Il credito di complessivo di € 15.645,6 risultante dalla comunicazione di riliquidazione, comprendeva anche la parte già pagata ed oggetto della citata comunicazione di debito. L'importo netto erogato è quindi inferiore perché sono state oggetto di liquidazione solo gli importi originariamente non corrisposti.>>.
3. Per le ragioni sopra dette, va conclusivamente dichiarata la cessazione dell'affare contenzioso.
4. In ragione della soccombenza virtuale le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell' CP_1
5. La condotta processuale delle p rotende per la compensazione nella misura pari al 50% e per la condanna della resistente alla refusione della restante parte come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese legali per la metà e condanna l' Parte_2
, in persona del rappresentante leg
[...] ante metà, liquidata in complessivi € 600,00, come per legge.
Vibo Valentia, 06/03/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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