Articolo 1721 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
Art. 1721. Norme applicabili per gli avanzamenti del personale fuori quadro 1. Per le promozioni ad anzianita', a scelta e per meriti eccezionali degli ufficiali fuori quadro, si applicano gli articoli 1684 e seguenti salvo, in tempo di guerra, il disposto degli articoli 1713 e 1714. 2. Per gli avanzamenti straordinari nel ruolo per meriti eccezionali del personale suddetto, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, l'aliquota di un terzo dei posti stabilita dall'articolo 1712 si calcola su un ruolo unico, il quale contiene ((gli iscritti nel ruolo normale e i fuori quadro)) , che ricoprono il grado dell'interessato. Questi assume l'anzianita' del pari grado che, a spostamento effettuato, lo precede nel detto ruolo unico. In caso di promozione al grado superiore assume l'anzianita' che gli compete secondo le norme comuni.
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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