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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/10/2025, n. 3573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3573 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2973/2023 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv. ti SAVERIO MARCO MACCHIA e Parte_1
MU CO;
RICORRENTE
contro
:
rappr. e dif. dagli avv. ti ENZO Controparte_1
GU e TO VI DAPRILE;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.03.2023, il ricorrente di cui in epigrafe
– premesso di aver lavorato ininterrottamente dall'1.2.2015 fino all'1.4.2021 alle dipendenze della in virtù Controparte_2 di contratto subordinato a tempo indeterminato full time di 36 ore settimanali, inquadrato nel livello D del CCNL Sanità Privata per lo svolgimento delle mansioni di “infermiere professionale”; di essere stato costantemente adibito, sin dalla data di assunzione e fino alla conclusione del suo rapporto lavorativo, a mansioni degradanti e inferiori rispetto al suo profilo di inquadramento professionale, svolgendo sempre in maniera marginale le mansioni proprie della sua qualifica professionale, come ad esempio preparare e somministrare la terapia farmacologica, rilevare i parametri vitali, ecc.; di aver svolto, nel dedotto periodo, in maniera prevalente, attività di assistenza diretta dei pazienti, in sostanza disimpegnando mansioni igienico-domestico-alberghiere come, ad esempio, alzare ed abbassare lo schienale del letto, porgere una bottiglia, prendere lenzuola e coperte, curare l'igiene personale del paziente, ecc.; di aver svolto in particolare la quotidiana “igienizzazione del paziente”, mansione di competenza degli O.S.S.; di essersi altresì occupato a partire dal marzo
2020 del cd. triage, ossia della rilevazione temperatura e controllo dell'accesso esterno dell'utenza, nonché del cd. “giro letti”, anche queste mansioni non rientranti nel suo profilo professionale;
di non aver pertanto potuto durante tutto l'arco del rapporto di lavoro alle dipendenze della praticare in maniera soddisfacente e intellettuale la propria CP_1 professione, ovvero assistere alle visite mediche, aggiornarsi sull'evoluzione terapeutica e patologica dei pazienti, svolgere ricerca infermieristica, aggiornarsi sui processi di nursing, non avendo la datrice mai assegnato il personale ausiliario che è preposto allo svolgimento delle predette attività di accudimento dei malati;
di essere stato altresì inspiegabilmente escluso dai turni notturni, con ulteriore detrimento economico;
di essere stato privato -come altri suoi colleghi- delle più elementari dotazioni di sicurezza (guanti, mascherine, siringhe), dovendo spesso lavorare con ricambi portati da casa e di dotazione personale – agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1)
Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della
[...] in ordine al demansionamento subito da Controparte_2 Parte_1 nel periodo dall'1.2.2015 al 1.4.2021 per aver svolto mansioni non attinenti al profilo di “infermiere professionale” con il quale lo stesso era assunto e, per l'effetto, condannare la datrice Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da demansionamento e dequalificazione professionale e/o da lesione della professionalità, oltreché del danno morale ex art. 2087 c.c. e da perdita di chance, valutato in chiave costituzionale, nonché del danno biologico ed esistenziale nella complessiva somma di € 57.687,50 quale valore parametrato al 50% della retribuzione media netta mensile nel periodo dedotto, ovvero quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ove occorra anche a mezzo di CTU;
2) Condannare la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, alle spese e compensi di cau-sa da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiara-no antistatari”. Si costituiva la parte resistente domandando il rigetto delle avverse pretese.
All' esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, terminata l'istruttoria, la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Ai fini della decisione del caso in esame, giova premettere che il nuovo testo dell'art. 2103 comma 1° cod. civ., così come modificato dall'art. 3 del d.lgs. 81/2015, norma che trova certamente applicazione anche rispetto ai rapporti di lavoro già in corso alla data della sua entrata in vigore, stabilisce infatti che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
Ne deriva che, per tutti i lavoratori, al concetto di equivalenza” delle mansioni si è sostituta oggi, come parametro di valutazione della legittimità del comportamento datoriale, la pura e semplice riconducibilità delle stesse al medesimo livello d'inquadramento.
La ratio della norma è quella di individuare e regolare i limiti all'esercizio del potere unilaterale del datore di lavoro di ius variandi rispetto alle mansioni di assunzione o alle ultime svolte. Sulla base di tale funzione, il legislatore stabilisce un principio di fungibilità delle mansioni che siano riconducibili "allo stesso livello e categoria legale".
L'uso della congiunzione "e" sta solo a significare che, qualora il ccnl articoli una medesima categoria legale in più livelli, lo ius variandi è legittimamente esercitato ai sensi del co. 1 solo se le nuove mansioni appartengano, oltre che alla medesima categoria legale, anche allo stesso livello professionale di quelle precedenti (cfr. da ultimo Cass.
n.11870/24).
Si è precisato che la nozione di equivalenza in senso formale comporta che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria sono esigibili dal datore di lavoro, sicchè, a fronte di un'equivalenza sul piano contrattuale, una dequalificazione è ipotizzabile solo qualora la nuova assegnazione comporti un sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa
(cfr. Cass. n.32592/18).
Per cui è oggi legittimo lo spostamento del lavoratore a mansioni che appartengono allo stesso livello di inquadramento cui appartenevano quelle svolte in precedenza dallo stesso dipendente, non dovendosi più accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente (come ritenuto in passato)” (cfr. in tal senso, Trib. Roma 30 settembre 2015).
Mette poi conto rimarcare che secondo l'orientamento giurisprudenziale, pienamente conforme ai principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova nelle azioni promosse per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento (Cass. civ, Sez. Un.
n.13533 del 30 ottobre 2001), "allorquando da parte di un lavoratore sia allegata una dequalificazione o venga dedotto un demansionamento riconducibili ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'una o l'altro siano stati giustificati dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari o, comunque, in base al principio generale risultante dall'art. 1218 cod. civ., da un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile" (così: Cass. Sez. Lav. sentenza n. 4766 del
6 marzo 2006; Cass. Sez. lav. sentenza n. 4211 del 3 marzo 2016).
Parte ricorrente, come suesposto, ha premesso di essere stato assunto quale infermiere professionale e di essere stato adibito, sin dall'inizio del rapporto lavorativo, anche all'espletamento di mansioni inferiori rispetto al suo profilo di inquadramento, che sarebbero piuttosto di competenza piuttosto degli O.S.S. (operatore socio sanitario).
L'art. 1 del D.M. 793/94, stabilisce infatti che "1. È individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo:
l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
3. L'infermiere:
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico- terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca..."
Il CCNL Comparto Sanità Privata precisa che "appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
Differente invece è la natura delle mansioni che l'Accordo Conferenza Stato
Regioni del 22.2.2001 attribuisce all'Operatore Socio-Sanitario, ovvero colui che "..a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a: a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente". L'allegato A del suddetto Accordo fornisce poi l'elenco delle principali attività previste per l'operatore socio-sanitario descrivendole nei seguenti termini:
"1) Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero: assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale. 2) Intervento igienico sanitario e di carattere sociale: osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente; collabora alla attuazione degli interventi assistenziali;
valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre;
collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione/relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
mette in atto relazioni comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale. 3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo: utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
collabora alla verifica della qualità del servizio;
concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;
collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;
collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici".
Dunque, se compito precipuo dell'operatore socio sanitario è curare l'attività di assistenza diretta del paziente, compiere, cioè, tutti gli atti materiali necessari per consentire una adeguata vita quotidiana del degente come espletare funzioni fisiologiche, alimentarsi, comunicare con i propri familiari, godere di un ambiente sano e confortevole attraverso il cambio delle lenzuola, la pulizia e l'igiene del luogo di degenza, ne deriva che tali attività devono essere affidate a lavoratori inquadrati nella categoria B e non possono invece essere affidate abitualmente agli infermieri di categoria superiore semplicemente per mancanza o insufficienza di personale di qualifiche inferiori.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito "pur non sussistendo una vera e propria gerarchia, è indubbio che l'Infermiere Professionale, anche in considerazione del percorso formativo per l'accesso alla professione
(Laurea triennale ed eventualmente specializzazione, nonchè la necessaria formazione continua con i corsi ECM), svolge mansioni maggiormente qualificate e, pertanto superiori, tanto che il citato DM 739/'94 dispone che l'infermiere provveda ad una sorta di "coordinamento" del personale di supporto (..e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto….4.
L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca)" (cfr. Tribunale di Brindisi in fattispecie analoga alla presente sentenza n. 1306/2017).
Ebbene, all'esito dell'istruttoria orale, gli assunti attorei possono ritenersi provati.
Il teste a conoscenza dei fatti di causa per essere stato Testimone_1 dipendente della convenuta dal 2015 al 2021 (a contatto con il ricorrente dal 2015 al 2019), ha riferito, con riferimento alla circostanza sub 3 del ricorso (“il ricorrente dall'inizio del rapporto lavorativo in data
1.2.2015 e fino alla conclusione l'1.4.2021 veniva costantemente adibito a man-sioni inferiori rispetto al suo profilo di inquadramento professionale”), che il ricorrente “è stato adibito a mansioni inferiori nel senso che veniva comandato ad effettuare il cd. giro letti che consiste nella igienizzazione dei pazienti che evacuavano puntualmente essendo tutti pazienti allettati. Preciso che anche io, che sono come un Parte_1 infermiere, ho svoto tali attività”.
In ordine alla circostanza sub 5 del ricorso (“5) nel dedotto periodo dall'1.2.2015 al 1.4.2021 il ricorrente ha svolto in maniera prevalente attività di assistenza diretta dei pazienti in sostanza disimpegnando mansioni igienico-domestico-alberghiere come ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, alzare ed abbassare lo schienale del letto, porgere una bottiglia, prendere lenzuola e coperte, curare l'igiene personale del paziente, ecc.”) il medesimo teste ha riferito che “capitava spesso di svolgere tali mansioni che mi vengono lette, sia il ricorrente che tutto il personale infermieristico, in quanto gli OSS erano spesso impegnati nel lavaggio dei pazienti o lo spostamento degli stessi dal reparto. Ciò capitava anche perché era poco il personale ausiliario OSS”.
Il teste ha inoltre confermato le circostanze sub 9 e 10 del ricorso Tes_1
(“9) l'igienizzazione dei pazienti veniva effettuata dagli O.S.S. affiancati dagli infermieri su indicazione della caposala che riceveva tale direttiva dalla direzione”; “10) al sig. veniva pertanto Parte_1 richiesta la quotidiana “igienizzazione del paziente”), precisando che
“quando lui era in turno era adibito alla igienizzazione del paziente;
quando non era in turno venivano adibiti altri colleghi infermieri”.
Con riferimento alla circostanza 12 del ricorso (“a causa delle predette mansioni assegnate al sig. è stato impedito di assistere il più Parte_1 delle volte alle visite mediche, di aggiornarsi sull'evoluzione terapeutica
e patologica dei pazienti, di svolgere ricerca infermieristica, di aggiornarsi sui processi di nursing”), ha riferito “posso dire che il Tes_1 giro visita era raro e sporadico operarlo in quanto eravamo oberati da altre attività”).
La teste – a conoscenza dei fatti di causa per aver Testimone_2 lavorato alle dipendenze della convenuta sino ad aprile 2020, svolgendo mansioni di infermiera professionale nello stesso reparto del ricorrente – ha confermato le circostanze sub 3, 4 (“4) il ricorrente nel dedotto periodo ha svolto sempre in maniera marginale le mansioni proprie della sua qualifica professionale, come ad esempio preparare e somministrare la terapia farmacologica, rilevare i parametri vitali, ecc.”) e 5 del ricorso, precisando che “le mansioni che mi vengono lette le svolgevo anche io e spesso eravamo soli”.
ha inoltre confermato le circostanze sub 9 e 10, precisando che Tes_2
“quando ero in turno con lui ho personalmente constatato che il sig.
si occupava prevalentemente della igienizzazione del paziente;
Parte_1 nella maggior parte dei casi tale attività veniva richiesta a lui”.
In ordine alla circostanza sub 11 (“11) a far data da marzo 2020 al ricorrente veniva inoltre richiesto di occuparsi del cd. triage, ossia della rilevazione temperatura e controllo dell'accesso esterno dell'utenza”), la teste ha riferito di aver visto il ricorrente adibito al triage. La medesima testimone ha inoltre confermato la circostanza sub 12, chiarendo che “ci dedicavamo alle mansioni di cui sopra e non lo vedevo fare altro”. Si osserva che le dichiarazioni testimoniali in questione appaiono decisamente attendibili perché, nell'ambito della conoscenza dei fatti di causa che i dichiaranti vantano in virtù dello specifico ruolo ricoperto, sono caratterizzate da precisione e prive di contraddizioni di sorta, contraddistinte da concludenza ed intrinseca coerenza logica.
I testi escussi su indicazione di parte resistente, d'altra parte, hanno confermato lo svolgimento, da parte del ricorrente, nel corso del rapporto di lavoro intercorso con la società, delle mansioni proprie della figura di infermiere professionale in maniera continuativa, sistematica e prevalente.
Tuttavia, all'esito del raffronto tra le deposizioni testimoniali assunte nell'ambito del presente giudizio, al fine di vagliarne la relativa attendibilità, ritiene la scrivente che le dichiarazioni dei testi indicati da parte resistente devono ritenersi, tra tutte, quelle caratterizzate da un minore grado di affidabilità, in quanto provengono da soggetti che hanno dichiarato, al momento delle rispettive deposizioni, di essere ancora dipendenti della società resistente.
Ad ogni modo, anche le testimoni e citate appunto Tes_3 Tes_4 da parte resistente, hanno confermato che abitualmente gli infermieri erano costretti a occuparsi delle incombenze igieniche sui pazienti, dell'assistenza base diretta al paziente, nonché del giro letti, il quale, come espressamente dedotto dalla parte resistente, consiste nella “fase di igiene, controllo tessutale e sistemazione del paziente”.
La teste – la quale ha dichiarato “lavoro alle Testimone_5 dipendenze della Società dal 2010 presso la e poi dal 2014 ci Per_1 siamo spostati presso la struttura MATER DEI e fino a tuttora ho lavorato con il ricorrente non ricordo da quando e comunque fino al maggio 2019 con le mansioni di coordinatrice infermieristica” – ha confermato la circostanza sub 3 della memoria di costituzione (“3) È potuto accadere in maniera episodica – al ricorrente e a tutto il personale infermieristico – di recarsi al letto del degente su chiamata tramite campanello e conoscere solo in quel momento la necessità di mera assistenza espressa dal paziente”), precisando che “però dipendeva dal paziente perché magari quello anziano poteva chiamare anche ogni due secondi;
quanto detto valeva sia per il ricorrente che per tutti gli altri infermieri”.
La , inoltre, pur confermando la circostanza sub 5 della Tes_4 memoria (“5) Tutte le attività igienico-domestiche-alberghiere (pulizia paziente, somministrazione pasti, cambio lenzuola/coperte, etc.) sono gestite dal personale socio-sanitario”), ha tuttavia, precisato che “se il paziente chiama, anche con il campanello, accorrono tutte le figure preposte, ossia OSS e infermieri”.
La stessa ha inoltre sostanzialmente confermato che il giro letti – al netto di qualsivoglia inammissibile valutazione personale in ordine all'importanza di tale attività - veniva effettuato dagli infermieri
(“...siamo noi, peraltro, che chiamiamo il personale MEDICO qualora si presenti una criticità medica per il paziente. In considerazione di tanto posso dire che il giro letti avveniva tutti i giorni”).
La teste – la quale ha dichiarato “Sono a conoscenza dei Testimone_6 fatti di causa perché ho lavorato sin dal 2000 presso la società resistente
e lavoro tuttora svolgendo le mansioni di infermiera professionale, conosco il ricorrente per averci anche lavorato insieme” – ha confermato la circostanza sub 3 della memoria, precisando che “quando suonano i campanelli da parte dei degenti si va per assistere i pazienti per le loro esigenze ed in quelle occasioni tutte le figure professionali fanno tutto ad esempio anche la igienizzazione del paziente”. In ordine alla circostanza sub 5 della memoria ha riferito “le attività igienico – domestico – alberghiere, pulizia pazienti, somministrazione pasti, cambio lenzuola/coperte, vengono svolte dagli OSS ma anche in aiuto dagli infermieri”. Con riferimento alla circostanza sub 6 della memoria (“Anche
l'attività di triage dedotta al punto 5 del ricorso è stata operata a in maniera episodica per far fronte al periodo emergenziale-pandemico verificatosi a marzo 2020”), ha riferito “L'attività di si svolgeva Pt_2 sempre prima e dopo il COVID svolgendo le mansioni di cui al punto precedente”. Ha riferito, in ordine alla circostanza sub 9, che “Non vi è la presenza del medico tranne quando lo si chiama direttamente”, confermando sostanzialmente l'espletamento da parte degli infermieri del c.d. “giro letti”.
E' stato dunque confermato lo svolgimento in modo continuativo e abituale, da parte del ricorrente, di mansioni estranee alla sua qualifica professionale e, in particolare, di mansioni di natura "igienico-domestica- alberghiera".
Dal quadro probatorio risultante dagli atti di causa, emerge infatti come il ricorso agli infermieri professionali per l'effettuazione delle suddette mansioni proprie di categorie inferiori non fosse episodico, come addotto da parte resistente, ma fosse, invece, costante. In altri termini, la rilevanza quantitativa della prestazione relativa a qualifiche inferiori è risultata tale da poter escludere che il suo svolgimento possa essere considerato come "obbligazione accessoria" che per sua natura deve avere una rilevanza marginale nello svolgimento della obbligazione principale ed essere funzionalmente collegata alla stessa.
Parte ricorrente ha allegato che il demansionamento e la dequalificazione professionale hanno determinato una vera e propria mortificazione lesiva della immagine e della sua professionalità.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria – considerato il lungo periodo di svolgimento delle mansioni inferiori senza soluzione di continuità, il carattere meramente manuale di tali mansioni , le quali erano nettamente dissimili da quelle di natura sanitaria proprie del lavoratore, nonché il fatto che tali mansioni erano poste in essere in pubblico, al cospetto di pazienti e colleghi - deve ritenersi sussistente il danno prospettato, con precipuo riferimento alla lesione della dignità professionale e della immagine di parte ricorrente.
Né può revocarsi in dubbio che il danno derivante dalla lesione del diritto al pieno esercizio e dispiegamento delle proprie competenze professionali e il danno alla propria immagine professionale possano ricavarsi anche per presunzioni (come asseverato da ultimo da Cass. Sez. Lav. 7 febbraio 2023
n. 3700, ma anche da Cass. ord. 25 luglio 2022 n. 23183) tenuto peraltro conto della continuità, abitualità, protrazione e "pubblicità" della compressione delle proprie prerogative professionali.
Ritenuto provato nell'an il danno all'immagine e alla dignità professionale, appare necessario far ricorso al criterio equitativo per la sua liquidazione, trattandosi di danno il cui preciso ammontare non
è suscettibile di prova (così pure Cass. Sez. Lav. 7 febbraio 2023 n.
3700 citata).
Ritiene, pertanto, la scrivente che in via equitativa, considerato che il danno lamentato può ritenersi delimitato alla mortificazione della professionalità e della immagine del ricorrente - in mancanza di prova di qualsivoglia eziologia tra l'attività datoriale e le patologie lamentate dal ricorrente, atteso peraltro che la certificazione medica prodotta risulta emessa a distanza di quasi due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro - possa essere determinato facendo applicazione di un criterio oggettivo, quale è quello di una quota della retribuzione mensile rappresentando la stessa il valore della prestazione che può quindi essere utilizzata per individuare anche il valore della professionalità lesa dalla dequalificazione.
Tale quota, stante la evidenziata limitata entità del danno complessivamente subito, che non risulta essersi esteso a ulteriori aspetti della vita del lavoratore, può essere determinata nella misura del 10% della retribuzione per ogni mese di attività a partire dal 01.02.2015 al
01.04.2021 (cfr. Corte appello Bari sez. lav., 22/01/2024, n.88).
Si precisa, infine, che risultano inconferenti - ai fini della determinazione del risarcimento del danno da demansionamento, oggetto del presente giudizio -, oltre che generiche, le doglianze attoree in ordine al presunto ulteriore detrimento economico derivante dalla esclusione dai turni notturni, nonché alla scarsità delle dotazioni di sicurezza.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni il ricorso deve essere accolto nei termini sopra esposti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico della
Parte_3
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la al pagamento in favore del Parte_3 ricorrente, a titolo di risarcimento del danno subito per la causale specificata in motivazione, di una somma pari al 10% della retribuzione ordinaria mensile percepita dal 01.02.2015 al 01.04.2021, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3. condanna la al pagamento delle Parte_3 spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in € 2.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, con distrazione.
Bari, 03.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2973/2023 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv. ti SAVERIO MARCO MACCHIA e Parte_1
MU CO;
RICORRENTE
contro
:
rappr. e dif. dagli avv. ti ENZO Controparte_1
GU e TO VI DAPRILE;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.03.2023, il ricorrente di cui in epigrafe
– premesso di aver lavorato ininterrottamente dall'1.2.2015 fino all'1.4.2021 alle dipendenze della in virtù Controparte_2 di contratto subordinato a tempo indeterminato full time di 36 ore settimanali, inquadrato nel livello D del CCNL Sanità Privata per lo svolgimento delle mansioni di “infermiere professionale”; di essere stato costantemente adibito, sin dalla data di assunzione e fino alla conclusione del suo rapporto lavorativo, a mansioni degradanti e inferiori rispetto al suo profilo di inquadramento professionale, svolgendo sempre in maniera marginale le mansioni proprie della sua qualifica professionale, come ad esempio preparare e somministrare la terapia farmacologica, rilevare i parametri vitali, ecc.; di aver svolto, nel dedotto periodo, in maniera prevalente, attività di assistenza diretta dei pazienti, in sostanza disimpegnando mansioni igienico-domestico-alberghiere come, ad esempio, alzare ed abbassare lo schienale del letto, porgere una bottiglia, prendere lenzuola e coperte, curare l'igiene personale del paziente, ecc.; di aver svolto in particolare la quotidiana “igienizzazione del paziente”, mansione di competenza degli O.S.S.; di essersi altresì occupato a partire dal marzo
2020 del cd. triage, ossia della rilevazione temperatura e controllo dell'accesso esterno dell'utenza, nonché del cd. “giro letti”, anche queste mansioni non rientranti nel suo profilo professionale;
di non aver pertanto potuto durante tutto l'arco del rapporto di lavoro alle dipendenze della praticare in maniera soddisfacente e intellettuale la propria CP_1 professione, ovvero assistere alle visite mediche, aggiornarsi sull'evoluzione terapeutica e patologica dei pazienti, svolgere ricerca infermieristica, aggiornarsi sui processi di nursing, non avendo la datrice mai assegnato il personale ausiliario che è preposto allo svolgimento delle predette attività di accudimento dei malati;
di essere stato altresì inspiegabilmente escluso dai turni notturni, con ulteriore detrimento economico;
di essere stato privato -come altri suoi colleghi- delle più elementari dotazioni di sicurezza (guanti, mascherine, siringhe), dovendo spesso lavorare con ricambi portati da casa e di dotazione personale – agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1)
Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della
[...] in ordine al demansionamento subito da Controparte_2 Parte_1 nel periodo dall'1.2.2015 al 1.4.2021 per aver svolto mansioni non attinenti al profilo di “infermiere professionale” con il quale lo stesso era assunto e, per l'effetto, condannare la datrice Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da demansionamento e dequalificazione professionale e/o da lesione della professionalità, oltreché del danno morale ex art. 2087 c.c. e da perdita di chance, valutato in chiave costituzionale, nonché del danno biologico ed esistenziale nella complessiva somma di € 57.687,50 quale valore parametrato al 50% della retribuzione media netta mensile nel periodo dedotto, ovvero quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ove occorra anche a mezzo di CTU;
2) Condannare la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, alle spese e compensi di cau-sa da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiara-no antistatari”. Si costituiva la parte resistente domandando il rigetto delle avverse pretese.
All' esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, terminata l'istruttoria, la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Ai fini della decisione del caso in esame, giova premettere che il nuovo testo dell'art. 2103 comma 1° cod. civ., così come modificato dall'art. 3 del d.lgs. 81/2015, norma che trova certamente applicazione anche rispetto ai rapporti di lavoro già in corso alla data della sua entrata in vigore, stabilisce infatti che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
Ne deriva che, per tutti i lavoratori, al concetto di equivalenza” delle mansioni si è sostituta oggi, come parametro di valutazione della legittimità del comportamento datoriale, la pura e semplice riconducibilità delle stesse al medesimo livello d'inquadramento.
La ratio della norma è quella di individuare e regolare i limiti all'esercizio del potere unilaterale del datore di lavoro di ius variandi rispetto alle mansioni di assunzione o alle ultime svolte. Sulla base di tale funzione, il legislatore stabilisce un principio di fungibilità delle mansioni che siano riconducibili "allo stesso livello e categoria legale".
L'uso della congiunzione "e" sta solo a significare che, qualora il ccnl articoli una medesima categoria legale in più livelli, lo ius variandi è legittimamente esercitato ai sensi del co. 1 solo se le nuove mansioni appartengano, oltre che alla medesima categoria legale, anche allo stesso livello professionale di quelle precedenti (cfr. da ultimo Cass.
n.11870/24).
Si è precisato che la nozione di equivalenza in senso formale comporta che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria sono esigibili dal datore di lavoro, sicchè, a fronte di un'equivalenza sul piano contrattuale, una dequalificazione è ipotizzabile solo qualora la nuova assegnazione comporti un sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa
(cfr. Cass. n.32592/18).
Per cui è oggi legittimo lo spostamento del lavoratore a mansioni che appartengono allo stesso livello di inquadramento cui appartenevano quelle svolte in precedenza dallo stesso dipendente, non dovendosi più accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente (come ritenuto in passato)” (cfr. in tal senso, Trib. Roma 30 settembre 2015).
Mette poi conto rimarcare che secondo l'orientamento giurisprudenziale, pienamente conforme ai principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova nelle azioni promosse per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento (Cass. civ, Sez. Un.
n.13533 del 30 ottobre 2001), "allorquando da parte di un lavoratore sia allegata una dequalificazione o venga dedotto un demansionamento riconducibili ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'una o l'altro siano stati giustificati dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari o, comunque, in base al principio generale risultante dall'art. 1218 cod. civ., da un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile" (così: Cass. Sez. Lav. sentenza n. 4766 del
6 marzo 2006; Cass. Sez. lav. sentenza n. 4211 del 3 marzo 2016).
Parte ricorrente, come suesposto, ha premesso di essere stato assunto quale infermiere professionale e di essere stato adibito, sin dall'inizio del rapporto lavorativo, anche all'espletamento di mansioni inferiori rispetto al suo profilo di inquadramento, che sarebbero piuttosto di competenza piuttosto degli O.S.S. (operatore socio sanitario).
L'art. 1 del D.M. 793/94, stabilisce infatti che "1. È individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo:
l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
3. L'infermiere:
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico- terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca..."
Il CCNL Comparto Sanità Privata precisa che "appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
Differente invece è la natura delle mansioni che l'Accordo Conferenza Stato
Regioni del 22.2.2001 attribuisce all'Operatore Socio-Sanitario, ovvero colui che "..a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a: a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente". L'allegato A del suddetto Accordo fornisce poi l'elenco delle principali attività previste per l'operatore socio-sanitario descrivendole nei seguenti termini:
"1) Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero: assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale. 2) Intervento igienico sanitario e di carattere sociale: osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente; collabora alla attuazione degli interventi assistenziali;
valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre;
collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione/relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
mette in atto relazioni comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale. 3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo: utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
collabora alla verifica della qualità del servizio;
concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;
collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;
collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici".
Dunque, se compito precipuo dell'operatore socio sanitario è curare l'attività di assistenza diretta del paziente, compiere, cioè, tutti gli atti materiali necessari per consentire una adeguata vita quotidiana del degente come espletare funzioni fisiologiche, alimentarsi, comunicare con i propri familiari, godere di un ambiente sano e confortevole attraverso il cambio delle lenzuola, la pulizia e l'igiene del luogo di degenza, ne deriva che tali attività devono essere affidate a lavoratori inquadrati nella categoria B e non possono invece essere affidate abitualmente agli infermieri di categoria superiore semplicemente per mancanza o insufficienza di personale di qualifiche inferiori.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito "pur non sussistendo una vera e propria gerarchia, è indubbio che l'Infermiere Professionale, anche in considerazione del percorso formativo per l'accesso alla professione
(Laurea triennale ed eventualmente specializzazione, nonchè la necessaria formazione continua con i corsi ECM), svolge mansioni maggiormente qualificate e, pertanto superiori, tanto che il citato DM 739/'94 dispone che l'infermiere provveda ad una sorta di "coordinamento" del personale di supporto (..e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto….4.
L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca)" (cfr. Tribunale di Brindisi in fattispecie analoga alla presente sentenza n. 1306/2017).
Ebbene, all'esito dell'istruttoria orale, gli assunti attorei possono ritenersi provati.
Il teste a conoscenza dei fatti di causa per essere stato Testimone_1 dipendente della convenuta dal 2015 al 2021 (a contatto con il ricorrente dal 2015 al 2019), ha riferito, con riferimento alla circostanza sub 3 del ricorso (“il ricorrente dall'inizio del rapporto lavorativo in data
1.2.2015 e fino alla conclusione l'1.4.2021 veniva costantemente adibito a man-sioni inferiori rispetto al suo profilo di inquadramento professionale”), che il ricorrente “è stato adibito a mansioni inferiori nel senso che veniva comandato ad effettuare il cd. giro letti che consiste nella igienizzazione dei pazienti che evacuavano puntualmente essendo tutti pazienti allettati. Preciso che anche io, che sono come un Parte_1 infermiere, ho svoto tali attività”.
In ordine alla circostanza sub 5 del ricorso (“5) nel dedotto periodo dall'1.2.2015 al 1.4.2021 il ricorrente ha svolto in maniera prevalente attività di assistenza diretta dei pazienti in sostanza disimpegnando mansioni igienico-domestico-alberghiere come ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, alzare ed abbassare lo schienale del letto, porgere una bottiglia, prendere lenzuola e coperte, curare l'igiene personale del paziente, ecc.”) il medesimo teste ha riferito che “capitava spesso di svolgere tali mansioni che mi vengono lette, sia il ricorrente che tutto il personale infermieristico, in quanto gli OSS erano spesso impegnati nel lavaggio dei pazienti o lo spostamento degli stessi dal reparto. Ciò capitava anche perché era poco il personale ausiliario OSS”.
Il teste ha inoltre confermato le circostanze sub 9 e 10 del ricorso Tes_1
(“9) l'igienizzazione dei pazienti veniva effettuata dagli O.S.S. affiancati dagli infermieri su indicazione della caposala che riceveva tale direttiva dalla direzione”; “10) al sig. veniva pertanto Parte_1 richiesta la quotidiana “igienizzazione del paziente”), precisando che
“quando lui era in turno era adibito alla igienizzazione del paziente;
quando non era in turno venivano adibiti altri colleghi infermieri”.
Con riferimento alla circostanza 12 del ricorso (“a causa delle predette mansioni assegnate al sig. è stato impedito di assistere il più Parte_1 delle volte alle visite mediche, di aggiornarsi sull'evoluzione terapeutica
e patologica dei pazienti, di svolgere ricerca infermieristica, di aggiornarsi sui processi di nursing”), ha riferito “posso dire che il Tes_1 giro visita era raro e sporadico operarlo in quanto eravamo oberati da altre attività”).
La teste – a conoscenza dei fatti di causa per aver Testimone_2 lavorato alle dipendenze della convenuta sino ad aprile 2020, svolgendo mansioni di infermiera professionale nello stesso reparto del ricorrente – ha confermato le circostanze sub 3, 4 (“4) il ricorrente nel dedotto periodo ha svolto sempre in maniera marginale le mansioni proprie della sua qualifica professionale, come ad esempio preparare e somministrare la terapia farmacologica, rilevare i parametri vitali, ecc.”) e 5 del ricorso, precisando che “le mansioni che mi vengono lette le svolgevo anche io e spesso eravamo soli”.
ha inoltre confermato le circostanze sub 9 e 10, precisando che Tes_2
“quando ero in turno con lui ho personalmente constatato che il sig.
si occupava prevalentemente della igienizzazione del paziente;
Parte_1 nella maggior parte dei casi tale attività veniva richiesta a lui”.
In ordine alla circostanza sub 11 (“11) a far data da marzo 2020 al ricorrente veniva inoltre richiesto di occuparsi del cd. triage, ossia della rilevazione temperatura e controllo dell'accesso esterno dell'utenza”), la teste ha riferito di aver visto il ricorrente adibito al triage. La medesima testimone ha inoltre confermato la circostanza sub 12, chiarendo che “ci dedicavamo alle mansioni di cui sopra e non lo vedevo fare altro”. Si osserva che le dichiarazioni testimoniali in questione appaiono decisamente attendibili perché, nell'ambito della conoscenza dei fatti di causa che i dichiaranti vantano in virtù dello specifico ruolo ricoperto, sono caratterizzate da precisione e prive di contraddizioni di sorta, contraddistinte da concludenza ed intrinseca coerenza logica.
I testi escussi su indicazione di parte resistente, d'altra parte, hanno confermato lo svolgimento, da parte del ricorrente, nel corso del rapporto di lavoro intercorso con la società, delle mansioni proprie della figura di infermiere professionale in maniera continuativa, sistematica e prevalente.
Tuttavia, all'esito del raffronto tra le deposizioni testimoniali assunte nell'ambito del presente giudizio, al fine di vagliarne la relativa attendibilità, ritiene la scrivente che le dichiarazioni dei testi indicati da parte resistente devono ritenersi, tra tutte, quelle caratterizzate da un minore grado di affidabilità, in quanto provengono da soggetti che hanno dichiarato, al momento delle rispettive deposizioni, di essere ancora dipendenti della società resistente.
Ad ogni modo, anche le testimoni e citate appunto Tes_3 Tes_4 da parte resistente, hanno confermato che abitualmente gli infermieri erano costretti a occuparsi delle incombenze igieniche sui pazienti, dell'assistenza base diretta al paziente, nonché del giro letti, il quale, come espressamente dedotto dalla parte resistente, consiste nella “fase di igiene, controllo tessutale e sistemazione del paziente”.
La teste – la quale ha dichiarato “lavoro alle Testimone_5 dipendenze della Società dal 2010 presso la e poi dal 2014 ci Per_1 siamo spostati presso la struttura MATER DEI e fino a tuttora ho lavorato con il ricorrente non ricordo da quando e comunque fino al maggio 2019 con le mansioni di coordinatrice infermieristica” – ha confermato la circostanza sub 3 della memoria di costituzione (“3) È potuto accadere in maniera episodica – al ricorrente e a tutto il personale infermieristico – di recarsi al letto del degente su chiamata tramite campanello e conoscere solo in quel momento la necessità di mera assistenza espressa dal paziente”), precisando che “però dipendeva dal paziente perché magari quello anziano poteva chiamare anche ogni due secondi;
quanto detto valeva sia per il ricorrente che per tutti gli altri infermieri”.
La , inoltre, pur confermando la circostanza sub 5 della Tes_4 memoria (“5) Tutte le attività igienico-domestiche-alberghiere (pulizia paziente, somministrazione pasti, cambio lenzuola/coperte, etc.) sono gestite dal personale socio-sanitario”), ha tuttavia, precisato che “se il paziente chiama, anche con il campanello, accorrono tutte le figure preposte, ossia OSS e infermieri”.
La stessa ha inoltre sostanzialmente confermato che il giro letti – al netto di qualsivoglia inammissibile valutazione personale in ordine all'importanza di tale attività - veniva effettuato dagli infermieri
(“...siamo noi, peraltro, che chiamiamo il personale MEDICO qualora si presenti una criticità medica per il paziente. In considerazione di tanto posso dire che il giro letti avveniva tutti i giorni”).
La teste – la quale ha dichiarato “Sono a conoscenza dei Testimone_6 fatti di causa perché ho lavorato sin dal 2000 presso la società resistente
e lavoro tuttora svolgendo le mansioni di infermiera professionale, conosco il ricorrente per averci anche lavorato insieme” – ha confermato la circostanza sub 3 della memoria, precisando che “quando suonano i campanelli da parte dei degenti si va per assistere i pazienti per le loro esigenze ed in quelle occasioni tutte le figure professionali fanno tutto ad esempio anche la igienizzazione del paziente”. In ordine alla circostanza sub 5 della memoria ha riferito “le attività igienico – domestico – alberghiere, pulizia pazienti, somministrazione pasti, cambio lenzuola/coperte, vengono svolte dagli OSS ma anche in aiuto dagli infermieri”. Con riferimento alla circostanza sub 6 della memoria (“Anche
l'attività di triage dedotta al punto 5 del ricorso è stata operata a in maniera episodica per far fronte al periodo emergenziale-pandemico verificatosi a marzo 2020”), ha riferito “L'attività di si svolgeva Pt_2 sempre prima e dopo il COVID svolgendo le mansioni di cui al punto precedente”. Ha riferito, in ordine alla circostanza sub 9, che “Non vi è la presenza del medico tranne quando lo si chiama direttamente”, confermando sostanzialmente l'espletamento da parte degli infermieri del c.d. “giro letti”.
E' stato dunque confermato lo svolgimento in modo continuativo e abituale, da parte del ricorrente, di mansioni estranee alla sua qualifica professionale e, in particolare, di mansioni di natura "igienico-domestica- alberghiera".
Dal quadro probatorio risultante dagli atti di causa, emerge infatti come il ricorso agli infermieri professionali per l'effettuazione delle suddette mansioni proprie di categorie inferiori non fosse episodico, come addotto da parte resistente, ma fosse, invece, costante. In altri termini, la rilevanza quantitativa della prestazione relativa a qualifiche inferiori è risultata tale da poter escludere che il suo svolgimento possa essere considerato come "obbligazione accessoria" che per sua natura deve avere una rilevanza marginale nello svolgimento della obbligazione principale ed essere funzionalmente collegata alla stessa.
Parte ricorrente ha allegato che il demansionamento e la dequalificazione professionale hanno determinato una vera e propria mortificazione lesiva della immagine e della sua professionalità.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria – considerato il lungo periodo di svolgimento delle mansioni inferiori senza soluzione di continuità, il carattere meramente manuale di tali mansioni , le quali erano nettamente dissimili da quelle di natura sanitaria proprie del lavoratore, nonché il fatto che tali mansioni erano poste in essere in pubblico, al cospetto di pazienti e colleghi - deve ritenersi sussistente il danno prospettato, con precipuo riferimento alla lesione della dignità professionale e della immagine di parte ricorrente.
Né può revocarsi in dubbio che il danno derivante dalla lesione del diritto al pieno esercizio e dispiegamento delle proprie competenze professionali e il danno alla propria immagine professionale possano ricavarsi anche per presunzioni (come asseverato da ultimo da Cass. Sez. Lav. 7 febbraio 2023
n. 3700, ma anche da Cass. ord. 25 luglio 2022 n. 23183) tenuto peraltro conto della continuità, abitualità, protrazione e "pubblicità" della compressione delle proprie prerogative professionali.
Ritenuto provato nell'an il danno all'immagine e alla dignità professionale, appare necessario far ricorso al criterio equitativo per la sua liquidazione, trattandosi di danno il cui preciso ammontare non
è suscettibile di prova (così pure Cass. Sez. Lav. 7 febbraio 2023 n.
3700 citata).
Ritiene, pertanto, la scrivente che in via equitativa, considerato che il danno lamentato può ritenersi delimitato alla mortificazione della professionalità e della immagine del ricorrente - in mancanza di prova di qualsivoglia eziologia tra l'attività datoriale e le patologie lamentate dal ricorrente, atteso peraltro che la certificazione medica prodotta risulta emessa a distanza di quasi due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro - possa essere determinato facendo applicazione di un criterio oggettivo, quale è quello di una quota della retribuzione mensile rappresentando la stessa il valore della prestazione che può quindi essere utilizzata per individuare anche il valore della professionalità lesa dalla dequalificazione.
Tale quota, stante la evidenziata limitata entità del danno complessivamente subito, che non risulta essersi esteso a ulteriori aspetti della vita del lavoratore, può essere determinata nella misura del 10% della retribuzione per ogni mese di attività a partire dal 01.02.2015 al
01.04.2021 (cfr. Corte appello Bari sez. lav., 22/01/2024, n.88).
Si precisa, infine, che risultano inconferenti - ai fini della determinazione del risarcimento del danno da demansionamento, oggetto del presente giudizio -, oltre che generiche, le doglianze attoree in ordine al presunto ulteriore detrimento economico derivante dalla esclusione dai turni notturni, nonché alla scarsità delle dotazioni di sicurezza.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni il ricorso deve essere accolto nei termini sopra esposti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico della
Parte_3
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la al pagamento in favore del Parte_3 ricorrente, a titolo di risarcimento del danno subito per la causale specificata in motivazione, di una somma pari al 10% della retribuzione ordinaria mensile percepita dal 01.02.2015 al 01.04.2021, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3. condanna la al pagamento delle Parte_3 spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in € 2.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, con distrazione.
Bari, 03.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli