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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/10/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 4345/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico dott. Antonio Lacatena, applicato l'art. 281 sexies u.c. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il n. d'ordine 4345/2021, TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Nigretti Angelo;
Parte_1 C.F._1
- opponente -
CONTRO (C.F. , nella qualità di procuratrice di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
con il patrocinio dell'avv. Bassani Petra;
[...]
- opposta -
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo - Conclusioni delle parti come richiamate in verbale di udienza del 25 settembre 2025, qui da intendersi ritrascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato a proponeva Controparte_1 Parte_1 opposizione ex art. 645 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 1100/2023 emesso il 12/10/2023 dal
Tribunale di Trani, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
In via preliminare, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa assegnare a parte ingiungente il termine di legge per avviare la procedura di mediazione obbligatoria pena la improcedibilità della domanda;
nel merito: a) Accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, la nullità ex art. 1815, comma 2, c.c., stante l'usurarietà ab origine ex L. 108/1996, del contratto di finanziamento in relazione al TAEG contrattuale rispetto alla cd “penale per estinzione anticipata” e “penale da decadenza dal beneficio del termine e, per l'effetto, disporre la revoca del d.i. opposto;
b) Accertare e dichiarare la violazione da parte dell'istituto di credito del principio della buona fede, correttezza e trasparenza nel rapporto contrattuale – errata valutazione del merito creditizio ed illegittima concessione abusiva del credito e, per l'effetto, rideterminare, in via equitativa, ma anche per analogia, il credito dovuto, con esclusione del diritto agli interessi e alle ulteriori commissioni, con conseguente riduzione dell'obbligo del debitore alla restituzione del capitale prestato;
c) Accertare e dichiarare la nullità del contratto per cui vi è causa, non avendo avuto, parte opponente, conoscenza del testo contrattuale sottopostole, peraltro, inficiato da numerose clausole abusive e/o vessatorie;
d) Accertare e
Pag. 1 di 6 dichiarare la mancanza di prova del credito vantato e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto”.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente deduceva di aver intrattenuto rapporti contrattuali unicamente con con la quale aveva sottoscritto due contratti di Controparte_3 finanziamento, uno in data 4.11.2015, dell'importo di €.15.000,00 e l'altro in data 7.9.2017, dell'importo di €.15.400,00. Eccepiva, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda, in quanto non preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, nonché il difetto di legittimazione ad agire e di titolarità del credito in capo all'opposta, anche a fronte dell'omessa comunicazione al debitore, da parte di dell'acquisita posizione Controparte_1 creditoria in forza di cessione del credito, in violazione dell'art. 1264 c.c.; nel merito, deduceva l'irregolarità la nullità dei contratti di finanziamenti e l'omessa prova del credito, in quanto i predetti finanziamenti erano stati concessi nella forma del “contratto per adesione” con firma digitale, senza alcuna spiegazione e/o pattuizione delle clausole in esso contenute, e con applicazione del metodo alla francese per il calcolo degli interessi, tutti fattori che avrebbero determinato lo squilibrio in danno del debitore-consumatore; deduceva, infine, la nullità del contratto di finanziamento per omessa valutazione, da parte della banca, del merito creditizio in violazione dell'art. 124 bis, co. 1, CP_4
Si costituiva in giudizio contestando le avverse deduzioni e chiedendo Controparte_1 accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1100/2023 emesso dal Tribunale di Trani in data 12.10.2023, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Nel merito: - in via principale, rigettare l'avversa opposizione per tutte le ragioni indicate e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte ovvero accertare e dichiarare che Controparte_5
quale procuratrice di è creditrice nei confronti dell'opponente della
[...] Controparte_2 somma di € 21.833,88 o di quella diversa somma che verrà determinata in corso di causa, e per
l'effetto, condannare il Sig. (C.F. (C.F. ) a pagare alla Parte_1 C.F._1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, il predetto importo oltre alle Controparte_5 spese legali liquidate nella fase monitoria e nel presente giudizio;
- in via istruttoria, rigettare la richiesta di CTU per i motivi di cui in narrativa e, nella denegata ipotesi di ammissione, ci si riserva sin da ora di nominare un consulente di parte sino all'inizio delle operazioni peritali;
- in via subordinata, condannare il Sig. , ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da Pt_1 lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese di lite”.
Parte opposta deduceva, in particolare, l'infondatezza della eccepita improcedibilità della domanda, stante la pendenza dei termini di legge per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria, ai sensi l'art. 5 co. IV, D. Lgs. n. 28 del 2010; evidenziava che i due contratti originanti il credito oggetto di controversia erano stati ceduti da a Controparte_3
(di cui è procuratrice), in virtù di atto di cessione del CP_2 Controparte_5
Pag. 2 di 6 06.12.2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.150 del 18.12.2021, ritualmente comunicata al debitore con lettera di cessione versata in atti;
deduceva la regolarità dei contratti di finanziamento e di tutte le clausole ivi contenute, con particolare riguardo alla legittimità dei tassi di interesse applicati e dell'ammortamento alla francese adoperato per il calcolo degli stessi;
rilevava l'assenza, in capo all'ente finanziatore, di un obbligo di valutazione della convenienza dell'affare e della sostenibilità del credito nell'interesse del richiedente.
Esperito il tentativo di mediazione obbligatoria con esito negativo, all'esito delle verifiche preliminari e del deposito delle memorie integrative ex art. 171 bis e ter c.p.c., era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa era rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza di discussione del 25 settembre 2025 la causa era riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c.
Nello stabilire l'ordine logico di esame delle questioni, occorre procedere in via prioritaria al vaglio dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, in quanto potenzialmente assorbente.
La società odierna opposta ha agito in via monitoria allegando e documentando di essere CP_ procuratrice della creditrice, cessionaria del credito, giusta contratto a titolo CP_2 oneroso e pro soluto, ex artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, di cessione di un portafoglio di crediti pecuniari (in virtù di atto di cessione del 06.12.2021, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale 150 del 18/12/2021).
In punto di diritto, è noto che in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, spetta al cessionario che agisce in giudizio l'onere di provare che il credito oggetto della controversia sia compreso tra quelli compravenduti nell'operazione di cessione in blocco, in modo da fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Come chiarito, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del
D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché, tuttavia, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare "senza incertezze" i rapporti oggetto della cessione (Cass. Civ. n. 20739/2022).
Nel caso in parola, dalle risultanze documentali emerge che i crediti oggetto dell'azione monitoria, riferibili a due contratti di finanziamento originariamente intrattenuti con CP_3
fanno capo a una operazione di cessione che è stata adeguatamente ricostruita e
[...] documentata dall'odierna opposta: ha fornito la prova che il rapporto Controparte_1 derivante dai finanziamenti, con atto del 06.12.2021, è stato oggetto di cessione da CP_3
a (e, per essa, a in qualità di soggetto incaricato
[...] CP_2 Controparte_1 alla riscossione dei crediti), avendo ritualmente depositato l'avviso di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale recante tutti gli elementi necessari ad individuare i crediti oggetto di
Pag. 3 di 6 cartolarizzazione e, dunque, idoneo a soddisfare pienamente i requisiti di identificazione dei rapporti debitori oggetto dell'operazione di cessione in massa. Tra l'altro la legittimazione dell'odierna opposta è ampiamente comprovata dalla produzione in giudizio, già in sede monitoria, della documentazione contrattuale esaustiva relativa ai crediti di cui trattasi: il contratto di finanziamento personale con del 07/09/2017; l'ulteriore Controparte_3 contratto di finanziamento con del 04/11/2015; il contratto di cessione Controparte_3 stipulato da e gli estratti conto sottoscritti da Controparte_3 Controparte_2 CP_3
[...]
Alla luce delle superiori considerazioni, è assolto l'onere della prova della titolarità attiva in capo a Controparte_2
Quanto alla comunicazione di cessione, si evidenzia che la stessa ha forma libera e la giurisprudenza ravvisa che la stessa possa effettuarsi anche a mezzo della notificazione del decreto ingiuntivo.
Nel merito, l'opposizione è infondata, per quanto di ragione.
In ordine alla dedotta irregolarità dell'operazione finanziaria per violazione, da parte dell'istituto di credito, del principio della buona fede, correttezza e trasparenza nel rapporto contrattuale, si osserva che la nullità del contratto può essere pronunciata qualora il contratto violi norme imperative ed inderogabili concernenti la validità del contratto e non già norme riguardanti il comportamento dei contraenti;
sul punto, con le pronunzie nn. 26724 e 26725 del
2007, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno deciso, alla stregua della distinzione tra norme di validità e regole di comportamento, che “unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità”.
Del pari infondata è la dedotta nullità dei contratti di finanziamento per errata valutazione del merito creditizio. L'eventuale omessa valutazione del merito creditizio non ha riverberi sulla validità ed efficacia del contratto, posto che in assenza di un'espressa previsione legislativa di nullità, è possibile solo ammettersi una tutela risarcitoria, nel caso di specie non azionata.
Infondata è altresì l'eccezione di nullità dei contratti di finanziamento stipulati nella forma dei
“contratti per adesione”.
Come noto, i contratti bancari rientrano nella disciplina del T.U.B. e, in ordine al requisito di forma, l'art. 117 impone la forma scritta ad substantiam statuendo, all'art. 127 T.U.B., che tale forma di nullità può essere fatta valere solo a vantaggio del cliente e può essere rilevata (e, se richiesto, dichiarata) d'ufficio.
Tale previsione configura una nullità di protezione, imponendo al predisponente, contraente professionale, di stipulare per iscritto il contratto e di includervi ogni clausola in modo che il cliente – parte debole –sia in grado al momento dell'adesione di conoscere gli obblighi negoziali.
Pag. 4 di 6 Il quadro normativo delineato dal Codice civile e dal Codice del Consumo permette l'utilizzo delle condizioni generali di contratto, facilita il loro impiego, rispettando il contenuto dei contratti per adesione e assicurando alle parti la più ampia libertà negoziale.
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, chiarito come deve essere intesa la forma scritta ad substantiam dei contratti, precisando che tale requisito della forma scritta è rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo (Cass. Civ., Sez. Un, n. 898/2018).
L'art. 1341, co. 1, cod. civ. sancisce, infine, la regola secondo cui le condizioni generali sono efficaci nei confronti dell'aderente che le conosceva o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio la conformità dell'operato della banca alla normativa ora citata: l'odierna opposta ha dato prova della fondatezza del credito azionato in via monitoria, producendo entrambi i contratti di finanziamento da cui lo stesso origina;
detti contratti recano la sottoscrizione del - il primo con firma autografa, il secondo con firma Pt_1 digitale - attestante la specifica conoscenza e/o conoscibilità e, dunque, l'esplicita approvazione da parte del medesimo delle clausole ivi contenute, le quali, peraltro, riportano in modo preciso le modalità di concessione dei finanziamenti e di rimborso, con indicazione del numero delle rate e dell'importo di ciascuna, prevedendo per esteso le condizioni applicate ed accettate con la sottoscrizione dell'opponente, tra cui TAN, TAEG, costi per servizi accessori.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la doglianza relativa alla nullità dei contratti e alla mancanza di prova del credito azionato è destituita di fondamento.
Tanto appurato, neppure l'eventuale nullità parziale delle clausole che parte opponente assume abusive coglie nel segno.
Sul punto, si rileva che non è pensabile che nel giudizio civile - fondato sulla terzietà del
Giudice e sul principio dispositivo - sia il giudice ad andare alla ricerca di quei fatti che possano portare a ritenere che il professionista abbia applicato clausole contrattuali affette dalla presunzione di vessatorietà di cui all'art. 33 del Cod. Consumatore: il controllo ufficioso sulla nullità delle clausole contrattuali e sulla rilevanza del giudizio ai fini dell'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito o della verifica dell'interesse ad agire deve, infatti, essere fatto sulla base del quadro assertivo che la parte ha introdotto nel processo e non prescindendo da esso. Invero, è lo stesso giudice europeo ad affermare che dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13
e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine (tra gli altri, Trib. Bergamo,
27/02/2024, n. 505).
Sul punto, l'opponente si è limitato ad invocare l'intervento giudiziale per l'accertamento del carattere vessatorio di talune clausole contrattuali, nella specie quelle sul ritardo nei pagamenti
Pag. 5 di 6 e sulla decadenza del beneficio del termine, omettendo di indicare in quale modo l'applicazione di dette clausole abbia inciso sull'an e quantum debeatur. Pertanto, sul punto, ogni doglianza è priva di previo e da rigettare.
Del pari infondata è la censura sugli effetti anatocistici determinati dall'applicazione del metodo alla francese adoperato dalla banca per il calcolo degli interessi, la quale si connota per la genericità e carenza probatoria: la parte che lamenti l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla legge è onerata alla specifica deduzione della misura del superamento del tasso soglia, o quanto meno all'indicazione delle ragioni per cui si assume superato il tasso soglia, non potendosi prendere in esame contestazioni generiche o non argomentate (Cass. Civ., Sez.
Un., 19597/2020). Ad ogni buon conto, il sistema di calcolo c.d. alla francese non può generare alcun effetto anatocistico, vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c., né direttamente, né indirettamente.
Nel metodo "alla francese", gli interessi delle rate pregresse non sostituiscono base di calcolo nella rata corrente, in quanto vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti (ed unicamente) interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.
Ciò non dà luogo ad alcuna capitalizzazione degli interessi, atteso che gli stessi, conglobati nella rata successiva, sono di volta in volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti (in argomento, da ultimo, Cass. Civ. Sez. Un. n. 17165/2025).
Dall'esame complessivo degli atti di causa, non risultano integrati i presupposti soggettivi e/o oggettivi della domanda di ristoro del danno da lite temeraria ex art. 93 c.p.c. come richiesta da parte opposta.
Le spese di lite seguono il criterio di causalità/soccombenza e sono poste a carico di Pt_1
, come da dispositivo tenuto conto del D.M. Giustizia n. 55/2014, ss.mm.ii., in favore di
[...] parte opposta, tenuto conto della modestia e semplicità delle questioni scrutinate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, nella causa civile iscritta al n. r.g. 4345/2023, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1. rigetta la spiegata opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1100/2023 emesso dal Tribunale di Trani in data 12.10.2023;
2. condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 nella qualità di procuratrice di che si liquidano in euro 3.200,00 per Controparte_2 compensi professionali, oltre rimborso forfetario (15%), i.v.a. e c.p.a. se dovuti come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso in Trani il 24 ottobre 2025
Il Giudice - dott. Antonio Lacatena
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico dott. Antonio Lacatena, applicato l'art. 281 sexies u.c. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il n. d'ordine 4345/2021, TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Nigretti Angelo;
Parte_1 C.F._1
- opponente -
CONTRO (C.F. , nella qualità di procuratrice di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
con il patrocinio dell'avv. Bassani Petra;
[...]
- opposta -
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo - Conclusioni delle parti come richiamate in verbale di udienza del 25 settembre 2025, qui da intendersi ritrascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato a proponeva Controparte_1 Parte_1 opposizione ex art. 645 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 1100/2023 emesso il 12/10/2023 dal
Tribunale di Trani, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
In via preliminare, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa assegnare a parte ingiungente il termine di legge per avviare la procedura di mediazione obbligatoria pena la improcedibilità della domanda;
nel merito: a) Accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, la nullità ex art. 1815, comma 2, c.c., stante l'usurarietà ab origine ex L. 108/1996, del contratto di finanziamento in relazione al TAEG contrattuale rispetto alla cd “penale per estinzione anticipata” e “penale da decadenza dal beneficio del termine e, per l'effetto, disporre la revoca del d.i. opposto;
b) Accertare e dichiarare la violazione da parte dell'istituto di credito del principio della buona fede, correttezza e trasparenza nel rapporto contrattuale – errata valutazione del merito creditizio ed illegittima concessione abusiva del credito e, per l'effetto, rideterminare, in via equitativa, ma anche per analogia, il credito dovuto, con esclusione del diritto agli interessi e alle ulteriori commissioni, con conseguente riduzione dell'obbligo del debitore alla restituzione del capitale prestato;
c) Accertare e dichiarare la nullità del contratto per cui vi è causa, non avendo avuto, parte opponente, conoscenza del testo contrattuale sottopostole, peraltro, inficiato da numerose clausole abusive e/o vessatorie;
d) Accertare e
Pag. 1 di 6 dichiarare la mancanza di prova del credito vantato e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto”.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente deduceva di aver intrattenuto rapporti contrattuali unicamente con con la quale aveva sottoscritto due contratti di Controparte_3 finanziamento, uno in data 4.11.2015, dell'importo di €.15.000,00 e l'altro in data 7.9.2017, dell'importo di €.15.400,00. Eccepiva, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda, in quanto non preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, nonché il difetto di legittimazione ad agire e di titolarità del credito in capo all'opposta, anche a fronte dell'omessa comunicazione al debitore, da parte di dell'acquisita posizione Controparte_1 creditoria in forza di cessione del credito, in violazione dell'art. 1264 c.c.; nel merito, deduceva l'irregolarità la nullità dei contratti di finanziamenti e l'omessa prova del credito, in quanto i predetti finanziamenti erano stati concessi nella forma del “contratto per adesione” con firma digitale, senza alcuna spiegazione e/o pattuizione delle clausole in esso contenute, e con applicazione del metodo alla francese per il calcolo degli interessi, tutti fattori che avrebbero determinato lo squilibrio in danno del debitore-consumatore; deduceva, infine, la nullità del contratto di finanziamento per omessa valutazione, da parte della banca, del merito creditizio in violazione dell'art. 124 bis, co. 1, CP_4
Si costituiva in giudizio contestando le avverse deduzioni e chiedendo Controparte_1 accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1100/2023 emesso dal Tribunale di Trani in data 12.10.2023, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Nel merito: - in via principale, rigettare l'avversa opposizione per tutte le ragioni indicate e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte ovvero accertare e dichiarare che Controparte_5
quale procuratrice di è creditrice nei confronti dell'opponente della
[...] Controparte_2 somma di € 21.833,88 o di quella diversa somma che verrà determinata in corso di causa, e per
l'effetto, condannare il Sig. (C.F. (C.F. ) a pagare alla Parte_1 C.F._1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, il predetto importo oltre alle Controparte_5 spese legali liquidate nella fase monitoria e nel presente giudizio;
- in via istruttoria, rigettare la richiesta di CTU per i motivi di cui in narrativa e, nella denegata ipotesi di ammissione, ci si riserva sin da ora di nominare un consulente di parte sino all'inizio delle operazioni peritali;
- in via subordinata, condannare il Sig. , ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da Pt_1 lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese di lite”.
Parte opposta deduceva, in particolare, l'infondatezza della eccepita improcedibilità della domanda, stante la pendenza dei termini di legge per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria, ai sensi l'art. 5 co. IV, D. Lgs. n. 28 del 2010; evidenziava che i due contratti originanti il credito oggetto di controversia erano stati ceduti da a Controparte_3
(di cui è procuratrice), in virtù di atto di cessione del CP_2 Controparte_5
Pag. 2 di 6 06.12.2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.150 del 18.12.2021, ritualmente comunicata al debitore con lettera di cessione versata in atti;
deduceva la regolarità dei contratti di finanziamento e di tutte le clausole ivi contenute, con particolare riguardo alla legittimità dei tassi di interesse applicati e dell'ammortamento alla francese adoperato per il calcolo degli stessi;
rilevava l'assenza, in capo all'ente finanziatore, di un obbligo di valutazione della convenienza dell'affare e della sostenibilità del credito nell'interesse del richiedente.
Esperito il tentativo di mediazione obbligatoria con esito negativo, all'esito delle verifiche preliminari e del deposito delle memorie integrative ex art. 171 bis e ter c.p.c., era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa era rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza di discussione del 25 settembre 2025 la causa era riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c.
Nello stabilire l'ordine logico di esame delle questioni, occorre procedere in via prioritaria al vaglio dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, in quanto potenzialmente assorbente.
La società odierna opposta ha agito in via monitoria allegando e documentando di essere CP_ procuratrice della creditrice, cessionaria del credito, giusta contratto a titolo CP_2 oneroso e pro soluto, ex artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, di cessione di un portafoglio di crediti pecuniari (in virtù di atto di cessione del 06.12.2021, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale 150 del 18/12/2021).
In punto di diritto, è noto che in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, spetta al cessionario che agisce in giudizio l'onere di provare che il credito oggetto della controversia sia compreso tra quelli compravenduti nell'operazione di cessione in blocco, in modo da fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Come chiarito, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del
D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché, tuttavia, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare "senza incertezze" i rapporti oggetto della cessione (Cass. Civ. n. 20739/2022).
Nel caso in parola, dalle risultanze documentali emerge che i crediti oggetto dell'azione monitoria, riferibili a due contratti di finanziamento originariamente intrattenuti con CP_3
fanno capo a una operazione di cessione che è stata adeguatamente ricostruita e
[...] documentata dall'odierna opposta: ha fornito la prova che il rapporto Controparte_1 derivante dai finanziamenti, con atto del 06.12.2021, è stato oggetto di cessione da CP_3
a (e, per essa, a in qualità di soggetto incaricato
[...] CP_2 Controparte_1 alla riscossione dei crediti), avendo ritualmente depositato l'avviso di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale recante tutti gli elementi necessari ad individuare i crediti oggetto di
Pag. 3 di 6 cartolarizzazione e, dunque, idoneo a soddisfare pienamente i requisiti di identificazione dei rapporti debitori oggetto dell'operazione di cessione in massa. Tra l'altro la legittimazione dell'odierna opposta è ampiamente comprovata dalla produzione in giudizio, già in sede monitoria, della documentazione contrattuale esaustiva relativa ai crediti di cui trattasi: il contratto di finanziamento personale con del 07/09/2017; l'ulteriore Controparte_3 contratto di finanziamento con del 04/11/2015; il contratto di cessione Controparte_3 stipulato da e gli estratti conto sottoscritti da Controparte_3 Controparte_2 CP_3
[...]
Alla luce delle superiori considerazioni, è assolto l'onere della prova della titolarità attiva in capo a Controparte_2
Quanto alla comunicazione di cessione, si evidenzia che la stessa ha forma libera e la giurisprudenza ravvisa che la stessa possa effettuarsi anche a mezzo della notificazione del decreto ingiuntivo.
Nel merito, l'opposizione è infondata, per quanto di ragione.
In ordine alla dedotta irregolarità dell'operazione finanziaria per violazione, da parte dell'istituto di credito, del principio della buona fede, correttezza e trasparenza nel rapporto contrattuale, si osserva che la nullità del contratto può essere pronunciata qualora il contratto violi norme imperative ed inderogabili concernenti la validità del contratto e non già norme riguardanti il comportamento dei contraenti;
sul punto, con le pronunzie nn. 26724 e 26725 del
2007, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno deciso, alla stregua della distinzione tra norme di validità e regole di comportamento, che “unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità”.
Del pari infondata è la dedotta nullità dei contratti di finanziamento per errata valutazione del merito creditizio. L'eventuale omessa valutazione del merito creditizio non ha riverberi sulla validità ed efficacia del contratto, posto che in assenza di un'espressa previsione legislativa di nullità, è possibile solo ammettersi una tutela risarcitoria, nel caso di specie non azionata.
Infondata è altresì l'eccezione di nullità dei contratti di finanziamento stipulati nella forma dei
“contratti per adesione”.
Come noto, i contratti bancari rientrano nella disciplina del T.U.B. e, in ordine al requisito di forma, l'art. 117 impone la forma scritta ad substantiam statuendo, all'art. 127 T.U.B., che tale forma di nullità può essere fatta valere solo a vantaggio del cliente e può essere rilevata (e, se richiesto, dichiarata) d'ufficio.
Tale previsione configura una nullità di protezione, imponendo al predisponente, contraente professionale, di stipulare per iscritto il contratto e di includervi ogni clausola in modo che il cliente – parte debole –sia in grado al momento dell'adesione di conoscere gli obblighi negoziali.
Pag. 4 di 6 Il quadro normativo delineato dal Codice civile e dal Codice del Consumo permette l'utilizzo delle condizioni generali di contratto, facilita il loro impiego, rispettando il contenuto dei contratti per adesione e assicurando alle parti la più ampia libertà negoziale.
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, chiarito come deve essere intesa la forma scritta ad substantiam dei contratti, precisando che tale requisito della forma scritta è rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo (Cass. Civ., Sez. Un, n. 898/2018).
L'art. 1341, co. 1, cod. civ. sancisce, infine, la regola secondo cui le condizioni generali sono efficaci nei confronti dell'aderente che le conosceva o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio la conformità dell'operato della banca alla normativa ora citata: l'odierna opposta ha dato prova della fondatezza del credito azionato in via monitoria, producendo entrambi i contratti di finanziamento da cui lo stesso origina;
detti contratti recano la sottoscrizione del - il primo con firma autografa, il secondo con firma Pt_1 digitale - attestante la specifica conoscenza e/o conoscibilità e, dunque, l'esplicita approvazione da parte del medesimo delle clausole ivi contenute, le quali, peraltro, riportano in modo preciso le modalità di concessione dei finanziamenti e di rimborso, con indicazione del numero delle rate e dell'importo di ciascuna, prevedendo per esteso le condizioni applicate ed accettate con la sottoscrizione dell'opponente, tra cui TAN, TAEG, costi per servizi accessori.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la doglianza relativa alla nullità dei contratti e alla mancanza di prova del credito azionato è destituita di fondamento.
Tanto appurato, neppure l'eventuale nullità parziale delle clausole che parte opponente assume abusive coglie nel segno.
Sul punto, si rileva che non è pensabile che nel giudizio civile - fondato sulla terzietà del
Giudice e sul principio dispositivo - sia il giudice ad andare alla ricerca di quei fatti che possano portare a ritenere che il professionista abbia applicato clausole contrattuali affette dalla presunzione di vessatorietà di cui all'art. 33 del Cod. Consumatore: il controllo ufficioso sulla nullità delle clausole contrattuali e sulla rilevanza del giudizio ai fini dell'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito o della verifica dell'interesse ad agire deve, infatti, essere fatto sulla base del quadro assertivo che la parte ha introdotto nel processo e non prescindendo da esso. Invero, è lo stesso giudice europeo ad affermare che dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13
e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine (tra gli altri, Trib. Bergamo,
27/02/2024, n. 505).
Sul punto, l'opponente si è limitato ad invocare l'intervento giudiziale per l'accertamento del carattere vessatorio di talune clausole contrattuali, nella specie quelle sul ritardo nei pagamenti
Pag. 5 di 6 e sulla decadenza del beneficio del termine, omettendo di indicare in quale modo l'applicazione di dette clausole abbia inciso sull'an e quantum debeatur. Pertanto, sul punto, ogni doglianza è priva di previo e da rigettare.
Del pari infondata è la censura sugli effetti anatocistici determinati dall'applicazione del metodo alla francese adoperato dalla banca per il calcolo degli interessi, la quale si connota per la genericità e carenza probatoria: la parte che lamenti l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla legge è onerata alla specifica deduzione della misura del superamento del tasso soglia, o quanto meno all'indicazione delle ragioni per cui si assume superato il tasso soglia, non potendosi prendere in esame contestazioni generiche o non argomentate (Cass. Civ., Sez.
Un., 19597/2020). Ad ogni buon conto, il sistema di calcolo c.d. alla francese non può generare alcun effetto anatocistico, vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c., né direttamente, né indirettamente.
Nel metodo "alla francese", gli interessi delle rate pregresse non sostituiscono base di calcolo nella rata corrente, in quanto vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti (ed unicamente) interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.
Ciò non dà luogo ad alcuna capitalizzazione degli interessi, atteso che gli stessi, conglobati nella rata successiva, sono di volta in volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti (in argomento, da ultimo, Cass. Civ. Sez. Un. n. 17165/2025).
Dall'esame complessivo degli atti di causa, non risultano integrati i presupposti soggettivi e/o oggettivi della domanda di ristoro del danno da lite temeraria ex art. 93 c.p.c. come richiesta da parte opposta.
Le spese di lite seguono il criterio di causalità/soccombenza e sono poste a carico di Pt_1
, come da dispositivo tenuto conto del D.M. Giustizia n. 55/2014, ss.mm.ii., in favore di
[...] parte opposta, tenuto conto della modestia e semplicità delle questioni scrutinate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, nella causa civile iscritta al n. r.g. 4345/2023, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1. rigetta la spiegata opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1100/2023 emesso dal Tribunale di Trani in data 12.10.2023;
2. condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 nella qualità di procuratrice di che si liquidano in euro 3.200,00 per Controparte_2 compensi professionali, oltre rimborso forfetario (15%), i.v.a. e c.p.a. se dovuti come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso in Trani il 24 ottobre 2025
Il Giudice - dott. Antonio Lacatena
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