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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/12/2025, n. 2771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2771 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6567/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. DR. EUGENIA TOMMASI DI VIGNANO
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I DO
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
EN EF, presso il cui studio in Via Baratieri, 53 38068
Rovereto ITALIA ha eletto domicilio, come da mandato difensivo in atti;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. ZILIOLI TITO, presso il cui studio in CORSO
PORTA NUOVA, 11 VERONA ha eletto domicilio, come da mandato difensivo in atti;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
DI PARTE ATTRICE
Nel merito:
Accertare e di chiarare:
1. che in data 17.04.2021, in qualità di terzo trasportato Parte_1 sull'autovettura FIAT Tipo, targata GE654FR di proprietà di e Controparte_2 condotta dal veni va coinvolto in un sinistro stradale;
Persona_1
pagina 1 di 8 2. che dal sinistro stradale il Sig. ha riportato numerosi traumi che CP_3 hanno lasciato un danno biologico riscontrato dal perito medico legale dott.
n 40 – 42 %; Persona_2
3.che sulla base dell'invalidità permanente al Si g. va riconosciuto Parte_1 un risarcimento del danno così quanti ficato:
ITT 100% 90 GG. X 100,00 € 8.820,00
ITT 50% 90 GG. X 100,00 € 4.410,00
DANNO 42 % € 181.500,00 Parte_2
DANNO 1/4 € 45.375,33 Pt_3
TOTALE DOVUTO € 240.105,33
Oltre a spese legali anticipate per € 6.439,70
4. che l'assicurazione convenuta ha riconosciuto al una somma di € Parte_1
54.000,00 che lo stesso ha trattenuto a titolo di acconto sulla maggiore spettante;
5. Condannare la convenuta al pagamento al Sig. della somma pari Parte_1
a € 192.545,03 o quella maggiore o minore che emergerà in corso di causa, quale risarcimento della diminuzione della capacità lavorativa, del danno biologico e delle spese mediche varie e di perizia anticipate dalla stessa, derivante dai fatti riportati in narrativa detratto l'acconto già ricevuto;
Con vittoria di spese ed onorari d'avvocato, oltre CPA e IVA.
DI PARTE CONVENUTA
IN RITO
- in via pregiudiziale: si chiede all'Ill.mo Giudice adito di ordinare, ex art. 102
c.p.c., a parte attrice l'integrazione del contraddittorio nei confronti della proprietaria del veicolo Fiat Tipo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro, in quanto litisconsorte necessaria;
- sempre in via pregiudiziale: si chiede all'Ill.mo Giudice adito di ordinare a parte attrice l'avvio della procedura di negoziazione assistita, assolvendo in tal modo alla condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12.09.2014, n.
132 convertito con l. del 10.11.2014, n. 162.
NEL MERITO:
- in via principale: rigettare tutte le domande risarcitorie avanzate da parte attrice nei confronti della in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, ritenendo completamente satisfattiva la somma pagina 2 di 8 di € 54.000,00, già corrisposta ante causam dalla Compagnia assicurativa al
Sig. a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
Parte_1
IN OGNI CASO:
- spese e compensi di causa integralmente rifusi, rimborso forfettario al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem
(cfr. Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del
4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata
(Cass. n. 17145/06; Cass. Sez. 3, n. 22801 del 28/10/09; Cass. Sez. 2,
n. 5241 del 04/03/11); richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti (cfr. anche, nel medesimo senso,
Cass. ord. 22562 del 07/11/2016; Cass. n. 9334 del 08/05/2015); richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del Presidente della
Corte d'Appello di Venezia, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del pagina 3 di 8 primo Presidente della Corte di Cassazione sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili;
richiamato integralmente per relationem il contenuto dell'atto di citazione dell'attore Parte_1
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di risposta Controparte_1
ritenuta, nel merito, la fondatezza dell'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda attorea per mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita, come sollevata ex art. 3, 1 comma,
D.L. 132/14;
richiamato il contenuto del D.L. 12/09/14, n. 132, convertito in L.
10/11/14 n. 162 e, in particolare, il contenuto dell'art. 3 della richiamata disciplina, secondo il quale “l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”;
osservato, in generale, che l'accordo stragiudiziale cui tende la procedura di negoziazione assistita viene raggiunto tramite un'attività di
'negoziazione', centrata sulla gestione tecnica delle rispettive pretese giuridiche;
osservato, infatti, che la negoziazione assistita differisce sotto il detto profilo dalla mediazione ex D.Lgs. 28/10, intesa quale percorso di ripristino della comunicazione tra le parti, che si giova dell'ausilio del mediatore per mettere a fuoco non solo e non tanto le originarie posizioni giuridiche vantate, quanto i reali interessi sottesi alla lite;
rilevato, invero, che l'oggetto primario dell'attività di negoziazione assistita si traduce nella gestione sul piano tecnico-giuridico delle pretese vantate dalle parti vantate in prospettiva conciliativa, sicché: i) lo strumento non pone l'accento sulla risoluzione del conflitto intersoggettivo che dà origine alla controversia, né presuppone un processo di riavvicinamento personale delle parti;
ii) la comunicazione e l'ascolto della controparte sono sostituite dalle tecniche di negoziazione, che pongono al centro della procedura gli aspetti giuridici sostanziali e pagina 4 di 8 processuali sottesi alla lite, per lo più trasfusi in atti scritti;
osservato, pertanto, che, a differenza della mediazione, che pone al centro del meccanismo conciliativo le stesse parti in lite (da cui discende anche la natura personalissima della mediazione e il requisito della presenza delle parti sostanziali agli incontri di mediazione), la negoziazione assistita è incentrata sulle pretese giuridiche vantate sul piano sostanziale e sui profili processuali connessi alle pretese stesse;
evidenziato, in particolare, che, nella negoziazione assistita il difensore dell'attore (quale parte interessata a soddisfare la condizione di procedibilità), successivamente all'invio dell'invito alla controparte ad aderire alla procedura di negoziazione assistita, è chiamato a redigere per iscritto la 'convenzione di negoziazione assistita', nella quale egli deve trasfondere quanto richiesto dalla peculiare disciplina qui in esame
(cfr., in particolare, l'art. 2, commi 2 e 4; l'art. 3 e l'art. 4, comma 1 e 2), certificando altresì l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità;
osservato che la detta 'convenzione di negoziazione assistita' (cfr. art. 2,
L. 162/2014) consiste in documento scritto, concluso con l'assistenza di uno o più avvocati, mediante il quale le parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una lite tra loro insorta tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo, sicché, a differenza della procedura di mediazione obbligatoria, che richiede necessariamente lo svolgimento di uno o più incontri verbali tra le parti alla presenza del mediatore1, nella negoziazione assistita tale componente di presenza delle parti ed oralità è assolutamente marginale ed eventuale, poiché
l'istituto privilegia il ruolo tecnico del difensore, il cui compito centrale integra financo la denominazione dell'istituto in termini di “negoziazione assistita da uno o più avvocati”; osservato, pertanto, che grava sulla parte interessata a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 3 D.L. 132/14 l'esecuzione di alcuni adempimenti tassativi, che sono, in prima battuta, l'invito alla controparte ad aderire alla procedura di negoziazione assistita2 e, in seconda battuta, la redazione della convenzione di negoziazione assistita, che – come visto sopra - la legge definisce in termini di
“…accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite
l'assistenza di avvocati iscritti all'albo” (art. 2, comma 1, L. 162/2014), cui può eventualmente seguire il perfezionamento di un accordo conciliativo ovvero la chiusura della procedura con esito negativo;
osservato che, nel caso di specie:
- è pacifico in causa che l'attore abbia inviato alla convenuta l'invito ad aderire alla procedura di negoziazione assistita (cfr.doc 11 attoreo);
- è altresì pacifico in causa che ha aderito Controparte_1 all'invito (cfr. doc. 4 della convenuta);
- è parimenti pacifico in causa che, dopo l'adesione in data 29/04/24 di all'invito attoreo, parte attrice, nonostante i Controparte_1
due solleciti successivamente provenuti della stessa compagnia in data
4/07/24 e 26/07/24 (doc.ti 5.1 e 5.2 della convenuta), non ha mai inviato alla controparte la convenzione di negoziazione assistita, che l'art. 2, comma 1, L. 162/2014 definisce in termini di “accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo”)3, come inequivocamente affermato nell'odierna udienza di discussione orale dallo stesso difensore dell'attore;
ritenuto che l'omissione dell'invio di tale 'convenzione', che ha precisi contenuti formali ma anche una rilevanza prettamente sostanziale (cfr. nota 3, qui nel testo), non possa essere supplita dall'odierna richiesta del procuratore di parte attrice di rincominciare l'iter con l'invio a controparte di nuovo invito alla negoziazione assistita (cfr. verbale dell'odierna udienza), tenuto conto che, nella prospettiva della disciplina sulla negoziazione assistita, il passaggio consistente nell'impegno formale delle parti di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia su un determinato oggetto, tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo ed entro un certo termine, è l'unico strumento attraverso il quale le parti (e, in particolare, l'attore, unica delle due parti interessata a soddisfare la condizione di procedibilità) dimostrano la diligenza richiesta dalla legge per intraprendere efficacemente - ed eventualmente concludere con l'accordo conciliativo
- la procedura di negoziazione assistita, quale strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla giurisdizione (alternative dispute resolution - ADR);
osservato, quindi, che l'attore, onde conservare gli effetti collegati all'invito della negoziazione assistita, avrebbe avuto l'onere di attivarsi con immediatezza e di svolgere con tempestività, entro un tempo ragionevolmente contenuto, gli atti necessari a promuovere la conclusione della convenzione di negoziazione, ciò valendo anche se la legge non determina tale termine, che deve tuttavia considerarsi congruo, salvo circostanze eccezionali, nella misura massima stabilita per lo stesso espletamento della procedura (e cioè di tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti), decorso il quale - a fortiori ove sia stato instaurato il giudizio e sia stata sollevata dalla parte convenuta l'improcedibilità della domanda - alla parte attrice
è preclusa la possibilità di rimediare alla propria precedente condotta a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;
ii) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro. pagina 7 di 8 inerte (in tal senso cfr. anche Trib. Catania sez. III, 15/09/2024; Trib. Reggio
Emilia n. 688 del 28/05/21; Trib. Siracusa n. 1158/22 del 16/06/22; Trib. Roma
n 17054/2021 del 03/11/21);
ritenuto, pertanto, che l'omesso invio alla controparte della convenzione di negoziazione assistita successivamente all'adesione della convenuta all'invito attoreo (e a ben 2 ulteriori solleciti della compagnia medesima a proseguire) si traduca nella prova della mancanza di diligenza dell'attore rispetto al soddisfacimento della condizione di procedibilità;
ritenuto, conseguentemente, che tale omissione dell'attore determini l'improcedibilità della domanda attorea, ai sensi dell'art. 3 L. 162/14;
ritenuto che, a fronte della richiesta della convenuta, eccepita l'improcedibilità della domanda attorea, di “…ordinare a parte attrice
l'avvio della procedura di negoziazione assistita, assolvendo in tal modo alla condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12.09.2014, n.
132 convertito con l. del 10.11.2014, n. 162” (cfr. comparsa di risposta, sub conclusioni), possa dichiararsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda attorea.
2) dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Verona, 18/12/2025
IL GIUDICE
Dr. E. Tommasi di Vignano
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. art. 8, comma 1, D.lgs. 28/10.: “al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.
Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento”. pagina 5 di 8 2 Lo stesso invito all'adesione deve contenere taluni requisiti formali e, in particolare: i) l'indicazione dell'oggetto della controversia;
ii) l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile;
iii) la certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito ad opera dell'avvocato che formula l'invito. 3 La stessa convenzione di negoziazione, a conferma dell'essenzialità del passaggio procedurale consistente nell'impegno reciproco delle parti ad intraprendere la procedura di negoziazione assistita, deve contenere taluni elementi tassativi, che, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 cit. sono i) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore pagina 6 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. DR. EUGENIA TOMMASI DI VIGNANO
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I DO
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
EN EF, presso il cui studio in Via Baratieri, 53 38068
Rovereto ITALIA ha eletto domicilio, come da mandato difensivo in atti;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. ZILIOLI TITO, presso il cui studio in CORSO
PORTA NUOVA, 11 VERONA ha eletto domicilio, come da mandato difensivo in atti;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
DI PARTE ATTRICE
Nel merito:
Accertare e di chiarare:
1. che in data 17.04.2021, in qualità di terzo trasportato Parte_1 sull'autovettura FIAT Tipo, targata GE654FR di proprietà di e Controparte_2 condotta dal veni va coinvolto in un sinistro stradale;
Persona_1
pagina 1 di 8 2. che dal sinistro stradale il Sig. ha riportato numerosi traumi che CP_3 hanno lasciato un danno biologico riscontrato dal perito medico legale dott.
n 40 – 42 %; Persona_2
3.che sulla base dell'invalidità permanente al Si g. va riconosciuto Parte_1 un risarcimento del danno così quanti ficato:
ITT 100% 90 GG. X 100,00 € 8.820,00
ITT 50% 90 GG. X 100,00 € 4.410,00
DANNO 42 % € 181.500,00 Parte_2
DANNO 1/4 € 45.375,33 Pt_3
TOTALE DOVUTO € 240.105,33
Oltre a spese legali anticipate per € 6.439,70
4. che l'assicurazione convenuta ha riconosciuto al una somma di € Parte_1
54.000,00 che lo stesso ha trattenuto a titolo di acconto sulla maggiore spettante;
5. Condannare la convenuta al pagamento al Sig. della somma pari Parte_1
a € 192.545,03 o quella maggiore o minore che emergerà in corso di causa, quale risarcimento della diminuzione della capacità lavorativa, del danno biologico e delle spese mediche varie e di perizia anticipate dalla stessa, derivante dai fatti riportati in narrativa detratto l'acconto già ricevuto;
Con vittoria di spese ed onorari d'avvocato, oltre CPA e IVA.
DI PARTE CONVENUTA
IN RITO
- in via pregiudiziale: si chiede all'Ill.mo Giudice adito di ordinare, ex art. 102
c.p.c., a parte attrice l'integrazione del contraddittorio nei confronti della proprietaria del veicolo Fiat Tipo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro, in quanto litisconsorte necessaria;
- sempre in via pregiudiziale: si chiede all'Ill.mo Giudice adito di ordinare a parte attrice l'avvio della procedura di negoziazione assistita, assolvendo in tal modo alla condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12.09.2014, n.
132 convertito con l. del 10.11.2014, n. 162.
NEL MERITO:
- in via principale: rigettare tutte le domande risarcitorie avanzate da parte attrice nei confronti della in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, ritenendo completamente satisfattiva la somma pagina 2 di 8 di € 54.000,00, già corrisposta ante causam dalla Compagnia assicurativa al
Sig. a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
Parte_1
IN OGNI CASO:
- spese e compensi di causa integralmente rifusi, rimborso forfettario al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem
(cfr. Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del
4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata
(Cass. n. 17145/06; Cass. Sez. 3, n. 22801 del 28/10/09; Cass. Sez. 2,
n. 5241 del 04/03/11); richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti (cfr. anche, nel medesimo senso,
Cass. ord. 22562 del 07/11/2016; Cass. n. 9334 del 08/05/2015); richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del Presidente della
Corte d'Appello di Venezia, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del pagina 3 di 8 primo Presidente della Corte di Cassazione sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili;
richiamato integralmente per relationem il contenuto dell'atto di citazione dell'attore Parte_1
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di risposta Controparte_1
ritenuta, nel merito, la fondatezza dell'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda attorea per mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita, come sollevata ex art. 3, 1 comma,
D.L. 132/14;
richiamato il contenuto del D.L. 12/09/14, n. 132, convertito in L.
10/11/14 n. 162 e, in particolare, il contenuto dell'art. 3 della richiamata disciplina, secondo il quale “l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”;
osservato, in generale, che l'accordo stragiudiziale cui tende la procedura di negoziazione assistita viene raggiunto tramite un'attività di
'negoziazione', centrata sulla gestione tecnica delle rispettive pretese giuridiche;
osservato, infatti, che la negoziazione assistita differisce sotto il detto profilo dalla mediazione ex D.Lgs. 28/10, intesa quale percorso di ripristino della comunicazione tra le parti, che si giova dell'ausilio del mediatore per mettere a fuoco non solo e non tanto le originarie posizioni giuridiche vantate, quanto i reali interessi sottesi alla lite;
rilevato, invero, che l'oggetto primario dell'attività di negoziazione assistita si traduce nella gestione sul piano tecnico-giuridico delle pretese vantate dalle parti vantate in prospettiva conciliativa, sicché: i) lo strumento non pone l'accento sulla risoluzione del conflitto intersoggettivo che dà origine alla controversia, né presuppone un processo di riavvicinamento personale delle parti;
ii) la comunicazione e l'ascolto della controparte sono sostituite dalle tecniche di negoziazione, che pongono al centro della procedura gli aspetti giuridici sostanziali e pagina 4 di 8 processuali sottesi alla lite, per lo più trasfusi in atti scritti;
osservato, pertanto, che, a differenza della mediazione, che pone al centro del meccanismo conciliativo le stesse parti in lite (da cui discende anche la natura personalissima della mediazione e il requisito della presenza delle parti sostanziali agli incontri di mediazione), la negoziazione assistita è incentrata sulle pretese giuridiche vantate sul piano sostanziale e sui profili processuali connessi alle pretese stesse;
evidenziato, in particolare, che, nella negoziazione assistita il difensore dell'attore (quale parte interessata a soddisfare la condizione di procedibilità), successivamente all'invio dell'invito alla controparte ad aderire alla procedura di negoziazione assistita, è chiamato a redigere per iscritto la 'convenzione di negoziazione assistita', nella quale egli deve trasfondere quanto richiesto dalla peculiare disciplina qui in esame
(cfr., in particolare, l'art. 2, commi 2 e 4; l'art. 3 e l'art. 4, comma 1 e 2), certificando altresì l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità;
osservato che la detta 'convenzione di negoziazione assistita' (cfr. art. 2,
L. 162/2014) consiste in documento scritto, concluso con l'assistenza di uno o più avvocati, mediante il quale le parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una lite tra loro insorta tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo, sicché, a differenza della procedura di mediazione obbligatoria, che richiede necessariamente lo svolgimento di uno o più incontri verbali tra le parti alla presenza del mediatore1, nella negoziazione assistita tale componente di presenza delle parti ed oralità è assolutamente marginale ed eventuale, poiché
l'istituto privilegia il ruolo tecnico del difensore, il cui compito centrale integra financo la denominazione dell'istituto in termini di “negoziazione assistita da uno o più avvocati”; osservato, pertanto, che grava sulla parte interessata a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 3 D.L. 132/14 l'esecuzione di alcuni adempimenti tassativi, che sono, in prima battuta, l'invito alla controparte ad aderire alla procedura di negoziazione assistita2 e, in seconda battuta, la redazione della convenzione di negoziazione assistita, che – come visto sopra - la legge definisce in termini di
“…accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite
l'assistenza di avvocati iscritti all'albo” (art. 2, comma 1, L. 162/2014), cui può eventualmente seguire il perfezionamento di un accordo conciliativo ovvero la chiusura della procedura con esito negativo;
osservato che, nel caso di specie:
- è pacifico in causa che l'attore abbia inviato alla convenuta l'invito ad aderire alla procedura di negoziazione assistita (cfr.doc 11 attoreo);
- è altresì pacifico in causa che ha aderito Controparte_1 all'invito (cfr. doc. 4 della convenuta);
- è parimenti pacifico in causa che, dopo l'adesione in data 29/04/24 di all'invito attoreo, parte attrice, nonostante i Controparte_1
due solleciti successivamente provenuti della stessa compagnia in data
4/07/24 e 26/07/24 (doc.ti 5.1 e 5.2 della convenuta), non ha mai inviato alla controparte la convenzione di negoziazione assistita, che l'art. 2, comma 1, L. 162/2014 definisce in termini di “accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo”)3, come inequivocamente affermato nell'odierna udienza di discussione orale dallo stesso difensore dell'attore;
ritenuto che l'omissione dell'invio di tale 'convenzione', che ha precisi contenuti formali ma anche una rilevanza prettamente sostanziale (cfr. nota 3, qui nel testo), non possa essere supplita dall'odierna richiesta del procuratore di parte attrice di rincominciare l'iter con l'invio a controparte di nuovo invito alla negoziazione assistita (cfr. verbale dell'odierna udienza), tenuto conto che, nella prospettiva della disciplina sulla negoziazione assistita, il passaggio consistente nell'impegno formale delle parti di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia su un determinato oggetto, tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo ed entro un certo termine, è l'unico strumento attraverso il quale le parti (e, in particolare, l'attore, unica delle due parti interessata a soddisfare la condizione di procedibilità) dimostrano la diligenza richiesta dalla legge per intraprendere efficacemente - ed eventualmente concludere con l'accordo conciliativo
- la procedura di negoziazione assistita, quale strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla giurisdizione (alternative dispute resolution - ADR);
osservato, quindi, che l'attore, onde conservare gli effetti collegati all'invito della negoziazione assistita, avrebbe avuto l'onere di attivarsi con immediatezza e di svolgere con tempestività, entro un tempo ragionevolmente contenuto, gli atti necessari a promuovere la conclusione della convenzione di negoziazione, ciò valendo anche se la legge non determina tale termine, che deve tuttavia considerarsi congruo, salvo circostanze eccezionali, nella misura massima stabilita per lo stesso espletamento della procedura (e cioè di tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti), decorso il quale - a fortiori ove sia stato instaurato il giudizio e sia stata sollevata dalla parte convenuta l'improcedibilità della domanda - alla parte attrice
è preclusa la possibilità di rimediare alla propria precedente condotta a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;
ii) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro. pagina 7 di 8 inerte (in tal senso cfr. anche Trib. Catania sez. III, 15/09/2024; Trib. Reggio
Emilia n. 688 del 28/05/21; Trib. Siracusa n. 1158/22 del 16/06/22; Trib. Roma
n 17054/2021 del 03/11/21);
ritenuto, pertanto, che l'omesso invio alla controparte della convenzione di negoziazione assistita successivamente all'adesione della convenuta all'invito attoreo (e a ben 2 ulteriori solleciti della compagnia medesima a proseguire) si traduca nella prova della mancanza di diligenza dell'attore rispetto al soddisfacimento della condizione di procedibilità;
ritenuto, conseguentemente, che tale omissione dell'attore determini l'improcedibilità della domanda attorea, ai sensi dell'art. 3 L. 162/14;
ritenuto che, a fronte della richiesta della convenuta, eccepita l'improcedibilità della domanda attorea, di “…ordinare a parte attrice
l'avvio della procedura di negoziazione assistita, assolvendo in tal modo alla condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12.09.2014, n.
132 convertito con l. del 10.11.2014, n. 162” (cfr. comparsa di risposta, sub conclusioni), possa dichiararsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda attorea.
2) dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Verona, 18/12/2025
IL GIUDICE
Dr. E. Tommasi di Vignano
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. art. 8, comma 1, D.lgs. 28/10.: “al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.
Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento”. pagina 5 di 8 2 Lo stesso invito all'adesione deve contenere taluni requisiti formali e, in particolare: i) l'indicazione dell'oggetto della controversia;
ii) l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile;
iii) la certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito ad opera dell'avvocato che formula l'invito. 3 La stessa convenzione di negoziazione, a conferma dell'essenzialità del passaggio procedurale consistente nell'impegno reciproco delle parti ad intraprendere la procedura di negoziazione assistita, deve contenere taluni elementi tassativi, che, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 cit. sono i) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore pagina 6 di 8