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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/07/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Ignazio Tamponi Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 4588 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024, promosso da:
nata a [...], il23/07/1982, elettivamente Parte_1
domiciliata in Villacidro, presso lo studio dell'Avv. PITTAU ANTONELLA che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente contro
nato a [...], il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato in VIA CUGIA, 34 CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. MADEDDU MARINELLA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale: che la S.V. Ill.ma, accogliendo l'istanza di rinunzia delle parti e dei rispettivi procuratori all'udienza di comparizione personale nonché la richiesta di trattazione scritta dell'udienza fissata per il 21.01.2025 VOGLIA pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 15.05.2004 nel Comune di Villacidro iscritto nell'Ufficio dello Stato
Civile Atto nr. 5 Parte 1, sussistendo già da tempo le condizioni previste dall'art.
3. n.2 lett. b) della
L. 898/70 e succ mod. per lo scioglimento del vincolo matrimoniale. La separazione dei coniugi omologata il 20.11.2018 si è protratta ininterrottamente fin dal 24.10.2018, data di comparizione nanti il Presidente del Tribunale di Cagliari, sino ad oggi, senza che mai sia intervenuta riconciliazione o ripresa della convivenza.
a) pronunciare, ai sensi dell'art.
3. n.2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e succ mod. lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalla Signora e dal Sig. il Parte_1 Controparte_1
15.05.2004 nel Comune di Villacidro iscritto nell'Ufficio dello Stato Civile Atto nr. 5 Parte 1
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza CONDIZIONI a) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi alla loro cura, istruzione ed educazione;
b) I figli e Per_1 Per_2
continueranno a risiedere e ad abitare con la madre nella casa di residenza ed il Sig. potrà CP_1
esercitare il diritto di visita e tenere con sé i figli quando lo desidera, anche quotidianamente e anche con pernottamento presso la propria abitazione, compatibilmente con le esigenze scolastiche,
fisiche e di salute del bambino. c) I figli ed verranno affidati ad entrambi i Per_2 Per_1
genitori, e continueranno a ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, manterrà con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conserverà con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. d) I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figli relative alla salute, all'educazione e all'istruzione tenuto conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio e limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente. e) stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio pari ad euro Controparte_1
175,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di ottobre di ogni anno, e disporre che contribuirà in ragione del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli preventivamente concordate tra i coniugi e documentate;
f) dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e di aver definito con il presente atto ogni questione economica e patrimoniale derivante dal matrimonio;
g) con compensazione di spese e competenze del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e con ricorso Parte_1 Controparte_1
depositato dalla in data 16/07/2024, con note di trattazione scritta depositate in data Pt_1
20.02.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio alle conclusioni indicate in epigrafe.
Il Giudice, con ordinanza resa in data 21.01.2025 ha provveduto ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. in conformità agli accordi tra le parti, inoltre non essendoci necessità di ulteriore istruzione, ha trattenuto la causa in decisione.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (il 24.10.2018) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 16.07.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta. Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
[...]
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a VILLACIDRO il 15/05/2004 tra nata a [...], il [...] e Parte_1 Controparte_1
nato a [...], il [...], mandando al competente Ufficio dello
Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 5, parte I, anno 2004 - Comune di
VILLACIDRO).
Sull'accordo delle parti:
2. dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ed ad entrambi i Persona_3 Persona_4
genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi alla loro cura, istruzione ed educazione;
3) I figli e continueranno a risiedere e ad abitare con la madre nella casa di Per_1 Per_2
residenza ed il Sig. potrà esercitare il diritto di visita e tenere con sé i figli quando lo CP_1
desidera, anche quotidianamente e anche con pernottamento presso la propria abitazione,
compatibilmente con le esigenze scolastiche, fisiche e di salute del bambino.
4) I figli ed continueranno a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione e Per_2 Per_1
istruzione e manterranno con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conserverà con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
5) I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figli relative alla salute, all'educazione e all'istruzione tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio e limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
6) Pone a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in Controparte_1
favore di ciascun figlio pari ad euro 175,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT a decorrere dal mese di ottobre di ogni anno, e disporre che contribuirà in ragione del 50%
alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli preventivamente concordate tra i coniugi e documentate;
7) dà atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e con il presente atto hanno definito ogni questione economica e patrimoniale derivante dal matrimonio;
8). compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
23/6/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti
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