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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2563 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo
Coppola all' udienza del 2.4.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 18041/23 R.G. tra nato il [...] a [...], Parte_1
rappresentato e difeso giusta mandato nel fascicolo telematico dall'avv. Pasquale
Biondi
RICORRENTE contro in persona di nella qualità Controparte_1 CP_2
di institore giusta procura per atto Notar del 13 marzo 2023 rep. 1885, Persona_1
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele De Luca Tamajo e dall'avv. Giovanni
Ronconi
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato in data 10.10.23 il ricorrente conveniva in giudizio CP_1
esponendo:
[...]
− Di lavorare dal 02/08/2006 alle dipendenze della convenuta ed inquadrato, per il periodo dal 01/01/2012 al 30/06/2012, nella figura professionale di
Macchinista - Livello professionale/Parametro retributivo D2-Tecnici
Specializzati, per il periodo dal 01/07/2012 al 31/07/2012 nella figura professionale di Macchinista - Livello professionale/Parametro retributivo D1- Tecnici Specializzati, per il periodo dal 01/08/2012 a tutt'oggi nella figura professionale di Macchinista - Livello professionale/Parametro retributivo B1-
Tecnici Specializzati di cui ai CC.CC.NN.LL. Mobilità Area Attività
Ferroviarie;
− Che la retribuzione corrisposta per le giornate di ferie era stata calcolata in misura inferiore al dovuto in quanto l'azienda aveva escluso dalla base di calcolo della retribuzione giornaliera elementi retributivi fissi corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta dal ricorrente quali, per intero, la voce denominata “l'indennità di assenza dalla residenza” e, per la parte variabile, la voce “l'indennità di utilizzazione professionale”;
− Che tali indennità erano erogate erano erogate per ogni giornata di effettiva presenza;
− Di aver chiesto l'adeguamento dell'indennità corrisposta nei periodi di ferie alla retribuzione versata nei normali periodi di lavoro e ha richiesto, altresì, il pagamento delle differenze retributive maturate che, però, non era stato riscontrato dalla convenuta;
− Che la retribuzione come determinata era illegittima perché nel concetto di normale retribuzione, erogata durante il periodo annuale di ferie, doveva comprendersi ogni emolumento fisso e continuativo ed in particolare quelli connessi all'espletamento delle mansioni svolte, ad esclusione dei soli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie;
− che l'importo dovuto, tenuto conto delle giornate di ferie godute come indicate nelle buste paga in atti, per il periodo dall'01/01/2012 al 30/04/2023 ammontava ad € 11.117,73.
Tanto premesso, richiamata la disciplina collettiva ed eurounitaria di riferimento, chiedeva:
1. Accertare la nullità e/o la inopponibilità all'istante, per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria, del combinato disposto degli artt. 31.5 e 31.6 dei Contratti Collettivi integrativi Aziendali 2012 e 2016 del Gruppo
Ferrovie dello Stato, nella parte in cui limitano, per il personale di macchina l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 12,80, nonché degli artt. 77, punto
2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del
16.12.2016, laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
2. Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'istante della somma di € 11.117,73, per le causali espresse nel presente ricorso, ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, in applicazione dell'art. 2099 Cod. Civ. e dell'art.36 Cost.;
3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subìto per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto
Avvocato, che ne è creditore.. si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 7.12.23 con la Controparte_1
quale resisteva alle opposte pretese con varie argomentazioni, concludendo per il rigetto. Ricostruita la storia e la struttura delle indennità reclamate, osservava che l'impresa, nella retribuzione dei lavoratori, si era attenuta alle disposizioni della contrattazione collettiva di settore. Precisava, in particolare che l'indennità di utilizzazione professionale (IUP), già composta da una parte fissa, una parte variabile e una cd. “media di impianto”, era stata soppressa nella parte fissa, sostituita dal nuovo
Salario di Produttività, concordato tra le parti collettive e corrisposto anche nelle giornate di ferie;
che la corresponsione della IUP variabile era legata ad esigenze del tutto contingenti ed eccezionali mentre, al lavoratore in ferie, era comunque garantita la remunerazione della IUP fissa (oggi Salario di Produttività) e della IUP giornaliera
(precedente IUP media di impianto). Sottolineava, poi, che la IUP variabile veniva corrisposta solo nelle giornate di effettivo servizio
Concludeva che, nei giorni di ferie, il macchinista percepiva il salario di produttività, comprensivo della vecchia IUP fissa e la IUP giornaliera, così come in tutti i giorni in cui non era impegnato in attività di conduzione.
Quanto alla indennità per l'assenza dalla residenza, precisava che aveva sostituito la previgente indennità di trasferta, introdotta dalla contrattazione collettiva, che l'aveva esclusa espressamente dal calcolo degli istituti di legge e di contratto.
Pertanto, richiamata, a sua volta, la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea sulla struttura della retribuzione feriale, affermava, in definitiva, che tutti gli elementi retributivi erano stati presi in considerazione nel caso di specie e che non si era realizzato alcun effetto dissuasivo della fruizione delle ferie.
In subordine, eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, d. lgs. n. 66/2003, per violazione degli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost., ritenendo gli esiti della pronuncia richiesta lesivi del principio di libertà sindacale e di libertà di impresa. Chiedeva, inoltre, estendersi l'eventuale declaratoria di nullità a tutte le clausole riguardanti le indennità suddette, in forza della clausola di inscindibilità prevista dal CCNL. Infine, eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati.
Tanto premesso, richiamati gli accordi e le norme collettive di riferimento chiedeva che questo giudice volesse dichiarare:
(i) nel merito: rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto;
(ii) in via subordinata, ove codesto Ill.mo Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003,
Voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo, attuativo della Direttiva 2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate ex adverso, nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la sentenza 15 settembre 2011, e altri c. Per_2
IS Airways plc, causa C-155/10, per contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost.;
(iii) ancora in via subordinata, nell'ipotesi in cui venga ipotizzata la nullità delle clausole contrattuali invocate da controparte, dichiarare altresì la nullità e/o la inefficacia e/o la risoluzione delle clausole contemplative delle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni incidenza di queste sulla retribuzione feriale con conseguente rigetto delle domande avversarie.
(iv) In via ancor più gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande, ridurre l'eventuale condanna della società all'unica domanda quantificata in ricorso
(in particolare, in relazione all'anno 2019), debitamente ridotta secondo le censure mosse ai criteri di calcolo adottati da controparte.
(v) Infine, in via assolutamente residuale, ove dovesse superare le censure formulate in relazione alla mancata quantificazione, voglia ridurre la condanna della società nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione di cui al par 9 della memoria, senza riconoscimento alcuno rispetto ad emolumenti maturati in data anteriore al
15.11.2018.
(vi) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Alla udienza del 2.4.25 questo giudice pronunciava sentenza.
*****
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale in ragione dei più recenti e consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge 92/2012 e del dlgs 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicchè, per tutti i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948 n.4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (in tal senso Cass. n. 26246/2022, successivamente anche Cass. nn.
29831/2022; 30957/2022; 30958/2022; 30957/2022; 36066/2022 e n. 36108/2022).
In applicazione di tale principio, nessun credito è nella specie prescritto.
Nel merito, il ricorso è fondato e va pertanto accolto dovendosi includere nella nozione di retribuzione qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore.
La Corte di Cassazione (ord. 25840/24) la quale ribadito che: “…la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale…ha precisato che con l'espressione <> contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, <
13/01/2022 nella causa C-514/20).
5.1. …la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE…, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore... Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore…
5.3. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
5.4. E' opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata,
“che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione
UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del
2012).
5.5. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina
Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato
FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C106/89 Marleasing p. 8, CGUE
14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von CP_3
Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa p. 51, tutte citate da Cass. n. CP_4
22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
Peraltro, la questione era già chiara a seguito della sentenza della Corte di Cassazione
n. 13425/2019 del 17.5.2019 (e successive sentenze n. 22401 del 15/10/2020, n.
18160/2023 del 26.6.2023 e n. 19633/2023) la quale ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa nazionale ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza, su di essa, delle voci retributive variabili.
In particolare, la Suprema Corte ha osservato: “"che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore
...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto
24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto
25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R.
Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base
(sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia….
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
Sussiste, dunque, una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore
(cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589).
Quanto alla necessità di includere ogni voce retributiva, senza necessità della analisi di una concreta efficacia dissuasiva al godimento delle ferie della mancata inclusione, la stessa si evince dalla medesima sentenza Williams che contrappone:
1) il diritto di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (punti 23 e 24) e dunque di includere qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore….
2) agli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
In questa ottica deve essere letta l'espressione il diritto del lavoratore, ricordato al punto 19 di questa sentenza, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (punto 23). Sono paragonabili, dunque da includere, quelle di cui al punto
1 e non quelle di cui al punto 2. La Corte di giustizia ha espressamente ricordato (punto 19 della Sentenza come abbia “già avuto occasione di precisare che Per_2
l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e a., Racc. pag. I-2531, punto 50, Persona_3
nonché e a., cit., punto 58)”. Persona_4
Applicando i principi riportati alle indennità di cui è causa, deve rilevarsi come le stesse sono intrinsecamente correlate alla presenza del lavoratore e, dunque, con palese evidenza, allo svolgimento delle sue mansioni che è l'unica ragione della sua presenza al lavoro. Ciò già basta per accogliere la domanda posto che, ovviamente, si deve tener conto della correlazione alle mansioni non quando l'istante è in ferie (e dunque le mansioni non le svolge) ma quando è in servizio. Tale conclusione è assolutamente peraltro in linea con il precedente di cui alla sentenza Z.J.R. Lock, (C-539/12) della
Cgue dove è stata ritenuta non conforme al diritto dell'Unione la mancata inclusione nella base di calcolo della retribuzione del periodo di ferie, la indennità percepita per le ore di volo (ovviamente nel periodo in cui il lavoratore non era in ferie).
Nel caso di specie, in ordine all'indennità di utilizzazione professionale (cd. IUP), osserva che la stessa sia decurtata solo parzialmente (per la sola parte Controparte_1
variabile) durante la fruizione delle ferie, che non ne risulterebbe, in concreto, scoraggiata.
Tale decurtazione è illegittima.
Come osservato, nei precedenti richiamati, assolutamente condivisibili in fatto e diritto, la quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Il vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In tale ottica risulta decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Tale raffronto deve operarsi non già in riferimento all'intero anno di retribuzione
(come effettuato dalla società convenuta), ma va calato nel breve periodo, con riferimento alla retribuzione giornaliera (considerato che le ferie sono richieste a giornate) ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Si tratta di elementi tali da evidenziare, ad avviso di codesto giudicante, una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alla IUP variabile.
Del resto, è pacifico che l'indennità in questione sia correlata allo specifico status professionale del lavoratore, il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale sopra delineato è quello della tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e la retribuzione percepita nei periodi di effettivo lavoro.
Nei medesimi termini anche le censure relative all'indennità di assenza dalla residenza vanno disattese, trattandosi di componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione, delineato dalla giurisprudenza sopra riportata.
Essa è volta a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale
– bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede. Giova, infatti, rammentare come l'art. 77 co. 2 CCNL riconosca detta voce al
“personale mobile”, in ragione dell'assenza dalla residenza di lavoro, in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo “misure orarie” specificamente indicate.
In effetti, tenuto conto delle mansioni di macchinista svolta dal ricorrente, anche alla luce degli statini in atti, deve ritenersi che le indennità in contestazione siano volte a compensare una particolare modalità di esecuzione della prestazione.
Peraltro, le indennità esaminate costituiscono, e sono connesse, o alle modalità peculiari di svolgimento delle mansioni di macchinista e sono volte a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni stesse che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario delle indennità medesime, incluse nel calcolo della retribuzione complessiva dovuta.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica delle disposizioni contrattuali in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma solo a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione
Pertanto, tali voci retributive vanno a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse mansioni e sono, quindi, assimilabili a quelle
“integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali” che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
In ultima analisi, deve ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva che escludono o, meglio, non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, sono in contrasto con le norme di legge interne di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale, con conseguente nullità.
Applicando i principi suddetti alle ulteriori indennità di cui è causa, le stesse sono correlate alla presenza del lavoratore e, dunque, con palese evidenza, allo svolgimento delle sue mansioni.
Tutto ciò basta per accogliere la domanda posto che, ovviamente, si deve tener conto della correlazione alle mansioni non quando l'istante è in ferie (e dunque le mansioni non le svolge) ma quando è in servizio.
Tale conclusione è assolutamente peraltro in linea con il precedente di cui alla sentenza
Z.J.R. Lock, (C-539/12) della Cgue dove è stata ritenuta non conforme al diritto dell'Unione la mancata inclusione nella base di calcolo della retribuzione del periodo di ferie, la indennità percepita per le ore di volo (ovviamente nel periodo in cui il lavoratore non era in ferie).
Quanto alla questione relativa alla libertà sindacale deve solo ribadirsi come la contrattazione non sia libera, ovvero negozialmente autonoma nella determinazione delle condizioni economiche essenziali del rapporto di lavoro, ma sia obbligata a rispettare le disposizioni normative, nel caso di specie violate.
Quanto al legittimo affidamento deve solo rilevarsi come non si possa porre affidamento, per cui si tratta di illegittimo affidamento, nella violazione di disposizioni eurounitarie ed in specie di una normativa del 23 novembre 1993 (cfr art 7 della direttiva 93/104/CE, solo sostituito dalla direttiva 2003/88/CE) che il contratto collettivo successivo è tenuto a rispettare.
Quanto alla clausola di inscindibilità contenuta nel CCNL Mobilità del 2012 e del
2016, deve solo ricordarsi che la nullità di singole clausole dei contratti, vista la sostituzione con norme sovraordinate, non può avere alcun effetto sui contratti posto che la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (art. 1419, comma 2, c.c.).
Pertanto, va dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi computato nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie,
l'importo dovuto per le indennità sopra elencate con disapplicazione delle clausole contrattuali nulle ( e cioè dell'art. 25, comma 6, dell'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e dell'art. 72, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e dell'art. 34, punto 8.4, del Contratto Aziendale di Gruppo FS
Italiane del 16.04.2003; dell'art. 31, punto 6, dell'art. 68, punto 1.1, e dell'art. 77, punto
2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del
Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016; dell'art. 30, comma 6, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività
Ferroviaria del 16.12.2016).
Deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci “indennità di assenza dalla residenza”, “indennità di utilizzazione professionale”, nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie e la convenuta condannata al versamento degli importi richiesti dall'istante in misura corrispondente agli ultimi conteggi depositati, che appaiono privi di errori formali o di calcolo e pari ad €. 10.806,20.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
1) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'istante di €. 10.806,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli importi ricapitalizzati di anno in anno dal dì del dovuto di ciascuno di essi all'effettivo soddisfo;
2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite dell'istante che si liquidano in € 2695,00, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, oltre rimborso di €. 118.50 a titolo di contributo unificato, con attribuzione ai difensori costituiti.
NAPOLI, lì 2.4.25
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)