Sentenza breve 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 13/10/2025, n. 6692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6692 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06692/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03352/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3352 del 2025, proposto da:
Tecnocostruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Prozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti - ACaMIR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Valeria Torrieri e Fabio Mattia Festa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso la sede dell'Agenzia in Napoli alla Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale, Isola C3;
nei confronti
Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro e Regione Campania, non costituite in giudizio;
Unyon Consorzio Stabile s.c. a r.l., Pontedil s.r.l., Ingesca s.r.l. ed Msm Ingegneria s.r.l., non costituite in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità del silenzio
e per l'accertamento dell’obbligo di provvedere sull'istanza inviata a mezzo pec in data 29 aprile 2025, con cui la esponente ha invitato ACaMIR a procedere alla verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicataria nella gara per affidamento dell'appalto integrato avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione di tutti i lavori necessari alla realizzazione dell'intervento denominato “aumento resilienza rete stradale secondaria: fondovalle tammaro - completamento strada a scorrimento veloce”. Strada a Scorrimento Veloce “Fondo Valle Tammaro – S. Croce del Sannio – Castelpagano – Colle Sannita – Tratto intermedio Castelpagano – S. Croce del Sannio – 1° Lotto Funzionale – 3° Stralcio” - cup: G81B07000300007 – CIG : 9738861A54.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti - ACaMIR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 il dott. GI OS e uditi per l'Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti - ACaMIR gli avvocati Valeria Torrieri e Fabio Mattia Festa, dando atto che il difensore della ricorrente ha chiesto con nota depositata l'8/10/2015 il passaggio in decisione del ricorso;
Premesso che:
- la Società ricorrente, collocata al secondo posto della graduatoria di gara, è insorta avverso il silenzio serbato dall’Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti - ACaMIR sulla sua istanza del 29/4/2025, dal contenuto in epigrafe indicato;
- l’Agenzia, costituitasi in giudizio, ha esibito la determinazione del Direttore Generale del 7/10/2025 n. 391, con cui si è preso atto “ dell'esito regolare dei controlli sul possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016 effettuati sull’aggiudicatario e dell'efficacia dell'aggiudicazione, disposta con la precedente Determinazione
Direttoriale n. 716/2023 ”;
- in ragione di ciò, con la nota depositata l’8/10/2015 la ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che quanto documentato determina la cessazione della materia del contendere, risultando soddisfatta la pretesa azionata che, nell’azione avverso il silenzio, si rivolge all’adozione di un provvedimento espresso, di segno positivo o negativo;
Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, che se ne giustifica la compensazione per la ricorrente e l’ACaMIR, dichiarandole irripetibili nei confronti delle altre parti, per la connotazione della vicenda illustrata dall’Agenzia, nel rappresentare che il sub-procedimento di verifica dei requisiti era stato avviato dall’Amministrazione in data 8/1/2024, prima della notifica del ricorso, risultando mancante il certificato dei carichi pendenti della mandante del RTP, non rilasciato dal sistema FVOE, richiesto e sollecitato all’ Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale n. 1 di Roma (cfr. la relazione del RUP depositata);
Ritenuto che la cessazione della materia del contendere palesa la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, rinvenibile nella specie nell’elusione del termine di 30 giorni, ex art. 2 della legge n. 241/90, per fornire riscontro all’istanza del privato (allorquando il privato vanti una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni, qualunque esse siano, dell’Amministrazione);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di giudizio tra la ricorrente e l'ACaMIR, dichiarandole irripetibili nei confronti delle altre parti, ponendo a carico dell'Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti - ACaMIR il rimborso in favore della ricorrente del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI ON, Presidente
GI OS, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI OS | VI ON |
IL SEGRETARIO