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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/05/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 956 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci a seguito dell'udienza del 20.05.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), nato il [...] in [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in frazione Tottea s.n.c., elettivamente domiciliato in Teramo Piazza Garibaldi n.
46, presso lo studio dell'Avv. Mattia Marroni, (C.F. CodiceFiscale_2
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e Per_2
anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
e (cf. – Email_2 Parte_2 CodiceFiscale_4
–) elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, Email_3
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“-Accertare la sussistenza del nesso di causalità tra l'attività professionale svolta dal sig. e la patologia/malattia professionale lamentata – sindrome da conflitto Parte_1 subacromiale con associata tendinopatia a livello della cuffia dei rotatori a carico della spalla sinistra – e, per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dei benefici economici connessi alla malattia/patologia riscontrata, ossia incremento della rendita - già percepita e pari al 27% - nella misura di n. 4 punti percentuali per la CP_1 patologia/malattia professionale oggetto del presente giudizio, dalla data di presentazione della domanda amministrativa datata 01/03/2023, oltre interessi legali e moratori nonchè rivalutazione monetaria, il tutto fino al saldo. Salvi ed impregiudicati eventuali riconoscimenti di ulteriori malattie professionali che andrebbero ad aumentare la quantificazione del danno patito e, dunque, l'importo della rendita utilmente erogabile in favore dell'istante.
-Con vittoria di spese e compensi professionali, in relazioni ai quali – tanto per le spese vive che per i compensi professionali – lo scrivente procuratore si dichiara antistatario. “
Parte resistente:
“nel merito: rigettare la domanda proprosta dal ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni. Spese vinte.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, , già Parte_1
titolare di rendita nella misura del 27%, con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in CP_1 data 04.05.2024, conveniva in giudizio l' , al fine di vedersi accertata la natura CP_1
professionale della denunciata malattia- Tendinopatia spalla sinistra- presentata in via amministrativa in data 01.03.2023 (n. 519333825) e non accolta dall' , nonché CP_1 condannare l' alla liquidazione delle prestazioni di legge in conseguenza del danno CP_1
biologico permanente subito nella misura da stabilirsi attraverso CTU.
A sostegno della domanda deduceva:
- di aver svolto sia in qualità sia di dipendente che di titolare di ditta individuale, lavori nel campo dell'edilizia;
- che, in particolare, nel corso della sua vita lavorativa: 1) sollevava blocchi di cemento del peso oscillante tra i 30 ed i 35 Kg e pietre del peso fino a 50 Kg per la realizzazione di muri;
2) nel periodo tra il 1988 ed il 1993 durante le lavorazioni all'interno di gallerie, come addetto alla realizzazione delle casseformi ( involucro dentro cui viene effettuato il getto del calcestruzzo allo stato fluido), lunghe fino ad 8 metri, apponeva viti di grandi dimensioni, necessarie per l'ancoraggio, con l'utilizzo di una pistola ad aria compressa del peso di 7/8 kg, per 7/8 ore al giorno e 5/6 giorni la settimana, con la forza necessaria per garantire un migliore fissaggio delle viti alle tavole;
3) utilizzava anche il martello demolitore per scavare
2 nel cemento e romperlo, con continua sollecitazione delle spalle per via della forza necessaria a mantenerlo e per le vibrazioni derivanti dall'azione demolitrice;
4) le predette operazioni non venivano svolte in posizioni piane;
5) nel periodo successivo si era dedicato alla posa in opera delle mattonelle lavorando per 8 ore al giorno su 6 giorni la settimana, in ginocchio e piegato/curvo su se stesso, tanto che per il dolore alle spalle intervallava tali operazioni con altre ma sempre determinanti la medesima sollecitazione all'arto superiore (ad esempio caricare a spalla sacchi di cemento);
- che a fronte della sintomatologia dolorosa avanzava domanda in via amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale rigettata dall' per insussistenza del nesso CP_1
causale tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata;
- che il gravame promosso si concludeva con Collegiale medica discorde.
1.2. In data 12.09.2024 si è costituito in giudizio l' Controparte_1
, chiedendo preliminarmente la riunione al giudizio iscritto al n.
[...]
di RG 616/2024 pendente dinanzi altro Magistrato, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, avente ad oggetto prestazioni previdenziali per il riconoscimento di altra MP
(sovraccarico delle caviglie e dei piedi dx e sn caso 519336713) e nel merito resistendo al ricorso del quale ne chiedeva il rigetto.
In particolare, l'Istituto ha rilevato che, dall'anamnesi lavorativa del ricorrente e dagli accertamenti clinico-strumentali eseguiti, non risultavano postumi permanenti indennizzabili di natura professionale, così come anche accertato nella relazione del Dirigente Medico
Controparte_3
Inoltre, ha rappresentato come dall'esame del DVR, si evidenziasse un indice OCRA corrispondente alla fascia di rischio verde ovvero <> ed una esposizione a vibrazioni mano-braccio HAV inferiore a livello d'azione.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 26.11.2024, il Giudice, preso atto della richiesta di riunione, considerato che i due giudizi, per quanto connessi sotto il profilo soggettivo, si trovavano in fasi processuali diverse, rigettava l'istanza.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale ed all'esito della espletata CTU medico legale è stata rinviata all'udienza del 20.5.2025 per discussione.
3 L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note insistendo nelle conclusioni ed istanze formulate, in particolare la parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda, l' ha formulato CP_1
istanza di rinnovo della CTU medico legale.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità da malattia professionale -tendinopatia spalla sinistra–- presentata in via amministrativa in data
01.03.2023 e non accolta dall' . CP_1
In punto di diritto, come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale
n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie CP_1
professionali non specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio del ricorrente risultano dimostrati dall'escussione testimoniale (testi Tes_1
) e della CTU espletata dal Dott. .
[...] Testimone_2 Persona_3
In ordine alle mansioni svolte nel primo periodo lavorativo, all'udienza del 26.11.2024, il teste , cugino e collega del ricorrente per circa 5-6 anni, ha dichiarato: “
1- Per Testimone_1
4 un periodo di tempo abbiamo lavorato in galleria, per altro tempo fori dalla galleria, e dovevamo assemblare blocchi di cemento, dovevamo prenderli, alzarli e posizionarli sopra alla bancata. Questo per 8 ore al giorno, il peso era di circa 25-30 kg””.
Nel confermare le circostanze articolate in ricorso sull'attività all'interno della galleria, ha specificato: “2 Si è vero, doveva prendere la pistola del peso di 7-8 kg, oltre al vitone che stava sopra, poi la pistola doveva bloccare il vitone alla casseformi. Doveva alzare la spalla per portare la pistola in alto. Prima si partiva dall'alto, poi i laterali ed infine il basso” , mentre sull'utilizzo del demolitore ha affermato: “Si è vero, il demolitore doveva essere utilizzato con entrambe le braccia, portato anche in alto, sopra alle spalle, il demolitore vibrava anche perché se non vibrava non rompeva il cemento”.
Il teste, inoltre, nel descrivere le modalità operative. ha esplicitato: “7 La galleria è rotonda in altezza, un po' di piano c'era solo a terra;
quindi, dovevamo lavorare tutto intorno al cerchio della galleria.”
Alla medesima udienza, il teste , titolare di ditta edile e collaboratore del Testimone_2
da circa 10 anni per lavori di ristrutturazione, nuove costruzioni ed attività edile in Pt_1 generale, ha dichiarato: “1 Adesso le ristrutturazioni richiedono muratura a piera che pesa di più del blocco di cemento, non ha un peso specifico. I blocchi di cemento pesano circa 30 kg, servono per la muratura dei muri. Vengono prelevati a mani, si prendono da per terra e si mettono nell'impalcatura che si lavora ad una certa altezza. Per ogni piano si arriva a circa
3 mt.”
Sulla posizione assunta nel corso delle lavorazioni, il teste ha sottolineato: “ 8 Ci occupiamo anche di pavimenti, posa in opera, rivestimenti dei bagni e per tale attività bisogna lavorare curvi, a seconda del posto. A volte bisogna lavorare inginocchiati e delle volte anche curvati.”, mentre sul sollevamento dei sacchi di cemento ha rappresentato: “11 Si
è vero, si prendono da per terra, prima erano di 50 kg, poi dagli anni 90 sono 25 kg. Usiamo martelli demolitore per rompere e fare le tracce.”
Dall'istruttoria orale esperita emerge come le attività svolte dal ricorrente in quasi trenta anni di lavoro, implicano tutte, in maniera continua e ripetitiva, la movimentazione manuale di carichi, il tenimento di posture incongrue, sforzi ripetitivi degli arti superiori, con frequenti movimenti anche al di sopra del piano delle spalle.
Si rileva, altresì, come la costante sollecitazione degli arti superiori sia stata particolarmente gravosa sia nelle operazioni svolte all'interno delle gallerie (su un terreno inclinato) per le quali il peso della pistola e l'uso del demolitore vibrante richiedevano l'uso di una forza notevole delle spalle e degli arti superiori (appare alquanto evidente la gravosità
5 dell'impegno delle spalle nell'utilizzare la pistola ad aria compressa anche in altezza per la linea della galleria), sia nelle lavorazioni nell'ambito dell'edilizia (dal 2005 in poi come titolare di impresa artigiana), caratterizzate dal sollevamento costante dei blocchi di cemento da terra fin sopra il piano delle spalle e da modalità esecutive in posizione curva ed inginocchiata.
Trattasi, allora, di malattia riconducibile al numero 78 della Tabella delle Malattie
Professionali in Industria e in Agricoltura inclusa nel D.M. 09/04/2008 (pubblicata sulla G.U.
21/07/2008 Serie Generali n.169)
78) MALATTIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELL'ARTO SUPERIORE:
a) TENDINITE DEL SOVRASPINOSO (M75.1) Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue.
Sotto il profilo medico legale, invece, il CTU dott. a seguito di Persona_3
disamina dei documenti e degli esami clinici in atti (1 - RM Spalla Destra del 12.06.2019 eseguita presso l' “Artrosi dell'articolazione acromion claveare, Controparte_4
tendine del CLB di aspetto normale, la sua guaina non è dilatata. Tendinosi del sovraspinoso che ha spessore massimo di 7,2 mm, sono poi presenti due minute lesioni parziale sul versante articolare. Tendinosi di basso grado del sottoscapolare. Minima borsite SAD.
Irregolarità degenerative artrosiche del profilo osseo dell'epifisi omerale”. RM Spalla
Sinistra del 12.06.2019 eseguita presso l' : “Artrosi dell'articolazione Controparte_4
acromion claveare, tendine del CLB di aspetto normale, la sua guaina non è dilatata.
Tendinosi del sovraspinoso che ha spessore massimo di 5,7 mm. Tendinosi di basso grado del sottoscapolare. Irregolarità degenerative artrosiche del profilo osseo dell'epifisi omerale. In conclusione fenomeni degenerativi bilaterali, maggiori a destra dove sono presenti due piccole lesioni parziali”; 2- Ecografia Spalla Sinistra eseguita 03.10.2024 presso l'Ospedale di Teramo: “Regolari decorso, calibro ed ecostruttura del tendine del CLB. Tendinosi di grado moderato del sovraspinoso;
moderata distensione fluida flogistica della borsa SAD.
Ridotto in ampiezza spazio di scorrimento subacromiale. Tendinosi di grado lieve-moderato del sottoscapolare e del sottospinoso. Moderata distensione fluida dell'articolazione A-C..”), dopo aver svolto l'anamnesi lavorativa e visitato il periziando in data 21.02.2025, ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “ Sulla base di quanto deposto in anamnesi, repertato all'esame clinico e documentato dalla documentazione sanitaria disponibile, può essere posta a carico del signor , in relazione alla controversia in Parte_1
esame, diagnosi di: SINDROME DA CONFLITTO SUBACROMIALE CON ASSOCIATA
6 TENDINOPATIA A LIVELLO DELLA CUFFIA DEI ROTATORI A CARICO DELLA SPALLA
SINISTRA….. Tale mansione prevede un sovraccarico continuativo di entrambi gli arti superiori, condizione caratterizzante le mansioni sopra elencate, con svolgimento di attività diversificate e faticose, con movimenti che prevedono una biomeccanica sfavorevole alle articolazioni degli arti superiori, come anche confermato dai testi interrogati in corso di causa, da cui risulta molto verosimilmente che il periziando è stato sottoposto al rischio di sovraccarico denunciato.
Tali movimenti continui, ciclici e ripetitivi sono i movimenti tipici alla base del sovraccarico biomeccanico a carico della cuffia dei rotatori e, quindi, motivo di sviluppo di una sindrome da conflitto subacromiale.
Ad ogni modo, è risaputo che il sollevamento dei pesi, indipendentemente che questi avvengano al di sopra del piano delle spalle e della testa, sollecita particolarmente
l'apparato muscolo tendineo della spalla e del braccio.
La stessa Pubblicazione “Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti CP_1 superiori nei comparti della piccola industria, dell'artigianato e dell'agricoltura” Edizione
2014 Volume II, riporta alla:
Scheda 19 – Scarico pezzo in legno prodotti:
Punteggi Check-list OCRA - Arto Destro 23.9, Sinistro 23.9.
(Check-list OCRA, Rischio Elevato)
Si può assumere per analogia che i pezzi di legno presi in considerazione nella scheda abbiano un peso simile o inferiore ai sacchi di cemento sollevati dal ricorrente ed inoltre non viene considerata la trasmissione di vibrazioni agli arti superiori durante l'utilizzo delle strumentazioni. I fattori di rischio cui il ricorrente è stato esposto nel corso della sua attività lavorativa, trovano riscontro nelle patologie a carico delle articolazioni gleno-omerali di cui lo stesso soffre, come rilevato in anamnesi e all'esame obiettivo, dove è stato possibile rilevare la presenza di conflitto subacromiale.
La prolungata durata dell'attività lavorativa, la ripetitività e la frequenza elevata nell'esecuzione di movimenti rapidi e costanti, tutte le attività sopra descritte e svolte nel turno lavorativo, fanno si che risulti altamente probabile che tali fattori di rischio siano la causa dell'insorgenza di tale patologia a carico dell'articolazione della spalla e che la malattia denunciata, risulti avere un nesso causale con il rischio lavorativo….. Sulla base dell'esame clinico specialistico è risultata una disfunzionalità della spalla sinistra ai massimi gradi di escursione articolare, menomazione tabellata alla voce 224 della Tab delle menomazioni DL 38/00 che per tale quadro prevede la valutazione 2%.
7 Sulla base dell'esame di Risonanza Magnetica, le affezioni poste in diagnosi a carico dell'Assicurato sono annoverabili alla voce 227 della Tab delle menomazioni DL 38/00 che prevede per tale quadro la valutazione 2%.
Il danno biologico è quantificabile con riferimento al D.M. 12.07.2000 e nella misura complessiva del 4%, con decorrenza dalla data della domanda del riconoscimento della malattia professionale”
A fronte di tali considerazioni, ha concluso nel modo seguente: “Il ricorrente Parte_1
, a causa dell'attività lavorativa svolta, è affetto da sindrome da conflitto
[...]
subacromiale con associata tendinopatia a livello della cuffia dei rotatori a carico della spalla sinistra. La suddetta patologia rientra nella definizione di MP tabellata (MP 78) riconosciuta come causata rispettivamente da Lavorazioni svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue.
Sulla base di quanto previsto nella tabella delle menomazioni di cui al DM 12/07/2000, la
MP riscontrata esprime un DB quantificabile nella misura complessiva del 4%, con decorrenza a partire dalla data della domanda di riconoscimento della Malattia
Professionale.
Considerando il riconoscimento di precedente malattia professionale con il grado del
27%, considerando la concomitante domanda di riconoscimento per la patologia caviglia- piede del 4%, qualora venisse riconosciuta, la rendita unica complessiva sarebbe valutabile in misura del 33%. Qualora non venisse riconosciuta la patologia denunciata a carico del piede la rendita complessiva sarebbe valutabile nell'ordine del 30%.”.
Nel termine all'uopo assegnato, le parti non hanno presentato osservazioni.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
In definitiva sintesi le risultanze della CTU medico legale appaiono corrette, anche in relazione alle risultanze della prova testimoniale, e vanno condivise con conseguente accoglimento della domanda.
La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo, tenuto conto che agli atti non risulta, allo stato, il riconoscimento di malattia professionale per la patologia caviglia-piede.
8 Va pertanto riconosciuta l'eziologia professionale della patologia (Sindrome da conflitto subacriomale con associata tendinopatia a livello della cuffia dei rotatori a carico della spalla sinistra) che ha determinato un danno biologico complessivo del 4% a far data dalla domanda, che in cumulo con le pregresse tecnopatie conduce ad un valore complessivo del 30% a far data dalla domanda.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 30%, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. CP_1
147/2022, come da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 956/2024 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da patologia – Sindrome da conflitto subacriomale con associata tendinopatia a livello della cuffia dei rotatori a carico della spalla sinistra - che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura del 4% a partire dalla data della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, CP_1 delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 30%, in forza del cumulo, dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a
9 partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di € CP_1
3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
Teramo 20.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci a seguito dell'udienza del 20.05.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), nato il [...] in [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in frazione Tottea s.n.c., elettivamente domiciliato in Teramo Piazza Garibaldi n.
46, presso lo studio dell'Avv. Mattia Marroni, (C.F. CodiceFiscale_2
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e Per_2
anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
e (cf. – Email_2 Parte_2 CodiceFiscale_4
–) elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, Email_3
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“-Accertare la sussistenza del nesso di causalità tra l'attività professionale svolta dal sig. e la patologia/malattia professionale lamentata – sindrome da conflitto Parte_1 subacromiale con associata tendinopatia a livello della cuffia dei rotatori a carico della spalla sinistra – e, per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dei benefici economici connessi alla malattia/patologia riscontrata, ossia incremento della rendita - già percepita e pari al 27% - nella misura di n. 4 punti percentuali per la CP_1 patologia/malattia professionale oggetto del presente giudizio, dalla data di presentazione della domanda amministrativa datata 01/03/2023, oltre interessi legali e moratori nonchè rivalutazione monetaria, il tutto fino al saldo. Salvi ed impregiudicati eventuali riconoscimenti di ulteriori malattie professionali che andrebbero ad aumentare la quantificazione del danno patito e, dunque, l'importo della rendita utilmente erogabile in favore dell'istante.
-Con vittoria di spese e compensi professionali, in relazioni ai quali – tanto per le spese vive che per i compensi professionali – lo scrivente procuratore si dichiara antistatario. “
Parte resistente:
“nel merito: rigettare la domanda proprosta dal ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni. Spese vinte.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, , già Parte_1
titolare di rendita nella misura del 27%, con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in CP_1 data 04.05.2024, conveniva in giudizio l' , al fine di vedersi accertata la natura CP_1
professionale della denunciata malattia- Tendinopatia spalla sinistra- presentata in via amministrativa in data 01.03.2023 (n. 519333825) e non accolta dall' , nonché CP_1 condannare l' alla liquidazione delle prestazioni di legge in conseguenza del danno CP_1
biologico permanente subito nella misura da stabilirsi attraverso CTU.
A sostegno della domanda deduceva:
- di aver svolto sia in qualità sia di dipendente che di titolare di ditta individuale, lavori nel campo dell'edilizia;
- che, in particolare, nel corso della sua vita lavorativa: 1) sollevava blocchi di cemento del peso oscillante tra i 30 ed i 35 Kg e pietre del peso fino a 50 Kg per la realizzazione di muri;
2) nel periodo tra il 1988 ed il 1993 durante le lavorazioni all'interno di gallerie, come addetto alla realizzazione delle casseformi ( involucro dentro cui viene effettuato il getto del calcestruzzo allo stato fluido), lunghe fino ad 8 metri, apponeva viti di grandi dimensioni, necessarie per l'ancoraggio, con l'utilizzo di una pistola ad aria compressa del peso di 7/8 kg, per 7/8 ore al giorno e 5/6 giorni la settimana, con la forza necessaria per garantire un migliore fissaggio delle viti alle tavole;
3) utilizzava anche il martello demolitore per scavare
2 nel cemento e romperlo, con continua sollecitazione delle spalle per via della forza necessaria a mantenerlo e per le vibrazioni derivanti dall'azione demolitrice;
4) le predette operazioni non venivano svolte in posizioni piane;
5) nel periodo successivo si era dedicato alla posa in opera delle mattonelle lavorando per 8 ore al giorno su 6 giorni la settimana, in ginocchio e piegato/curvo su se stesso, tanto che per il dolore alle spalle intervallava tali operazioni con altre ma sempre determinanti la medesima sollecitazione all'arto superiore (ad esempio caricare a spalla sacchi di cemento);
- che a fronte della sintomatologia dolorosa avanzava domanda in via amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale rigettata dall' per insussistenza del nesso CP_1
causale tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata;
- che il gravame promosso si concludeva con Collegiale medica discorde.
1.2. In data 12.09.2024 si è costituito in giudizio l' Controparte_1
, chiedendo preliminarmente la riunione al giudizio iscritto al n.
[...]
di RG 616/2024 pendente dinanzi altro Magistrato, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, avente ad oggetto prestazioni previdenziali per il riconoscimento di altra MP
(sovraccarico delle caviglie e dei piedi dx e sn caso 519336713) e nel merito resistendo al ricorso del quale ne chiedeva il rigetto.
In particolare, l'Istituto ha rilevato che, dall'anamnesi lavorativa del ricorrente e dagli accertamenti clinico-strumentali eseguiti, non risultavano postumi permanenti indennizzabili di natura professionale, così come anche accertato nella relazione del Dirigente Medico
Controparte_3
Inoltre, ha rappresentato come dall'esame del DVR, si evidenziasse un indice OCRA corrispondente alla fascia di rischio verde ovvero <> ed una esposizione a vibrazioni mano-braccio HAV inferiore a livello d'azione.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 26.11.2024, il Giudice, preso atto della richiesta di riunione, considerato che i due giudizi, per quanto connessi sotto il profilo soggettivo, si trovavano in fasi processuali diverse, rigettava l'istanza.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale ed all'esito della espletata CTU medico legale è stata rinviata all'udienza del 20.5.2025 per discussione.
3 L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note insistendo nelle conclusioni ed istanze formulate, in particolare la parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda, l' ha formulato CP_1
istanza di rinnovo della CTU medico legale.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità da malattia professionale -tendinopatia spalla sinistra–- presentata in via amministrativa in data
01.03.2023 e non accolta dall' . CP_1
In punto di diritto, come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale
n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie CP_1
professionali non specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio del ricorrente risultano dimostrati dall'escussione testimoniale (testi Tes_1
) e della CTU espletata dal Dott. .
[...] Testimone_2 Persona_3
In ordine alle mansioni svolte nel primo periodo lavorativo, all'udienza del 26.11.2024, il teste , cugino e collega del ricorrente per circa 5-6 anni, ha dichiarato: “
1- Per Testimone_1
4 un periodo di tempo abbiamo lavorato in galleria, per altro tempo fori dalla galleria, e dovevamo assemblare blocchi di cemento, dovevamo prenderli, alzarli e posizionarli sopra alla bancata. Questo per 8 ore al giorno, il peso era di circa 25-30 kg””.
Nel confermare le circostanze articolate in ricorso sull'attività all'interno della galleria, ha specificato: “2 Si è vero, doveva prendere la pistola del peso di 7-8 kg, oltre al vitone che stava sopra, poi la pistola doveva bloccare il vitone alla casseformi. Doveva alzare la spalla per portare la pistola in alto. Prima si partiva dall'alto, poi i laterali ed infine il basso” , mentre sull'utilizzo del demolitore ha affermato: “Si è vero, il demolitore doveva essere utilizzato con entrambe le braccia, portato anche in alto, sopra alle spalle, il demolitore vibrava anche perché se non vibrava non rompeva il cemento”.
Il teste, inoltre, nel descrivere le modalità operative. ha esplicitato: “7 La galleria è rotonda in altezza, un po' di piano c'era solo a terra;
quindi, dovevamo lavorare tutto intorno al cerchio della galleria.”
Alla medesima udienza, il teste , titolare di ditta edile e collaboratore del Testimone_2
da circa 10 anni per lavori di ristrutturazione, nuove costruzioni ed attività edile in Pt_1 generale, ha dichiarato: “1 Adesso le ristrutturazioni richiedono muratura a piera che pesa di più del blocco di cemento, non ha un peso specifico. I blocchi di cemento pesano circa 30 kg, servono per la muratura dei muri. Vengono prelevati a mani, si prendono da per terra e si mettono nell'impalcatura che si lavora ad una certa altezza. Per ogni piano si arriva a circa
3 mt.”
Sulla posizione assunta nel corso delle lavorazioni, il teste ha sottolineato: “ 8 Ci occupiamo anche di pavimenti, posa in opera, rivestimenti dei bagni e per tale attività bisogna lavorare curvi, a seconda del posto. A volte bisogna lavorare inginocchiati e delle volte anche curvati.”, mentre sul sollevamento dei sacchi di cemento ha rappresentato: “11 Si
è vero, si prendono da per terra, prima erano di 50 kg, poi dagli anni 90 sono 25 kg. Usiamo martelli demolitore per rompere e fare le tracce.”
Dall'istruttoria orale esperita emerge come le attività svolte dal ricorrente in quasi trenta anni di lavoro, implicano tutte, in maniera continua e ripetitiva, la movimentazione manuale di carichi, il tenimento di posture incongrue, sforzi ripetitivi degli arti superiori, con frequenti movimenti anche al di sopra del piano delle spalle.
Si rileva, altresì, come la costante sollecitazione degli arti superiori sia stata particolarmente gravosa sia nelle operazioni svolte all'interno delle gallerie (su un terreno inclinato) per le quali il peso della pistola e l'uso del demolitore vibrante richiedevano l'uso di una forza notevole delle spalle e degli arti superiori (appare alquanto evidente la gravosità
5 dell'impegno delle spalle nell'utilizzare la pistola ad aria compressa anche in altezza per la linea della galleria), sia nelle lavorazioni nell'ambito dell'edilizia (dal 2005 in poi come titolare di impresa artigiana), caratterizzate dal sollevamento costante dei blocchi di cemento da terra fin sopra il piano delle spalle e da modalità esecutive in posizione curva ed inginocchiata.
Trattasi, allora, di malattia riconducibile al numero 78 della Tabella delle Malattie
Professionali in Industria e in Agricoltura inclusa nel D.M. 09/04/2008 (pubblicata sulla G.U.
21/07/2008 Serie Generali n.169)
78) MALATTIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELL'ARTO SUPERIORE:
a) TENDINITE DEL SOVRASPINOSO (M75.1) Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue.
Sotto il profilo medico legale, invece, il CTU dott. a seguito di Persona_3
disamina dei documenti e degli esami clinici in atti (1 - RM Spalla Destra del 12.06.2019 eseguita presso l' “Artrosi dell'articolazione acromion claveare, Controparte_4
tendine del CLB di aspetto normale, la sua guaina non è dilatata. Tendinosi del sovraspinoso che ha spessore massimo di 7,2 mm, sono poi presenti due minute lesioni parziale sul versante articolare. Tendinosi di basso grado del sottoscapolare. Minima borsite SAD.
Irregolarità degenerative artrosiche del profilo osseo dell'epifisi omerale”. RM Spalla
Sinistra del 12.06.2019 eseguita presso l' : “Artrosi dell'articolazione Controparte_4
acromion claveare, tendine del CLB di aspetto normale, la sua guaina non è dilatata.
Tendinosi del sovraspinoso che ha spessore massimo di 5,7 mm. Tendinosi di basso grado del sottoscapolare. Irregolarità degenerative artrosiche del profilo osseo dell'epifisi omerale. In conclusione fenomeni degenerativi bilaterali, maggiori a destra dove sono presenti due piccole lesioni parziali”; 2- Ecografia Spalla Sinistra eseguita 03.10.2024 presso l'Ospedale di Teramo: “Regolari decorso, calibro ed ecostruttura del tendine del CLB. Tendinosi di grado moderato del sovraspinoso;
moderata distensione fluida flogistica della borsa SAD.
Ridotto in ampiezza spazio di scorrimento subacromiale. Tendinosi di grado lieve-moderato del sottoscapolare e del sottospinoso. Moderata distensione fluida dell'articolazione A-C..”), dopo aver svolto l'anamnesi lavorativa e visitato il periziando in data 21.02.2025, ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “ Sulla base di quanto deposto in anamnesi, repertato all'esame clinico e documentato dalla documentazione sanitaria disponibile, può essere posta a carico del signor , in relazione alla controversia in Parte_1
esame, diagnosi di: SINDROME DA CONFLITTO SUBACROMIALE CON ASSOCIATA
6 TENDINOPATIA A LIVELLO DELLA CUFFIA DEI ROTATORI A CARICO DELLA SPALLA
SINISTRA….. Tale mansione prevede un sovraccarico continuativo di entrambi gli arti superiori, condizione caratterizzante le mansioni sopra elencate, con svolgimento di attività diversificate e faticose, con movimenti che prevedono una biomeccanica sfavorevole alle articolazioni degli arti superiori, come anche confermato dai testi interrogati in corso di causa, da cui risulta molto verosimilmente che il periziando è stato sottoposto al rischio di sovraccarico denunciato.
Tali movimenti continui, ciclici e ripetitivi sono i movimenti tipici alla base del sovraccarico biomeccanico a carico della cuffia dei rotatori e, quindi, motivo di sviluppo di una sindrome da conflitto subacromiale.
Ad ogni modo, è risaputo che il sollevamento dei pesi, indipendentemente che questi avvengano al di sopra del piano delle spalle e della testa, sollecita particolarmente
l'apparato muscolo tendineo della spalla e del braccio.
La stessa Pubblicazione “Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti CP_1 superiori nei comparti della piccola industria, dell'artigianato e dell'agricoltura” Edizione
2014 Volume II, riporta alla:
Scheda 19 – Scarico pezzo in legno prodotti:
Punteggi Check-list OCRA - Arto Destro 23.9, Sinistro 23.9.
(Check-list OCRA, Rischio Elevato)
Si può assumere per analogia che i pezzi di legno presi in considerazione nella scheda abbiano un peso simile o inferiore ai sacchi di cemento sollevati dal ricorrente ed inoltre non viene considerata la trasmissione di vibrazioni agli arti superiori durante l'utilizzo delle strumentazioni. I fattori di rischio cui il ricorrente è stato esposto nel corso della sua attività lavorativa, trovano riscontro nelle patologie a carico delle articolazioni gleno-omerali di cui lo stesso soffre, come rilevato in anamnesi e all'esame obiettivo, dove è stato possibile rilevare la presenza di conflitto subacromiale.
La prolungata durata dell'attività lavorativa, la ripetitività e la frequenza elevata nell'esecuzione di movimenti rapidi e costanti, tutte le attività sopra descritte e svolte nel turno lavorativo, fanno si che risulti altamente probabile che tali fattori di rischio siano la causa dell'insorgenza di tale patologia a carico dell'articolazione della spalla e che la malattia denunciata, risulti avere un nesso causale con il rischio lavorativo….. Sulla base dell'esame clinico specialistico è risultata una disfunzionalità della spalla sinistra ai massimi gradi di escursione articolare, menomazione tabellata alla voce 224 della Tab delle menomazioni DL 38/00 che per tale quadro prevede la valutazione 2%.
7 Sulla base dell'esame di Risonanza Magnetica, le affezioni poste in diagnosi a carico dell'Assicurato sono annoverabili alla voce 227 della Tab delle menomazioni DL 38/00 che prevede per tale quadro la valutazione 2%.
Il danno biologico è quantificabile con riferimento al D.M. 12.07.2000 e nella misura complessiva del 4%, con decorrenza dalla data della domanda del riconoscimento della malattia professionale”
A fronte di tali considerazioni, ha concluso nel modo seguente: “Il ricorrente Parte_1
, a causa dell'attività lavorativa svolta, è affetto da sindrome da conflitto
[...]
subacromiale con associata tendinopatia a livello della cuffia dei rotatori a carico della spalla sinistra. La suddetta patologia rientra nella definizione di MP tabellata (MP 78) riconosciuta come causata rispettivamente da Lavorazioni svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue.
Sulla base di quanto previsto nella tabella delle menomazioni di cui al DM 12/07/2000, la
MP riscontrata esprime un DB quantificabile nella misura complessiva del 4%, con decorrenza a partire dalla data della domanda di riconoscimento della Malattia
Professionale.
Considerando il riconoscimento di precedente malattia professionale con il grado del
27%, considerando la concomitante domanda di riconoscimento per la patologia caviglia- piede del 4%, qualora venisse riconosciuta, la rendita unica complessiva sarebbe valutabile in misura del 33%. Qualora non venisse riconosciuta la patologia denunciata a carico del piede la rendita complessiva sarebbe valutabile nell'ordine del 30%.”.
Nel termine all'uopo assegnato, le parti non hanno presentato osservazioni.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
In definitiva sintesi le risultanze della CTU medico legale appaiono corrette, anche in relazione alle risultanze della prova testimoniale, e vanno condivise con conseguente accoglimento della domanda.
La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo, tenuto conto che agli atti non risulta, allo stato, il riconoscimento di malattia professionale per la patologia caviglia-piede.
8 Va pertanto riconosciuta l'eziologia professionale della patologia (Sindrome da conflitto subacriomale con associata tendinopatia a livello della cuffia dei rotatori a carico della spalla sinistra) che ha determinato un danno biologico complessivo del 4% a far data dalla domanda, che in cumulo con le pregresse tecnopatie conduce ad un valore complessivo del 30% a far data dalla domanda.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 30%, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. CP_1
147/2022, come da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 956/2024 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da patologia – Sindrome da conflitto subacriomale con associata tendinopatia a livello della cuffia dei rotatori a carico della spalla sinistra - che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura del 4% a partire dalla data della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, CP_1 delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 30%, in forza del cumulo, dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a
9 partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di € CP_1
3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
Teramo 20.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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