Articolo 7 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 6Articolo 8
Versione
27 marzo 1963
Art. 7.
I sottufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianita', in ruoli distinti.
Entrata in vigore il 27 marzo 1963