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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/10/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, in persona dei giudici: dott.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dott. Vladimiro Gloria Giudice est. dott.ssa roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 2007/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
(cod. fisc.: ), difesa dall'Avv. Carmela Lo Martire;
Parte_1 C.F._1
E
(cod. fisc.: ), difeso dagli Avv.ti Davide Donativi e Miriam Iaia;
CP_1 C.F._2
- ricorrenti -
Oggetto del giudizio: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili del matrimonio).
Conclusioni delle parti: come da note scritte congiuntamente depositate il 27/6/2025, da intendersi qui trascritte.
M/OTIVI DELLA DECISIONE rilevato che i ricorrenti coniugi , nata il [...] a [...], e , Parte_1 CP_1 nato il [...] a [...], hanno proposto un ricorso congiunto per l'omologa della loro separazione consensuale e contestualmente per la declaratoria di cessazione degli efffetti civili del loro matrimonio, contratto in Brindisi il 23/9/2004 (con atto trascritto al n. 273, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, dell'anno 2004), dalla cui unione sono nati i figli (Brindisi, 11.06.2006) e (Brindisi, 14.06.2010), secondo le condizioni ivi Persona_1 Persona_2 analiticamente esposte;
dato atto che con sentenza non definitiva n. 260/2024, pubblicata il 14/11/2024 e definitiva il 5/6/2025, è stata omologata la loro separazione consensuale;
rilevato che nella citata nota congiunta depositata il 27/6/2025 i ricorrenti hanno confermato la comune volontà di divorziare alle condizioni concordate e ivi trascritte in allegato;
rilevato ulteriormente che in data 4/7/2025 è intervenuta la costituzione di un nuovo difensore per il ricorrente
[...]
che contestualmente ha chiesto la trattazione in presenza dell'udienza dell'8/7/2025, allegando il venir meno CP_1 del consenso del proprio assistito rispetto ad alcune delle condizioni originariamente concordate, e precisamente quelle attinenti alla contribuzione a carico del suo assistito per il mantenimento della prole e al mantenimento della moglie (da riqualificarsi quest'ultima in termini di assegno divorzile); e che con ordinanza dell'11/10/2025, a scioglimento della riserva assunta all'esito della predetta udienza con trattazione scritta dell'8/7/2025 – il cui contenuto integrale deve qui intendersi richiamato e trascritto – la causa è stata rimessa in decisione, evidenziandosi in diritto l'inammissibilità della revoca del consenso di uno dei ricorrenti rispetto alle questioni accessorie alla domanda di divorzio congiunto, attenso il loro contenuto negoziale ed essendo eventualmente necessario il consenso di ambo i ricorrenti rispetto alla revoca, anche parziale, dell'originario accordo sottostante alla richiesta di divorzio congiunto;
ritenuto provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunziata la citata sentenza non definitiva dn. 260/2024, ormai passata in giudicato;
rilevato che è incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente quantomeno dal giorno della proposizione del ricorso introduttivo, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione;
ritenuto che nel caso di specie ricorra, quindi, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970, così come modificato dall'art. 5 della Legge n. 74/1987, nonché dall'art. 1 della Legge n. 55/2015; e che, viste le risultanze
1 processuali, debba ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi;
ritenuto che le concordate condizioni del divorzio appaiano conformi a legge e non contrarie agli interessi della prole;
preso atto del parere del PM;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe richiamato, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 23/09/2004 in Brindisi da
[...]
, nata a [...] l'[...], e da , nato a [...] il [...], trascritto Parte_1 CP_1 negli atti dello stato civile del Comune di Brindisi dell'anno 2004, p. 2, s. A, u. 1, al numero 273.
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, così come stabiliti congiuntamente in ricorso e trascritti in allegato alle note di trattazione scritta depositate il 27/6/2025, per la disciplina delle questioni accessorie al divorzio, che si riportano in calce alla presente sentenza.
c) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Brindisi per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
d) NULLA per le spese del giudizio.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 13 ottobre 2025.
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est.
dott. Vladimiro Gloria
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