Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 25/06/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1478/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1478 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: associazione non riconosciuta
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. MAIORANO CARMINE (c.f. ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Cuneo, Via XXVIII Aprile
n.7;
ATTORE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, come Controparte_1 P.IVA_1 da procura in atti, dall'Avv. GHISOLFI PAOLA (c.f. ) ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Borgo San Dalmazzo (CN),
C.so Barale n. 41;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza figurata del 12/12/2024 . In particolare:
- Per parte attrice:
1
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
- Per parte convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta (“In via principale:
= respingersi la domanda di in quanto infondata e/o Parte_1
inammissibile; ovvero
= dichiararsi la nullità dell'art. 11 dello Statuto e pertanto respingersi la domanda attorea;
In via di subordine, e salvo gravame;
= nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda in punto “an”, limitarsi la condanna alle somme che risulteranno provate all'esito del giudizio;
In ogni caso:
= condannarsi parte attrice alla rifusione delle spese del giudizio”).
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
l' , al fine di ottenere la Controparte_3 condanna di quest'ultima al pagamento in proprio favore della somma di Euro
12.000,00 (“o quella maggiore o minore risultanda in corso di causa”), a titolo di rimborso per quanto versato, a titolo di quota di ammissione, quota di frequenza e quota per incremento patrimoniale, dall'ingresso nella compagine sociale (1977) fino alle proprie dimissioni (formalizzate in data 26.10.2020), asserendo trattarsi di somma dovuta in forza dell'art. 11 commi 2 e 3 dello Statuto ed ingiustamente negata dalla convenuta in forza di quanto deliberato dal CdA in data 16.12.2019.
2 Con comparsa depositata in data 21.9.2022 si è costituita l'associazione convenuta, evidenziando la propria natura di associazione non riconosciuta e priva di fini di lucro e contestando la fondatezza della pretesa attorea sia alla luce della riscontrata impossibilità sotto il profilo finanziario di dare corso ad alcun rimborso per i soci receduti nell'anno 2020, come accertato con la delibera del 16.12.2019 (non impugnata) sia in ragione della nullità dell'art. 11 dello Statuto per contrarietà all'art. 37 c.c. (che nega il diritto alla restituzione della quota in caso di recesso) sia in ragione dell'assenza di prova dell'asserito credito.
Tentata infruttuosamente la conciliazione tra le parti, assegnati i richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria orale ammessa, all'udienza figurata del
12/12/2024 la causa è stata assunta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Merito
1. Com' è noto, ai sensi dell'art. 36 c.c. le associazioni non riconosciute (quali la odierna convenuta) sono regolate, quanto all'ordinamento interno ed all'amministrazione, anzitutto dagli accordi degli associati, lo statuto e l'atto costitutivo, espressione di autonomia negoziale (Cass. civ. n. 8372/2010) e, in difetto di disciplina negoziale, dalle norme sulle associazioni riconosciute, ritenute applicabili, salvo per quelle disposizioni che presuppongono il riconoscimento dell'ente.
1.1. In particolare, gli accordi di diritto comune che intervengono tra gli associati si concretano solitamente in una serie di disposizioni normative che, complessivamente considerate, finiscono con il comporre il cosiddetto Statuto.
1.2. Siffatti accordi costituiscono, con tutta evidenza, manifestazioni di volontà negoziale ed, essendo diretti al perseguimento di finalità lecite e consentite dall'ordinamento giuridico, hanno efficacia vincolante tra le parti contraenti ex art. 1372 c.c.
2. Ebbene, nella specie, l'attore – a supporto della propria pretesa creditoria – invoca il disposto dell'art. 11 co. 2 e 3 dello Statuto, secondo cui “Nel caso di dimissioni, da comunicarsi nei termini e modalità previsti nel precedente art 7 (entro la data del 31 ottobre di ogni anno), o nel caso di esclusione, l'associato avrà diritto
3 alla restituzione di un importo corrispondente alla quota di ammissione ed alle quote per incremento patrimoniale pagate dall'Associato medesimo. Tale importo dovrà essere opportunamente ridotto sia per il deperimento del patrimonio sia per eventuali costi di ricostruzione previsti, sia per eventuale passività gravanti sulla
” (co. 1) e “L'importo da rimborsare agli Associati dimissionari, od CP_3
esclusi, dovrà, in ogni caso, essere, anno per anno, prefissato da apposita delibera del consiglio di amministrazione, da assumersi entro il 31 dicembre dell'anno anteriore a quello nel quale le dimissioni verranno comunicate o le esclusioni deliberate ed il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello delle dimissioni od esclusioni. L'importo da rimborsare dovrà essere determinato sulla base dei criteri sopra indicati ed il Consiglio, contestualmente, dovrà altresì deliberare, di volta in volta, il numero delle dimissioni che le disponibilità finanziarie dell' consentiranno di accogliere CP_3 nell'anno successivo. Tale numero potrà anche essere espresso come rapporto rispetto al numero delle nuove ammissioni” (co. 2).
3. In forza di tale disciplina, sostiene che la delibera del Consiglio di
Amministrazione del 16 dicembre 2019 – nella parte in cui, decidendo sul punto 4) all'ordine del giorno ha stabilito di escludere il diritto al rimborso per i soci eventualmente dimissionari nell'anno 2020 in virtù della situazione patrimoniale dell'associazione (“il Consigliere….informa circa la situazione finanziaria del
e la costante riduzione del numero dei soci ordinari;
per tali ragioni il Pt_2
Consiglio ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, alla luce delle risultanze e dei dati che emergono dalla contabilità della associazione e pur nell'apprezzamento per
l'obiettivo miglioramento dei conti della associazione rispetto al passato, ritiene che non sussistano le condizioni finanziarie per accedere ad eventuali richiesti di rimborso che provenissero da soci dimissionari, per cui alla unanimità delibera di negare il rimborso ad eventuali istanze di liquidazione della quota per l'anno 2020”)
– avrebbe illecitamente negato il diritto soggettivo del socio dimissionario ad ottenere quanto di sua spettanza.
4 4. Alla luce di tale argomentazione, in via logicamente preliminare dev'essere affrontata l'eccezione di nullità della clausola Statutaria formulata dalla difesa della convenuta.
4.1. Tale eccezione si reputa infondata.
4.2. L'articolo 37 del codice civile stabilisce che i contributi degli associati e i beni acquistati con tali contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione non riconosciuta e che, durante la vita dell'associazione, i soci non possono chiederne la divisione né la restituzione in caso di recesso. Analogamente l'articolo 24, comma 3,
c.c. (dettato in tema di associazioni non riconosciute) specifica che gli associati che recedono non possono ripetere i contributi versati.
4.3. La regola dell'irripetibilità dei contributi versati dagli associati che recedono da un'associazione, sancita dagli articoli 37 e 24 del codice civile, tuttavia, è derogabile mediante apposite clausole statutarie che prevedano la restituzione, totale o parziale, dei contributi in caso di recesso.
4.4. Invero, “l'adesione ad un'associazione non riconosciuta, presupponendo
l'accordo delle parti anche in ordine allo scopo dell'associazione stesso ed alle regole del suo ordinamento interno, comporta l'assoggettamento dell'aderente a siffatte regole nel loro complesso, senza necessità di specifica accettazione ed anche se implichino oneri economici (quale, ad esempio, quello concernente il versamento di contributi associativi) o deroghe al disposto dell'art. 24 c.c., che è norma liberamente derogabile dall'autonomia privata con il solo limite derivante dal principio costituzionale della libertà di associazione, che implica la nullità di clausole che escludano o rendano oltremodo oneroso il recesso” (Cass. civ. n.
5191/1991, richiamata da Cass. civ. n. 23098/2015)
4.5. Ebbene, nella specie, non vi è dubbio che la clausola statutaria in commento
(art. 11 co. 2) costituisca espressa deroga a quanto disposto dagli artt. 37 e 24 c.c. in punto di irripetibilità dei contributi degli associati.
5. Tanto chiarito, reputa il Tribunale che l'azione non possa essere accolta.
5.1. Ed infatti, la deroga statutaria alla regola dell'irripetibilità dei contributi associativi è accompagnata da specifiche disposizioni volte, all'evidenza, a preservare la conservazione ed il funzionamento dell'associazione.
5 5.2. In particolare, in tal senso, si colloca la scelta di subordinare la restituzione dell'importo “in ogni caso” ad apposita delibera del CdA, da assumersi entro il 31 dicembre dell'anno anteriore a quello delle dimissioni (art. 11 co. 3).
5.3. La comune intenzione delle parti aderenti all'associazione emergente dalle clausole statutarie in commento, cioè, risulta volta a garantire un adeguato contemperamento tra il diritto del singolo associato recedente con l'esigenza della compagine associativa di poter svolgere la propria attività programmata in base al bilancio annuale e di poter onorare gli impegni di spesa già assunti nei confronti degli aderenti e di terzi, contando su risorse economiche sufficienti per gestire le strutture, pagare i dipendenti e far fronte alle attività ricreative offerte agli iscritti.
5.4. Ebbene, nella specie, il Consiglio di Amministrazione risulta aver correttamente provveduto nel senso imposto dalla norma statutaria, deliberando, in data 16.12.2019 che, per l'anno successivo, non sarebbero stati concessi rimborsi ad eventuali soci dimissionari e ciò in ragione della “situazione finanziaria del e Pt_2
la costante riduzione del numero dei soci ordinari...alla luce delle risultanze e dei dati che emergono dalla contabilità dell'associazione”.
6. Tale delibera – al pari dei bilanci preventivi e consuntivi relativi al 2019 approvati dall'Assemblea dei soci (v. docc. 17, 19 e 20 produzione CP_1
– non risulta essere stata oggetto di impugnativa da parte del ricorrente, che
[...]
non può, quindi, nella presente sede sindacarne la legittimità nel merito.
6.1. Sotto tale profilo, infatti, non può sottacersi come, per pacifica giurisprudenza,
l'art. 23 c.c. (“Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero”) trovi applicazione non solo al caso di deliberazioni assunte dall'assemblea degli associati, ma anche al caso di deliberazioni adottate dagli altri organi previsti dallo Statuto dell'associazione medesima e che, sebbene sia dettata espressamente con riferimento alle associazioni riconosciute, debba ritenersi analogicamente applicabile, nei limiti della compatibilità della relativa disciplina col mancato riconoscimento della personalità giuridica, anche nelle associazioni non riconosciute come persone giuridiche (salva, ovviamente, diversa previsione convenzionale), in considerazione dell'affinità fra i due tipi di
6 associazione e della ricorrenza, in entrambi, della necessità di regolamentazione del medesimo bilanciamento di interessi (cfr. Cass. civ. n. 1408/1993; Cass. civ., n.
1498/1978; Cass. civ., n. 1018/1975).
6.2. In ogni caso, neppure si ravvisano nella delibera in commento profili di illegittimità formale o sostanziale, trattandosi di decisione legittimamente assunta dal
Consiglio di Amministrazione, in forza dei poteri statutari allo stesso conferiti (v. art. 11 co. 3 Statuto), che appare sorretta da una ragione pratica di interesse comune e meritevole di tutela giuridica (evitare l'aggravamento della situazione economica, con conseguente paralisi dell'attività associativa) e che, in ogni caso – essendo adottata in via preventiva e generalizzata pro futuro – neppure consente di ravvisare uno specifico intento elusivo del diritto rivendicato dall'odierno attore, tale da integrare il vizio dell'eccesso o abuso di potere.
7. Ne deriva che l'azione proposta risulta infondata e va rigettata, non essendovi necessità di affrontare alcun altra questione prospettata o prospettabile per il principio della ragione più liquida (cfr. Cass. civ. Sez. Un., n. 9936/2014).
Spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore della causa, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'azione;
2. condanna , al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in Parte_1
favore dell'associazione convenuta delle spese di lite, che si liquidano ex D.M.
55/2014 in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo il 20/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
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