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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/12/2024, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 13.12.2024 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: , cod.fisc. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
IT il 15.06.1960 (ME) ed ivi residente in [...] ed , cod.fisc. Parte_2
nato a [...] il [...] e residente in [...] di Desenzano del C.F._2
Garda (BS) tutti nella qualità di eredi legittimi della Signora , nata il [...] a Persona_1
NTAgata IT (ME) ed ivi residente in [...], Cod. Fisc. e deceduta C.F._3 il 26.12.2022 elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in NTAgata IT Via Ludovico Ariosto n°7A, presso e nello studio dell'Avv. Achille Befumo, C.F. , che li C.F._4 rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTI
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento e benefici legge 104/1992
All'udienza del 13.12.2024 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 3252/2020 depositato in Cancelleria in data 30.10.2020 la ricorrente de cuius adiva il
Giudice del Lavoro esponendo che, trovandosi nelle condizioni di cui alla legge 18/1980 e successive modificazioni ed integrazioni, aveva presentato domanda ai fini del conseguimento dei benefici dell'indennità di accompagnamento;
lamentava il mancato riconoscimento della prestazione richiesta, e, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e di quello socio economico, chiedeva sentenza di accertamento del diritto con condanna dell'amministrazione convenuta, competente per legge, alla liquidazione ed alla corresponsione della prestazione.
Chiedeva, inoltre, i benefici della legge 104/1992.
L' si costituiva e contestava il ricorso. CP_2
Che, al fine di accertare lo status della ricorrente, con perizia sugli atti, dopo la costituzione degli eredi, veniva nominato C.T.U. il dott. . Persona_2
Espletata la C.T.U., all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Sulla base delle risultanze processuali ed in particolare della consulenza medico-legale d'ufficio redatta dal dott.
, che allo stato degli atti non risulta minimamente infirmabile, avendo tenuto conto dello stato di Persona_2 salute preesistente e presente del soggetto periziato, nonché delle sue specifiche patologie, non sussistono i requisiti sanitari richiesti per la concessione della prestazione economica richiesta a carico dello Stato.
Di conseguenza va rigettato il ricorso.
Compensate le spese e poste a carico dell' le spese della CTU. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese tra le parti del giudizio e pone a definitivo carico dell' CP_2 le spese della CTU. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 13.12.2024
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 13.12.2024 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: , cod.fisc. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
IT il 15.06.1960 (ME) ed ivi residente in [...] ed , cod.fisc. Parte_2
nato a [...] il [...] e residente in [...] di Desenzano del C.F._2
Garda (BS) tutti nella qualità di eredi legittimi della Signora , nata il [...] a Persona_1
NTAgata IT (ME) ed ivi residente in [...], Cod. Fisc. e deceduta C.F._3 il 26.12.2022 elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in NTAgata IT Via Ludovico Ariosto n°7A, presso e nello studio dell'Avv. Achille Befumo, C.F. , che li C.F._4 rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTI
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento e benefici legge 104/1992
All'udienza del 13.12.2024 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 3252/2020 depositato in Cancelleria in data 30.10.2020 la ricorrente de cuius adiva il
Giudice del Lavoro esponendo che, trovandosi nelle condizioni di cui alla legge 18/1980 e successive modificazioni ed integrazioni, aveva presentato domanda ai fini del conseguimento dei benefici dell'indennità di accompagnamento;
lamentava il mancato riconoscimento della prestazione richiesta, e, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e di quello socio economico, chiedeva sentenza di accertamento del diritto con condanna dell'amministrazione convenuta, competente per legge, alla liquidazione ed alla corresponsione della prestazione.
Chiedeva, inoltre, i benefici della legge 104/1992.
L' si costituiva e contestava il ricorso. CP_2
Che, al fine di accertare lo status della ricorrente, con perizia sugli atti, dopo la costituzione degli eredi, veniva nominato C.T.U. il dott. . Persona_2
Espletata la C.T.U., all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Sulla base delle risultanze processuali ed in particolare della consulenza medico-legale d'ufficio redatta dal dott.
, che allo stato degli atti non risulta minimamente infirmabile, avendo tenuto conto dello stato di Persona_2 salute preesistente e presente del soggetto periziato, nonché delle sue specifiche patologie, non sussistono i requisiti sanitari richiesti per la concessione della prestazione economica richiesta a carico dello Stato.
Di conseguenza va rigettato il ricorso.
Compensate le spese e poste a carico dell' le spese della CTU. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese tra le parti del giudizio e pone a definitivo carico dell' CP_2 le spese della CTU. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 13.12.2024
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA