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Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/10/2024, n. 2717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2717 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 1170/2023 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata
Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.ssa Luisa
Zicari, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di secondo grado iscritto al n. 1170/2023 R.G.A.C., vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Scafati (SA), alla via M. D'Ungheria is. 10, Parte_1
scala A, n. 102 presso lo studio degli avvocati Marco Alfano e Assunta Faiella, che lo rappresentano e difendono, in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano (MI) alla Via Controparte_1
Monte Penice n. 7 (pec: Email_1
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Torre Annunziata n. 4162/2022.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1 CP_1
innanzi al giudice di pace di Torre Annunziata, al fine di sentirla condannare, in suo favore, al
[...] pagamento dell'importo di euro 319,00 a titolo di restituzione di canoni addebitati sul suo conto corrente dall'invio della disdetta del contratto sottoscritto , per il servizio PayTv , in data 4.3.2018, nonché per la restituzione di euro 296,39 per le fatture pagate (a causa di un errore della ricevitoria abilitata al pagamento) per un totale di euro 615,39, oltre le spese di lite.
A sostegno della propria domanda, parte attrice asseriva di aver richiesto, con raccomandata a.r. del 18.12.2019, la disattivazione del servizio oggetto del contratto (che la convenuta avrebbe effettuato solo a far data dal 25.11.2020, nonostante i ripetuti solleciti).
La convenuta non si costituiva in giudizio restando, pertanto, contumace. Controparte_1 A conclusione del primo grado di giudizio, il giudice di prime cure, con sentenza n. 4162/2022 del
29.3.2022, rigettava la domanda, ritenendola non provata, e compensando le spese di lite.
Avverso la sentenza, con atto notificato in data 14.2.2023, proponeva appello Parte_1 con cui chiedeva: l'accoglimento della domanda e la condanna di al pagamento in suo Controparte_1 favore della somma di euro 615, 39, oltre interessi dalla domanda;
la condanna dell'appellata al pagamento delle spese e competenze professionali, con attribuzione.
La convenuta non si costituiva in giudizio, nonostante il regolare procedimento di Controparte_1
notificazione, restando, pertanto, contumace.
Il ha chiesto accogliersi l'appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo di impugnazione, inerente la circostanza secondo cui “…in punto di diritto
l'art. 2697 c.c. prevede che colui il quale agisce in giudizio deve provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che intende far valere. Nel caso di specie l'attore non ha assolto all'onere probatorio gravante sulla sua posizione processuale. Invero, sebbene abbia prodotto il contratto stipulato con in data 04.03.2018, non ha fornito la prova sufficiente a dimostrare la disdetta CP_1
dal contratto al 18.11.2019. Sul punto l'attore ha prodotto una semplice ricevuta postale con avviso di ricevimento, in fotocopia, non corredata da alcuna velina contenente la disdetta”, Parte_1
ha asserito che, nonostante egli avesse depositato soltanto le ricevute di ritorno relative alla
[...]
disdetta operata senza allegarla (in quanto non più in suo possesso), tuttavia aveva allegato anche una mail “del 20.01.2021” (non considerata dal giudice di primo grado) avente ad oggetto la “
[...]
” da parte della convenuta, la quale ex art. 2719 c.c. formava piena prova. Parte_2
Dal predetto documento emergeva: la volontà di interrompere il contratto alla data della disdetta nonché la doglianza circa la mancata lavorazione della disdetta e circa il perdurare degli addebiti sul conto del cliente.
Con il secondo motivo di appello, inerente la circostanza secondo cui “…l'attore afferma che dopo Con la disdetta, avrebbe comunque continuato ad addebitargli i canoni a mezzo rid sul suo conto corrente, ma anche tale circostanza è stata semplicemente affermata ma non provata in alcun modo.
Peraltro, pur volendo diversamente argomentare, l'addebito dei canoni, unitamente alla continuazione volontaria dei pagamenti a mezzo lottomatica, depone per una manifestazione di volontà intesa alla revoca tacita della disdetta, non essendo stata fornita alcuna prova circa
l'affermazione di aver effettuato i pagamenti per mero errore”, l'attore asseriva che egli aveva prodotto in atti gli estratti conto da cui emergevano gli addebiti contestati. Inoltre, la continuazione volontaria dei pagamenti non implicava la volontà di revocare tacitamente la disdetta, né egli avrebbe potuto provare l'errore nei pagamenti effettuati. Con il terzo motivo di appello, inerente la circostanza secondo cui “…l'attore afferma che dopo aver inviato la disdetta, gli sarebbe stata tolta la visione dei programmi, al riguardo però non ha fornito alcuna prova oltre la semplice affermazione”, l'attore asseriva che la suddetta affermazione costituiva una mera eccezione di inadempimento che invertiva l'onere della prova.
Con il quarto motivo di appello, inerente la circostanza secondo cui “…l'unico elemento Con probatorio idoneo a provare la cessazione del contratto è riconducibile alla comunicazione dalla quale si evince la conclusione dell'abbonamento al 25/11/2020 con l'invito a restituire il decoder in comodato d'uso, restituzione avvenuta pochi giorni dopo cioè il 27.11.2020. Quest'ultima circostanza, unitamente alle ricevute della lottomatica, dalla quale si evince lo spontaneo pagamento dei canoni fino al mese di dicembre 2020, depongono ulteriormente per la regolare cessazione del rapporto contrattuale alla data del 25.11.2020”, l'attore asseriva che la circostanza della consegna degli apparati soltanto in data 27.11.2020 dimostrava solo la tardività di nell'elaborare Controparte_1
la disdetta come richiesto dall'utente.
Con il quinto motivo di appello, inerente la circostanza secondo cui non vi sarebbe stata
“…nessuna pronuncia sulle spese di lite per l'assenza di qualsiasi attività difensiva della società convenuta”, l'attore chiedeva la condanna della società convenuta al pagamento delle spese di lite (a prescindere dall'esito del giudizio) per la completa assenza di riscontro, nella fase stragiudiziale, da parte della convenuta e per la mancanza di partecipazione alla procedura di conciliazione obbligatoria.
2. I motivi di appello proposti dall'appellante, che per unitarietà di questioni vengono esaminati unitariamente, sono infondati per le ragioni che seguono.
In punto di fatto, l'appellante ha dedotto di aver stipulato, con un contratto per Controparte_1
PayTv in data 4.3.2018.
Ciò posto, non è contestata la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti, la cui documentazione, peraltro, risulta essere stata versata in atti, occorre tuttavia rilevare che il documento Cont ha ad oggetto l'accettazione di una proposta congiunta di due diversi contratti e AS e di tanto parte attrice nulla deduce nello specifico in atti sebbene tanto si evinca chiaramente dalla proposta contrattuale firmata dal in data 4 marzo 2018 (cfr. foliario attoreo). Parte_1
Tanto premesso , al fine di valutare la fondatezza della domanda attorea, occorre dare atto che assume rilievo non solo l'esistenza , ma anche il contenuto dell'asserita disdetta del contratto, e tanto
Cont anche in considerazione del fatto che il predetto accordo era stato stipulato sia con che con
AS (“offerta ad € 54,95 fino al 21.6.19”). CP_2
All'uopo, va evidenziato che, in merito all'invio della disdetta del contratto, secondo quanto prospettato da parte appellante, essa sarebbe stata inviata in data 18.12.2019, mediante raccomandata a/r n. 153194634264. Sul punto, va osservato che, da quanto emerge in atti, non risulta possibile stabilire se la predetta raccomandata contenesse o meno l'asserito documento denominato “mancata gestione disdetta sky”. Di talché, il predetto documento non potrebbe, chiaramente, estrinsecare la chiara volontà di interrompere il rapporto contrattuale con l'appellata. Peraltro, è la stessa parte appellante che, nell'atto d'appello, ha esplicitamente ammesso di non essere più in possesso del documento di disdetta.
A fortiori, anche per ciò che concerne l'invio del predetto documento “mancata gestione disdetta sky” mediante e-mail, va rilevato che, lungi dal considerare l'e-mail un documento elettronico annoverabile tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche ex art. 2712 c.c., tale, pertanto, da formare piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, va, tuttavia, tenuto in debito conto che affinché tale documento elettronico possa essere considerato tale, deve possedere determinate caratteristiche. Infatti, al fine di “massimizzare” la valenza probatoria della e-mail ordinaria, è opportuno produrre, quantomeno, il file originale in formato .msg o .eml; ciò, in quanto, il file di origine conserva tutte le informazioni tecniche serventi a verificare l'autenticità e l'integrità del messaggio.
In tal senso, va aggiunto che ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del codice dell'amministrazione digitale, il valore probatorio del documento informatico a cui è apposta una firma elettronica semplice
è liberamente valutabile in giudizio, tenuto cono delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità del documento medesimo. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che: “quanto all'efficacia probatoria dei documenti informatici, l'art. 21 del medesimo
D.Lgs., nelle diverse formulazioni, ratione temporis vigenti, attribuisce l'efficacia prevista dall'art.
2702 c.c. solo al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, mentre
è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 82/2005, l'idoneità di ogni diverso documento informatico (come l'e-mail tradizionale) a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità”. (Cass.
Civ. n. 5523/2018).
Nel caso de quo, tali prescrizioni non risultano essere state rispettate da parte dell'appellante, avendo egli prodotto solo una mera “stampa” della ricevuta di invio della stessa e-mail.
Peraltro, in merito a tale e-mail, va, poi, aggiunto che l'appellante ha anche erroneamente indicato nell'atto d'appello la data di invio della stessa;
in particolare egli deduceva di aver “allegato una mail del 20.01.2021 avente ad oggetto: MANCATA GESTIONE DISDETTA”, tuttavia, dalla lettura del documento versato in atti, si evince chiaramente che l'invio dell'e-mail de qua è avvenuto in data
23.9.2020 alle ore 12.53. Si deve aggiungere inoltre che dal contenuto dell'allegato della predetta e-mail si evince che vi sarebbe stata ( in che lascerebbe desumere anche in precedenza) la volontà di recedere dal contratto Cont
senza recedere dal contratto AS assumendo che secondo un “calcolo effettuato telefonicamente con un VS operatore” ( non è dato sapere a che titolo la quantifucazione sarebbe stata Cont fatta d un operatore e non AS) la cifra alla data dovuta era di € 119,69.
Dall'esame di tutto quanto sopra esposto, ne deriva una insufficienza probatoria , alla quale si aggiunge la confusa ricostruzione contabile effettuata dall'appellante circa gli importi delle fatture oggetto di causa.
Invero, sul punto, va osservato come non sia agevolmente possibile comprendere se i pagamenti, comunque effettuati dall'appellante (anche dopo la pacifica data di definitiva cessazione del contratto avvenuta il 25.11.2020) siano da imputare, verosimilmente, anche a fatture rimaste insolute nel corso del rapporto contrattuale (così come emerge da alcune fatture prodotte in atti, dalle quali, emerge la presenza di pagamenti “irregolari”).
All'uopo, va opportunamente precisato che “in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento, va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza
l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace”(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19527 del 9 novembre 2012).
Inoltre, allo stesso modo, parte appellante non ha fornito la prova né della circostanza secondo la quale vi sarebbe stato il pagamento di una somma non dovuta all'appellata, a causa di un “errore della ricevitoria abilitata al pagamento”, né del blocco del cd. RID (cioè dell'autorizzazione continuativa conferita dal debitore alla propria banca di accettare gli ordini di addebito) nei confronti della società appellata, né del blocco della visione dei programmi da parte di Controparte_1
Orbene, in virtù di quanto sopra esposto, l'appello non può essere accolto, con conseguente conferma, per quanto di ragione, della sentenza di primo grado.
3. Sulle spese di lite.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del presente giudizio, in ragione della mancata costituzione dell'appellata.
Deve darsi atto altresì che in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012,
n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali - della sussistenza dei presupposti
(rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante BE, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. ogni contraria o
[...] Controparte_1
diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio;
c) Sussistono i presupposti (rigetto integrale ) per il versamento, da parte dell'impugnante BE , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_3
quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
Torre Annunziata, 16 ottobre 2024
Il giudice monocratico dott. ssa Luisa Zicari
…
Tribunale di Torre Annunziata
Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.ssa Luisa
Zicari, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di secondo grado iscritto al n. 1170/2023 R.G.A.C., vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Scafati (SA), alla via M. D'Ungheria is. 10, Parte_1
scala A, n. 102 presso lo studio degli avvocati Marco Alfano e Assunta Faiella, che lo rappresentano e difendono, in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano (MI) alla Via Controparte_1
Monte Penice n. 7 (pec: Email_1
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Torre Annunziata n. 4162/2022.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1 CP_1
innanzi al giudice di pace di Torre Annunziata, al fine di sentirla condannare, in suo favore, al
[...] pagamento dell'importo di euro 319,00 a titolo di restituzione di canoni addebitati sul suo conto corrente dall'invio della disdetta del contratto sottoscritto , per il servizio PayTv , in data 4.3.2018, nonché per la restituzione di euro 296,39 per le fatture pagate (a causa di un errore della ricevitoria abilitata al pagamento) per un totale di euro 615,39, oltre le spese di lite.
A sostegno della propria domanda, parte attrice asseriva di aver richiesto, con raccomandata a.r. del 18.12.2019, la disattivazione del servizio oggetto del contratto (che la convenuta avrebbe effettuato solo a far data dal 25.11.2020, nonostante i ripetuti solleciti).
La convenuta non si costituiva in giudizio restando, pertanto, contumace. Controparte_1 A conclusione del primo grado di giudizio, il giudice di prime cure, con sentenza n. 4162/2022 del
29.3.2022, rigettava la domanda, ritenendola non provata, e compensando le spese di lite.
Avverso la sentenza, con atto notificato in data 14.2.2023, proponeva appello Parte_1 con cui chiedeva: l'accoglimento della domanda e la condanna di al pagamento in suo Controparte_1 favore della somma di euro 615, 39, oltre interessi dalla domanda;
la condanna dell'appellata al pagamento delle spese e competenze professionali, con attribuzione.
La convenuta non si costituiva in giudizio, nonostante il regolare procedimento di Controparte_1
notificazione, restando, pertanto, contumace.
Il ha chiesto accogliersi l'appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo di impugnazione, inerente la circostanza secondo cui “…in punto di diritto
l'art. 2697 c.c. prevede che colui il quale agisce in giudizio deve provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che intende far valere. Nel caso di specie l'attore non ha assolto all'onere probatorio gravante sulla sua posizione processuale. Invero, sebbene abbia prodotto il contratto stipulato con in data 04.03.2018, non ha fornito la prova sufficiente a dimostrare la disdetta CP_1
dal contratto al 18.11.2019. Sul punto l'attore ha prodotto una semplice ricevuta postale con avviso di ricevimento, in fotocopia, non corredata da alcuna velina contenente la disdetta”, Parte_1
ha asserito che, nonostante egli avesse depositato soltanto le ricevute di ritorno relative alla
[...]
disdetta operata senza allegarla (in quanto non più in suo possesso), tuttavia aveva allegato anche una mail “del 20.01.2021” (non considerata dal giudice di primo grado) avente ad oggetto la “
[...]
” da parte della convenuta, la quale ex art. 2719 c.c. formava piena prova. Parte_2
Dal predetto documento emergeva: la volontà di interrompere il contratto alla data della disdetta nonché la doglianza circa la mancata lavorazione della disdetta e circa il perdurare degli addebiti sul conto del cliente.
Con il secondo motivo di appello, inerente la circostanza secondo cui “…l'attore afferma che dopo Con la disdetta, avrebbe comunque continuato ad addebitargli i canoni a mezzo rid sul suo conto corrente, ma anche tale circostanza è stata semplicemente affermata ma non provata in alcun modo.
Peraltro, pur volendo diversamente argomentare, l'addebito dei canoni, unitamente alla continuazione volontaria dei pagamenti a mezzo lottomatica, depone per una manifestazione di volontà intesa alla revoca tacita della disdetta, non essendo stata fornita alcuna prova circa
l'affermazione di aver effettuato i pagamenti per mero errore”, l'attore asseriva che egli aveva prodotto in atti gli estratti conto da cui emergevano gli addebiti contestati. Inoltre, la continuazione volontaria dei pagamenti non implicava la volontà di revocare tacitamente la disdetta, né egli avrebbe potuto provare l'errore nei pagamenti effettuati. Con il terzo motivo di appello, inerente la circostanza secondo cui “…l'attore afferma che dopo aver inviato la disdetta, gli sarebbe stata tolta la visione dei programmi, al riguardo però non ha fornito alcuna prova oltre la semplice affermazione”, l'attore asseriva che la suddetta affermazione costituiva una mera eccezione di inadempimento che invertiva l'onere della prova.
Con il quarto motivo di appello, inerente la circostanza secondo cui “…l'unico elemento Con probatorio idoneo a provare la cessazione del contratto è riconducibile alla comunicazione dalla quale si evince la conclusione dell'abbonamento al 25/11/2020 con l'invito a restituire il decoder in comodato d'uso, restituzione avvenuta pochi giorni dopo cioè il 27.11.2020. Quest'ultima circostanza, unitamente alle ricevute della lottomatica, dalla quale si evince lo spontaneo pagamento dei canoni fino al mese di dicembre 2020, depongono ulteriormente per la regolare cessazione del rapporto contrattuale alla data del 25.11.2020”, l'attore asseriva che la circostanza della consegna degli apparati soltanto in data 27.11.2020 dimostrava solo la tardività di nell'elaborare Controparte_1
la disdetta come richiesto dall'utente.
Con il quinto motivo di appello, inerente la circostanza secondo cui non vi sarebbe stata
“…nessuna pronuncia sulle spese di lite per l'assenza di qualsiasi attività difensiva della società convenuta”, l'attore chiedeva la condanna della società convenuta al pagamento delle spese di lite (a prescindere dall'esito del giudizio) per la completa assenza di riscontro, nella fase stragiudiziale, da parte della convenuta e per la mancanza di partecipazione alla procedura di conciliazione obbligatoria.
2. I motivi di appello proposti dall'appellante, che per unitarietà di questioni vengono esaminati unitariamente, sono infondati per le ragioni che seguono.
In punto di fatto, l'appellante ha dedotto di aver stipulato, con un contratto per Controparte_1
PayTv in data 4.3.2018.
Ciò posto, non è contestata la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti, la cui documentazione, peraltro, risulta essere stata versata in atti, occorre tuttavia rilevare che il documento Cont ha ad oggetto l'accettazione di una proposta congiunta di due diversi contratti e AS e di tanto parte attrice nulla deduce nello specifico in atti sebbene tanto si evinca chiaramente dalla proposta contrattuale firmata dal in data 4 marzo 2018 (cfr. foliario attoreo). Parte_1
Tanto premesso , al fine di valutare la fondatezza della domanda attorea, occorre dare atto che assume rilievo non solo l'esistenza , ma anche il contenuto dell'asserita disdetta del contratto, e tanto
Cont anche in considerazione del fatto che il predetto accordo era stato stipulato sia con che con
AS (“offerta ad € 54,95 fino al 21.6.19”). CP_2
All'uopo, va evidenziato che, in merito all'invio della disdetta del contratto, secondo quanto prospettato da parte appellante, essa sarebbe stata inviata in data 18.12.2019, mediante raccomandata a/r n. 153194634264. Sul punto, va osservato che, da quanto emerge in atti, non risulta possibile stabilire se la predetta raccomandata contenesse o meno l'asserito documento denominato “mancata gestione disdetta sky”. Di talché, il predetto documento non potrebbe, chiaramente, estrinsecare la chiara volontà di interrompere il rapporto contrattuale con l'appellata. Peraltro, è la stessa parte appellante che, nell'atto d'appello, ha esplicitamente ammesso di non essere più in possesso del documento di disdetta.
A fortiori, anche per ciò che concerne l'invio del predetto documento “mancata gestione disdetta sky” mediante e-mail, va rilevato che, lungi dal considerare l'e-mail un documento elettronico annoverabile tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche ex art. 2712 c.c., tale, pertanto, da formare piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, va, tuttavia, tenuto in debito conto che affinché tale documento elettronico possa essere considerato tale, deve possedere determinate caratteristiche. Infatti, al fine di “massimizzare” la valenza probatoria della e-mail ordinaria, è opportuno produrre, quantomeno, il file originale in formato .msg o .eml; ciò, in quanto, il file di origine conserva tutte le informazioni tecniche serventi a verificare l'autenticità e l'integrità del messaggio.
In tal senso, va aggiunto che ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del codice dell'amministrazione digitale, il valore probatorio del documento informatico a cui è apposta una firma elettronica semplice
è liberamente valutabile in giudizio, tenuto cono delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità del documento medesimo. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che: “quanto all'efficacia probatoria dei documenti informatici, l'art. 21 del medesimo
D.Lgs., nelle diverse formulazioni, ratione temporis vigenti, attribuisce l'efficacia prevista dall'art.
2702 c.c. solo al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, mentre
è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 82/2005, l'idoneità di ogni diverso documento informatico (come l'e-mail tradizionale) a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità”. (Cass.
Civ. n. 5523/2018).
Nel caso de quo, tali prescrizioni non risultano essere state rispettate da parte dell'appellante, avendo egli prodotto solo una mera “stampa” della ricevuta di invio della stessa e-mail.
Peraltro, in merito a tale e-mail, va, poi, aggiunto che l'appellante ha anche erroneamente indicato nell'atto d'appello la data di invio della stessa;
in particolare egli deduceva di aver “allegato una mail del 20.01.2021 avente ad oggetto: MANCATA GESTIONE DISDETTA”, tuttavia, dalla lettura del documento versato in atti, si evince chiaramente che l'invio dell'e-mail de qua è avvenuto in data
23.9.2020 alle ore 12.53. Si deve aggiungere inoltre che dal contenuto dell'allegato della predetta e-mail si evince che vi sarebbe stata ( in che lascerebbe desumere anche in precedenza) la volontà di recedere dal contratto Cont
senza recedere dal contratto AS assumendo che secondo un “calcolo effettuato telefonicamente con un VS operatore” ( non è dato sapere a che titolo la quantifucazione sarebbe stata Cont fatta d un operatore e non AS) la cifra alla data dovuta era di € 119,69.
Dall'esame di tutto quanto sopra esposto, ne deriva una insufficienza probatoria , alla quale si aggiunge la confusa ricostruzione contabile effettuata dall'appellante circa gli importi delle fatture oggetto di causa.
Invero, sul punto, va osservato come non sia agevolmente possibile comprendere se i pagamenti, comunque effettuati dall'appellante (anche dopo la pacifica data di definitiva cessazione del contratto avvenuta il 25.11.2020) siano da imputare, verosimilmente, anche a fatture rimaste insolute nel corso del rapporto contrattuale (così come emerge da alcune fatture prodotte in atti, dalle quali, emerge la presenza di pagamenti “irregolari”).
All'uopo, va opportunamente precisato che “in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento, va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza
l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace”(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19527 del 9 novembre 2012).
Inoltre, allo stesso modo, parte appellante non ha fornito la prova né della circostanza secondo la quale vi sarebbe stato il pagamento di una somma non dovuta all'appellata, a causa di un “errore della ricevitoria abilitata al pagamento”, né del blocco del cd. RID (cioè dell'autorizzazione continuativa conferita dal debitore alla propria banca di accettare gli ordini di addebito) nei confronti della società appellata, né del blocco della visione dei programmi da parte di Controparte_1
Orbene, in virtù di quanto sopra esposto, l'appello non può essere accolto, con conseguente conferma, per quanto di ragione, della sentenza di primo grado.
3. Sulle spese di lite.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del presente giudizio, in ragione della mancata costituzione dell'appellata.
Deve darsi atto altresì che in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012,
n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali - della sussistenza dei presupposti
(rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante BE, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. ogni contraria o
[...] Controparte_1
diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio;
c) Sussistono i presupposti (rigetto integrale ) per il versamento, da parte dell'impugnante BE , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_3
quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
Torre Annunziata, 16 ottobre 2024
Il giudice monocratico dott. ssa Luisa Zicari
…