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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/05/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, nella persona OGGETTO del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha pronunciato la seguente Malattia professionale
SENTENZA (con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 0205/2025 R.G. Affari Civili
Registro Generale Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine del giorno 20.05.2025, avente ad oggetto: “Malattia professionale”; N. 0205/25
e vertente
tra
[...]
, rappresentato e difeso dagli avv.ti F. Sessa e F. Rosa del N. _______________ Parte_1
Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno, Via del Carmine, n. 92; REPERTORIO
Ricorrente
N. _______________ e P n. 061/2025
Parte_3
[...]
[...]
Castellucci in virtù di procura generale in data 18.06.2014 per atto notar Persona_1 el termine del 20.05.2025 Limosani di Napoli, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter Distrettuale in Salerno, Via De Leo, n. 12; Pt_3 cpc
Resistente
§§§ Deposito minuta
_________________ Nel termine del giorno 20.05.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 0205/25 R.G. c/o pag. 1 Parte_1 Pt_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 13.01.2025 adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedeva di accertare e dichiarare che le patologie da cui risultava affetto (“focale lesione inserzionale spalla dx e sx a tutto spessore dei tendini infraspinosi sul versante anteriore con edema osseo dal trochite omerale e tenue edema peritendineo, artrosi acromion-claveare, ridotta l'ampiezza dello spazio di scorrimento subacromiale”) erano state contratte a causa dell'attività svolta nel corso dell'attività lavorativa, cioè di operaio edile/carpentiere; chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare che le predette patologie erano di natura professionale, con conseguente condanna dell' alla costituzione e al pagamento Pt_3
della rendita per la lesione dell'integrità psico-fisica, con danno biologico nella percentuale del 7/9%, a far data dall'insorgenza del diritto, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava ex art. 415 cod. proc. civ. l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio il resistente il quale Pt_3
impugnava l'avversa domanda e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di ritto mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti, nel termine del giorno 20.05.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il
Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da è infondata e, pertanto, va Parte_1
rigettata.
Invero, le patologie lamentate dall'odierno ricorrente devono definirsi “non tabellate” ovvero le patologie dedotte dal ricorrente non sono riconducibili ad alcuna delle attività lavorative per le quali la tabella delle malattie professionali (prevista dall'art. 3 del Dpr. n 1124/1965 e ad esso allegata, nella versione da ultimo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 21.07.2008) pone una presunzione di origine lavorativa.
Ed è noto che in materia di patologie non tabellate (come quelle oggetto del presente giudizio) grava sul lavoratore l'onere di provare la riconducibilità della patologia lamentata alle particolari modalità di svolgimento dell'attività. In tal senso si è più
Giudizio n. 0205/15 R.G. c/o pag. 2 Parte_1 Pt_3 volte espressa la Suprema Corte: “In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità”
(cfr., tra le altre, Cass. n. 13342/2014).
Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente, pur ricadendo sulla stessa il relativo onere ex art. 2697 cod. civ., non ha fornito la prova del collegamento della patologia con le mansioni svolte: invero, quanto alla prova testimoniale articolata dalla parte ricorrente, la stessa appare del tutto irrilevante ai fini della decisione, dal momento che le circostanze indicate nei capi di prova articolati non sono oggetto di contestazione fra le parti e, peraltro, sono oltremodo generiche e/o valutative, comunque, del tutto insufficienti a fornire la prova del nesso eziologico fra le patologie da cui il ricorrente è affetto e l'attività lavorativa svolta.
Per quanto riguarda l'istanza di svolgimento di accertamenti tecnici formulata dalla parte ricorrente, ad avviso del Tribunale non può procedersi a tali accertamenti, dal momento che è ampiamente carente la prova circa il nesso eziologico fra mansioni svolte e patologie: d'altronde, è noto che la consulenza non è un mezzo di prova e non può essere utilizzata dalla parte per sopperire alle carenze probatorie, nel caso di specie circa la sussistenza del nesso eziologico fra l'evento e la situazione che ha determinato l'asserita patologia di carattere professionale.
Peraltro, sono da condividere le argomentazioni svolte dell' nella memoria di Pt_3
costituzione, secondo il quale “analizzando il rischio specifico per la lavorazione svolta dal ricorrente è possibile escludere la sussistenza di un rischio idoneo a giustificare la genesi professionale della patologia denunciata. Infatti, le tendinopatie del sovraspinoso si associano essenzialmente a sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore inteso come movimenti dell'arto superiore ripetuti, al disopra della spalla, e mantenimento prolungato di posture incongrue (cfr tabelle delle malattie professionali) svolte in modo non occasionale. Nel caso di specie, non vi è evidenza di esposizione quali-quantitativa idonea a detto rischio.
Dal documento di valutazione del rischio per la mansione del sig. il Parte_1
rischio di movimenti ripetitivi degli arti superiori è qualificato come irrilevante;
pertanto, è evidente la conclusione di inidoneità del rischio e quindi di mancanza del nesso etiologico tra la attività professionale svolta e la patologia denunciata a carico delle spalle.
Nel ricorso giudiziale non è stato allegato, trattato e documentato la quali/quantità
Giudizio n. 0205/15 R.G. c/o pag. 3 Parte_1 Pt_3 del rischio lavorativo, non sono state presentate idonee e non recenti certificazioni mediche che avrebbero potuto chiarire l'insorgenza e “lo sviluppo” della malattia.
In pratica nessun dato per una “analisi combinata” tra rischio e patologia, nessun elemento per superare la non tabellarità della malattia.
E' essenziale, per il riconoscimento del nesso eziologico fra patologia e lavorazione,
l'esistenza e la dimostrazione di un fattore lavorativo causale o concausale eziopatogenicamente valido ed indispensabile a produrre lo specifico danno con rapporto diretto ed efficace.
I criteri indicati usualmente per la ricerca del nesso di causalità in tema di patologie
a genesi multifattoriale, come quella denunziata, possono essere così sintetizzati:
A : corretta e dettagliata anamnesi lavorativa, che consiste in numero giornate lavorative, mansioni svolte durata ed intensità ( descrizione e “quantità” dei movimenti, forzati e non) ;
B è necessaria l'esclusione di altre cause in quanto malattie plurifattoriali che possono determinare la lesione;
C congruità e analisi dei dati raccolti in cui si riportano elementi sul rischio;
D analisi della documentazione presentata ed acquisita che, per queste malattie (a genesi plurifattoriale), rappresenta un dato non superabile per la riconducibilità al lavoro”.
In conclusione, quindi, per i motivi esposti, la domanda della parte ricorrente è infondata e, pertanto, va rigettata.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non deve essere adottata alcuna statuizione, in quanto la parte ricorrente ha reso rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. circa il mancato raggiungimento dei limiti di reddito ai fini Irpef (cfr. all. n. 10 del fascicolo telematico di parte).
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' con ricorso depositato in data 13.01.2025 e ritualmente notificato, ogni Pt_3
contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Salerno in data 20.05.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 0205/15 R.G. c/o pag. 4 Parte_1 Pt_3