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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/10/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2081 /2014
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa RA ND
Il giorno 28/10/2025 , innanzi al Giudice dott.ssa RA ND, chiamata la causa R.G.
n. 2081 dell'anno 2014 promossa da
CONCETTA Parte_1 Parte_2
contro
Controparte_1 Pt_1 Controparte_2 CP_3 Parte_3
[...] Pt_1 Parte_4 Pt_5 Parte_6
[...]
e nei confronti di
Si dà atto che sono presenti l'avv.NICOLA RIGGIO in sostituzione dell'avv. CORSELLO
BE per parte attrice e l'avv. MASSIMO LA ROCCA per Parte_3
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti ed alle memorie conclusive depositate
Il Giudice
Il Giudice chiude il verbale alle ore 9.41 e si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale alle ore 12.43,
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa RA ND in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa RA ND ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza –la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2081 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno
2014
TRA
, e elettivamente domiciliate in VIA Parte_1 Parte_2 Parte_7
PRESTISIMONE 21/B 90015 CEFALU' presso lo studio dell'avv. CORSELLO BE, che le rappresenta e difende per mandato in atti
ATTORI
CONTRO elettivamente domiciliato in VIA C. CIVELLO N. 47 CAMPOFELICE DI Parte_3
LL presso lo studio dell'avv. LA ROCCA MASSIMO che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTO
E
, , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_4 Parte_2
e Controparte_5 Parte_6
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
Conclusioni delle parti: All'udienza del 28.10.2025 le parti discutevano la causa, concludendo come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione , e , moglie e figlie del Parte_1 Parte_2 Parte_7
defunto - deceduto il 23.11.2002 - convenivano in giudizio , Persona_1 CP_1
, , , , Controparte_2 Controparte_4 Parte_3 Parte_2 Controparte_5
Pagina 2 di 12 e , al fine di ottenere lo scioglimento della comunione avente ad oggetto il Parte_6
compendio immobiliare meglio di seguito precisato.
Le attrici rappresentavano che era indivisamente comproprietario, in Persona_1
ragione della metà, del compendio immobiliare sito in Campofelice di Roccella, Contrada Piana
Calzata, composto dal terreno in Catasto al foglio 7 particelle 130, 573, 575, 1040, 2216, e
138, e del fabbricato ivi insistente in Catasto al N.C.E.U. foglio 7 particella 1039; spiegavano che la restante quota parte, metà indivisa di detti immobili, già di proprietà del defunto Per_2
fratello del dante causa, apparteneva in ragione di 1/5 indiviso ciascuno ai convenuti
[...]
, e in Parisi, nonché ad quale CP_1 Pt_3 CP_2 CP_3 Parte_2
usufruttuaria e ai suoi figli e , questi ultimi in ragione di 1/10 CP_5 Parte_6
indiviso ciascuno quali nudi proprietari;
che avevano più volte tentato di addivenire ad una divisione bonaria dei suddetti immobili senza pervenire ad un accordo.
Le attrici, chiedevano pertanto di:
“-disporre ex artt. 784 e ss. c.p.c. lo scioglimento della comunione esistente tra le parti,
relativamente agli immobili siti in agro di Campofelice di Roccella (PA), c.da piana Calzata, in catasto al F. 7, p.lle 130, 573, 575, 1040, 2216 e 138, nonché del fabbricato ivi insistente di cui alla particella 1039 e,
-per l'effetto, formare un progetto di divisione dei beni immobili per cui è causa, prevedendo l'assegnazione alle attrici delle quote loro spettanti in natura, ex art. 1114 c.c., o, in alternativa,
ove si ritenga dovessero ricorrere le condizioni di non divisibilità di cui all'art. 720 c.c.,
mediante conguaglio in denaro da porre a carico del comunista titolare della maggiore quota o,
ancora in alternativa, mediante vendita all'incanto di essi e distribuzione tra i condividenti del ricavato secondo le rispettive quote di proprietà;
-con salvezza di spese, competenze ed onorari del giudizio.” (cfr. pag. 4 atto di citazione).
Alla prima udienza di comparizione, tenutasi il 21.01.2015, le attrici chiedevano un termine, loro concesso, per rinotificare l'atto di citazione a e , Controparte_2 CP_1
residenti negli Stati Uniti, stante il mancato recapito della cartolina di ricevimento;
alla medesima udienza, stante la regolarità delle notifiche loro effettuate, veniva dichiarata la
Pagina 3 di 12 contumacia di , e Parte_3 Pt_2 Controparte_6 [...]
in Parisi. CP_4
All'udienza del 07.04.2016 veniva dichiarata la contumacia di e CP_1 CP_2
e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6.
[...]
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16.11.2016 l'allora G.I. dott.ssa Di AR
convocava gli attori, ritenendo necessario interloquire con gli stessi.
All'udienza del 14.12.2016 parte attrice chiedeva un termine per produrre l'integrazione alla relazione notarile comprovante i titoli, evidenziando che la titolarità del diritto di proprietà
in capo alle attrici era implicitamente provata dal compimento da parte di queste ultime di atti espressivi dell'esercizio del diritto di proprietà.
Con memoria del 27.02.2017 il procuratore degli attori ad integrazione della relazione notarile a firma del notaio di Cefalù del 20.05.2016, versata in atti, produceva Persona_3
verbale di pubblicazione del testamento pubblico di nato il [...], CP_1
pubblicato in notar di Cefalù in data 29.04.1954, da cui si evinceva che “il Persona_4
predetto sig. dante causa delle odierne parti in causa, alla data di redazione dell'atto CP_1
(1952), disponeva di tutti i propri beni in favore degli unici tre figli superstiti, rispettivamente dante causa delle attrici, (16.10.1913) genitore dei convenuti, e Per_1 Persona_2
(28.10.1919). Quest'ultimo, come risulta dalla citata relazione notarile, è Persona_5
deceduto in data 02.07.2002 senza prole, e i suoi beni sono stati devoluti per legge in favore degli eredi legittimi (cioè le odierne parti in causa), costituiti dai nipoti figli dei predetti germani
”. Per_2 Per_1
Veniva nominato quale CTU l'ing. che procedeva alla stesura della richiesta Persona_6
consulenza.
Veniva fissata l'udienza del 10.07.2019 per la discussione del progetto di divisione, con onere per la cancelleria di effettuare le comunicazioni di competenza ai convenuti contumaci.
All'udienza del 10.07.2019 erano presenti, oltre a parte attrice, le contumaci CP_5
e le quali dichiaravano di accettare il progetto di divisione elaborato
[...] Parte_2
da parte del CTU e chiedevano la ripartizione delle spese tra tutti i condividenti;
la dott.ssa Di
Pagina 4 di 12 AR preso atto di quanto predetto e del fatto che la notifica effettuata a non si CP_1
era perfezionata stante la mancanza della cartolina di ricevimento e che non vi era prova della notifica alla parte , incaricava la cancelleria di effettuare la notifica Controparte_4
relativa all'udienza di approvazione del progetto di divisione ai convenuti contumaci CP_1
e , dando atto della regolarità delle notifiche effettuate agli altri
[...] Controparte_4
convenuti contumaci.
Si costituiva chiedendo di: Parte_3
“- richiamare il consulente tecnico d'ufficio al fine di procedere alla redazione di un nuovo progetto di divisione;
- ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante;
- porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese, diritti ed onorari del giudizio.
-con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura.”
All'udienza del 20.11.2019 il G.I poichè le notifiche effettuate ai convenuti contumaci e non erano andate a buon fine ne disponeva la CP_1 Controparte_7
rinnovazione e fissava una ulteriore udienza di discussione e di approvazione del progetto di divisione, incaricando la cancelleria di effettuare la notifica.
All'udienza del 04.11.2020 ritenuta la causa matura per la decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il 04.02.2021 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art 190
c.p.c..
Con ordinanza del 06.05.2021 la Dott.ssa Di AR disponeva la rimessione della causa sul ruolo affinchè il consulente elaborasse uno specifico progetto di divisione tenuto conto di tutte le parti in causa, del valore delle quote a ciascuna di esse spettanti, e di tutti i beni da dividere.
Pagina 5 di 12 All'udienza del 26.05.2022 in considerazione del fatto che il CTU, ripetutamente sollecitato non aveva depositato l'integrazione alla CTU richiesta disponeva la sostituzione del CTU ing.
con l'ing. . Per_6 Persona_7
Istruita la causa e mutato il giudicante nella persona del giudice scrivente (dal 10.07.2023),
considerati i già concessi rinvii per trattative, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16.05.2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Rimessa la causa sul ruolo al fine di invitare le parti a dedurre circa il difetto di legittimazione passiva di , la causa veniva rinviata nuovamente per discussione e Parte_1
decisione.
2. Questioni preliminari
Preliminarmente occorre rilevare il difetto di legittimazione attiva di , moglie di Parte_1
, ma non erede dello stesso, avendo rinunciato alla di lui eredità con atto del Persona_1
Tribunale di Novara V.G. 1172/03 cron.2231 rep.348 (vds. pag. 3 relazione notarile in atti).
Va, poi, ribadita la contumacia Di (1950), , Parte_2 Controparte_5 Parte_6
, ; e .
[...] Controparte_4 CP_1 Controparte_2
3. Merito della lite.
Il giudizio che ci occupa ha ad oggetto la richiesta di divisione formulata dalle aventi causa del defunto deceduto il 23.11.2002, proprietario pro-indiviso in ragione di Persona_1
1/2 del compendio immobiliare individuato, già di proprietà di Persona_2
Occorre infatti premettere che gli immobili oggetto della richiesta divisione erano, in origine,
di proprietà del signor - fratello sia del signor (marito e padre Persona_5 Persona_1
delle attrici) deceduto il 2.07.2002, nonché fratello di (dante causa dei Persona_2
convenuti)- deceduto il 17.11.1990. Invero, dalla morte del fratello il signor Per_5 [...]
aveva ereditato la metà dei cespiti mentre l'altra metà era stata ereditata dalla moglie e Per_1
figli del signor (fratello di ) subentrati per rappresentazione Persona_2 Persona_5
allo stesso, nei termini meglio specificati in citazione.
Pagina 6 di 12 Non sussistono contestazioni fra le parti in ordine all'individuazione degli eredi e dei beni costituenti la massa ereditaria, costituita dal terreno (di complessivi 5274) con annesso fabbricato con superficie lorda (compresi i muri perimetrali e le pertinenze) di mq. 111,20 nel comune di Campofelice di Roccella, località “Piana Calzata” distinto oggi al foglio n. 7 particelle nn. 130-573-575-1040-2016 (quest'ultima soppressa per frazionamento del 25.1.2013
n.23270.1/2013 in due particelle: n. 4271 e n. 4272) e 138 (pure questa soppressa per variazione in foglio 7 p.lla 1039), mentre il fabbricato per civile abitazione è distinto al Catasto
Terreni al foglio n. 7 particella n. 1039.
Allo scrutinio della domanda di divisione il Tribunale deve necessariamente anteporre la verifica delle quote spettanti ai singoli condividenti.
A tal proposito, entrambi i ctu nominati hanno provveduto a verificare le quote ereditarie in capo ai condividenti in base a quanto desumibile dalla documentazione in atti.
Per quanto concerne le quote spettanti ai singoli condividenti l'ing. (come anche Per_7
prima di lui l'ing. ), ha condiviso e fatto proprie le quote come risultanti dalle visure Per_6
storiche richieste dallo stesso ctu ed allegate alla relazione (vedasi pag.3 e 4 rel ctu ing. , Per_7
dep. il 28.01.2023).
Pertanto, l'eredità relitta dalla de cuius va attribuita:
- alle attrici: (di ) nella misura di 5/20 e Parte_2 Per_1 Parte_8
nella misura di 5/20;
- ai convenuti: nella misura di 2/20; nella Controparte_4 Parte_3
misura di 2/20; nella misura di 2/20; nella misura di CP_1 Controparte_2
2/20; (di )- usufrutto - nella misura di 2/20; ed i figli di lei Parte_2 Per_2
e la nuda proprietà- nella misura di 1/20 Controparte_5 Parte_6
ciascuno.
Va, infatti, precisato che , con atto rogato dal Notaio di Parte_2 Persona_8
Cefalù il 5 dicembre 2005, rep.52443/19607, aveva donato a e Controparte_5 Parte_6
la nuda proprietà della quota di 1/10 del fabbricato in Campofelice di
[...]
Pagina 7 di 12 Roccella, contrada Piana Calzata, in catasto fabbricati al foglio 7, particella 1039, e del terreno in Campofelice di Roccella, contrada Piana Calzata, in catasto terreni al foglio 7, particelle 130,
573, 575,1040, 2216 (vds. pag.
3-4 della relazione notarile).
Quanto alla comoda divisibilità del compendio immobiliare, vanno condivise le considerazioni spese dall'ausiliario nominato dal Giudice, ing. , il quale ha osservato: “Al Per_7
riguardo corre l'obbligo precisare sin da subito che il requisito della comoda divisibilità di un bene, disciplinato dagli articoli 720 e 1114 c.c., presuppone che il relativo frazionamento dello stesso si possa attuare mediante la determinazione di porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non gravate da servitù e limitazioni eccessive. Per la comoda divisibilità (a norma e per gli effetti dei detti art. 720 e 1114 c.c.), deve quindi intendersi la possibilità che l'idoneità
funzionale della cosa da dividere sia conseguita con spese non rilevanti e senza pregiudicare l'originario valore economico del bene stesso, evitando altresì che il godimento del cespite frazionato sia comunque gravato da limitazioni e/o servitù come detto eccessive. La comoda divisibilità di un immobile deve essere quindi considerata sotto l'aspetto tecnico, funzionale ed economico, in modo da generare quote singolarmente indipendenti, senza spese rilevanti e senza imposizioni di vincoli a carico dell'una o dell'altra porzione. Alla luce di quanto sopra esposto, in considerazione dello stato attuale dei luoghi ed in particolare dell'attuale consistenza,
tipologia, ubicazione, uso e possesso degli immobili oggetto di divisione, a parere dello scrivente i beni in oggetto non sono suscettibili di divisione/frazionamento e pertanto gli stessi dovranno essere assegnati agli aventi diritto con l'individuazione dei rispettivi conguagli in denaro, nel rispetto delle varie quote di appartenenza e sulla scorta dei riepiloghi sopra riportati. Quanto
sopra ancor di più se si considera che il fabbricato (part.lla 1039) ha una superficie coperta di circa 70 mq per una superficie commerciale di circa 90,00 mq (comprensiva del porticato) e pertanto risulta oltremodo limitativo (si consenta il termine) ipotizzare una divisione dello stesso, sia in termini di anti-economicità dell'intervento sia in termini di funzionalità, con consequenziale riduzione di godimento del bene. Infine, ma non per questo meno importante,
non si può non evidenziare che il fabbricato de quo (villino), è stato realizzato in assenza di regolare licenza e/o titolo edilizio e per lo stesso è stata rilasciata la Concessione Edilizia in
Pagina 8 di 12 Sanatoria n. 4 del 24/05/1994 da dove si evince la prescrizione imposta dalla Soprintendenza
i Palermo che precisa l'asservimento al fabbricato (part.lla 1039) dell'intero terreno CP_8
di proprietà della ditta (cfr documentazione alla presente allegata)” (vds. pag.
9-10 rel ctu Ing.
). Per_7
Ed invero, come evincibile dalla relazione in atti e dal numero dei soggetti interessati dalla divisione che ci occupa non è possibile addivenire allo scioglimento della comunione ereditaria mediante attribuzione della parte di beni ereditari a ciascun coerede spettante in natura, in ossequio al disposto degli artt. 720 e 727 c.c.
In punto di diritto occorre evidenziare che l'art. 718 c.c., il quale riconosce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi art. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera
“non divisibilità” dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano “comodamente”
divisibili, situazione, questa, che ricorre nei casi in cui, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù,
pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero.
Occorre, quindi , affermare che, nel caso di specie, non è possibile procedere alla formazione delle singole porzioni in natura, in quanto il complessivo compendio ereditario in comune non risulta essere comodamente divisibile .
Stante quanto predetto, va disposta, ai sensi dell' art. 720 c.c. la vendita all' incanto delle quote degli immobili indicati supra, secondo il valore stimato dal c.t.u. [pari a €120.000,00, di cui: €117.000,00 per il fabbricato (al netto degli oneri per agibilità) e €10.000,00 per i terreni
(valore a corpo)].
Ed invero, deve rilevarsi che nessuno dei condividenti in lite ha effettuato istanza di assegnazione dell'intero con addebito dell'eccedenza.
Pagina 9 di 12 Va, tuttavia, rilevato che gli artt. 787 e 788 c.p.c. prevedono che alla vendita, qualora non vi sia accordo fra tutte le parti, può procedersi solo in forza di sentenza passata in giudicato.
Ed invero, la sentenza che dispone lo scioglimento di una comunione, prevedendo quale modalità di divisione la vendita dei beni, non risulta assoggettata al regime dell'art. 282 c.p.c., e non è pertanto immediatamente esecutiva.
Occorre, infatti, sottolineare che l'art. 282 c.p.c., , non consente di ritenere che l'efficacia delle sentenze di primo grado aventi natura di accertamento e/o costitutiva sia anticipata rispetto alla formazione della cosa giudicata sulla sentenza, con la conseguenza che deve affermarsi che dette sentenze possono vedere anticipata la loro efficacia rispetto a quel momento soltanto in forza di espressa previsione di legge, come accade, ad esempio, nell'art. 421 c.c. (cfr. Cass., 21367/2004; Cass., n. 16262/2005).
Ulteriore conferma di quanto esposto va, poi, rinvenuta nelle norme che più specificamente regolano il procedimento di divisione (cfr. Tribunale di Roma 8.8.2006).
Al riguardo, occorre anzitutto invocare gli art. 789 c.p.c. e 195 disp. att. c.p.c., che operano una netta differenziazione fra l'ordinanza non impugnabile con cui si dichiara esecutivo il progetto di divisione ed il decreto di approvazione delle operazioni di divisione, da un lato, e la sentenza che dirime le contestazioni sorte sul progetto e sulle operazioni di divisione (cfr. Cass.,
n. 11227/1991) .
Ed invero, già un simile distinguo normativo induce a ritenere che il legislatore abbia inteso conferire il carattere dell'esecutività solo a quei provvedimenti del giudice che presuppongono una situazione non più soggetta a contestazione.
Analoga conclusione va desunta dalla previsione dell'art. 791, ult. co., c.p.c., per la quale
“l'estrazione dei lotti non può avvenire se non in base a ordinanza del giudice emessa a norma dell'art. 789 ultimo comma o a sentenza passata in giudicato”.
Alla luce di tali considerazioni deve affermarsi la pronuncia di divisione che dispone la vendita dei beni ereditari può legittimare l'avvio del procedimento di vendita soltanto una volta che sia divenuta irrevocabile ed idonea a produrre l'effetto costitutivo che la caratterizza.
Pagina 10 di 12 A ciò consegue che ove la sentenza emessa inter partes passi in giudicato, potrà essere avanzata al Tribunale istanza per l'effettuazione sia della vendita, mentre in caso di impugnazione della sentenza e conseguente modifica della stessa, tale sub procedimento avverrà
necessariamente in sede di impugnazione.
4. Spese di lite
In considerazione del complessivo esito del giudizio, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, ad eccezione di quelle di
CTU, già liquidate in atti, che vanno poste pro quota a carico delle parti, quali spese di massa.
PQM
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
-dichiara il difetto di legittimazione attiva di;
Parte_1
-dispone procedersi allo scioglimento della comunione avente ad oggetto il terreno distinto in
Catasto al foglio 7 particelle 130, 573, 575, 1040, 4271, 4272, ed il fabbricato ivi insistente in
Catasto al N.C.E.U. foglio 7 particella 1039, descritti nella relazione peritale depositata il
28.01.2024, secondo l'individuazione delle quote indicate in parte motiva;
-dispone procedersi alle operazioni divisionali della disposta vendita una volta che la presente sentenza emessa inter partes passi in giudicato, a seguito di presentazione di istanza da parte delle parti;
-dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente giudizio;
-pone le spese di CTU, come liquidate in separato decreto, a carico dei condividenti pro quota.
Così deciso in Termini Imerese il 28.10.2025.
Il Giudice
RA ND
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa
RA ND in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv.
Pagina 11 di 12 con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 12 di 12
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa RA ND
Il giorno 28/10/2025 , innanzi al Giudice dott.ssa RA ND, chiamata la causa R.G.
n. 2081 dell'anno 2014 promossa da
CONCETTA Parte_1 Parte_2
contro
Controparte_1 Pt_1 Controparte_2 CP_3 Parte_3
[...] Pt_1 Parte_4 Pt_5 Parte_6
[...]
e nei confronti di
Si dà atto che sono presenti l'avv.NICOLA RIGGIO in sostituzione dell'avv. CORSELLO
BE per parte attrice e l'avv. MASSIMO LA ROCCA per Parte_3
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti ed alle memorie conclusive depositate
Il Giudice
Il Giudice chiude il verbale alle ore 9.41 e si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale alle ore 12.43,
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa RA ND in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa RA ND ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza –la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2081 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno
2014
TRA
, e elettivamente domiciliate in VIA Parte_1 Parte_2 Parte_7
PRESTISIMONE 21/B 90015 CEFALU' presso lo studio dell'avv. CORSELLO BE, che le rappresenta e difende per mandato in atti
ATTORI
CONTRO elettivamente domiciliato in VIA C. CIVELLO N. 47 CAMPOFELICE DI Parte_3
LL presso lo studio dell'avv. LA ROCCA MASSIMO che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTO
E
, , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_4 Parte_2
e Controparte_5 Parte_6
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
Conclusioni delle parti: All'udienza del 28.10.2025 le parti discutevano la causa, concludendo come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione , e , moglie e figlie del Parte_1 Parte_2 Parte_7
defunto - deceduto il 23.11.2002 - convenivano in giudizio , Persona_1 CP_1
, , , , Controparte_2 Controparte_4 Parte_3 Parte_2 Controparte_5
Pagina 2 di 12 e , al fine di ottenere lo scioglimento della comunione avente ad oggetto il Parte_6
compendio immobiliare meglio di seguito precisato.
Le attrici rappresentavano che era indivisamente comproprietario, in Persona_1
ragione della metà, del compendio immobiliare sito in Campofelice di Roccella, Contrada Piana
Calzata, composto dal terreno in Catasto al foglio 7 particelle 130, 573, 575, 1040, 2216, e
138, e del fabbricato ivi insistente in Catasto al N.C.E.U. foglio 7 particella 1039; spiegavano che la restante quota parte, metà indivisa di detti immobili, già di proprietà del defunto Per_2
fratello del dante causa, apparteneva in ragione di 1/5 indiviso ciascuno ai convenuti
[...]
, e in Parisi, nonché ad quale CP_1 Pt_3 CP_2 CP_3 Parte_2
usufruttuaria e ai suoi figli e , questi ultimi in ragione di 1/10 CP_5 Parte_6
indiviso ciascuno quali nudi proprietari;
che avevano più volte tentato di addivenire ad una divisione bonaria dei suddetti immobili senza pervenire ad un accordo.
Le attrici, chiedevano pertanto di:
“-disporre ex artt. 784 e ss. c.p.c. lo scioglimento della comunione esistente tra le parti,
relativamente agli immobili siti in agro di Campofelice di Roccella (PA), c.da piana Calzata, in catasto al F. 7, p.lle 130, 573, 575, 1040, 2216 e 138, nonché del fabbricato ivi insistente di cui alla particella 1039 e,
-per l'effetto, formare un progetto di divisione dei beni immobili per cui è causa, prevedendo l'assegnazione alle attrici delle quote loro spettanti in natura, ex art. 1114 c.c., o, in alternativa,
ove si ritenga dovessero ricorrere le condizioni di non divisibilità di cui all'art. 720 c.c.,
mediante conguaglio in denaro da porre a carico del comunista titolare della maggiore quota o,
ancora in alternativa, mediante vendita all'incanto di essi e distribuzione tra i condividenti del ricavato secondo le rispettive quote di proprietà;
-con salvezza di spese, competenze ed onorari del giudizio.” (cfr. pag. 4 atto di citazione).
Alla prima udienza di comparizione, tenutasi il 21.01.2015, le attrici chiedevano un termine, loro concesso, per rinotificare l'atto di citazione a e , Controparte_2 CP_1
residenti negli Stati Uniti, stante il mancato recapito della cartolina di ricevimento;
alla medesima udienza, stante la regolarità delle notifiche loro effettuate, veniva dichiarata la
Pagina 3 di 12 contumacia di , e Parte_3 Pt_2 Controparte_6 [...]
in Parisi. CP_4
All'udienza del 07.04.2016 veniva dichiarata la contumacia di e CP_1 CP_2
e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6.
[...]
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16.11.2016 l'allora G.I. dott.ssa Di AR
convocava gli attori, ritenendo necessario interloquire con gli stessi.
All'udienza del 14.12.2016 parte attrice chiedeva un termine per produrre l'integrazione alla relazione notarile comprovante i titoli, evidenziando che la titolarità del diritto di proprietà
in capo alle attrici era implicitamente provata dal compimento da parte di queste ultime di atti espressivi dell'esercizio del diritto di proprietà.
Con memoria del 27.02.2017 il procuratore degli attori ad integrazione della relazione notarile a firma del notaio di Cefalù del 20.05.2016, versata in atti, produceva Persona_3
verbale di pubblicazione del testamento pubblico di nato il [...], CP_1
pubblicato in notar di Cefalù in data 29.04.1954, da cui si evinceva che “il Persona_4
predetto sig. dante causa delle odierne parti in causa, alla data di redazione dell'atto CP_1
(1952), disponeva di tutti i propri beni in favore degli unici tre figli superstiti, rispettivamente dante causa delle attrici, (16.10.1913) genitore dei convenuti, e Per_1 Persona_2
(28.10.1919). Quest'ultimo, come risulta dalla citata relazione notarile, è Persona_5
deceduto in data 02.07.2002 senza prole, e i suoi beni sono stati devoluti per legge in favore degli eredi legittimi (cioè le odierne parti in causa), costituiti dai nipoti figli dei predetti germani
”. Per_2 Per_1
Veniva nominato quale CTU l'ing. che procedeva alla stesura della richiesta Persona_6
consulenza.
Veniva fissata l'udienza del 10.07.2019 per la discussione del progetto di divisione, con onere per la cancelleria di effettuare le comunicazioni di competenza ai convenuti contumaci.
All'udienza del 10.07.2019 erano presenti, oltre a parte attrice, le contumaci CP_5
e le quali dichiaravano di accettare il progetto di divisione elaborato
[...] Parte_2
da parte del CTU e chiedevano la ripartizione delle spese tra tutti i condividenti;
la dott.ssa Di
Pagina 4 di 12 AR preso atto di quanto predetto e del fatto che la notifica effettuata a non si CP_1
era perfezionata stante la mancanza della cartolina di ricevimento e che non vi era prova della notifica alla parte , incaricava la cancelleria di effettuare la notifica Controparte_4
relativa all'udienza di approvazione del progetto di divisione ai convenuti contumaci CP_1
e , dando atto della regolarità delle notifiche effettuate agli altri
[...] Controparte_4
convenuti contumaci.
Si costituiva chiedendo di: Parte_3
“- richiamare il consulente tecnico d'ufficio al fine di procedere alla redazione di un nuovo progetto di divisione;
- ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante;
- porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese, diritti ed onorari del giudizio.
-con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura.”
All'udienza del 20.11.2019 il G.I poichè le notifiche effettuate ai convenuti contumaci e non erano andate a buon fine ne disponeva la CP_1 Controparte_7
rinnovazione e fissava una ulteriore udienza di discussione e di approvazione del progetto di divisione, incaricando la cancelleria di effettuare la notifica.
All'udienza del 04.11.2020 ritenuta la causa matura per la decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il 04.02.2021 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art 190
c.p.c..
Con ordinanza del 06.05.2021 la Dott.ssa Di AR disponeva la rimessione della causa sul ruolo affinchè il consulente elaborasse uno specifico progetto di divisione tenuto conto di tutte le parti in causa, del valore delle quote a ciascuna di esse spettanti, e di tutti i beni da dividere.
Pagina 5 di 12 All'udienza del 26.05.2022 in considerazione del fatto che il CTU, ripetutamente sollecitato non aveva depositato l'integrazione alla CTU richiesta disponeva la sostituzione del CTU ing.
con l'ing. . Per_6 Persona_7
Istruita la causa e mutato il giudicante nella persona del giudice scrivente (dal 10.07.2023),
considerati i già concessi rinvii per trattative, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16.05.2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Rimessa la causa sul ruolo al fine di invitare le parti a dedurre circa il difetto di legittimazione passiva di , la causa veniva rinviata nuovamente per discussione e Parte_1
decisione.
2. Questioni preliminari
Preliminarmente occorre rilevare il difetto di legittimazione attiva di , moglie di Parte_1
, ma non erede dello stesso, avendo rinunciato alla di lui eredità con atto del Persona_1
Tribunale di Novara V.G. 1172/03 cron.2231 rep.348 (vds. pag. 3 relazione notarile in atti).
Va, poi, ribadita la contumacia Di (1950), , Parte_2 Controparte_5 Parte_6
, ; e .
[...] Controparte_4 CP_1 Controparte_2
3. Merito della lite.
Il giudizio che ci occupa ha ad oggetto la richiesta di divisione formulata dalle aventi causa del defunto deceduto il 23.11.2002, proprietario pro-indiviso in ragione di Persona_1
1/2 del compendio immobiliare individuato, già di proprietà di Persona_2
Occorre infatti premettere che gli immobili oggetto della richiesta divisione erano, in origine,
di proprietà del signor - fratello sia del signor (marito e padre Persona_5 Persona_1
delle attrici) deceduto il 2.07.2002, nonché fratello di (dante causa dei Persona_2
convenuti)- deceduto il 17.11.1990. Invero, dalla morte del fratello il signor Per_5 [...]
aveva ereditato la metà dei cespiti mentre l'altra metà era stata ereditata dalla moglie e Per_1
figli del signor (fratello di ) subentrati per rappresentazione Persona_2 Persona_5
allo stesso, nei termini meglio specificati in citazione.
Pagina 6 di 12 Non sussistono contestazioni fra le parti in ordine all'individuazione degli eredi e dei beni costituenti la massa ereditaria, costituita dal terreno (di complessivi 5274) con annesso fabbricato con superficie lorda (compresi i muri perimetrali e le pertinenze) di mq. 111,20 nel comune di Campofelice di Roccella, località “Piana Calzata” distinto oggi al foglio n. 7 particelle nn. 130-573-575-1040-2016 (quest'ultima soppressa per frazionamento del 25.1.2013
n.23270.1/2013 in due particelle: n. 4271 e n. 4272) e 138 (pure questa soppressa per variazione in foglio 7 p.lla 1039), mentre il fabbricato per civile abitazione è distinto al Catasto
Terreni al foglio n. 7 particella n. 1039.
Allo scrutinio della domanda di divisione il Tribunale deve necessariamente anteporre la verifica delle quote spettanti ai singoli condividenti.
A tal proposito, entrambi i ctu nominati hanno provveduto a verificare le quote ereditarie in capo ai condividenti in base a quanto desumibile dalla documentazione in atti.
Per quanto concerne le quote spettanti ai singoli condividenti l'ing. (come anche Per_7
prima di lui l'ing. ), ha condiviso e fatto proprie le quote come risultanti dalle visure Per_6
storiche richieste dallo stesso ctu ed allegate alla relazione (vedasi pag.3 e 4 rel ctu ing. , Per_7
dep. il 28.01.2023).
Pertanto, l'eredità relitta dalla de cuius va attribuita:
- alle attrici: (di ) nella misura di 5/20 e Parte_2 Per_1 Parte_8
nella misura di 5/20;
- ai convenuti: nella misura di 2/20; nella Controparte_4 Parte_3
misura di 2/20; nella misura di 2/20; nella misura di CP_1 Controparte_2
2/20; (di )- usufrutto - nella misura di 2/20; ed i figli di lei Parte_2 Per_2
e la nuda proprietà- nella misura di 1/20 Controparte_5 Parte_6
ciascuno.
Va, infatti, precisato che , con atto rogato dal Notaio di Parte_2 Persona_8
Cefalù il 5 dicembre 2005, rep.52443/19607, aveva donato a e Controparte_5 Parte_6
la nuda proprietà della quota di 1/10 del fabbricato in Campofelice di
[...]
Pagina 7 di 12 Roccella, contrada Piana Calzata, in catasto fabbricati al foglio 7, particella 1039, e del terreno in Campofelice di Roccella, contrada Piana Calzata, in catasto terreni al foglio 7, particelle 130,
573, 575,1040, 2216 (vds. pag.
3-4 della relazione notarile).
Quanto alla comoda divisibilità del compendio immobiliare, vanno condivise le considerazioni spese dall'ausiliario nominato dal Giudice, ing. , il quale ha osservato: “Al Per_7
riguardo corre l'obbligo precisare sin da subito che il requisito della comoda divisibilità di un bene, disciplinato dagli articoli 720 e 1114 c.c., presuppone che il relativo frazionamento dello stesso si possa attuare mediante la determinazione di porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non gravate da servitù e limitazioni eccessive. Per la comoda divisibilità (a norma e per gli effetti dei detti art. 720 e 1114 c.c.), deve quindi intendersi la possibilità che l'idoneità
funzionale della cosa da dividere sia conseguita con spese non rilevanti e senza pregiudicare l'originario valore economico del bene stesso, evitando altresì che il godimento del cespite frazionato sia comunque gravato da limitazioni e/o servitù come detto eccessive. La comoda divisibilità di un immobile deve essere quindi considerata sotto l'aspetto tecnico, funzionale ed economico, in modo da generare quote singolarmente indipendenti, senza spese rilevanti e senza imposizioni di vincoli a carico dell'una o dell'altra porzione. Alla luce di quanto sopra esposto, in considerazione dello stato attuale dei luoghi ed in particolare dell'attuale consistenza,
tipologia, ubicazione, uso e possesso degli immobili oggetto di divisione, a parere dello scrivente i beni in oggetto non sono suscettibili di divisione/frazionamento e pertanto gli stessi dovranno essere assegnati agli aventi diritto con l'individuazione dei rispettivi conguagli in denaro, nel rispetto delle varie quote di appartenenza e sulla scorta dei riepiloghi sopra riportati. Quanto
sopra ancor di più se si considera che il fabbricato (part.lla 1039) ha una superficie coperta di circa 70 mq per una superficie commerciale di circa 90,00 mq (comprensiva del porticato) e pertanto risulta oltremodo limitativo (si consenta il termine) ipotizzare una divisione dello stesso, sia in termini di anti-economicità dell'intervento sia in termini di funzionalità, con consequenziale riduzione di godimento del bene. Infine, ma non per questo meno importante,
non si può non evidenziare che il fabbricato de quo (villino), è stato realizzato in assenza di regolare licenza e/o titolo edilizio e per lo stesso è stata rilasciata la Concessione Edilizia in
Pagina 8 di 12 Sanatoria n. 4 del 24/05/1994 da dove si evince la prescrizione imposta dalla Soprintendenza
i Palermo che precisa l'asservimento al fabbricato (part.lla 1039) dell'intero terreno CP_8
di proprietà della ditta (cfr documentazione alla presente allegata)” (vds. pag.
9-10 rel ctu Ing.
). Per_7
Ed invero, come evincibile dalla relazione in atti e dal numero dei soggetti interessati dalla divisione che ci occupa non è possibile addivenire allo scioglimento della comunione ereditaria mediante attribuzione della parte di beni ereditari a ciascun coerede spettante in natura, in ossequio al disposto degli artt. 720 e 727 c.c.
In punto di diritto occorre evidenziare che l'art. 718 c.c., il quale riconosce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi art. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera
“non divisibilità” dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano “comodamente”
divisibili, situazione, questa, che ricorre nei casi in cui, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù,
pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero.
Occorre, quindi , affermare che, nel caso di specie, non è possibile procedere alla formazione delle singole porzioni in natura, in quanto il complessivo compendio ereditario in comune non risulta essere comodamente divisibile .
Stante quanto predetto, va disposta, ai sensi dell' art. 720 c.c. la vendita all' incanto delle quote degli immobili indicati supra, secondo il valore stimato dal c.t.u. [pari a €120.000,00, di cui: €117.000,00 per il fabbricato (al netto degli oneri per agibilità) e €10.000,00 per i terreni
(valore a corpo)].
Ed invero, deve rilevarsi che nessuno dei condividenti in lite ha effettuato istanza di assegnazione dell'intero con addebito dell'eccedenza.
Pagina 9 di 12 Va, tuttavia, rilevato che gli artt. 787 e 788 c.p.c. prevedono che alla vendita, qualora non vi sia accordo fra tutte le parti, può procedersi solo in forza di sentenza passata in giudicato.
Ed invero, la sentenza che dispone lo scioglimento di una comunione, prevedendo quale modalità di divisione la vendita dei beni, non risulta assoggettata al regime dell'art. 282 c.p.c., e non è pertanto immediatamente esecutiva.
Occorre, infatti, sottolineare che l'art. 282 c.p.c., , non consente di ritenere che l'efficacia delle sentenze di primo grado aventi natura di accertamento e/o costitutiva sia anticipata rispetto alla formazione della cosa giudicata sulla sentenza, con la conseguenza che deve affermarsi che dette sentenze possono vedere anticipata la loro efficacia rispetto a quel momento soltanto in forza di espressa previsione di legge, come accade, ad esempio, nell'art. 421 c.c. (cfr. Cass., 21367/2004; Cass., n. 16262/2005).
Ulteriore conferma di quanto esposto va, poi, rinvenuta nelle norme che più specificamente regolano il procedimento di divisione (cfr. Tribunale di Roma 8.8.2006).
Al riguardo, occorre anzitutto invocare gli art. 789 c.p.c. e 195 disp. att. c.p.c., che operano una netta differenziazione fra l'ordinanza non impugnabile con cui si dichiara esecutivo il progetto di divisione ed il decreto di approvazione delle operazioni di divisione, da un lato, e la sentenza che dirime le contestazioni sorte sul progetto e sulle operazioni di divisione (cfr. Cass.,
n. 11227/1991) .
Ed invero, già un simile distinguo normativo induce a ritenere che il legislatore abbia inteso conferire il carattere dell'esecutività solo a quei provvedimenti del giudice che presuppongono una situazione non più soggetta a contestazione.
Analoga conclusione va desunta dalla previsione dell'art. 791, ult. co., c.p.c., per la quale
“l'estrazione dei lotti non può avvenire se non in base a ordinanza del giudice emessa a norma dell'art. 789 ultimo comma o a sentenza passata in giudicato”.
Alla luce di tali considerazioni deve affermarsi la pronuncia di divisione che dispone la vendita dei beni ereditari può legittimare l'avvio del procedimento di vendita soltanto una volta che sia divenuta irrevocabile ed idonea a produrre l'effetto costitutivo che la caratterizza.
Pagina 10 di 12 A ciò consegue che ove la sentenza emessa inter partes passi in giudicato, potrà essere avanzata al Tribunale istanza per l'effettuazione sia della vendita, mentre in caso di impugnazione della sentenza e conseguente modifica della stessa, tale sub procedimento avverrà
necessariamente in sede di impugnazione.
4. Spese di lite
In considerazione del complessivo esito del giudizio, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, ad eccezione di quelle di
CTU, già liquidate in atti, che vanno poste pro quota a carico delle parti, quali spese di massa.
PQM
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
-dichiara il difetto di legittimazione attiva di;
Parte_1
-dispone procedersi allo scioglimento della comunione avente ad oggetto il terreno distinto in
Catasto al foglio 7 particelle 130, 573, 575, 1040, 4271, 4272, ed il fabbricato ivi insistente in
Catasto al N.C.E.U. foglio 7 particella 1039, descritti nella relazione peritale depositata il
28.01.2024, secondo l'individuazione delle quote indicate in parte motiva;
-dispone procedersi alle operazioni divisionali della disposta vendita una volta che la presente sentenza emessa inter partes passi in giudicato, a seguito di presentazione di istanza da parte delle parti;
-dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente giudizio;
-pone le spese di CTU, come liquidate in separato decreto, a carico dei condividenti pro quota.
Così deciso in Termini Imerese il 28.10.2025.
Il Giudice
RA ND
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa
RA ND in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv.
Pagina 11 di 12 con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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