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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17490 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 52785/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE in persona della dott.ssa Wanda SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 52785/2023 del R.G.A.C. trattenuta in decisione all'udienza del 16 giugno 2025 tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
, come in atti rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.; Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
, come in atti rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
FR La CC;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 10375/2023 (R.G.
70344/2019)
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 giugno 2025, fissata a trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Può omettersi lo svolgimento del processo tenuto conto dell'art. 45, co. 17 della L. n.
69/2009, che ha disposto la modifica dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., che prescrive che la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Valga qui riassumere solo brevemente che con atto di citazione in appello l'appellante chiedeva la riforma parziale della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 10375/2023
(R.G. 70344/2019) del 30 settembre 2022, depositata il 23 aprile 2023, con cui, in parziale accoglimento della domanda proposta da dichiarava estinte le Parte_1 obbligazione dello stesso verso il signor , rigettando tuttavia la richiesta di CP_1 condanna al rimborso delle spese sostenute dall'attore in primo grado per le due offerte reali, pari ad euro 1.407,68, e compensando le spese di lite.
L'attore fondava l'impugnazione su quattro motivi: i) Violazione degli artt. 1209 e ss. c.c. nella parte in cui il Giudice di prime cure riteneva che l'invio degli assegni circolari dovesse avvenire con raccomandata assicurata;
ii) Violazione dell'art. 1207, co. 2, c.c. in relazione all'art. 2043 c.c. nella parte in cui il Giudice di prime cure riteneva che potendosi inviare gli assegni circolari mediante assicurate postali, l'esborso sostenuto per le offerte reali non era necessario e, quindi, il rimborso non era dovuto;
iii) e iv) Violazione dell'art. 91 c.p.c. e 92 comma 2 c.p.c. nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio, peraltro con la motivazione 'stante l'esito del procedimento', in luogo di un eventuale compensazione parziale ovvero integrale condanna del soccombente, stante l'accoglimento della domanda principale di accertamento della validità delle offerte reali.
*****
Anzitutto deve essere esaminata l'eccezione preliminare formulate dall'appellato di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 149/2022).
L'appello proposto non incorre nella sanzione di inammissibilità, avendo soddisfatto i requisiti previsti dalla disposizione normativa, in quanto contiene censure -come sopra riassunte- sufficientemente specifiche ed idonee a sottoporre a critica la decisione impugnata ed a rendere ammissibile l'appello.
Venendo all'analisi del merito, deve anzitutto accogliersi il rilievo dell'appellante per cui parte appellata non ha proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza (non impugnata dal ) che seppur con motivazione scarsa, di fatto accoglie la domanda Pt_1 del signor in merito alla validità ed efficacia delle offerte reali, laddove statuisce Pt_1 espressamente “Dichiara estinte le obbligazioni dell'Avv. nei confronti del Parte_1
Dott. ” (cfr. sentenza in atti). Controparte_1 Ne consegue che deve dichiararsi formato il giudicato sulla validità ed efficacia delle offerte reali eseguite dall'appellante in data 3.05.2019 e 20.06.2019 (cfr. docc. 13 ss.) che, quindi, non possono più essere messe in discussione.
Ciò chiarito, in questa sede, si può discutere unicamente della correttezza della pronuncia di primo grado laddove rigetta la domanda di rimborso delle spese sostenute dall'appellante/debitore per le offerte reali, nonché della statuizione in ordine alla condanna alle spese.
Quanto al primo punto, si rammenta che l'art. 1215 c.c. stabilisce espressamente che, quando l'offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse da chi procede all'offerta e al deposito devono essere rimborsate dal creditore.
La norma in questione completa l'istituto della mora credendi e differisce in questo dall'art. 1196 c.c. secondo cui, quando non vi sia la mora del creditore, le spese del pagamento sono a carico del debitore, in quanto è il contegno assunto dal creditore -che ha rifiutato ingiustificatamente la prestazione da parte del debitore- a determinare l'esborso a suo carico delle spese sostenute dalla controparte.
Sul punto deve, quindi, analizzarsi il contegno assunto dal creditore nella CP_1 ricezione della prestazione del debitore . Pt_1
Ebbene, alla luce della disamina degli atti di causa, delle allegazioni e del quadro probatorio fornito, l'appello va accolto sul punto e la sentenza nei capi impugnati deve essere riformata.
Risultano, anzitutto, pacifiche, in parte perché documentali e in parte in quanto non contestate specificatamente ex art. 115 cpc, le seguenti circostanze:
- il creditore oggi appellato richiedeva espressamente, con l'e-mail del 29.03.2019 e del 13.05.2019 (si veda doc. 2 citazione e doc. 19 citazione), all'Avv. che il Pt_1 pagamento delle spese di condanna, stabilite dai due provvedimenti giudiziali che avevano visto soccombente l'appellante (cfr. doc. 2 citazione), avvenisse a mezzo assegni circolari da inviare presso l'indirizzo di LA Domiziano n. 9;
- l'appellante, allegando copia dei due assegni emessi in favore del signor
[...]
in data 8.04.2019 (assegno n. 7100122916-03 – doc. 12) e in data 17.05.2019 CP_1
(assegno n. 7404126318-04 – doc. 15), chiedeva che la consegna degli assegni avvenisse brevi manu per ragioni di sicurezza, per ricevere quietanza di consegna e considerata la vicinanza degli studi legali di appena cinquanta metri (cfr. docc. 5, 7, 9, 20, 21), - circostanza quest'ultima non specificatamente contestata dall'appellato; - seguivano i rifiuti del debitore -per non meglio precisati motivi- espressi a mezzo e- mail (cfr. docc. 8, 10), nonché a seguito di accessi fisici presso l'indirizzo indicato dal creditore avvenuti in data 30.4.2019 e in data 22.05.2019 (cfr. docc. 12, 21);
- ne seguivano due distinte offerte reali del 3 maggio 2019 e del 20 giugno 2019
(doc. 13, 14, 22,23);
Deve considerarsi in diritto che la parte creditrice ha l'onere di cooperare con il debitore nell'adempimento dell'esecuzione dell'obbligazione non rendendola più gravosa;
d'altronde nel rapporto obbligatorio esistono specifici obblighi di cooperazione che sono posti a carico non solo del debitore, ma anche del creditore e che sono finalizzati all'attuazione dell'obbligazione.
Nel caso di specie non sono state dedotte e provate motivazioni che possano giustificare il rifiuto del di ricevere gli assegni brevi manu, in ragione di plurimi motivi: CP_1
- la predetta modalità non comportava alcun 'sacrificio' per l'appellato (si consideri che costui avrebbe potuto delegare lo stesso legale della loro ricezione);
- la consegna brevi manu rappresentava la soluzione meno onerosa per entrambe le parti, non solo e non tanto in termini di costi vivi, quanto in termini di sicurezza e tempestività, considerata la vicinanza di appena cinquanta metri tra gli studi, le tempistiche inferiori proprie di una consegna a mani - il debitore infatti ha tentato la consegna presso lo studio a pochi giorni dalla richiesta di pagamento - rispetto all'invio a mezzo posta, nonché la maggior sicurezza della ricezione a mani, rispetto ai maggiori rischi di smarrimento propri delle raccomandate anche se assicurate.
Questo Tribunale ritiene, quindi, ingiustificato il rifiuto addotto dal creditore nella ricezione brevi manu dell'assegno, dovendosi quindi riformare sul punto la sentenza impugnata.
Ne deriva che non vi sono ragioni per escludere, contrariamente a quanto stabilito dal giudice di prime cure, il diritto dell'appellante a vedersi rimborsare ex art. 1215 c.c. le spese sostenute per le offerte reali che è stato costretto a porre in essere.
Si deve precisare, tuttavia, in relazione al quantum debeatur dovuto all'appellante, che può riconoscersi l'importo di euro 1.331,18 in luogo della maggior somma richiesta pari ad euro
1.407,68, risultando documentalmente comprovate solo le seguenti spese a) quanto alla prima offerta reale: marca da bollo 16 euro apposta su istanza offerta reale ed euro 9,50 per copia conforme (doc. 13), euro 382,50 spese Unep e registrazione offerta reale (doc. 14), marca da bollo 16,00 euro e diritti e spese di 99,50 euro notifica atto di intimazione (doc.
16), euro 380,00 diritti e spese deposito somme (doc. 17 – il documento non risulta completamente leggibile quanto alle somme come indicate dall'appellante in euro 386,50), spese per notifica verbale di deposito euro 30,29 ed euro 21,89 (doc. 17), marca da bollo euro 16,00 su istanza offerta reale (doc. 22), diritti e registrazione verbale offerta reale di euro 359,50 (doc. 23).
La sentenza appellata deve pertanto essere riformata con condanna del al CP_1 pagamento della somma di euro 1.331,18 oltre interessi legali decorrenti dai singoli esborsi al soddisfo.
Anche il capo sulle spese di lite deve essere conseguentemente riformato, attesa la soccombenza dell'odierno appellato, con conseguente accoglimento dell'appello sul punto e riforma della sentenza appellata.
Le spese di lite del grado si liquidano secondo la soccombenza facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, considerato il decisum e applicando i parametri medi da applicare a tutte le fasi escludendo quella istruttoria in quanto non svolta, trattandosi di cause documentali.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza Giudice di Pace di Roma n. 10375/2023 (R.G. 70344/2019) del 30 settembre
2022, depositata il 24 aprile 2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- in riforma della sentenza impugnata, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di euro 1.331,18, oltre interessi legali Parte_1 come in parte motiva;
- Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in euro 639,10 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali come per legge ed oltre spese vive;
- Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del grado, liquidate in euro 1.190,70 per compensi, oltre oltre iva, cpa e spese generali come per legge ed oltre spese vive.
Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025
IL GIUDICE
W. SI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE in persona della dott.ssa Wanda SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 52785/2023 del R.G.A.C. trattenuta in decisione all'udienza del 16 giugno 2025 tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
, come in atti rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.; Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
, come in atti rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
FR La CC;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 10375/2023 (R.G.
70344/2019)
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 giugno 2025, fissata a trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Può omettersi lo svolgimento del processo tenuto conto dell'art. 45, co. 17 della L. n.
69/2009, che ha disposto la modifica dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., che prescrive che la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Valga qui riassumere solo brevemente che con atto di citazione in appello l'appellante chiedeva la riforma parziale della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 10375/2023
(R.G. 70344/2019) del 30 settembre 2022, depositata il 23 aprile 2023, con cui, in parziale accoglimento della domanda proposta da dichiarava estinte le Parte_1 obbligazione dello stesso verso il signor , rigettando tuttavia la richiesta di CP_1 condanna al rimborso delle spese sostenute dall'attore in primo grado per le due offerte reali, pari ad euro 1.407,68, e compensando le spese di lite.
L'attore fondava l'impugnazione su quattro motivi: i) Violazione degli artt. 1209 e ss. c.c. nella parte in cui il Giudice di prime cure riteneva che l'invio degli assegni circolari dovesse avvenire con raccomandata assicurata;
ii) Violazione dell'art. 1207, co. 2, c.c. in relazione all'art. 2043 c.c. nella parte in cui il Giudice di prime cure riteneva che potendosi inviare gli assegni circolari mediante assicurate postali, l'esborso sostenuto per le offerte reali non era necessario e, quindi, il rimborso non era dovuto;
iii) e iv) Violazione dell'art. 91 c.p.c. e 92 comma 2 c.p.c. nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio, peraltro con la motivazione 'stante l'esito del procedimento', in luogo di un eventuale compensazione parziale ovvero integrale condanna del soccombente, stante l'accoglimento della domanda principale di accertamento della validità delle offerte reali.
*****
Anzitutto deve essere esaminata l'eccezione preliminare formulate dall'appellato di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 149/2022).
L'appello proposto non incorre nella sanzione di inammissibilità, avendo soddisfatto i requisiti previsti dalla disposizione normativa, in quanto contiene censure -come sopra riassunte- sufficientemente specifiche ed idonee a sottoporre a critica la decisione impugnata ed a rendere ammissibile l'appello.
Venendo all'analisi del merito, deve anzitutto accogliersi il rilievo dell'appellante per cui parte appellata non ha proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza (non impugnata dal ) che seppur con motivazione scarsa, di fatto accoglie la domanda Pt_1 del signor in merito alla validità ed efficacia delle offerte reali, laddove statuisce Pt_1 espressamente “Dichiara estinte le obbligazioni dell'Avv. nei confronti del Parte_1
Dott. ” (cfr. sentenza in atti). Controparte_1 Ne consegue che deve dichiararsi formato il giudicato sulla validità ed efficacia delle offerte reali eseguite dall'appellante in data 3.05.2019 e 20.06.2019 (cfr. docc. 13 ss.) che, quindi, non possono più essere messe in discussione.
Ciò chiarito, in questa sede, si può discutere unicamente della correttezza della pronuncia di primo grado laddove rigetta la domanda di rimborso delle spese sostenute dall'appellante/debitore per le offerte reali, nonché della statuizione in ordine alla condanna alle spese.
Quanto al primo punto, si rammenta che l'art. 1215 c.c. stabilisce espressamente che, quando l'offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse da chi procede all'offerta e al deposito devono essere rimborsate dal creditore.
La norma in questione completa l'istituto della mora credendi e differisce in questo dall'art. 1196 c.c. secondo cui, quando non vi sia la mora del creditore, le spese del pagamento sono a carico del debitore, in quanto è il contegno assunto dal creditore -che ha rifiutato ingiustificatamente la prestazione da parte del debitore- a determinare l'esborso a suo carico delle spese sostenute dalla controparte.
Sul punto deve, quindi, analizzarsi il contegno assunto dal creditore nella CP_1 ricezione della prestazione del debitore . Pt_1
Ebbene, alla luce della disamina degli atti di causa, delle allegazioni e del quadro probatorio fornito, l'appello va accolto sul punto e la sentenza nei capi impugnati deve essere riformata.
Risultano, anzitutto, pacifiche, in parte perché documentali e in parte in quanto non contestate specificatamente ex art. 115 cpc, le seguenti circostanze:
- il creditore oggi appellato richiedeva espressamente, con l'e-mail del 29.03.2019 e del 13.05.2019 (si veda doc. 2 citazione e doc. 19 citazione), all'Avv. che il Pt_1 pagamento delle spese di condanna, stabilite dai due provvedimenti giudiziali che avevano visto soccombente l'appellante (cfr. doc. 2 citazione), avvenisse a mezzo assegni circolari da inviare presso l'indirizzo di LA Domiziano n. 9;
- l'appellante, allegando copia dei due assegni emessi in favore del signor
[...]
in data 8.04.2019 (assegno n. 7100122916-03 – doc. 12) e in data 17.05.2019 CP_1
(assegno n. 7404126318-04 – doc. 15), chiedeva che la consegna degli assegni avvenisse brevi manu per ragioni di sicurezza, per ricevere quietanza di consegna e considerata la vicinanza degli studi legali di appena cinquanta metri (cfr. docc. 5, 7, 9, 20, 21), - circostanza quest'ultima non specificatamente contestata dall'appellato; - seguivano i rifiuti del debitore -per non meglio precisati motivi- espressi a mezzo e- mail (cfr. docc. 8, 10), nonché a seguito di accessi fisici presso l'indirizzo indicato dal creditore avvenuti in data 30.4.2019 e in data 22.05.2019 (cfr. docc. 12, 21);
- ne seguivano due distinte offerte reali del 3 maggio 2019 e del 20 giugno 2019
(doc. 13, 14, 22,23);
Deve considerarsi in diritto che la parte creditrice ha l'onere di cooperare con il debitore nell'adempimento dell'esecuzione dell'obbligazione non rendendola più gravosa;
d'altronde nel rapporto obbligatorio esistono specifici obblighi di cooperazione che sono posti a carico non solo del debitore, ma anche del creditore e che sono finalizzati all'attuazione dell'obbligazione.
Nel caso di specie non sono state dedotte e provate motivazioni che possano giustificare il rifiuto del di ricevere gli assegni brevi manu, in ragione di plurimi motivi: CP_1
- la predetta modalità non comportava alcun 'sacrificio' per l'appellato (si consideri che costui avrebbe potuto delegare lo stesso legale della loro ricezione);
- la consegna brevi manu rappresentava la soluzione meno onerosa per entrambe le parti, non solo e non tanto in termini di costi vivi, quanto in termini di sicurezza e tempestività, considerata la vicinanza di appena cinquanta metri tra gli studi, le tempistiche inferiori proprie di una consegna a mani - il debitore infatti ha tentato la consegna presso lo studio a pochi giorni dalla richiesta di pagamento - rispetto all'invio a mezzo posta, nonché la maggior sicurezza della ricezione a mani, rispetto ai maggiori rischi di smarrimento propri delle raccomandate anche se assicurate.
Questo Tribunale ritiene, quindi, ingiustificato il rifiuto addotto dal creditore nella ricezione brevi manu dell'assegno, dovendosi quindi riformare sul punto la sentenza impugnata.
Ne deriva che non vi sono ragioni per escludere, contrariamente a quanto stabilito dal giudice di prime cure, il diritto dell'appellante a vedersi rimborsare ex art. 1215 c.c. le spese sostenute per le offerte reali che è stato costretto a porre in essere.
Si deve precisare, tuttavia, in relazione al quantum debeatur dovuto all'appellante, che può riconoscersi l'importo di euro 1.331,18 in luogo della maggior somma richiesta pari ad euro
1.407,68, risultando documentalmente comprovate solo le seguenti spese a) quanto alla prima offerta reale: marca da bollo 16 euro apposta su istanza offerta reale ed euro 9,50 per copia conforme (doc. 13), euro 382,50 spese Unep e registrazione offerta reale (doc. 14), marca da bollo 16,00 euro e diritti e spese di 99,50 euro notifica atto di intimazione (doc.
16), euro 380,00 diritti e spese deposito somme (doc. 17 – il documento non risulta completamente leggibile quanto alle somme come indicate dall'appellante in euro 386,50), spese per notifica verbale di deposito euro 30,29 ed euro 21,89 (doc. 17), marca da bollo euro 16,00 su istanza offerta reale (doc. 22), diritti e registrazione verbale offerta reale di euro 359,50 (doc. 23).
La sentenza appellata deve pertanto essere riformata con condanna del al CP_1 pagamento della somma di euro 1.331,18 oltre interessi legali decorrenti dai singoli esborsi al soddisfo.
Anche il capo sulle spese di lite deve essere conseguentemente riformato, attesa la soccombenza dell'odierno appellato, con conseguente accoglimento dell'appello sul punto e riforma della sentenza appellata.
Le spese di lite del grado si liquidano secondo la soccombenza facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, considerato il decisum e applicando i parametri medi da applicare a tutte le fasi escludendo quella istruttoria in quanto non svolta, trattandosi di cause documentali.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza Giudice di Pace di Roma n. 10375/2023 (R.G. 70344/2019) del 30 settembre
2022, depositata il 24 aprile 2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- in riforma della sentenza impugnata, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di euro 1.331,18, oltre interessi legali Parte_1 come in parte motiva;
- Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in euro 639,10 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali come per legge ed oltre spese vive;
- Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del grado, liquidate in euro 1.190,70 per compensi, oltre oltre iva, cpa e spese generali come per legge ed oltre spese vive.
Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025
IL GIUDICE
W. SI