Ordinanza cautelare 5 settembre 2023
Ordinanza collegiale 13 febbraio 2024
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 25/08/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00663/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00562/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 562 del 2023, proposto dal sig. ID GA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Luigi Machiavelli, Mauro Tronci e Giulio Steri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di GI, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento adottato nella seduta del 27 aprile 2023 dalla Commissione provinciale per la formazione e la conservazione dei ruoli dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Provincia di GI, di cui alla l.r. n. 17 del 1994, comunicato al ricorrente con nota del 3 maggio 2023, con il quale è stata respinta la domanda proposta dal medesimo e acquisita al protocollo dell’Ente n. 11723 del 7 aprile 2023, per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all’art. 6 della l. 15 gennaio 1992, n. 21;
- in parte qua , del Regolamento per la disciplina dell’attività della commissione provinciale per la formazione e la conservazione dei ruoli di cui all’art. 4 della l.r. 14 giugno 1994, n. 17, approvato, con provvedimento di estremi non conosciuti, dalla Provincia di GI;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguenziale o, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 luglio 2025 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ID GA ha agito per l’annullamento del provvedimento del 27 aprile 2023 con cui la Commissione provinciale per la formazione e la conservazione dei ruoli dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Provincia di GI – istituita ai sensi della l.r. n. 17 del 1994 – ha respinto la domanda dallo stesso proposta per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all’art. 6 della l. 15 gennaio 1992, n. 21. Parte ricorrente ha, altresì, gravato, in parte qua , il Regolamento per la disciplina dell’attività della Commissione provinciale per la formazione e la conservazione dei ruoli approvato dalla Provincia di GI ai sensi dell’art. 4 della l.r. 14 giugno 1994, n. 17.
1.1. Riferisce in punto di fatto il ricorrente di aver chiesto, con domanda acquisita al protocollo della Provincia di GI con il n.11723 del 7 aprile 2023, di sostenere l’esame per essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 6 della l. 15 gennaio 1992, n. 21.
Con nota del 3 maggio 2023, il Presidente della Commissione provinciale per la formazione e la conservazione dei ruoli della Provincia di GI ha comunicato all’odierno ricorrente che, nella seduta del 27 aprile 2023, la medesima Commissione ha deliberato la non ammissione dello stesso a sostenere l’esame in quanto privo del « requisito della residenza in uno dei Comuni della Regione dell’Umbria, come previsto dalla l.r. 17/94 e smi - art. 6 comma 1 lett. i ed all’art. 2, comma 2, lett. b) del Regolamento provinciale in materia ».
1.1. Con un unico motivo in diritto, il ricorrente ha denunciato l’illegittimità del gravato diniego e della previsione del Regolamento provinciale ivi richiamata, derivata dalla illegittimità della previsione legislativa regionale laddove richiede il requisito della residenza in uno dei Comuni della Regione Umbria.
Il ricorrente ha lamentato di essere stato escluso unicamente per la mancanza del requisito della residenza in Umbria, previsto dalla legge regionale e dal Regolamento provinciale, ma non dalla legge quadro nazionale. Tale requisito, ad avviso di parte ricorrente, sarebbe illegittimamente introdotto dalla disciplina regionale, che si porrebbe in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. e con la normativa europea, nello specifico con l’art. 49 TFUE e l’art. 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE.
2. La Provincia di GI non si è costituita in giudizio; nondimeno il contraddittorio deve ritenersi integro, essendo stato il ricorso ritualmente notificato.
3. A seguito della trattazione all’udienza pubblica del 9 gennaio 2024, con ordinanza 13 febbraio 2024 n. 96 questo Tribunale amministrativo regionale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lett. i), l.r. n. 17 del 1994, come risultante a seguito dell’art. 1 della l.r. 3 marzo 2000, n. 15, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 (canone di ragionevolezza e proporzionalità) e 117, secondo comma, lett. e), e terzo comma, Cost., e all’art. 117, primo comma, Cost. nella formulazione antecedente alla riforma di cui alla l. cost. n. 3 del 2001 (per violazione della norma interposta di cui all’art. 6 della l. n. 21 del 1992).
3.1. Il Collegio, ricostruito il quadro normativo di riferimento, ha palesato alla Corte costituzionale dubbi in merito alla legittimità costituzionale del citato art. 6, comma 1, lett. i), l.r. n. 17 del 1994, laddove include tra i requisiti di iscrizione al ruolo dei conducenti previsto dal citato art. 6, comma 3, della l. n. 21 del 1992 – e conseguentemente per l’accesso all’esame – anche quello di « essere residente in uno dei Comuni della Regione Umbria », sebbene in termini parzialmente differenti da quelli prospettati dalla parte ricorrente.
É stato rammentato che il trasporto di persone con autoservizi non di linea è disciplinato, a livello nazionale, dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, che, per quanto rileva, all’art. 6 prevede l’istituzione di apposito “ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea” presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. È espressamente previsto quale « requisito indispensabile per l’iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall’ottavo e dal nono comma dell’articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall’articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall’articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall’articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112 » (comma 2).
Ai sensi del terzo comma del medesimo art. 6, « l’iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale, che accerta i requisiti di idoneità all’esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica ».
È specificato nei successivi commi che: « 5. L’iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. 6. L’iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell’autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo ».
Nell’ambito delle competenze regionali previste all’art. 4 della citata l. n. 21 del 1992, la Regione Umbria ha disciplinato la materia con la l.r. 14 giugno 1994, n. 17, recante appunto “Norme per l’attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea”.
Nella sua attuale formulazione, l’art. 4 della l.r. n. 17 del 1994 prevede che l’esame per l’iscrizione nei ruoli dei conducenti previsto dal citato art. 6, comma 3, della l. n. 21 del 1992 avvenga davanti ad apposita commissione provinciale, che, tra l’altro, è tenuta a valutare che i candidati abbiano anche il possesso di specifici requisiti di accesso.
I requisiti di iscrizione al ruolo – e conseguentemente per l’accesso all’esame – sono indicati al primo comma dell’art. 6 della l.r. n. 17 del 1994, il quale, alla sua lettera i) (introdotta dall’art. 1 della l.r. 3 marzo 2000, n. 15), include anche quello di « essere residente in uno dei Comuni della Regione Umbria ».
Per l’applicazione della legge regionale, la Provincia di GI ha adottato il “Regolamento per la disciplina dell’attività della Commissione provinciale per la formazione e la conservazione dei ruoli di cui all’art. 4 della l.r. 14 giugno 1994, n. 17”, che all’art. 2, comma 2, lett. b), richiede, quale requisito per l’accesso al ruolo dei conducenti, quello di essere « residenti in uno dei Comuni della Regione Umbria ».
Il Collegio ha ravvisato un possibile contrasto della previsione del requisito della residenza – non contenuta legge nazionale – con la competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, comma 2, lett. e), Cost., essendo introdotta una limitazione al libero ingresso di lavoratori o imprese nel bacino lavorativo regionale, comportando una compressione dell’assetto concorrenziale del mercato degli autoservizi pubblici non di linea.
La disposizione regionale è apparsa, altresì, violativa dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia «professioni», ponendosi in contrasto con i principi fissati dalla legge quadro statale, imponendo un requisito di accesso all’iscrizione nel ruolo della figura professionale in esame ulteriore e non contemplato dalla norma interposta di cui all’art. 6 della legge n. 21 del 1992. Contrasto palesato anche con il parametro costituzionale dell’art. 117, primo comma, Cost. nella formulazione antecedente alla modifica di cui alla l. cost. n. 3 del 2001, pertanto vigente al momento dell’introduzione del contestato requisito della lett. i) al primo comma dell’art. 6 della l.r. n. 17 del 1994 da parte dell’art. 1 della l.r. n. 15 del 2000.
È stato, inoltre, palesato il possibile contrasto con il canone di ragionevolezza e proporzionalità (e dunque con l’art. 3 Cost.) in quanto, anche volendo ritenere che il legislatore regionale, nell’introdurre l’ulteriore e contestato requisito con la l.r. n. 15 del 2000, abbia inteso garantire uno stabile collegamento di coloro che esercitano l’attività di conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea con il territorio nell’ambito con riferimento al quale la licenza è rilasciata e la dimensione territoriale del servizio stesso – in coerenza con la ratio delle previsioni poste dalla l. n. 21 del 1992 all’art. 8, comma 3, e 11 per quanto attiene ai servizi di NCC e all’art. 5 bis per il servizio di taxi; cfr. ex multis Corte cost., 26 marzo 2020, n. 56; C.d.S., sez. V, 26 aprile 2018, n. 2539; T.A.R., Trentino-Alto Adige, sez. I, 19 maggio 2020, n. 118 – la gravosità del richiesto requisito della residenza nella Regione Umbria (comportante per l’istante una pluralità di conseguenze civili, amministrative e tributarie) non risulta comunque giustificata e proporzionata alla finalità perseguita. Difatti, tale esigenza di collegamento territoriale ben avrebbe potuto essere soddisfatta con modalità meno gravose o con la previsione di un requisito alternativo quale l’elezione di domicilio.
4. In data 28 novembre 2024 la parte ricorrente, a seguito della pubblicazione sentenza della Corte costituzionale 21 novembre 2024 n. 183, ha presentato, ai sensi dell’art. 80, comma 1, cod. proc. amm., istanza di fissazione dell’udienza per la discussione del ricorso.
5. All’udienza del 22 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Con la sentenza 21 novembre 2024 n. 183 la Corte costituzionale ha integralmente accolto le questioni sollevate con la richiamata ordinanza n. 96 del 2024, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lett. i), della legge della Regione Umbria 14 giugno 1994, n. 17.
Nell’affermare la fondatezza delle censure connesse alla violazione dell’art. 117 Cost., la Corte evidenziato che « essa si rivela fondata, alla luce sia del vecchio che del nuovo testo dell’art. 117 Cost., dal momento che il limite alla potestà legislativa regionale consistente nel divieto di incidere sulla concorrenza tra gli operatori economici, oggi espresso nella riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato della materia “tutela della concorrenza”, non può dirsi estraneo neppure all’assetto del riparto di competenze precedente alla riforma del Titolo V in tema di trasporto pubblico locale, avendo anzi sempre costituito un limite implicito che innervava direttamente i principi fondamentali dettati dallo Stato con la legge quadro n. 21 del 1992. Quest’ultima, infatti, pur abilitando le regioni a definire i criteri per l’ammissione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, focalizza l’attenzione sulla capacità professionale e sull’idoneità tecnica dell’aspirante – richiedendo come unico requisito indispensabile il possesso del certificato di abilitazione professionale – e valorizza la pura conoscenza geografica e toponomastica del territorio, che, ovviamente, è acquisibile (e dunque riscontrabile) del tutto a prescindere dalla residenza anagrafica del conducente alla quale non è attribuito alcun rilievo. La legge n. 21 del 1992, dunque, nel dettare i principi fondamentali ai quali le regioni si sarebbero dovute attenere, è stata ben attenta a fissare criteri che non limitassero inutilmente la concorrenza nel mercato degli autoservizi pubblici non di linea ».
Inoltre «[p] ure fondata è la questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. La disposizione oggi censurata, infatti, esibisce una contraddittorietà intrinseca tra la regola concernente la residenza che essa introduce, preclusiva della stessa presentazione della domanda di partecipazione all’esame per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti, e la “causa” normativa che la deve assistere. Quest’ultima si ricava dall’esame della complessiva legge reg. Umbria n. 17 del 1994, che risulta improntata, conformemente alla legge quadro statale, alla strutturazione dell’esame come momento destinato ad accertare, anche a tutela dell’utenza, le specifiche idoneità tecniche (tra cui anche la conoscenza geografica e toponomastica del territorio) e le attitudini morali del soggetto aspirante al futuro svolgimento dell’attività in questione... Rispetto a tale ratio, del tutto eccentrica si presenta l’addizione del requisito della residenza in uno dei comuni dell’Umbria, dal momento che tale elemento di “localizzazione” nulla potrebbe aggiungere alla verifica suddetta. Esso, anzi, rischia di escludere dal suddetto ruolo anche aspiranti che, pur non in possesso di tale requisito, presentino caratteristiche di professionalità, onorabilità e conoscenza del territorio magari in grado più elevato rispetto ai residenti. Già in due recenti occasioni, del resto, questa Corte, con specifico riferimento al settore degli NCC, ha rappresentato la necessità costituzionale di un’apertura del mercato, eliminando ogni barriera regolatoria priva di adeguata giustificazione (sentenze n. 137 e n. 36 del 2024) ».
7. Alla luce della pronuncia della Corte costituzionale, devono trovare accoglimento le censure di parte ricorrente, discendendo della dichiarata illegittimità costituzionale della disposizione legislativa regionale l’illegittimità dell’art. 2, comma 2, lett. b), del Regolamento provinciale – che riproduce la previsione legislativa regionale – e del gravato provvedimento di non ammissione all’esame per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, che pone l’assenza del richiamato requisito della residenza in uno dei Comuni della Regione a fondamento del diniego.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, anche tenendo conto della mancata costituzione di controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento adottato nella seduta del 27 aprile 2023 dalla Commissione provinciale per la formazione e la conservazione dei ruoli dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Provincia di GI, nonché, in parte qua , il Regolamento della Provincia di GI per la disciplina dell’attività della Commissione provinciale per la formazione e la conservazione dei ruoli di cui all’art. 4 della l.r. 14 giugno 1994, n. 17.
Condanna la Provincia di GI al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1.000,00 (mille/00) oltre ad oneri ed accessori di legge, per le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in GI nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Daniela Carrarelli, Primo Referendario, Estensore
Elena Daniele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Carrarelli | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO