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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/07/2025, n. 4586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4586 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 607/2024 del Ruolo generale affari contenziosi, posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 18 giugno 2025 e vertente
TRA
1. 2. Email_1 C.F._1 Testimone_1
3. C.F._2 Controparte_1 C.F._3
4. 5. CP_2 C.F._4 Controparte_3
6. 7. C.F._5 CP_4 C.F._6 Email_2
8.
[...] C.F._7 Controparte_5
9. 10. C.F._8 CP_6 C.F._9
11. Controparte_7 C.F._10 CP_8
12. 13. C.F._11 Email_3 C.F._12
14. Controparte_9 C.F._13 [...]
15. CP_10 C.F._14 Controparte_11
16. C.F._15 Controparte_12 C.F._16
17. 18. CP_13 C.F._17 Parte_1
19. 20. C.F._18 CP_14 C.F._19
21. Controparte_15 C.F._20 CP_16
22. 23. C.F._21 CP_17 C.F._22 CP_18
24. 25.
[...] C.F._23 CP_19 C.F._24
26. CP_20 C.F._25 CP_21
r.g. n. 1 27. , tutti C.F._26 Parte_2 C.F._27 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella;
Appellanti
E
(c.f. , Controparte_22 P.IVA_1 Controparte_23
(c.f. , (c.f.
[...] P.IVA_2 Controparte_24
) e (c.f. , P.IVA_3 Controparte_25 P.IVA_4 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10079/2023 del Tribunale civile di Roma
– risarcimento danno da ritardato adeguamento dello Stato italiano alle direttive europee.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto ritualmente notificato, gli odierni appellanti convenivano in giudizio la il il Controparte_22 Controparte_23 [...]
e il chiedendo Controparte_26 Controparte_25 la condanna al pagamento di una adeguata remunerazione durante il periodo di formazione in Medicina Generale, pari alla differenza tra quanto percepito e quanto previsto dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007 e successivi, ovvero alla differenza tra quanto percepito e l'integrale importo della borsa di studio di 11.032,82 € per anno prevista dal d.lgs. n. 257/91, indicizzata ex art. 6 dello stesso decreto.
Gli allora attori esponevano: di avere frequentato il corso di formazione specifica in Medicina Generale negli anni 2006 - 2018; di aver goduto di un trattamento in contrasto con le direttive del Consiglio Europeo nn. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla direttiva n. 82/76/CEE e trasfuse nella direttiva n. 93/16/CEE; che, in particolare, in base all'art. 3 del d.l. n. 325 del 30.5.1994 avevano percepito una borsa di studio pari a quella prevista per gli specializzandi con il d.lgs. n. 257/91, però soggetta alle imposte IRPEF e IRAP e con il carico delle spese di copertura assicurativa, di guisa che avevano goduto di un trattamento economico ridotto;
che la r.g. n. 2 normativa comunitaria era stata applicata in maniera discriminatoria, perché con i
DPCM del 3 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 era stata garantita una adeguata remunerazione solo agli altri medici specialisti, nonostante le caratteristiche del tutto analoghe dei corsi frequentati;
che, conseguentemente, lo Stato italiano avrebbe dovuto emanare decreti analoghi a quelli sopra citati anche per coloro che avevano frequentato il corso di formazione specifica in Medicina Generale e, che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 6 d.lgs n. 257/91, espressamente richiamato dall'art. 3 d.l. n. 325/94, l'importo riconosciuto avrebbe dovuto essere oggetto di incremento al tasso annuale e di rideterminazione triennale.
Si costituivano in giudizio la e i Controparte_22 CP_27 convenuti, eccependo la prescrizione dei diritti vantati dagli attori, la carenza di legittimazione passiva dei e, nel merito, chiedevano il rigetto della domanda CP_27 perché infondata.
Il Tribunale con la sentenza impugnata ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva dei e rigettato la domanda, ritenendo che nelle direttive comunitarie CP_27 citate dagli attori mancasse un'equiparazione tra il corso di formazione specifica in
Medicina Generale e i corsi di specializzazione nelle varie discipline mediche.
Gli appellanti indicati in epigrafe hanno impugnato la pronuncia del Tribunale rilevando l'erroneità della valutazione operata dal giudice di primo grado, per i motivi indicati nell'atto di citazione cui si rinvia, e hanno insistito nell'accoglimento delle domande proposte.
Si sono costituiti in giudizio la e i Controparte_22 CP_27 convenuti, chiedendo il rigetto dell'appello e insistendo per la condanna degli appellanti, al pagamento delle spese processuali.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione alla data in epigrafe.
L'appello è infondato.
Come correttamente rilevato dal tribunale, nelle direttive comunitarie citate dall'odierna appellante non vi è alcuna equiparazione tra il corso di formazione specifica in Medicina Generale e i corsi di specializzazione nelle varie discipline mediche.
La direttiva 93/16/CEE, in particolare, ha riservato un apposito titolo (il Titolo IV) alla formazione specifica in Medicina Generale.
In ogni caso tale direttiva, come del resto anche quelle precedenti, non ha fissato r.g. n. 3 dei criteri certi di determinazione della remunerazione da considerarsi adeguata.
Né a tal fine rileva il fatto che il d.lgs. n. 368/1999 abbia introdotto una tale disciplina per i medici specializzandi.
Questa, infatti, è il risultato di una scelta discrezionale esclusivamente riservata al legislatore nazionale ed in nessun modo vincolata o condizionata da obblighi d'adeguamento alla normativa comunitaria (cfr. tra le più recenti Cass. 1449/2018).
La Corte condivide pertanto la motivazione del tribunale.
Come d'altronde precisato da Cass. n. 18588/2024, la materia è regolata - secondo la previsione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212, e a differenza di quanto avviene per i corsi di specializzazione riconosciuti nelle citate direttive europee
75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE – dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, che contiene una regolazione ben diversa da quella del coevo decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
Secondo la Corte di legittimità, il fatto che la posizione dei medici specializzati in medicina generale sia diversa “è confermato non solo dalla strutturazione del relativo corso (quale emerge dal citato d.lgs. n. 256 del 1991) in modo del tutto differente, ma anche dal successivo decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Quest'ultimo, infatti, ha regolato la materia della formazione specifica in medicina generale nel titolo quarto
(artt. 21-32), mentre gli altri corsi di specializzazione sono regolati nel titolo quinto
(artt. 34 e ss.). Tale diversità si traduce nell'evidente impossibilità di fare una comparazione tra le due situazioni.” (Cass. n. 18588/2024).
Dunque, le norme e le regole richiamate dagli appellanti a sostegno delle loro doglianze nulla hanno a che fare con la specializzazione in medicina generale.
Si ritiene parimenti infondata la domanda di pagamento delle somme a titolo di rivalutazione ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257/91, che attribuisce agli specializzandi il diritto ad ottenere la rivalutazione automatica della borsa di studio.
Il d.l. n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438/1992, ha previsto al comma 1 che "Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1° gennaio
1994".
Esso ha previsto, per l'anno 1993, l'attribuzione al personale destinatario dei predetti accordi di una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità.
L'art. 7, inoltre, al comma 5, ha stabilito che "Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed r.g. n. 4 emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992".
Il blocco della indicizzazione è stato confermato: per il triennio 1994-1996 dall'art. 3 comma 36 della legge n. 537/1993; per il triennio 1997-1999 dall'art. 1 commi
66 e 67 della L. n. 662/1995; per il triennio 2000-2002 dall'art. 22 della legge n.
488/1999; per il triennio 2003-2005 dall'art. 36 della legge n. 289/2002; per il triennio
2006-2008 dall'art. 1 c. 212 della legge n. 266/2005, per il biennio 2009-2010 dall'art. 41, comma 7, del d.l. n. 207/2008 e per il triennio 2011-2013 dall'art. 8, comma 13, d.l.
n. 78/2010.
Il regime di blocco della indicizzazione ha riguardato anche le borse di studio dei medici specializzandi: l'art. 1 comma 33, della l.n. 549/1995, interpretando autenticamente le disposizioni di cui all'art. 7, commi 5 e 6 d.l. n. 384/1992, ha stabilito che le stesse devono essere interpretate nel senso che tra le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per l'anno 1992, siano comprese le borse di studio di cui all' art. 6 del d.lgs. n. 257/91.
Infine, in base alla disposizione contenuta nell' art. 22 l.n. 488/1999 la disposizione così interpretata continua ad applicarsi anche nel triennio 2000-2002. Il divieto di periodico aggiornamento al tasso di inflazione delle borse di studio dei medici specializzandi è stato successivamente confermato dall' art. 36 della l.n. 289/2002 per il triennio 2003-2005 e dall'art. 1, comma 212, l.n. 266/2005 (cfr. tra le più recenti Cass.
n. 4449/2018).
Alla luce delle considerazioni suesposte l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/02.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.10079/2023 del Tribunale di
Roma;
- condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del grado in favore della r.g. n. 5 che liquida in € 40.000,00 € per compensi;
Controparte_22
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.p.r. 115/02.
Roma, 17/7/2025
Il Cons. est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6