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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/04/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2773/2021 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dei difensori avv. Giovanni Pruneddu, avv. Valeria Atzeri e avv. Claudia
Atzeri che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Di Tucci e dall'avv. Paolo Spiga per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 novembre 2021, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo per danno CP_1 biologico da malattie professionali (“lesioni alla colonna, alla spalla sn ed alle ginocchia”), a suo dire contratte a causa della propria attività di operaio forestale, come da domande amministrative presentate il 20 gennaio e il 13 luglio 2020, rigettate dall' come le CP_1
successive opposizioni.
Il ricorrente ha precisato di essere titolare di un indennizzo in capitale per danno biologico complessivo del 6 percento (4 percento per “deficit dei movimenti della spalla dx di circa ¼”;
2 percento per “esiti anatomici di epicondilite”) ed ha chiesto una valutazione unitaria dei postumi che tenga conto anche delle preesistenze.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte di Pt_1
pagina 1 di 4 , dal 1997 al 2017, dell'attività di operaio forestale, impiegato nelle lavorazioni Pt_1 descritte nel questionario formato dall'Agenzia Forestas e prodotto dall' (doc. 15) e CP_1 anche in attività di sramatura di tronchi d'albero e di movimentazione manuale degli stessi, oltre che nella movimentazione manuale di parti di c.d. canalette (pesanti tubi di plastica per consentire lo scivolamento della legna a valle) lungo terreni impervi e scoscesi (attività c.d. di avvallamento, che veniva svolta nei mesi dell'anno da gennaio a maggio); addetto allo spietramento dei terreni;
addetto alla posa in opera di lunghe recinzioni di pali e reti;
addetto nel periodo precedente l'estate alla pulizia delle piste tagliafuoco con piccone, rastrello e roncola;
addetto alla pulizia dei terreni percorsi da incendi, a piedi, per lunghi tratti, con l'uso di roncole e picconi;
negli spostamenti, trasportato a bordo di mezzi fuoristrada lungo strade di campagna (cfr. deposizioni testimoniali raccolte all'udienza del 17 novembre 2023).
2.2. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 9 ottobre 2024, ha acclarato che il ricorrente è affetto da “spondilo-disco-artrosi lombare ernie discali L4-L5 e L5-S1 e compressione foraminale sulla radice di L5 e S1 a sinistra. Tendinopatia del sovraspinato e del sottospinato della spalla sinistra. Esiti di impianto di Protesi monocompartimentale del ginocchio destro e di Protesi totale del ginocchio sinistro”, riconoscendo un ruolo quantomeno concausale dell'attività lavorativa nello sviluppo sia della patologia lombare e a carico della spalla che di quella a carico delle ginocchia.
Lo stesso consulente ha quantificato il danno biologico nella misura dell'8 percento per la patologia a carico della colonna lombo sacrale, codice 213 della tabella allegata al d.m. 12 luglio 2000; dell'1 percento per la patologia a carico della spalla sinistra (tendinopatia della cuffia dei rotatori con assottigliamento del sovraspinato e del sottoscapolare), codice 227; del
3 percento per altra patologia a carico della spalla sinistra, codice 223; 2 percento per la patologia a carico del ginocchio destro e 2 percento per il ginocchio sinistro, codice 308; 3 percento per la patologia a carico del ginocchio destro e 4 percento per il ginocchio sinistro, codice 275.
Considerando le menomazioni derivanti dalle precedenti tecnopatie (per le quali è documentato il riconoscimento, da parte dell' di un indennizzo parametrato ad un danno CP_1
biologico del 6 percento), deriva un danno biologico complessivo pari al 16 percento a far data dalla domanda amministrativa del 20 gennaio 2020, e un danno biologico complessivo del 26 percento a far data dalla domanda amministrativa del 13 luglio 2020.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente pagina 2 di 4 motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo per danno biologico in misura del 16 percento a far data dalla domanda amministrativa del 20 gennaio
2020, e in misura del 26 percento a far data dalla domanda amministrativa del 13 luglio 2020.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore CP_1
del ricorrente, rapportato ad un danno biologico accertato: nella misura del 16 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 20 gennaio 2020; nella misura del 26 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 13 luglio 2020, con pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto prima d'ora erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
3.1. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra gli euro 26.000,01 e gli euro
52.000,00.
3.2. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone gli stessi dichiarato la mancata riscossione.
3.3. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara che ha diritto di percepire un indennizzo in rendita Parte_1
commisurato al danno biologico stimabile: nella misura del 16 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 20 gennaio 2020; nella misura del 26 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 13 luglio 2020;
- condanna l' alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore del ricorrente, CP_1
rapportato ad un danno biologico accertato: nella misura del 16 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 20 gennaio 2020; nella misura del 26 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 13 luglio 2020, con pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto prima d'ora erogato in relazione all'indennizzo già
pagina 3 di 4 riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 4.975,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%. i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in CP_1
separato decreto.
Cagliari, 2 aprile 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2773/2021 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dei difensori avv. Giovanni Pruneddu, avv. Valeria Atzeri e avv. Claudia
Atzeri che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Di Tucci e dall'avv. Paolo Spiga per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 novembre 2021, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo per danno CP_1 biologico da malattie professionali (“lesioni alla colonna, alla spalla sn ed alle ginocchia”), a suo dire contratte a causa della propria attività di operaio forestale, come da domande amministrative presentate il 20 gennaio e il 13 luglio 2020, rigettate dall' come le CP_1
successive opposizioni.
Il ricorrente ha precisato di essere titolare di un indennizzo in capitale per danno biologico complessivo del 6 percento (4 percento per “deficit dei movimenti della spalla dx di circa ¼”;
2 percento per “esiti anatomici di epicondilite”) ed ha chiesto una valutazione unitaria dei postumi che tenga conto anche delle preesistenze.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte di Pt_1
pagina 1 di 4 , dal 1997 al 2017, dell'attività di operaio forestale, impiegato nelle lavorazioni Pt_1 descritte nel questionario formato dall'Agenzia Forestas e prodotto dall' (doc. 15) e CP_1 anche in attività di sramatura di tronchi d'albero e di movimentazione manuale degli stessi, oltre che nella movimentazione manuale di parti di c.d. canalette (pesanti tubi di plastica per consentire lo scivolamento della legna a valle) lungo terreni impervi e scoscesi (attività c.d. di avvallamento, che veniva svolta nei mesi dell'anno da gennaio a maggio); addetto allo spietramento dei terreni;
addetto alla posa in opera di lunghe recinzioni di pali e reti;
addetto nel periodo precedente l'estate alla pulizia delle piste tagliafuoco con piccone, rastrello e roncola;
addetto alla pulizia dei terreni percorsi da incendi, a piedi, per lunghi tratti, con l'uso di roncole e picconi;
negli spostamenti, trasportato a bordo di mezzi fuoristrada lungo strade di campagna (cfr. deposizioni testimoniali raccolte all'udienza del 17 novembre 2023).
2.2. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 9 ottobre 2024, ha acclarato che il ricorrente è affetto da “spondilo-disco-artrosi lombare ernie discali L4-L5 e L5-S1 e compressione foraminale sulla radice di L5 e S1 a sinistra. Tendinopatia del sovraspinato e del sottospinato della spalla sinistra. Esiti di impianto di Protesi monocompartimentale del ginocchio destro e di Protesi totale del ginocchio sinistro”, riconoscendo un ruolo quantomeno concausale dell'attività lavorativa nello sviluppo sia della patologia lombare e a carico della spalla che di quella a carico delle ginocchia.
Lo stesso consulente ha quantificato il danno biologico nella misura dell'8 percento per la patologia a carico della colonna lombo sacrale, codice 213 della tabella allegata al d.m. 12 luglio 2000; dell'1 percento per la patologia a carico della spalla sinistra (tendinopatia della cuffia dei rotatori con assottigliamento del sovraspinato e del sottoscapolare), codice 227; del
3 percento per altra patologia a carico della spalla sinistra, codice 223; 2 percento per la patologia a carico del ginocchio destro e 2 percento per il ginocchio sinistro, codice 308; 3 percento per la patologia a carico del ginocchio destro e 4 percento per il ginocchio sinistro, codice 275.
Considerando le menomazioni derivanti dalle precedenti tecnopatie (per le quali è documentato il riconoscimento, da parte dell' di un indennizzo parametrato ad un danno CP_1
biologico del 6 percento), deriva un danno biologico complessivo pari al 16 percento a far data dalla domanda amministrativa del 20 gennaio 2020, e un danno biologico complessivo del 26 percento a far data dalla domanda amministrativa del 13 luglio 2020.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente pagina 2 di 4 motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo per danno biologico in misura del 16 percento a far data dalla domanda amministrativa del 20 gennaio
2020, e in misura del 26 percento a far data dalla domanda amministrativa del 13 luglio 2020.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore CP_1
del ricorrente, rapportato ad un danno biologico accertato: nella misura del 16 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 20 gennaio 2020; nella misura del 26 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 13 luglio 2020, con pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto prima d'ora erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
3.1. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra gli euro 26.000,01 e gli euro
52.000,00.
3.2. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone gli stessi dichiarato la mancata riscossione.
3.3. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara che ha diritto di percepire un indennizzo in rendita Parte_1
commisurato al danno biologico stimabile: nella misura del 16 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 20 gennaio 2020; nella misura del 26 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 13 luglio 2020;
- condanna l' alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore del ricorrente, CP_1
rapportato ad un danno biologico accertato: nella misura del 16 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 20 gennaio 2020; nella misura del 26 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 13 luglio 2020, con pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto prima d'ora erogato in relazione all'indennizzo già
pagina 3 di 4 riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 4.975,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%. i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in CP_1
separato decreto.
Cagliari, 2 aprile 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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