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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 2411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2411 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice Onorario del Lavoro, Dott.ssa Marta Capuano nella causa civile iscritta al n° 12426/2024 R.G.L., promossa
D A
, n. q. di amministratore pro tempore del Parte_1
condominio rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv.to SOLLENA GASPARE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in VIA P.PE UMBERTO, 48- PARTINICO.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
DELIA CERNIGLIARO ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via
Laurana 59, nell'ufficio legale dell' , in forza di procura generale alle CP_2
liti notaio Persona_1
- resistente -
All'esito dell'udienza del 6/05/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 23/08/2024, il sig. Parte_1 proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000509639, notificata in data 06.08.2024 per il pagamento della somma complessiva di euro 856,55 a titolo di sanzione per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno
2019, emessa in seguito ad atto di accertamento con il quale l' avrebbe contestato la CP_1 violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/83, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 638/83, e lamentando la mancata notifica dell'atto di accertamento e la decadenza
1 dalla potestà sanzionatoria in violazione dell'articolo 14 della Legge n. 689/81, convenne in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “-in caso di mancata CP_2
prova della notifica degli atti di accertamento, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dalla potestà sanzionatoria dell' per violazione dell'art. 14 della Legge n. CP_2
689/81; -annullare l'Ordinanza Ingiunzione opposta;
-condannare l al pagamento di CP_2
spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, quantificate anche con riferimento a quanto indicato nel punto 6 del presente
atto. VOGLIA altresì sospendere l'atto impugnato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n.
150/2011 per la presenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.”
Resistette in giudizio l' , contestando la fondatezza dell'opposizione di cui chiese CP_2
il rigetto.
Con provvedimento del 12.6.2024 è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto opposto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va accolto.
Ed invero, risulta fondato il motivo di ricorso con cui l'opponente ha eccepito la violazione dell'art. 14 L.689/81, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notifica della violazione al trasgressore con conseguente estinzione ai sensi dell'ultimo comma della disposizione citata.
Com'è noto, l'art. 14 L. 689/1981 prevede che: "La violazione, quando è possibile,
deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è
avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel
comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento
dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le
disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata,
con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Per i residenti all'estero, qualora la
2 residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salvala facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la
somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”
L'applicabilità dell'articolo 14 L. 689/1981 alla fattispecie che ci occupa, risulta oggi alquanto consolidata, presso diversi Tribunali e Corti d'Appello, tenuto conto che l'art 6 del
D.lgs. 8/2016 prevede che: "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689".
L'applicabilità dell'art. 14 è, inoltre, riconosciuta dalla Circolare n. 32 del 25- CP_2
02-2022, secondo cui "In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere
adottato in presenza delle seguenti circostanze: […] - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981…”.
Ed ancora, va rilevato che l'applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale di cui all'art. 14 l. 689/1981 appare confermata dal più recente intervento normativo di cui al
D.L. 48/2023 che all'art. 23, comma, 2 ha previsto che: "per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in
deroga all'art. 14 della L. 24 novembre 1981 n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione". Tale norma, introducendo un diverso termine di decadenza per le violazioni commesse a decorrere dal gennaio 2023, assume per implicito che per le violazioni anteriori sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei 90 giorni di cui all'art. 14.
Orbene, esaminando la documentazione in atti, si evince che l'omissione contributiva e, quindi, la violazione è avvenuta nell'anno 2019 e che dell'atto di accertamento,
notificato al ricorrente n.q. e al condominio il 7-9.12.2021, ricevuto dal portiere e da altro soggetto diverso dal destinatario (cfr. produzione convenuto), non è stata data prova del perfezionamento del procedimento notificatorio.
L' , infatti, non ha prodotto gli avvisi di ricevimento delle raccomandate CP_2
contenenti la comunicazione di avvenuta notifica, indicate nelle relate in atti (cfr.
produzione convenuto).
3 Pertanto, in assenza di prova della notifica dell'atto di accertamento suddetto, pur assumendo come data di notifica quella del 7-9.12.2021, come sostenuto dall' , essa CP_2
sarebbe tardiva in relazione alla previsione dell'art. 14 L.689/81, con conseguente estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
Riguardo all'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, secondo costante e recente giurisprudenza, “va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il
tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile SS.UU. n. 28210 del 31/10/2019). Nel caso di specie, il termine può essere individuato all'epoca di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti o tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.” (cfr. Trib. Siracusa sentenza del 20.12.2023, Trib. di Catania sentenza n. 904/23)
Nel caso de quo, lo si ribadisce, i contributi si riferiscono all'anno 2019, violazione facilmente rilevabile dall' nell'ambito dei suoi poteri di verifica e controllo, né CP_2
d'altronde l'istituto ha provato eventuali difficoltà oggettive riscontrate nell'accertare le omissioni compiute dall'opponente.
Ciò posto, non avendo l' fornito prova della regolare e tempestiva notifica CP_2
dell'avviso di accertamento entro il termine perentorio di 90 giorni, l'obbligazione al pagamento della sanzione risulta estinta ex art. 14 L.689/81.
Deve, dunque, trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14
L. 689/1981, secondo cui "L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine
prescritto."
Il ricorso va pertanto accolto, assorbita ogni altra questione, con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio, decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle, oltre aumento del 30% (art. 4,
4 comma 1 bis, D.M. 55/2014), ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, il quale ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-000509639;
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_2
350,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come per legge, e distrae in favore dell'avv. SOLLENA GASPARE.
Così deciso in Palermo il 22/05/2025.
IL GIUDICE O.
Marta Capuano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice Onorario del Lavoro, Dott.ssa Marta Capuano nella causa civile iscritta al n° 12426/2024 R.G.L., promossa
D A
, n. q. di amministratore pro tempore del Parte_1
condominio rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv.to SOLLENA GASPARE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in VIA P.PE UMBERTO, 48- PARTINICO.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
DELIA CERNIGLIARO ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via
Laurana 59, nell'ufficio legale dell' , in forza di procura generale alle CP_2
liti notaio Persona_1
- resistente -
All'esito dell'udienza del 6/05/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 23/08/2024, il sig. Parte_1 proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000509639, notificata in data 06.08.2024 per il pagamento della somma complessiva di euro 856,55 a titolo di sanzione per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno
2019, emessa in seguito ad atto di accertamento con il quale l' avrebbe contestato la CP_1 violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/83, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 638/83, e lamentando la mancata notifica dell'atto di accertamento e la decadenza
1 dalla potestà sanzionatoria in violazione dell'articolo 14 della Legge n. 689/81, convenne in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “-in caso di mancata CP_2
prova della notifica degli atti di accertamento, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dalla potestà sanzionatoria dell' per violazione dell'art. 14 della Legge n. CP_2
689/81; -annullare l'Ordinanza Ingiunzione opposta;
-condannare l al pagamento di CP_2
spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, quantificate anche con riferimento a quanto indicato nel punto 6 del presente
atto. VOGLIA altresì sospendere l'atto impugnato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n.
150/2011 per la presenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.”
Resistette in giudizio l' , contestando la fondatezza dell'opposizione di cui chiese CP_2
il rigetto.
Con provvedimento del 12.6.2024 è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto opposto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va accolto.
Ed invero, risulta fondato il motivo di ricorso con cui l'opponente ha eccepito la violazione dell'art. 14 L.689/81, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notifica della violazione al trasgressore con conseguente estinzione ai sensi dell'ultimo comma della disposizione citata.
Com'è noto, l'art. 14 L. 689/1981 prevede che: "La violazione, quando è possibile,
deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è
avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel
comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento
dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le
disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata,
con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Per i residenti all'estero, qualora la
2 residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salvala facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la
somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”
L'applicabilità dell'articolo 14 L. 689/1981 alla fattispecie che ci occupa, risulta oggi alquanto consolidata, presso diversi Tribunali e Corti d'Appello, tenuto conto che l'art 6 del
D.lgs. 8/2016 prevede che: "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689".
L'applicabilità dell'art. 14 è, inoltre, riconosciuta dalla Circolare n. 32 del 25- CP_2
02-2022, secondo cui "In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere
adottato in presenza delle seguenti circostanze: […] - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981…”.
Ed ancora, va rilevato che l'applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale di cui all'art. 14 l. 689/1981 appare confermata dal più recente intervento normativo di cui al
D.L. 48/2023 che all'art. 23, comma, 2 ha previsto che: "per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in
deroga all'art. 14 della L. 24 novembre 1981 n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione". Tale norma, introducendo un diverso termine di decadenza per le violazioni commesse a decorrere dal gennaio 2023, assume per implicito che per le violazioni anteriori sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei 90 giorni di cui all'art. 14.
Orbene, esaminando la documentazione in atti, si evince che l'omissione contributiva e, quindi, la violazione è avvenuta nell'anno 2019 e che dell'atto di accertamento,
notificato al ricorrente n.q. e al condominio il 7-9.12.2021, ricevuto dal portiere e da altro soggetto diverso dal destinatario (cfr. produzione convenuto), non è stata data prova del perfezionamento del procedimento notificatorio.
L' , infatti, non ha prodotto gli avvisi di ricevimento delle raccomandate CP_2
contenenti la comunicazione di avvenuta notifica, indicate nelle relate in atti (cfr.
produzione convenuto).
3 Pertanto, in assenza di prova della notifica dell'atto di accertamento suddetto, pur assumendo come data di notifica quella del 7-9.12.2021, come sostenuto dall' , essa CP_2
sarebbe tardiva in relazione alla previsione dell'art. 14 L.689/81, con conseguente estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
Riguardo all'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, secondo costante e recente giurisprudenza, “va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il
tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile SS.UU. n. 28210 del 31/10/2019). Nel caso di specie, il termine può essere individuato all'epoca di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti o tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.” (cfr. Trib. Siracusa sentenza del 20.12.2023, Trib. di Catania sentenza n. 904/23)
Nel caso de quo, lo si ribadisce, i contributi si riferiscono all'anno 2019, violazione facilmente rilevabile dall' nell'ambito dei suoi poteri di verifica e controllo, né CP_2
d'altronde l'istituto ha provato eventuali difficoltà oggettive riscontrate nell'accertare le omissioni compiute dall'opponente.
Ciò posto, non avendo l' fornito prova della regolare e tempestiva notifica CP_2
dell'avviso di accertamento entro il termine perentorio di 90 giorni, l'obbligazione al pagamento della sanzione risulta estinta ex art. 14 L.689/81.
Deve, dunque, trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14
L. 689/1981, secondo cui "L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine
prescritto."
Il ricorso va pertanto accolto, assorbita ogni altra questione, con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio, decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle, oltre aumento del 30% (art. 4,
4 comma 1 bis, D.M. 55/2014), ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, il quale ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-000509639;
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_2
350,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come per legge, e distrae in favore dell'avv. SOLLENA GASPARE.
Così deciso in Palermo il 22/05/2025.
IL GIUDICE O.
Marta Capuano
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