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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 18/11/2024, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1757/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1757/2023 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del 12.11.2024, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Crotone alla via Venezia n. C.F._1
14, presso lo studio dell'avv. Beniamina Magnesa (cod. fisc.
- pec: , che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
e nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
elettivamente domiciliato in Crotone alla via Venezia n. C.F._3
14, presso lo studio dell'avv. Beniamina Magnesa (cod. fisc.
1 - pec: , che lo C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato in data
15.12.2023, e premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito concordatario il 07.09.2019 in Crotone (KR), atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crotone al n. 131 – parte
II – Serie A – anno 2019; di non aver avuto figli;
che con sentenza non definitiva n. 325/2024, pronunciata il 26/04/2024 e pubblicata in data 06.05.2024 (R.G. n.
1757/2023), il Tribunale di Crotone aveva omologato la loro separazione;
che la convivenza non era mai ripresa e che erano trascorsi più di sei mesi dalla pronuncia della separazione consensuale;
tanto premesso, chiedevano, con domanda cumulativa e decorsi i termini ex lege dalla pronuncia della separazione consensuale, che il Tribunale pronunciasse altresì la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni omologate con la sentenza di separazione.
Con ordinanza depositata il 02/05/2024 pertanto, il Collegio, dopo aver dichiarato la separazione consensuale con sentenza parziale n. 325/2024, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, designava per la trattazione della medesima l'odierno giudice e fissava nuova udienza per la prosecuzione del giudizio.
2 All'udienza del 12/11/2024, il difensore, per entrambe le parti, si riportava alle medesime condizioni di cui alla separazione consensuale ribadendo la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare;
visto il parere reso del P.M. in data 19.01.2024, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni già concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale, come cristallizzate nella pubblicata sentenza parziale di separazione (e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte).
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia con sentenza definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , nata il [...] a [...] Parte_1
(KR), cod. fisc. e nato il C.F._1 Parte_2
16/07/1979 a CROTONE (KR) cod. fisc. (matrimonio C.F._3
celebrato con rito concordatario in Crotone (KR) il 07.09.2019, il cui atto risulta trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crotone al n. 131 – parte
II – Serie A – anno 2019), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Crotone di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
3 - Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 14.11.2024.
Il Presidente est.
dott.ssa Alessandra Angiuli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1757/2023 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del 12.11.2024, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Crotone alla via Venezia n. C.F._1
14, presso lo studio dell'avv. Beniamina Magnesa (cod. fisc.
- pec: , che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
e nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
elettivamente domiciliato in Crotone alla via Venezia n. C.F._3
14, presso lo studio dell'avv. Beniamina Magnesa (cod. fisc.
1 - pec: , che lo C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato in data
15.12.2023, e premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito concordatario il 07.09.2019 in Crotone (KR), atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crotone al n. 131 – parte
II – Serie A – anno 2019; di non aver avuto figli;
che con sentenza non definitiva n. 325/2024, pronunciata il 26/04/2024 e pubblicata in data 06.05.2024 (R.G. n.
1757/2023), il Tribunale di Crotone aveva omologato la loro separazione;
che la convivenza non era mai ripresa e che erano trascorsi più di sei mesi dalla pronuncia della separazione consensuale;
tanto premesso, chiedevano, con domanda cumulativa e decorsi i termini ex lege dalla pronuncia della separazione consensuale, che il Tribunale pronunciasse altresì la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni omologate con la sentenza di separazione.
Con ordinanza depositata il 02/05/2024 pertanto, il Collegio, dopo aver dichiarato la separazione consensuale con sentenza parziale n. 325/2024, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, designava per la trattazione della medesima l'odierno giudice e fissava nuova udienza per la prosecuzione del giudizio.
2 All'udienza del 12/11/2024, il difensore, per entrambe le parti, si riportava alle medesime condizioni di cui alla separazione consensuale ribadendo la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare;
visto il parere reso del P.M. in data 19.01.2024, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni già concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale, come cristallizzate nella pubblicata sentenza parziale di separazione (e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte).
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia con sentenza definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , nata il [...] a [...] Parte_1
(KR), cod. fisc. e nato il C.F._1 Parte_2
16/07/1979 a CROTONE (KR) cod. fisc. (matrimonio C.F._3
celebrato con rito concordatario in Crotone (KR) il 07.09.2019, il cui atto risulta trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crotone al n. 131 – parte
II – Serie A – anno 2019), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Crotone di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
3 - Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 14.11.2024.
Il Presidente est.
dott.ssa Alessandra Angiuli
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