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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/12/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3511/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3511/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. GAMBETTI EUGENIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E (c.f. ), nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. PATRIARCA LUCETTA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio separato della potestà Per_1 genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, mantenendo la collocazione abitativa presso la madre. I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni di maggiore
Pag. 1 importanza verranno adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. 3) Il padre, stante l'età del figlio ormai quindicenne, potrà vedere, sentire telefonicamente il figlio e frequentarlo (fuori dall'abitazione assegnata alla moglie) quando vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio e con la volontà di quest'ultimo.
4) La casa coniugale in comproprietà tra i coniugi viene assegnata, unitamente a tutti gli arredi, alla signora che vi abiterà con il figlio. Il sig. potrà asportare i propri effetti e beni personali Parte_1 CP_1 con il rilascio, che avverrà appena troverà idonea sistemazione abitativa e comunque non oltre il 31.01.2025.
5) Il sig. si obbliga, al fine di soddisfare le esigenze abitative della sig.ra e CP_1 Parte_1 del figlio, ralmente la rata del mutuo ipotecario pari ad euro 267,07 o ta all'Istituto Bancario nel caso di variazione del tasso di interessi.
6) Il sig. dovrà corrispondere alla moglie, per concorso al suo mantenimento la somma mensile di euro CP_1
200,00 da versare anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal 366mo giorno successivo alla sottoscrizione di detto accordo. 7) Il sig. dovrà corrispondere alla moglie, per concorso al mantenimento del figlio, la somma mensile CP_1 di euro 2 , da versare anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal 366mo giorno successivo alla sottoscrizione di detto accordo.
8) L'assegno unico percepito dal nucleo famigliare, ovvero da sostituto di imposta a cui carico grava CP_1
l'intera famiglia, ammonta mensilmente a complessivi 199,40 euro che verrà riscosso dal sig. ma verrà CP_1 versato alla sig.ra , finché la stessa non provveda ad effettuare auton proprio Parte_1 nome, obbligandosi il sig. a consegnare la dichiarazione ISEE. Pt_1 9) Il padre sosterrà per l' pese straordinarie secondo il Protocollo d'intesa del Tribunale Ordinario di Milano: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista, ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal S.S.N. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci particolari o omeopatici;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie, imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico richiesto ad inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'Istituto scolastico;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle
Pag. 2 patenti di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Nel caso di spese per cui è richiesto l'assenso dell'altro genitore, in caso di mancato espresso dissenso da parte del genitore obbligato entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione delle spese, la spesa si intenderà come approvata. Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno 20 di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso pro quota entro 10 giorni dalla richiesta. 10) I coniugi, sin da ora, prestano reciproco consenso all'espatrio ed al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di tutti i documenti equipollenti validi per l'espatrio anche per il figlio.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Ucraina, in data Parte_1 CP_1
19/9/1996 con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Novara al n. 233, parte II, serie C, anno 2025. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (23/4/2009). Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 2/12/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in UCRAINA in [...] [...] e nato in [...] in data [...]; CP_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Pag. 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 11 dicembre 2025
Il Presidente Andrea Ghinetti
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3511/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. GAMBETTI EUGENIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E (c.f. ), nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. PATRIARCA LUCETTA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio separato della potestà Per_1 genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, mantenendo la collocazione abitativa presso la madre. I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni di maggiore
Pag. 1 importanza verranno adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. 3) Il padre, stante l'età del figlio ormai quindicenne, potrà vedere, sentire telefonicamente il figlio e frequentarlo (fuori dall'abitazione assegnata alla moglie) quando vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio e con la volontà di quest'ultimo.
4) La casa coniugale in comproprietà tra i coniugi viene assegnata, unitamente a tutti gli arredi, alla signora che vi abiterà con il figlio. Il sig. potrà asportare i propri effetti e beni personali Parte_1 CP_1 con il rilascio, che avverrà appena troverà idonea sistemazione abitativa e comunque non oltre il 31.01.2025.
5) Il sig. si obbliga, al fine di soddisfare le esigenze abitative della sig.ra e CP_1 Parte_1 del figlio, ralmente la rata del mutuo ipotecario pari ad euro 267,07 o ta all'Istituto Bancario nel caso di variazione del tasso di interessi.
6) Il sig. dovrà corrispondere alla moglie, per concorso al suo mantenimento la somma mensile di euro CP_1
200,00 da versare anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal 366mo giorno successivo alla sottoscrizione di detto accordo. 7) Il sig. dovrà corrispondere alla moglie, per concorso al mantenimento del figlio, la somma mensile CP_1 di euro 2 , da versare anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal 366mo giorno successivo alla sottoscrizione di detto accordo.
8) L'assegno unico percepito dal nucleo famigliare, ovvero da sostituto di imposta a cui carico grava CP_1
l'intera famiglia, ammonta mensilmente a complessivi 199,40 euro che verrà riscosso dal sig. ma verrà CP_1 versato alla sig.ra , finché la stessa non provveda ad effettuare auton proprio Parte_1 nome, obbligandosi il sig. a consegnare la dichiarazione ISEE. Pt_1 9) Il padre sosterrà per l' pese straordinarie secondo il Protocollo d'intesa del Tribunale Ordinario di Milano: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista, ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal S.S.N. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci particolari o omeopatici;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie, imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico richiesto ad inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'Istituto scolastico;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle
Pag. 2 patenti di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Nel caso di spese per cui è richiesto l'assenso dell'altro genitore, in caso di mancato espresso dissenso da parte del genitore obbligato entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione delle spese, la spesa si intenderà come approvata. Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno 20 di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso pro quota entro 10 giorni dalla richiesta. 10) I coniugi, sin da ora, prestano reciproco consenso all'espatrio ed al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di tutti i documenti equipollenti validi per l'espatrio anche per il figlio.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Ucraina, in data Parte_1 CP_1
19/9/1996 con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Novara al n. 233, parte II, serie C, anno 2025. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (23/4/2009). Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 2/12/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in UCRAINA in [...] [...] e nato in [...] in data [...]; CP_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Pag. 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 11 dicembre 2025
Il Presidente Andrea Ghinetti
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