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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/06/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1334/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1334/2025, promossa con ricorso depositato il 03/04/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...],
cittadino: italiano Cod. Fisc.: , C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. ANNA DE NICOLO;
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...],
cittadina: italiana Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. ANNA DE NICOLO;
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Atto n. 85 parte II serie A); dalla loro unione, sono nati in Varese Marco il 18.07.2009 e il 20.06.2011. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 03/04/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e con diritto di fissare liberamente la propria residenza;
2. la casa familiare viene assegnata alla RA , già di sua esclusiva Parte_2
proprietà, che ci vivrà con i figli e;
Per_1 CP_1
3. le decisioni più importanti nell'interesse dei figli ancora minori, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenendo conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli medesimi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati in merito ad ogni questione relativa ai figli;
4. i figli minori e , rispettivamente di 16 e 14 anni, avranno collocamento Per_1 CP_1
prevalente presso la casa materna: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei week-end,
a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla mattina del lunedì, quando si recheranno direttamente a scuola. Nel corso della settimana, il padre potrà tenerli con sé nel pomeriggio del giorno di martedì (dall'uscita da scuola sino alle ore 18,00); il tutto, tenuto conto delle esigenze lavorative dei genitori e fatto salvo, comunque, ogni loro diverso accordo.
Durante le vacanze natalizie, il padre terrà con sé i figli, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni,
i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
nel periodo delle vacanze estive, i figli trascorreranno con il padre due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei figli si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
pagina 2 di 4 Resta inteso tra le parti che, in ogni caso, data l'età dei figli, il regime sopra individuato e concordato potrà subire revisioni e modifiche, purché le variazioni in questione vengano assunte di comune accordo.
- la RA è titolare di due auto e due moto: una Jeep (targata FC 066 KP), Pt_2
una Mercedes station wagon (targata FB374RL), una moto Kymco AK550 targata EL04222, oltre ad una moto Yamaha aerox 50 targata X9VCG6 la Mercedes e la moto sono di uso esclusivo del GN che se ne assume interamente i costi;
Pt_1
5. il padre verserà alla madre, per ciascun figlio, l'assegno di € 50,00= (diconsi euro cinquanta/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno. Il padre contribuirà, inoltre ed in ragione della misura del 50%, alle spese straordinarie di natura obbligatoria, debitamente documentate, sostenute nell'interesse dei figli, nonché alle spese straordinarie ulteriori, previamente concordate e debitamente documentate. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese è dovuto entro il mese successivo alla richiesta. L'assegno unico rimane di competenza esclusiva della RA . In ogni caso le parti si impegnano a rivalutare sin da ora le condizioni Pt_2
concordate in punto di mantenimento dei figli non appena il GN disporrà di una Pt_1
nuova attività lavorativa.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 02/05/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di Parte_1
, nato a [...] il [...], e , nata a [...]
[...] Parte_2
(VA) il 19.05.1970, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data pagina 3 di 4 28.05.1995 in Varese (VA), come da atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Varese (anno 1995, atto n. 85, parte II, serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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