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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/05/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
T r i b u n a l e d i B e n e v e n t o
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Il Tribunale, nella persona del Giudice dottoressa Marina Campidoglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 263/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro promossa da
, elettivamente domiciliato in VIA MONTE SABOTINO Parte_1
7 CAMPOBASSO, presso lo studio dell'avv. PASQUALE ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Morreale
[...]
Agnello elettivamente domiciliato in , presso l'Ufficio Legale della Sede CP_1
provinciale dell' CP_1
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 9/05/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 22.1.25 parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in
CP_ giudizio l' resistente esponendo che, con lettera raccomandata del 08/05/2024 aveva ricevuto dall' il provvedimento n. 1022295 (cfr. all.1) avente ad oggetto la CP_1
richiesta di restituzione della somma di € 1.838,32 a detta dell'ente previdenziale indebitamente percepite su pensione Cat. IOART n. 34010045; che tale somma non era dovuta non avendo l'ente effettuato alcuna comunicazione nei termini di legge;
eccepiva la prescrizione e il difetto di motivazione.
CP_ Tanto premesso chiedeva accertarsi l'illegittimità della nota e che nulla dovesse restituire all' convenuto. Controparte_2
CP_ L' si costituiva in giudizio chiedendo, sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto della domanda, spese vinte.
La fattispecie è allora disciplinata dagli artt. 52 legge n. 88/89 e art. 13 legge n.
412/1991.
Ciò premesso in via generale si osserva che ai sensi dell'art. 13 legge n 412/1991, “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1
incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro
l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
La normativa è chiara nel prevedere l'applicabilità della sanatoria a prescindere dalla natura dell'errore in cui sia incorso l' (e, dunque, anche in caso di errore del tutto CP_1 incolpevole), salva l'ipotesi di omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta.
2 Il termine di un anno stabilito dalla norma per il recupero delle somme eventualmente pagate in eccedenza a seguito di mutamento della situazione reddituale del pensionato non è, invece, previsto per le ipotesi in cui l'indebito non dipenda dalla situazione reddituale del pensionato, ma sia stato, per contro, causato da un errore dell' CP_1
nella liquidazione della pensione attribuibile ad altra ragione.
Pertanto, le somme indebitamente corrisposte a seguito di un errore nella liquidazione della pensione che sia correlato alla situazione reddituale del pensionato sono sempre irripetibili (salvo il dolo del pensionato) ed, in ogni caso, si può provvedere al recupero solo allorquando l' si attivi entro un anno da quando si è verificato l'errore. CP_1
E', infatti, principio immanente al settore dell'indebito previdenziale quello per cui
“diversamente dalla generale regola codicistica (art. 2033 cod.civ.) di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta" (Corte Cost. n. 166/1966).
Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, la situazione di fatto che ha inciso sulla misura dell'assegno sociale del coniuge deceduto della ricorrente è stato il mutamento della situazione reddituale.
In particolare, dagli atti risulta che al coniuge della ricorrente era stata corrisposta una maggiorazione sociale non spettante a causa del possesso di redditi di importi superiore ai limiti stabiliti dalla legge, comunicato con raccomandata notificata in data 10.3.14.
Soltanto in data 8.5.24 dall'Ente previdenziale venivano richiesti euro 1838,32 alla ricorrente, quale erede di poichè a seguito di un controllo risultavano essere Per_1
stati corrisposti in più sulla pensione predetta con riferimento al periodo dal 1° gennaio
2002 al 31 dicembre 2004.
Fermo restando, quindi, l'irripetibilità dell'indebito per assenza di dolo del percettore CP_ della prestazione, va evidenziato che l' ha provveduto a notificare il provvedimento di ripetizione dell'indebito previdenziale oggetto della presente impugnazione solo in data 8.5.24 dopo l'avviso bonario del marzo 2014.
3 Devono, pertanto, essere dichiarate irripetibili le somme oggetto delle richieste di restituzione di cui alla nota del 8.5.24. CP_1
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione di cui alla nota n. 1022295 del 8.5.24; CP_1
CP_ condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1312,00 per compenso professionale, oltre oneri accessori come per legge con distrazione
Così deciso in Benevento, 10/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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