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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Piero Viola -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 147 dell'anno 2024 R.G.A.C., rimesso in decisione all'udienza camerale dell'11.03.2025 da
(nato a [...] il [...] - C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Guido Contestabile, presso il cui studio, sito in Cittanova alla Via Lombardia n. 33, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente –
e da
(nata a [...] il [...] - C.F.: ), rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa, per procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Francesco Collia, presso il cui studio, sito in Rosarno alla Via Mattia Preti n. 11, è elettivamente domiciliata;
- resistente -
* * * * *
- letto il ricorso, depositato il 06/02/2024, con il quale ha chiesto la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio concordatario, contratto con la resistente nel Comune di Rosarno (RC) in data 04.06.2003 e trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune all'anno 2003, parte II, serie A, atto n. 9, con la conferma delle condizioni di affidamento e visita dei figli minori nonchè degli aspetti economici stabiliti dalle condizioni di separazione, omologate con decreto reso da questo
Tribunale il 15.09.2022 (nel procedimento iscritto al ruolo n. RGAC 1013/2022);
- letta la memoria di costituzione, depositata il 27.11.2024, con la quale ha aderito alla CP_1
domanda di cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario contratto con il ricorrente, alle condizioni di cui alla separazione;
- considerato che, successivamente, le parti hanno depositato in via telematica il testo dell'accordo raggiunto, apportando alcune modifiche alle vigenti condizioni di separazione;
- rilevato che, personalmente comparse dinanzi al GI all'udienza dell'11 marzo 2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni, di cui all'accordo depositato telematicamente in data 11/03/2025:
<< I. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra , ordinando Parte_1 CP_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
II. confermare l'affidamento congiunto della minore, nata il [...], ad [...]_1
i genitori ed il collocamento prevalente presso il padre con cui dimorerà nell'abitazione sita in
Rosarno (RC) alla Via Dogali n. 36. Scelta che garantisce una condizione meno faticosa e destabilizzante per la stessa che continuerà, così, a mantenere pressoché immutate le attuali abitudini di vita. Sul punto si evidenzia che la regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori (cfr. Cass. civ., ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3652);
2. confermare le condizioni di affidamento congiunto in base alle quali: 1. la madre incontrerà la figlia minorenne ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici della stessa
e, sempre previo accordo telefonico. Qualora la bambina fosse ammalata la madre potrà farle visita presso la casa coniugale, previo accordo telefonico. Nei giorni di visita della madre, la bambina minorenne sarà prelevata presso l'abitazione paterna o - previo accordo con il padre e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori - nel luogo in cui si trova con il padre o con
i nonni paterni o con persona di fiducia di entrambi i genitori;
egualmente, se la madre fosse impedita, la bambina minorenne potrà essere prelevata dai nonni materni o dagli zii materni, ovvero da terzi di fiducia di entrambi i genitori;
2. quanto alle ferie estive, i genitori, previo accordo telefonico, stabiliranno il periodo in cui trascorreranno le stesse con la bambina minorenne. Per quanto riguarda le festività Natalizie e Pasquali i genitori concorderanno tra loro i periodi da trascorrere con la piccola;
3. la madre potrà comunicare telefonicamente con la figlia minorenne quotidianamente;
4. i coniugi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore; 5 tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori;
III. confermare I'assegnazione della casa coniugale, sita in Rosarno (RC) alla Via Dogali n. 36, al sig. in quanto rispondente all'interesse della prole;
Parte_1
IV. stabilire che la sig,ra verserà mensilmente la somma di € 150,00 a figlia;
CP_1 V. confermare la condizione circa il mantenimento secondo cui i coniugi hanno rinunciato reciprocamente, già in sede di separazione, alla corresponsione di un assegno di mantenimento, provvedendo ognuno al proprio mantenimento>>.
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) il 04.06.2003 le parti hanno contratto matrimonio, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Rosarno (RC), anno 2003, parte II, serie A, atto n. 9;
b) dall'unione sono nati due figlie: (n. 21.08.2004) e (n. 27.04.2011), di cui una Per_2 Persona_1
ad oggi ancora minorenne;
c) tra i medesimi coniugi è stata dichiarata la separazione consensuale, con decreto di omologa di questo Tribunale, emesso il 15.09.2022 nel procedimento iscritto al ruolo n. RGAC 1013/2022 ; d) le parti erano precedentemente comparse dinanzi al Presidente del Tribunale in data 15/09/2022;
- constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- ritenuta la non contrarietà delle condizioni all'interesse delle figlie ad oggi minorenni;
- ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2), lett. b), della legge 1° dicembre
1970, n. 898, nel testo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, udite le parti, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 06/02/2024 da contro , trasformato in istanza congiunta Parte_1 CP_1
all'udienza dell'11.03.2025, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a Rosarno in data
04.06.2003 e trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune all'anno 2003, parte II, serie A, atto n. 9, alle condizioni pattuite tra le parti e meglio trascritte in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune territorialmente competente per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 25.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Teresa Gentile Piero Viola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Piero Viola -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 147 dell'anno 2024 R.G.A.C., rimesso in decisione all'udienza camerale dell'11.03.2025 da
(nato a [...] il [...] - C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Guido Contestabile, presso il cui studio, sito in Cittanova alla Via Lombardia n. 33, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente –
e da
(nata a [...] il [...] - C.F.: ), rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa, per procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Francesco Collia, presso il cui studio, sito in Rosarno alla Via Mattia Preti n. 11, è elettivamente domiciliata;
- resistente -
* * * * *
- letto il ricorso, depositato il 06/02/2024, con il quale ha chiesto la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio concordatario, contratto con la resistente nel Comune di Rosarno (RC) in data 04.06.2003 e trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune all'anno 2003, parte II, serie A, atto n. 9, con la conferma delle condizioni di affidamento e visita dei figli minori nonchè degli aspetti economici stabiliti dalle condizioni di separazione, omologate con decreto reso da questo
Tribunale il 15.09.2022 (nel procedimento iscritto al ruolo n. RGAC 1013/2022);
- letta la memoria di costituzione, depositata il 27.11.2024, con la quale ha aderito alla CP_1
domanda di cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario contratto con il ricorrente, alle condizioni di cui alla separazione;
- considerato che, successivamente, le parti hanno depositato in via telematica il testo dell'accordo raggiunto, apportando alcune modifiche alle vigenti condizioni di separazione;
- rilevato che, personalmente comparse dinanzi al GI all'udienza dell'11 marzo 2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni, di cui all'accordo depositato telematicamente in data 11/03/2025:
<< I. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra , ordinando Parte_1 CP_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
II. confermare l'affidamento congiunto della minore, nata il [...], ad [...]_1
i genitori ed il collocamento prevalente presso il padre con cui dimorerà nell'abitazione sita in
Rosarno (RC) alla Via Dogali n. 36. Scelta che garantisce una condizione meno faticosa e destabilizzante per la stessa che continuerà, così, a mantenere pressoché immutate le attuali abitudini di vita. Sul punto si evidenzia che la regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori (cfr. Cass. civ., ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3652);
2. confermare le condizioni di affidamento congiunto in base alle quali: 1. la madre incontrerà la figlia minorenne ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici della stessa
e, sempre previo accordo telefonico. Qualora la bambina fosse ammalata la madre potrà farle visita presso la casa coniugale, previo accordo telefonico. Nei giorni di visita della madre, la bambina minorenne sarà prelevata presso l'abitazione paterna o - previo accordo con il padre e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori - nel luogo in cui si trova con il padre o con
i nonni paterni o con persona di fiducia di entrambi i genitori;
egualmente, se la madre fosse impedita, la bambina minorenne potrà essere prelevata dai nonni materni o dagli zii materni, ovvero da terzi di fiducia di entrambi i genitori;
2. quanto alle ferie estive, i genitori, previo accordo telefonico, stabiliranno il periodo in cui trascorreranno le stesse con la bambina minorenne. Per quanto riguarda le festività Natalizie e Pasquali i genitori concorderanno tra loro i periodi da trascorrere con la piccola;
3. la madre potrà comunicare telefonicamente con la figlia minorenne quotidianamente;
4. i coniugi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore; 5 tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori;
III. confermare I'assegnazione della casa coniugale, sita in Rosarno (RC) alla Via Dogali n. 36, al sig. in quanto rispondente all'interesse della prole;
Parte_1
IV. stabilire che la sig,ra verserà mensilmente la somma di € 150,00 a figlia;
CP_1 V. confermare la condizione circa il mantenimento secondo cui i coniugi hanno rinunciato reciprocamente, già in sede di separazione, alla corresponsione di un assegno di mantenimento, provvedendo ognuno al proprio mantenimento>>.
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) il 04.06.2003 le parti hanno contratto matrimonio, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Rosarno (RC), anno 2003, parte II, serie A, atto n. 9;
b) dall'unione sono nati due figlie: (n. 21.08.2004) e (n. 27.04.2011), di cui una Per_2 Persona_1
ad oggi ancora minorenne;
c) tra i medesimi coniugi è stata dichiarata la separazione consensuale, con decreto di omologa di questo Tribunale, emesso il 15.09.2022 nel procedimento iscritto al ruolo n. RGAC 1013/2022 ; d) le parti erano precedentemente comparse dinanzi al Presidente del Tribunale in data 15/09/2022;
- constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- ritenuta la non contrarietà delle condizioni all'interesse delle figlie ad oggi minorenni;
- ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2), lett. b), della legge 1° dicembre
1970, n. 898, nel testo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, udite le parti, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 06/02/2024 da contro , trasformato in istanza congiunta Parte_1 CP_1
all'udienza dell'11.03.2025, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a Rosarno in data
04.06.2003 e trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune all'anno 2003, parte II, serie A, atto n. 9, alle condizioni pattuite tra le parti e meglio trascritte in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune territorialmente competente per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 25.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Teresa Gentile Piero Viola