CA
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 3065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3065 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza - composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. -
All'udienza del 2 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 658 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023 vertente
TRA
, , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3
dall'avv. Maurizio Riommi, elettivamente domiciliato come in atti
Appellanti
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rosalba Valenzano, elettivamente domiciliato come in atti
Appellata
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Teti, CP_2
elettivamente domiciliato come in atti
Appellato Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7857/2022 del Tribunale di Roma Sez. Lavoro pubblicata in data 30/9/2022.
Conclusioni: come da atti introduttivi del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli attuali appellanti, con separati ricorsi successivamente riuniti, premesso di avere tutti conseguito nel 2001 presso l' la laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia, di Controparte_3 avere sottoscritto con l' negli anni Controparte_1 specificati nei rispettivi ricorsi, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, prorogati senza soluzione di continuità fino al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, di avere svolto l'attività lavorativa esclusivamente nei locali del e con le attrezzature messe a Controparte_1 disposizione e di proprietà dell'azienda senza alcuna autonomia in ordine alle modalità, tempo e luogo di esecuzione della prestazione, di essere stati inseriti in turni di reperibilità, in orario notturno e nei giorni festivi, di avere risolto il contratto di lavoro in data 31.1.2018, il e lo ed il Pt_1 Pt_2
28.2.2018, , avendo sottoscritto, senza soluzione di continuità, un contratto di lavoro Parte_3
a tempo indeterminato con la medesima Amministrazione Sanitaria, svolgendo le medesime prestazioni, con le stesse modalità, di avere richiesto il pagamento delle differenze retributive e la regolarizzazione contributiva, senza alcun riscontro, hanno agito nei confronti della
[...] chiedendo di “ accertare e dichiarare che i contratti Controparte_4 di lavoro sottoscritti dal ricorrente con l' Controparte_1 quali prestazioni professionali coordinate e continuative dalla data del 19.07.2004 (07.05.2003
, 15.07.2006 fino alla data del 31.1.2018 (fino al 28.02.2018 per ) hanno Pt_3 Pt_2 Pt_3 simulato, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà rilevare, un rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto - accertare e dichiarare che sin dalla data del
19.07.2004 (07.05.2003 per e 15.07.2006 per fino alla data del 31.1.2018 Pt_3 Pt_2
(28.2.2018 per ) il ricorrente ha svolto attività lavorativa subordinata alle dipendenze Pt_3 dell' e, per l'effetto- condannare l' Controparte_1 [...] al pagamento delle differenze retributive dovute a Controparte_1 titolo di 13 mensilità omessa per gli anni dal 2015 al 31.1.2018 nella misura di € 5.757,05 o di quella diversa, maggiore o minore, che riterrà di giustizia – condannare l'
[...] al pagamento del trattamento di fine rapporto maturato dal Controparte_1
19.07.2004 (dal 07.05.2003 per e dal 15.07.2006 per fino al 31.01.2018 nella Pt_2 Pt_2 misura di € 25.969,89 (€ 28.355,14 per € 21.923,27 per ) o di quella diversa, Pt_2 Pt_3 maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
- condannare l' Controparte_1 alla regolarizzazione previdenziale ed assistenziale prevista per legge per i
[...] lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla data del 19.07.2004 (dal 07.05.2003 per e dal 15.07.2006 per sino alla data del 31.01.2018 (al 28.02.2018 per ) Pt_3 Pt_2 Pt_3
e cioè per tutta la durata dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa o per quella diversa ritenuta di giustizia, o in subordine, alla costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13
L. 12 agosto 1962 n. 1338,. Il tutto con rivalutazione monetaria o gli interessi come per legge dalla maturazione al saldo”, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi. CP_ Il Tribunale, nella resistenza dell' e dell' che, costituendosi, aveva eccepito Controparte_1 la prescrizione di parte dei crediti previdenziali e la prescrizione della richiesta di rendita vitalizia, ha respinto i ricorsi compensando per metà le spese processuali ponendo il residuo, liquidato in complessivi euro 3.000,00, a carico dei ricorrenti in solido.
Il primo giudice, espletata la prova testimoniale, ha ritenuto i ricorsi infondati argomentando che: i) nella fattispecie in esame la documentazione prodotta e le risultanze istruttorie non avevano confortato la domanda di accertamento della subordinazione, evincendosi dal tenore letterale del contratto di collaborazione la volontà delle parti di regolamentare la prestazione in termini di rapporto autonomo, e dalle prove testimoniali una chiara differenziazione tra le modalità dell'attività prestata tra il periodo antecedente ed il periodo successivo all'assunzione, soprattutto relativamente all'orario predeterminato da seguire;
ii) il documento n. 28 di parte ricorrente non dimostrava il carattere della subordinazione costituendo la descrizione delle attività svolte un dato neutro, potendo le stesse essere eseguite sia in regime di subordinazione che di parasubordinazione;
iii) dalle dichiarazioni del teste ricorrente in uno dei giudizi riuniti, emergeva che il lavoratore aveva goduto di autonomia Pt_2 nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione, pur svolgendo la propria attività in funzione delle finalità e delle necessità organizzative dell'Azienda; iv) nei ricorsi introduttivi non vi era una deduzione specifica e concreta dell'avere ricevuto una direttiva o ordine tecnico da un soggetto responsabile, e non risultavano agli atti piani di turni predisposti dal né CP_1 documentazione per autorizzazione di ferie o permessi;
v) era emerso dalle deposizioni dei testi che
<< i ricorrenti, in accordo con i Direttori della UOC Parte_4
e del Dipartimento di Neurologia e Psichiatria e con la Direzione Sanitaria Aziendale
[...] avevano manifestato la loro disponibilità a svolgere anche l'ulteriore incarico consistente nell'espletamento di esami di EEG in urgenza ai fini dell'accertamento dei casi di Morte Cerebrale>>,
; vi) i ricorrenti non avevano provato che la qualificazione liberamente attribuita dalle parti al rapporto professionale all'atto della sottoscrizione dei contratti di collaborazione avesse avuto una diversa caratterizzazione durante il suo corso. Avverso la detta pronuncia hanno proposto appello , e Parte_1 Parte_2 [...]
lamentando l'erroneità della gravata sentenza per: 1) avere omesso di valutare la violazione Parte_3 degli artt. 7, comma 6, e 36 del D. Lgs. 165/2001 da parte del che aveva stipulato contratti CP_1 di collaborazione coordinata e continuativa per oltre 16 anni, violazione del principio di indisponibilità del tipo contrattuale per violazione di norme imperative, violazione dell'art. 112 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2126 c.c.; 2) avere ritenuto non raggiunta la prova della natura subordinata dell'attività lavorativa svolta dagli appellanti durante i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Hanno reiterato, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande proposte in primo grado e non valutate dal giudice in quanto ritenute assorbite dal rigetto della domanda diretta a far dichiarare la natura subordinata dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Si è costituito il resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto. Controparte_1
CP_ Si è costituito anche l' chiedendo la condanna al versamento dei contributi non prescritti, in caso di accoglimento dell'appello.
All'odierna udienza, all'esito degli adempienti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è fondato per quanto di seguito esposto.
Con il primo motivo di censura gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure abbia omesso di scrutinare la denunciata violazione degli art. 7 comma 6 e dell'art. 36 Dlgs. 165/2001 per avere l' resistente reiterato contratti di collaborazione coordinata e continuativa per 16 anni, CP_1 palesemente violando le norme che disciplinano l'assunzione nel pubblico impiego. Affermano che il Tribunale ha conseguentemente disapplicato la tutela che l'ordinamento riconosce a tali fattispecie, con il diritto degli appellanti ad ottenere le differenze retributive dovute e alla regolarizzazione della posizione previdenziale e assistenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 c.c.
La doglianza è fondata e merita accoglimento.
L'art. 36 del D. Lgs 165/2001 prevede, tanto con riferimento al reclutamento del personale a tempo indeterminato che per quello a tempo determinato, che l'assunzione avvenga con contratto individuale di lavoro, nel rispetto di determinate procedure e modalità previste dall'art. 35 del medesimo testo, finalizzate all'accertamento della professionalità richiesta, e stabilisce che le Pubbliche
Amministrazioni possono ricorrere all'utilizzo di contratti a tempo determinato per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale e che non possano ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.
Al 5° comma il citato articolo prevede poi che “la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”, danno cui può essere chiamato a rispondere il dirigente nei confronti dell'amministrazione qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
A mente del sesto comma dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, poi: “Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
non è ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. […] Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il 6 dirigente che ha stipulato i contratti.
[…] Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma
5-quater”.
Per poter ricorrere legittimamente allo strumento del lavoro a tempo determinato occorre, pertanto, come già affermato da questa Corte di Appello con precedente che si richiama ex art. 118 disp. att.
c.p.c. (sentenza n. 1127/2023), la coerenza del rapporto rispetto ad “obiettivi e progetti specifici e determinati”, “l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili”, la “natura temporanea e altamente qualificata” dell'attività, l'assenza della adibizione a funzioni ordinarie,
l'assoluta eccezionalità del rinnovo.
Rileva il Collegio che, nella fattispecie in esame, tali condizioni non risultano integrate.
Ed infatti, come emerso documentalmente, il Servizio di Neurofisiopatologia presso il quale gli appellanti lavoravano dapprima con contratti a tempo determinato e poi con contratto a tempo indeterminato, non è stato creato per soddisfare esigenze di carattere eccezionale e temporaneo, costituendo invece un reparto incardinato in modo ordinario e permanente all'interno del CP_1 al fine di effettuare gli esami necessari provenienti dai diversi reparti di degenza della
[...] resistente.
Le attività espletate dagli appellanti sono rimaste identiche sia durante la vigenza dei contratti di collaborazione, rinnovati per sedici anni, che successivamente all'assunzione. Appare del tutto evidente che l'amministrazione, attraverso il ricorso a plurimi contratti di collaborazione a tempo determinato, ha in realtà realizzato un rapporto di lavoro subordinato.
La simulazione del tipo contrattuale - e quindi in sostanza l'inquadramento del prestatore d'opera come lavoratore autonomo, laddove più correttamente egli avrebbe diritto ad essere assunto (a tempo indeterminato o, nelle ipotesi consentite dalla legge o dai contatti collettivi, a tempo determinato) - certamente costituisce una violazione delle disposizioni imperative riguardanti l'impiego e l'assunzione dei lavoratori ai sensi dell'art. 36, comma 5 d.lgs. 165/2001, poiché gli artt. 35 e 36
d.lgs. 165/2001, nel testo vigente ratione temporis alla data di stipula del contratto, consentivano il ricorso al lavoro subordinato, a tempo indeterminato o temporaneo, solo nel rispetto delle forme di reclutamento e dei presupposti richiesti dalla legge e dalla contrattazione collettiva in relazione alle diverse tipologie contrattuali, escludendo, pertanto, in radice la possibilità per gli enti pubblici di avvalersi di contratti formalmente qualificati di lavoro autonomo per assicurarsi prestazioni da rendere, di fatto, in regime di subordinazione.
L'illegittimità del contratto di collaborazione autonoma non può che determinare l'illegittimità anche delle successive proroghe, con le quali in sostanza si è reiterata una prestazione lavorativa di natura subordinata resa in violazione degli artt. 35 e 36 d.lgs. 165/2001, in quanto formalmente qualificata come lavoro autonomo. Le proroghe, peraltro, sono da considerarsi illegittime anche se valutate alla luce della disciplina di cui all'art. 7, comma 6 d.lgs. 165/2001 sopra richiamata, come lamentato dagli appellanti, sia nel testo allora vigente e sia nel testo novellato dall'art. 1, comma 147 l. 24/12/2012 n.
228, in vigore dal 1° gennaio 2013. Tale novella, infatti, ha vietato il rinnovo dell'incarico della prestazione coordinata e continuativa e ne ha ammesso la proroga soltanto in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore.
Per costante insegnamento della Corte di cassazione, un rapporto di lavoro subordinato sorto con una
P.A. per fini istituzionali dello stesso, nullo perché non assistito da un regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra pur sempre sotto la sfera di applicazione dell'art. 2126
c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo e alla contribuzione previdenziale per il tempo in cui abbia avuto materiale esecuzione (ex multis Cass. n. 20009/2009 e
Cass. n. 1639/2012). Sempre la Cassazione ha affermato che la qualificazione normativa del contratto ha valore dirimente solo qualora le modalità di svolgimento non si siano in alcun modo discostate dalla previsione di legge, sicché la stessa non impedisce di dimostrare un rapporto di impiego di fatto instauratosi fra le parti con la conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c. (Cass. n. 17101/2017).
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi accertato che tra , , Parte_1 Parte_2 [...]
e l' per tutto il periodo in cui Parte_3 Controparte_1
l' ha fatto ricorso al contratto di collaborazione coordinata e continuativa, e Controparte_1 successiva proroga, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, rispettivamente dal 19/07/2004 al 31/01/2018 per il dal 15/07/2006 al 31/01/2018 per lo e dal 07/05/2003 al Pt_1 Pt_2
28/02/2018 per la . Pt_3
Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti lamentano una errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure che lo ha portato a negare la natura subordinata dei rapporti di lavoro instaurati fra gli originari ricorrenti e l' resistente. Controparte_1
Le censure formulate sono condivisibili, tenuto conto di quanto dichiarato dai testimoni ascoltati nel corso del giudizio di primo grado, ed in particolare, da quanto riferito dal teste (ricorrente Pt_2 nel procedimento riunito e odierno appellante): “l'attività svolta è sempre stata la stessa, sempre presso il con le attrezzature poste a disposizione. La giornata lavorativa si svolge così: CP_1 noi dobbiamo rispondere alle richieste dei medici del Policlinico per effettuare esami a pazienti ricoverati o in regime ambulatoriale. Ci sono tre postazioni e siamo tutti e tre presenti, quando arriva la chiamata dobbiamo rispondere e, singolarmente o in due, dipende dalla tipologia dell'esame, ci rechiamo presso il paziente ( al posto letto) ovvero lui viene in ambulatorio ed eseguiamo l'esame che viene archiviato sul server aziendale;
a fine giornata collaboriamo nello stilare il referto con il medico referente…non c'è nessuna differenza che l'attività che svolgiamo adesso come dipendenti rispetto a quella che svolgevamo pima… quando non potevo andare a lavoro io comunicavo come gli altri la mia assenza al referente…; per malattia potevamo assentarci solo per 20 gg continuativi
o 30 gg nell'arco di un anno pena il licenziamento. Bisognava chiedere l'autorizzazione per le altre assenze sempre al responsabile del servizio, prof. , con il quale abbiamo Persona_1 collaborato fino alla pensione…l'eventuale assenza, non avendo ferie, doveva essere recuperata successivamente…Noi dovevamo andare ad eseguire l'esame, e poi raccordarci con il Prof. Per la refertazione, come avviene anche adesso…Quanto al compenso il Direttore del dipartimento mandava una lettera di presenza e sulla base di quella comunicazione ci veniva dato uno stipendio mensile…Facevamo e facciamo ancora parte del collegio di accertamento di morte cerebrale, e ciò comportava un'organizzazione di turni su base mensile…c'erano anche altri tecnici strutturati inseriti come noi in questi turni di reperibilità ed era normale che un tecnico strutturato o co.co.co si sostituissero tra loro… Per questa attività inizialmente non c'era un compenso aggiuntivo, poi ci è stato accordato un compenso forfettario, che non prevedeva retribuzione per le effettive ore di lavoro svolte…l'orario di servizio nel tempo è cambiato e nel corso del tempo ci è stato richiesto
l'orario come i tecnici strutturati. Prima era dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19 poi è stato tolto il sabato pomeriggio, lavoravamo fino alle 13, poi un'altra riduzione alle 17 di tutti i giorni”
Il teste , funzionario tecnico equiparato a dirigente , ha dichiarato: “conosco i Tes_1 CP_1 ricorrenti in quanto siamo praticamente colleghi perché io ho anche esercitato ed esercito la professione di tecnico di neuro fisiopatologia nell'Azienda Policlinico…il servizio consisteva in questo;
c'era un telefono dove tutti i reparti del telefonavano o mandavano fax per CP_1 richiedere esami strumentali, d'urgenza, e quindi nel giorno stesso ( a volte per il carico non poteva essere rispettata e i meno urgenti venivano rimandati); loro i ricorrenti si mettevano in contatto coi servizi richiedenti, sostanzialmente sempre gli stessi, sia esterni che interni;
con gli apparecchi portatili andavano al letto del paziente facevano l'esame e poi si mettevano in contatto con i neurologi e gli mostravano l'esame per il referto…c'era una specie di referente, il ora in Per_1 pensione, all'epoca ricercatore che li coordinava nel senso che i ricorrenti dovevano rispettare un determinato orario di apertura e chiusura del servizio e lui in qualche maniera li coordinava, si accertava chi ci fosse e poi era lui che doveva fare gli esami strumentali;
le assenze le comunicavano al ovvero anche a me, senza alcuna giustificazione;
non avevano ferie, se dovevano Per_1 assentarsi per qualche giorno lo comunicavano e poi lo recuperavano.. non ci sono mai stati problemi disciplinari o disservizi…noi non potevamo verificare la presenza effettiva non avendo badge, presumo fossero normalmente presenti tutti e tre, non contemporaneamente ma nell'arco dell'orario del servizio…non so se svolgessero attività all'esterno anche se potevano farlo… l'accertamento della morte cerebrale…oltre ad esami medici si fanno esami strumentali fra cui
l'elettroencefalogramma; quindi c'è una sorta di reperibilità ed in alcuni giorni del mese i componenti debbono essere disponibili soprattutto nel periodo notturno e festivo. Il servizio si occupava anche di questa cosa;
ovviamente non avendo badge e non avendo una presenza ufficiale loro venivano remunerati con un forfait (mentre lo strutturato veniva pagato con straordinari)”.
Il teste medico specialista in neurologia, dirigente I livello Policlinico, in pensione, ha Per_1 riferito: “… ho lavorato molti anni a contatto con i ricorrenti. Il istituì un servizio di
CP_1 elettroencefalografia d'urgenza (che non era autonomo ma dipendente della unità operativa complessa di neuro fisiopatologia…), non ero responsabile ma referente dei dirigenti…il servizio è necessitato in ogni grande ospedale. Per farlo funzionare il prima ha concesso un
CP_1 contratto, co.co.co, dapprima a poi agli altri…si occupavano, dietro richiesta dei vari reparti Pt_1 del dell'esecuzione degli esami elettroencefalografici, da effettuare d'urgenza in tempi
CP_1 rapidi. Il ci aveva richiesto di garantire un certo orario giornaliero e settimanale, diurno
CP_1 e feriale…I tre ricorrenti si organizzavano da soli come volevano solo che a noi dovevano garantire il servizio sempre aperto. Nessuno li controllava erano autonomi nell'esecuzione degli esami. Anche per le assenze si sono sempre regolati da soli, non dovendo giustificare alcunchè, essenziale che il servizio fosse garantito. Il rapporto è sempre stato gestito in questo modo sino al 2018, quando sono stati assunti… confermo di averla redatta (dichiarazione del settembre 2020 all. 28 parte ricorrente), quanto agli ulteriori aspetti (orario) confermo quanto ho riferito oggi.”
Rileva il Collegio che l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato deve essere accertata sulla base di taluni indici sintomatici, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che vanno individuati mediante un accertamento fattuale compiuto dal giudice.
Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, la S.C. ha affermato i seguenti principi: i) occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro;
in particolare, nei casi di difficile qualificazione a causa della natura intellettuale dell'attività svolta la sussistenza dell'essenziale criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deve necessariamente essere verificata sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 13858 del 15/06/2009); ii) l'elemento della subordinazione (ossia della sottoposizione al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro) costituisce una modalità d'essere del rapporto, desumibile da un insieme di circostanze che devono essere complessivamente valutate da parte del giudice del merito e ciò in particolare nei rapporti di lavoro aventi natura professionale o intellettuale ed indipendentemente da una iniziale pattuizione scritta sulle modalità del rapporto (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19568 del 26/08/2013); iii) nei casi di difficile qualificazione a causa della natura intellettuale dell'attività svolta, come quello dell'attività lavorativa prestata da un libero professionista in favore di una organizzazione imprenditoriale, l'essenziale criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deve necessariamente essere accertato o escluso sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto, quali ad esempio l'inserimento in turni lavorativi predisposti dal datore di lavoro, la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell'attività, l'obbligo di rimettersi alla pianificazione dell'amministrazione in ordine alla fruizione delle ferie (Cass. Sez. L, Sentenza n. 10043 del
25/05/2004).
Nel caso di specie, dalle dichiarazioni rese dai testimoni è emerso che: i ricorrenti erano inseriti nei turni di lavoro inizialmente dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19 il sabato fino alle 13, poi fino alle 17 di tutti i giorni;
svolgevano le mansioni perfettamente sovrapponibili a quelle degli interni, presso il
Servizio di Neurofisiopatologia d'urgenza svolgendo esami elettroneurofisiologici d'urgenza all'interno di una unità organica facente parte dell'organizzazione aziendale, rimaste immutate in seguito all'assunzione a tempo indeterminato;
le assenze per ferie andavano comunicate al referente e poi recuperate;
l'attività dei ricorrenti veniva svolta sotto la supervisione del che si Per_1 accertava della loro presenza a lavoro e ne coordinava l'attività; i ricorrenti erano inseriti in turni di reperibilità. Appare, pertanto, evidente come sia emerso con chiarezza un quadro del tutto incompatibile con i presupposti della collaborazione autonoma, in ragione sia dell'adibizione a mansioni rientranti nei compiti istituzionali dell'Amministrazione, nell'ambito della quale i ricorrenti svolgevano la propria attività lavorativa conformando la prestazione alle esigenze del datore di lavoro nonché rispettando le procedure operative prestabilite, sia della sottoposizione al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, sia infine dell'inserimento stabile nell'organizzazione dell'Azienda, presso la quale si recavano quotidianamente, nel rispetto dell'orario di lavoro ed utilizzando esclusivamente strumentazione aziendale posta a sua disposizione. Gli appellanti prestavano la propria attività presso i locali del policlinico, dapprima presso il sesto padiglione ubicato al piano terra e successivamente presso il primo Padiglione piano 1, utilizzavano mezzi e strumenti di proprietà della resistente, gli orari di apertura e di chiusura del servizio erano stabiliti dalla UOC di
Neurofisiopatologia e Malattie Neuromuscolari in accordo con il Dipartimento di Scienze
Neurologiche e con la Direzione Sanitaria dell' erano Controparte_1 cioè, del tutto privi di una seppur minima struttura imprenditoriale, non assumendo alcun rischio di impresa e percependo una retribuzione mensile (doc. 28 fascicolo primo grado parte ricorrente Pt_1 doc. 29 fascicolo riunito RG 30573/20, parte ricorrente , e doc. 26 fascicolo riunito RG Pt_3
30624/20, parte ricorrente . Pt_2
Quanto al potere disciplinare quale indice della subordinazione la S.C. ha stabilito che: “l'assenza di un potere disciplinare non può, di per sé, comportare la negazione del vincolo di subordinazione”
(Cass. S. n. 23846/2017) e se è vero che l'esercizio del potere disciplinare è sicuro indice della subordinazione, la sua “mancata manifestazione può costituire indice sintomatico del difetto di tale requisito solo se realmente significativa di una esclusione del potere anzidetto in linea di principio, ma non quando esso non sia stato semplicemente esercitato in concreto per l'assenza di fatti rilevanti sul piano disciplinare” (cfr. ex plurimis Cass. n. 17008/2014, Sent. Corte d'App. Roma n.
1127/2023); nella specie, agli appellanti non sono stati mai imputati disservizi, come emerso dalle prove testimoniali.
La sentenza del giudice di prime cure non appare quindi conforme ai principi espressi dalla Suprema
Corte in tema di qualificazione della subordinazione per le prestazioni a carattere intellettuale, né corretta alla luce dell'accertato inserimento stabile dei ricorrenti nell'organizzazione aziendale, nella mancanza di autonomia nei tempi e nelle modalità della prestazione, e nella sottoposizione ad un potere direttivo che non si è limitato al mero coordinamento dell'attività, ma è consistito nella puntuale gestione di tale attività sulla base di un modello organizzativo che non presenta alcun elemento di difformità rispetto al lavoro dei medici strutturati, tanto è vero che le mansioni assegnate ai ricorrenti sono rimaste identiche anche dopo l'assunzione (ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. precedente conforme della Corte di appello di Roma Sez. lavoro n. 300/2021).
Parti appellanti ripropongono, infine, le domande che il giudice di prime cure ha ritenuto assorbite dal rigetto della domanda di accertamento del vincolo di subordinazione, precisamente quella del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2126 c.c. riguardante le differenze retributive tra quanto percepito durante la vigenza del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e quanto avrebbero dovuto percepire secondo le regole del rapporto di lavoro subordinato quantificato in €
5.757,05 a titolo di tredicesima mensilità a decorrere dall'anno 2015; il trattamento di fine rapporto quantificato in €. 25.969,89 per il in €. 28.355,14 per la e in €. 21.923,27 per lo Pt_1 Pt_3 Pt_2 le differenze contributive o la costituzione di una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
Osserva la Corte che le domande possono essere parzialmente accolte.
Quale conseguenza diretta del riconoscimento del vincolo di subordinazione e della violazione delle norme imperative in materia di assunzioni nel pubblico impiego nel rapporto di lavoro costituito, come sopra ampiamente rilevato, agli appellanti spetta la tutela prevista dall'art. 2126 c.c. con conseguente loro diritto al trattamento retributivo ed alla relativa contribuzione previdenziale.
Considerato che gli stessi hanno formulato le loro richieste nei limiti della prescrizione quinquennale, deve riconoscersi in favore di ciascuno di essi l'importo di € 5.757,05 a titolo di tredicesima mensilità
a decorrere dall'anno 2015 che, come da documentazione prodotta, non risultano nelle buste paga relative agli anni dal 2015 ed il 2018.
Riguardo la regolarizzazione contributiva, il Collegio rileva che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il lavoratore, pur non essendo creditore dei contributi previdenziali
(Cass. S.U. n. 7514/22, Cass. n. 20697/22), è comunque titolare del diritto, di derivazione costituzionale, alla posizione contributiva ovvero “all'integrità della posizione contributiva” a cui l'omissione contributiva reca pregiudizio attuale (“danno da regolarità contributiva”) quale comportamento potenzialmente dannoso.
Gli appellanti hanno dunque diritto al riconoscimento dei contributi previdenziali maturati e non versati da parte dell' resistente nei limiti della maturata prescrizione in considerazione degli CP_1 atti di diffida prodotti dagli appellanti (doc. 22 fascicolo primo grado doc. 20 fascicolo primo Pt_1 grado e doc. 24 fascicolo primo grado ), ritualmente trasmessi anche all' nel Pt_2 Pt_3 CP_2
2020.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda relativa al riconoscimento del TFR da parte dell' resistente essendo il rapporto di lavoro ancora in corso. CP_1
Alla stregua delle considerazioni espresse, l'appello va parzialmente accolto nei termini di cui in dispositivo.
L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un terzo, con condanna dell' appellata al pagamento dei Controparte_1
CP_ residui due terzi, come liquidati in dispositivo, in favore degli appellanti e dell'
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, ferma nel resto, accerta che tra , , e l' Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, rispettivamente Controparte_5 dal 19/07/2004 al 31/01/2018 per il dal 15/07/2006 al 31/01/2018 per lo e dal Pt_1 Pt_2
07/05/2003 al 28/02/2018 per la e, per l'effetto, condanna l' appellata al Pt_3 Controparte_1 pagamento delle differenze retributive dovute a titolo di 13esima mensilità per gli anni dal 2015 al
31.01.2018 nella misura di € 5.757,05 per ciascuno degli appellanti. Condanna l'
[...] alla regolarizzazione previdenziale ed assistenziale per ciascuno Controparte_1 degli appellanti nei limiti della prescrizione. Compensa per un terzo le spese del doppio grado di giudizio e condanna l' appellata al pagamento dei residui due terzi in favore Controparte_1 degli appellanti che si liquidano, quanto al primo grado, in € 4.000,00 e per il presente grado, in €
3.200,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% Iva e Cpa come per legge. Compensa per un terzo le spese del doppio grado di giudizio e condanna l'Azienda ospedaliera appellata al CP_ pagamento dei residui due terzi anche in favore dell' che si liquidano, quanto al primo grado in
€ 2.600,00, e per il presente grado, in € 2.200,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%.
Roma, 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa