CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 20/01/2026, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CORDIO ROBERTO PAOLO, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1143/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03LL02126 IRES-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03LL02126 IVA-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03LL02126 IRAP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in oggetto.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'avviso in contestazione è stato emesso sulla base dell'accertamento induttivo di maggiori IRES per
€ 41.533,00, IRAP per € 6.749,00, IVA per € 1.041,00, oltre interessi e sanzioni, anno d'imposta 2022 a fronte della rilevata non regolare tenuta dei documenti fiscali e contabili accertata dai verificatori
A fronte di tali rilievi non si rinviene, in seno al ricorso, alcuna contestazione specifica, lamentando la controparte soltanto la mancata considerazione dei costi, invero in alcun modo ha documentati neppure in questa sede, e l'illegittimità del ricorso al metodo induttivo, invero, legittimato dalla non regolare tenuta della contabilità ex art. 39 e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973.
Ciò è sufficiente a rigettare i primi due motivi di ricorso.
Anche il terzo motivo di ricorso è infondato poiché a fronte dell'irregolare tenuta delle scritture contabili l'onere probatorio in ordine alla correttezza della contabilità e dell'inerenza dei costi si concentra in capo al contribuente.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate che si liquidano in euro 5.000,00 (cinquemila/00).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CORDIO ROBERTO PAOLO, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1143/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03LL02126 IRES-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03LL02126 IVA-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03LL02126 IRAP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in oggetto.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'avviso in contestazione è stato emesso sulla base dell'accertamento induttivo di maggiori IRES per
€ 41.533,00, IRAP per € 6.749,00, IVA per € 1.041,00, oltre interessi e sanzioni, anno d'imposta 2022 a fronte della rilevata non regolare tenuta dei documenti fiscali e contabili accertata dai verificatori
A fronte di tali rilievi non si rinviene, in seno al ricorso, alcuna contestazione specifica, lamentando la controparte soltanto la mancata considerazione dei costi, invero in alcun modo ha documentati neppure in questa sede, e l'illegittimità del ricorso al metodo induttivo, invero, legittimato dalla non regolare tenuta della contabilità ex art. 39 e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973.
Ciò è sufficiente a rigettare i primi due motivi di ricorso.
Anche il terzo motivo di ricorso è infondato poiché a fronte dell'irregolare tenuta delle scritture contabili l'onere probatorio in ordine alla correttezza della contabilità e dell'inerenza dei costi si concentra in capo al contribuente.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate che si liquidano in euro 5.000,00 (cinquemila/00).