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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 22/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1577/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1577/2023, avente ad oggetto “fase di merito opposizione esecutiva”
PROMOSSA DA
(C.F. ), elett.te domiciliato a Crotone, via Parte_1 C.F._1
Pantusa n. 14; rappresentato e difeso dall'Avv. Germana Villirillo, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P. Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Salerno, c.so Garibaldi n. 16; rappresentata e difesa dall'Avv. Romano Ciccone, giusta procura in atti;
OPPOSTA
E
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede a Roma in via Grezar;
TERZO PIGNORATA
Conclusioni
All'udienza del 26.02.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad
-1- esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 03.11.2023 ha introdotto la Parte_1 fase di merito dell'opposizione spiegata avverso il pignoramento eseguito in suo danno da ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973 per Controparte_1 un importo pari ad € 5.557,73, dovuto a titolo di tributi (in particolare, imposte sugli immobili e tasse automobilistiche) già precettati con pregresse cartelle di pagamento rimaste insolute.
A sostegno dell'opposizione ha in particolare eccepito:
i) l'estinzione della pretesa tributaria o per intervenuta prescrizione ovvero per compensazione con controcredito IVA vantato dal medesimo opponente;
ii) l'illegittimità dell'intrapresa esecuzione esattoriale, attesa l'intervenuta adesione del contribuente alla c.d. rottamazione quater di cui alla L. n. 197 del 2022;
Per le esposte ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) ritenute sussistenti le ragioni dell'opponente, con ordinanza inaudita altera parte, ex art.
615 c.p.c., disporre in via cautelare la sospensione degli effetti derivanti dal fermo ex art. 48 bis
DPR 602/73 avverso cui sta opposizione;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità, improcedibilità del pignoramento ex art. 72 bis
DPR 602/73 notificato il 05.06.2023 per violazione della Legge n 197/2022, al comma 235 e 240 stante il divieto di poter intraprendere azioni esecutive o cautelari in pendenza dell'adesione alla rottamazione quater ed in assenza di atto di pignoramento successivo al fermo ex art. 48 bis DPR
602/73;
3) nel merito ai sensi degli artt. 615, 617, 623, 624 e 625 accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di agire in executivis e pertanto il diritto di non procedere ad esecuzione forzata per
l'inesistenza del credito per adesione alla rottamazione quater, in subordine per prescrizione della pretesa tributaria per Tasse automobilistiche ed ICI_IMU e pertanto l'illegittimità della procedura esecutiva intrapresa per € 5.557,73, di cui alle seguenti cartelle esattoriali:
NUMERO ATTO DATA NUMERO AVVISO DI DATA
NOTIFICA MORA / NOTIFICA
ATTO INTIMAZIONE AVVISO 13320110012096879000 06/12/201113320229001478401 08/06/2022
13320140004657232000 30/10/2015 13320229001478401 08/06/2022 13320150007712867000 28/10/201513320229001478401 08/06/2022 13320160005441832000 01/08/201613320229001478401 08/06/2022 13320170004724503000 24/08/201713320229001478401 08/06/2022
-2- 13320170006312068000 09/10/201713320229001478401 08/06/2022 13320190011084348000 04/09/2019 13320229001478401 08/06/2022
4) in via ulteriormente gradata nel merito ai sensi degli artt. 623, 624 e 625 accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di agire in executivis e pertanto il diritto di non procedere ad esecuzione forzata per l'inesistenza del credito stante l'avvenuta estinzione dei reciproci crediti per
€ 2033,30 per compensazione ex art. 1241 c.c.;
5) dichiarare nullo e di nessun effetto il pignoramento per le somme non dovute e nella denegata ipotesi di assegnazione delle somme pignorate, condannare Controparte_1 in persona del l.r.p.t. alla restituzione di quanto indebitamente incassato, oltre interessi e maggior danno ex art. 1224 c.c. comma 2°, con ogni conseguenza di legge;
6) con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio l Controparte_1
, la quale ha contestato l'ammissibilità e fondatezza delle doglianze
[...] avversarie.
Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare:
- rigettare la istanza di sospensione della esecutività dei titoli, in quanto, non sussistono i presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora;
- condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio, così come previsto dalla legge;
2) nel merito:
- rigettare la domanda inammissibile, improponibile, improcedibile, infondato sia in fatto che in diritto, oltre che pretestuoso e temerario;
- condannare parte attrice alle spese di lite come per legge».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del
26.02.2025, preso atto della scadenza dei termini di cui all'att. 189 c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione, in disparte ogni considerazione sulla farraginosa tecnica espositiva adottata nell'esposizione delle doglianze attoree, risultano comunque dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Va anzitutto rilevato che, con ordinanza del 27.10.2023, il G.O.P. ha già disposto la sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 624 c.p.c.
La presente fase di merito è stata successivamente introdotta dallo stesso opponente, il che impone, quindi, un vaglio preliminare sul suo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
In proposito, pur non ignorandosi l'esistenza di un indirizzo interpretativo secondo cui, ricorrendo una tale ipotesi, dovrebbe procedersi ad una declaratoria di inammissibilità del merito oppositivo (cfr., in tal senso, Trib. Salerno sentenza n.
-3- 17.06.2020 n. 1448: «Nel caso in cui sia disposta la sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 624 c.p.c. il debitore non ha un interesse concreto ed attuale ad instaurare la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione»), questo giudice ritiene di aderire alla tesi prevalente secondo cui, considerato che l'estinzione del giudizio di cui all'art. 624 comma 3 c.p.c. non preclude l'avvio di una nuova procedura esecutiva, va riconosciuto l'interesse del debitore ad ottenere un accertamento definitivo circa l'insussistenza del diritto di controparte ad agire in executivis nei propri confronti (cfr., sul tema, Trib. Firenze
21.03.2007, che ha chiarito che “parte interessata” all'instaurazione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. è sia l'opponente che l'opposto; Trib. Lecce 04.12.2014; Trib. Ancona
28.05.2015; Trib. Bari 21.11.2019; nonché, sia pure in un obiter dictum, Cass. Civ., sez. III,
11.09.2014 n. 19160).
3. - Tanto precisato, va però rilevato che con il primo motivo di opposizione parte opponente invoca la sopravvenienza di fatti estintivi della pretesa creditoria, quali la prescrizione e/o la compensazione.
Ebbene, avendo nella specie l provveduto ad un Controparte_2 pignoramento ex art. 72 bis del DPR n. 602/1973 ai fini della riscossione coattiva di crediti di natura tributaria, va fatta applicazione dell'ordinario criterio di riparto di giurisdizione, in virtù del quale la giurisdizione del giudice tributario – che si estende alla cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere o specie, con la sola esclusione degli atti dell'esecuzione tributaria – include anche la controversia relativa ad un'opposizione all'esecuzione con cui si contesti l'intervenuta scadenza del termine di prescrizione del credito (cfr. Cass., Sez. Un., 23.04.2009 n. 9673; Cass., Sez. Un.,
5.07.2011 n. 14667; Cass., Sez. Un., n. 21642 del 28.07.2021; Cass., Sez. Un., 8465 del
15.03.2022; Cass., Sez. Un, n. 16986 del 22.05.2022; da ultimo, Cass., Sez. Un., n. 2098 del
30.01.2025, che, intervenuta proprio in una fattispecie in cui era stato già eseguito un pignoramento ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602/73, ha dichiarato la giurisdizione del giudice tributario enunciando il seguenti principio di diritto «In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva»).
Ne consegue che, in parte qua, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito per essere la controversia devoluta al sindacato della Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente.
4. - Con riguardo invece al secondo motivo di opposizione, va osservato come lo stesso verta su una questione prettamente esecutiva, contestandosi con esso la possibilità
-4- per l'esattore di dar corso alla procedura esecutiva a seguito della presentazione da parte del contribuente della domanda di adesione alla c.d. rottamazione quater.
Orbene, tale doglianza, pur legittimamente dedotta innanzi al G.O., non risulta tuttavia meritevole di accoglimento.
Infatti, premesso che il giudizio di opposizione all'esecuzione ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito dedotto in sede esecutiva e che in tale giudizio spetta alla parte opponente, nella sua qualità di attore in senso sia formale che sostanziale, l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito (cfr., Cass. Civ., sez. III, 07.03.2017 n. 5635), nel caso in esame l'odierno opponente, pur a fronte della contestazione di controparte, non ha dimostrato di essere attuale beneficiario della definizione agevolata di cui alla L. n. 197/2022 mediante puntuale e tempestivo pagamento del piano di rateizzazione accordatogli dall
[...]
. CP_1
**************************
In punto di regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto della natura della controversia e delle questioni giuridiche ad essa sottese, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1577/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. dichiara, limitatamente all'eccezione di estinzione dei crediti per cui è causa, il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria per essere competente a decidere la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Crotone;
2. rigetta, per il resto, l'opposizione;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Crotone, in data 20 Marzo 2025.
IL GIUDICE
dott. Alfonso Scibona DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
-5-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1577/2023, avente ad oggetto “fase di merito opposizione esecutiva”
PROMOSSA DA
(C.F. ), elett.te domiciliato a Crotone, via Parte_1 C.F._1
Pantusa n. 14; rappresentato e difeso dall'Avv. Germana Villirillo, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P. Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Salerno, c.so Garibaldi n. 16; rappresentata e difesa dall'Avv. Romano Ciccone, giusta procura in atti;
OPPOSTA
E
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede a Roma in via Grezar;
TERZO PIGNORATA
Conclusioni
All'udienza del 26.02.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad
-1- esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 03.11.2023 ha introdotto la Parte_1 fase di merito dell'opposizione spiegata avverso il pignoramento eseguito in suo danno da ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973 per Controparte_1 un importo pari ad € 5.557,73, dovuto a titolo di tributi (in particolare, imposte sugli immobili e tasse automobilistiche) già precettati con pregresse cartelle di pagamento rimaste insolute.
A sostegno dell'opposizione ha in particolare eccepito:
i) l'estinzione della pretesa tributaria o per intervenuta prescrizione ovvero per compensazione con controcredito IVA vantato dal medesimo opponente;
ii) l'illegittimità dell'intrapresa esecuzione esattoriale, attesa l'intervenuta adesione del contribuente alla c.d. rottamazione quater di cui alla L. n. 197 del 2022;
Per le esposte ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) ritenute sussistenti le ragioni dell'opponente, con ordinanza inaudita altera parte, ex art.
615 c.p.c., disporre in via cautelare la sospensione degli effetti derivanti dal fermo ex art. 48 bis
DPR 602/73 avverso cui sta opposizione;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità, improcedibilità del pignoramento ex art. 72 bis
DPR 602/73 notificato il 05.06.2023 per violazione della Legge n 197/2022, al comma 235 e 240 stante il divieto di poter intraprendere azioni esecutive o cautelari in pendenza dell'adesione alla rottamazione quater ed in assenza di atto di pignoramento successivo al fermo ex art. 48 bis DPR
602/73;
3) nel merito ai sensi degli artt. 615, 617, 623, 624 e 625 accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di agire in executivis e pertanto il diritto di non procedere ad esecuzione forzata per
l'inesistenza del credito per adesione alla rottamazione quater, in subordine per prescrizione della pretesa tributaria per Tasse automobilistiche ed ICI_IMU e pertanto l'illegittimità della procedura esecutiva intrapresa per € 5.557,73, di cui alle seguenti cartelle esattoriali:
NUMERO ATTO DATA NUMERO AVVISO DI DATA
NOTIFICA MORA / NOTIFICA
ATTO INTIMAZIONE AVVISO 13320110012096879000 06/12/201113320229001478401 08/06/2022
13320140004657232000 30/10/2015 13320229001478401 08/06/2022 13320150007712867000 28/10/201513320229001478401 08/06/2022 13320160005441832000 01/08/201613320229001478401 08/06/2022 13320170004724503000 24/08/201713320229001478401 08/06/2022
-2- 13320170006312068000 09/10/201713320229001478401 08/06/2022 13320190011084348000 04/09/2019 13320229001478401 08/06/2022
4) in via ulteriormente gradata nel merito ai sensi degli artt. 623, 624 e 625 accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di agire in executivis e pertanto il diritto di non procedere ad esecuzione forzata per l'inesistenza del credito stante l'avvenuta estinzione dei reciproci crediti per
€ 2033,30 per compensazione ex art. 1241 c.c.;
5) dichiarare nullo e di nessun effetto il pignoramento per le somme non dovute e nella denegata ipotesi di assegnazione delle somme pignorate, condannare Controparte_1 in persona del l.r.p.t. alla restituzione di quanto indebitamente incassato, oltre interessi e maggior danno ex art. 1224 c.c. comma 2°, con ogni conseguenza di legge;
6) con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio l Controparte_1
, la quale ha contestato l'ammissibilità e fondatezza delle doglianze
[...] avversarie.
Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare:
- rigettare la istanza di sospensione della esecutività dei titoli, in quanto, non sussistono i presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora;
- condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio, così come previsto dalla legge;
2) nel merito:
- rigettare la domanda inammissibile, improponibile, improcedibile, infondato sia in fatto che in diritto, oltre che pretestuoso e temerario;
- condannare parte attrice alle spese di lite come per legge».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del
26.02.2025, preso atto della scadenza dei termini di cui all'att. 189 c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione, in disparte ogni considerazione sulla farraginosa tecnica espositiva adottata nell'esposizione delle doglianze attoree, risultano comunque dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Va anzitutto rilevato che, con ordinanza del 27.10.2023, il G.O.P. ha già disposto la sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 624 c.p.c.
La presente fase di merito è stata successivamente introdotta dallo stesso opponente, il che impone, quindi, un vaglio preliminare sul suo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
In proposito, pur non ignorandosi l'esistenza di un indirizzo interpretativo secondo cui, ricorrendo una tale ipotesi, dovrebbe procedersi ad una declaratoria di inammissibilità del merito oppositivo (cfr., in tal senso, Trib. Salerno sentenza n.
-3- 17.06.2020 n. 1448: «Nel caso in cui sia disposta la sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 624 c.p.c. il debitore non ha un interesse concreto ed attuale ad instaurare la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione»), questo giudice ritiene di aderire alla tesi prevalente secondo cui, considerato che l'estinzione del giudizio di cui all'art. 624 comma 3 c.p.c. non preclude l'avvio di una nuova procedura esecutiva, va riconosciuto l'interesse del debitore ad ottenere un accertamento definitivo circa l'insussistenza del diritto di controparte ad agire in executivis nei propri confronti (cfr., sul tema, Trib. Firenze
21.03.2007, che ha chiarito che “parte interessata” all'instaurazione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. è sia l'opponente che l'opposto; Trib. Lecce 04.12.2014; Trib. Ancona
28.05.2015; Trib. Bari 21.11.2019; nonché, sia pure in un obiter dictum, Cass. Civ., sez. III,
11.09.2014 n. 19160).
3. - Tanto precisato, va però rilevato che con il primo motivo di opposizione parte opponente invoca la sopravvenienza di fatti estintivi della pretesa creditoria, quali la prescrizione e/o la compensazione.
Ebbene, avendo nella specie l provveduto ad un Controparte_2 pignoramento ex art. 72 bis del DPR n. 602/1973 ai fini della riscossione coattiva di crediti di natura tributaria, va fatta applicazione dell'ordinario criterio di riparto di giurisdizione, in virtù del quale la giurisdizione del giudice tributario – che si estende alla cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere o specie, con la sola esclusione degli atti dell'esecuzione tributaria – include anche la controversia relativa ad un'opposizione all'esecuzione con cui si contesti l'intervenuta scadenza del termine di prescrizione del credito (cfr. Cass., Sez. Un., 23.04.2009 n. 9673; Cass., Sez. Un.,
5.07.2011 n. 14667; Cass., Sez. Un., n. 21642 del 28.07.2021; Cass., Sez. Un., 8465 del
15.03.2022; Cass., Sez. Un, n. 16986 del 22.05.2022; da ultimo, Cass., Sez. Un., n. 2098 del
30.01.2025, che, intervenuta proprio in una fattispecie in cui era stato già eseguito un pignoramento ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602/73, ha dichiarato la giurisdizione del giudice tributario enunciando il seguenti principio di diritto «In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva»).
Ne consegue che, in parte qua, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito per essere la controversia devoluta al sindacato della Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente.
4. - Con riguardo invece al secondo motivo di opposizione, va osservato come lo stesso verta su una questione prettamente esecutiva, contestandosi con esso la possibilità
-4- per l'esattore di dar corso alla procedura esecutiva a seguito della presentazione da parte del contribuente della domanda di adesione alla c.d. rottamazione quater.
Orbene, tale doglianza, pur legittimamente dedotta innanzi al G.O., non risulta tuttavia meritevole di accoglimento.
Infatti, premesso che il giudizio di opposizione all'esecuzione ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito dedotto in sede esecutiva e che in tale giudizio spetta alla parte opponente, nella sua qualità di attore in senso sia formale che sostanziale, l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito (cfr., Cass. Civ., sez. III, 07.03.2017 n. 5635), nel caso in esame l'odierno opponente, pur a fronte della contestazione di controparte, non ha dimostrato di essere attuale beneficiario della definizione agevolata di cui alla L. n. 197/2022 mediante puntuale e tempestivo pagamento del piano di rateizzazione accordatogli dall
[...]
. CP_1
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In punto di regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto della natura della controversia e delle questioni giuridiche ad essa sottese, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1577/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. dichiara, limitatamente all'eccezione di estinzione dei crediti per cui è causa, il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria per essere competente a decidere la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Crotone;
2. rigetta, per il resto, l'opposizione;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Crotone, in data 20 Marzo 2025.
IL GIUDICE
dott. Alfonso Scibona DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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