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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/05/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1923 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto inadempimento contrattuale, trattenuta in decisione all'udienza del 22/10/2024 e vertente tra:
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. VENE NICOLETTA, in virtù di procura allegata all'atto di citazione ed elett/te domiciliato presso il suo studio;
attore
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
VIGGIANI MARCO ed elett/te domiciliato presso il suo studio, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
NONCHÉ in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
VEGETTI ROBERTA ed elett/te domiciliato presso il suo studio, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
FATTO
[... Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. conveniva in giudizio la Parte_1
e la al fine di veder dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura CP_3 Controparte_2 stipulato con la prima per inadempimento della stessa e, per l'effetto, per vedere dichiarare l'estinzione del contratto di finanziamento finalizzato (collegato alla realizzazione del progetto), stipulato in data 22.05.2020 con la seconda convenuta;
in particolare, l'attore deduceva di essere proprietario di un immobile, sito in Sant'Agata de' Goti alla Via Starza, n.11, identificato in catasto
1 al foglio 39, particella 23 ed di aver aderito - nel maggio 2020 - ad un progetto di miglioramento energetico della casa con la società per la complessiva somma di € 41.290,00. Tale CP_1
progetto prevedeva un abbattimento dei costi del 65%, mentre la restante parte, ossia il 35%, veniva posta a carico del sig. per la complessiva somma di euro 14.451,50. L'attore asseriva che la Pt_1
stessa società predisponeva l'iter affinché gli venisse concesso finanziamento finalizzato a far fronte alle predette spese di miglioramento dell'immobile e che tale prestito veniva concesso dalla società
, che – quindi - agiva in accordo con la quale finanziatore del progetto n. Controparte_2 CP_1
6809 – id cliente 125806. Nonostante i puntuali pagamenti, il sig. rilevava l'inadempimento Pt_1
della che - a fronte di svariati solleciti telefonici - comunicava che il progetto in questione CP_1
non poteva essere realizzato a causa di un processo autorizzativo non ancora perfezionato, stante la non conformità della caldaia venduta alla normativa italiana. L'attore, quindi, dopo aver invano diffidato le convenute ad adempiere ex art. 1454 c.c., riteneva risolti di diritto i contratti, ritenendoli collegati tra loro, di talché - venendo meno l'obbligazione di pagamento - agiva anche al fine di ottenere il rimborso delle rate già versate. In subordine, chiedeva la condanna della alla CP_1
restituzione delle somme illegittimamente percepite per la somma di € 14.451,50, oltre interessi, con richiesta di manleva rispetto a qualsiasi azione promossa dalla in suo danno, con CP_2
condanna alla restituzione di € 1.971,45, quali rate del finanziamento pagate dall'attore del mese di agosto 2020 al mese di febbraio 2021, nonché la condanna della al risarcimento dei danni CP_1 subiti per un importo pari a € 5.000,00.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la , rilevando l'assenza di qualsivoglia Controparte_2
collegamento contrattuale tra il contratto di fornitura e quello di finanziamento e spiegando domanda riconvenzionale, al fine di vedere condannare l'attore al pagamento di € 16.424,73, oltre gli interessi di mora maturati e maturandi e le spese al saldo, stante l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine. In via subordinata, a fronte della risoluzione del contratto di finanziamento, chiedeva la condanna del sig. alla restituzione in favore di della somma di euro Pt_1 CP_2
12.480,05, oltre interessi convenzionali dal 26.05.2020 al saldo oltre al risarcimento dei danni subiti. In estremo subordine, infine, accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di fornitura, chiedeva la condanna della al versamento in proprio favore della somma di € CP_3
18.397,08, pari all'importo totale che avrebbe dovuto incassare dal sig. , oltre interessi di Pt_1
mora maturati e maturandi e spese con il contratto di finanziamento, nonché di essere manlevata per ogni somma da eventualmente corrispondere in favore dell'attore.
Autorizzato in data 1.7.2022 il rinnovo della notifica alla con fissazione della prima CP_1
udienza per il 15.12.2022, il 14.12.2022 si costitutiva in giudizio anche la CP_1
impugnando tutto quanto ex adverso e prodotto, eccependo l'improcedibilità della domanda per
2 mancato esperimento della negoziazione assistita e contestando l'integrale fondatezza della domanda.
Assegnati i termini istruttori, la causa veniva ritenuta direttamente matura per la decisione, di talchè - all'udienza del 28.02.2014 - veniva riservata in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti (che si riportavano ai propri atti) ed assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
La domanda è parzialmente fondata e, per l'effetto, merita accoglimento nei termini che si vanno a precisare.
Alla luce delle risultanze istruttorie, in primo luogo, occorre rilevare che il rapporto contrattuale intercorrente tra il sig. e la avente a oggetto un intervento di miglioramento Pt_1 CP_1 energetico dell'immobile di proprietà dell'attore, non può dirsi adempiuto. L'attore, infatti, eccepiva l'inadempimento della convenuta ai sensi dell'art.1218 c.c. e dalla perizia dallo stesso allegato emergeva che il progetto realizzato non solo risultava essere non conforme alle leges artes, ma – soprattutto - presentava delle discrasie rispetto agli interventi inseriti in fattura dalla stessa convenuta.
Stante la genericità delle argomentazioni spiegate dalla si ritiene raggiunta la prova CP_1 dell'inadempimento, giacchè – come noto - in tema di onere probatorio è ormai granitico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si condivide, secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. […]
Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (Cassazione SS.
UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. Cassazione civile sez. III, 18/02/2020, n.3996, Cass. 826/2015,
Cass. 15659/2011, Cass. 13685/2019).
Nel caso in esame, quindi, stante l'avvenuta e non contestata prova della fonte dell'obbligazione, sarebbe stato onere dell quale debitore convenuto, fornire concreti elementi atti a CP_1
dimostrare il proprio adempimento all'obbligazione assunta ed – invece – ella, come già evidenziato, si limitava a contestare genericamente quanto dedotto dall'attore.
Stante l'inadempimento della società convenuta, quindi, e rilevata la sussistenza dei presupposti per l'operatività dell'art. 1455 c.c., occorre dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura
3 oggetto di causa. Di fatto, la condotta assunta dalla non può ritenersi priva di valore ai fini CP_1 dell'accertamento della violazione del sinallagma contrattuale. L'aver fornito al sig. un Pt_1
prodotto (la caldaia) carente di certificazioni di conformità e, più in generale, il non aver apportato concrete migliorie allo stabile in questione – infatti - integra il requisito della gravità dell'inadempimento, di cui all'art.1455 c.c., presupposto logico-giuridico per lo scioglimento del regolamento contrattuale, con onere a carico della parte inadempiente di restituire tutto quanto percepito a titolo di prezzo da parte del creditore (art 1493 c.c.); sicché, nel caso in esame, la società
è tenuta alla restituzione di € 14.451,50 in favore dell'attore. CP_1
In merito alla domanda di risarcimento del danno, invece, si ritiene che essa non possa essere accolta, giacché non risulta provato il danno subito a fronte dell'inadempimento della CP_1
È, infatti, onere di chi ha subito il danno darne prova in giudizio, dal momento che la lesione subita non può configurarsi come un danno in re ipsa, tale da innescare un automatismo tra l'evento
(inadempimento) e l'obbligazione risarcitoria.
Dalla narrativa processuale emerge, inoltre, che in data 22.05.2020 l'attore stipulava un contratto di finanziamento con la seconda società convenuta, la , deducendo di averlo fatto Controparte_2
proprio per far fronte alle spese da sostenere per la realizzazione del progetto di miglioramento energetico ed usufruire degli incentivi statali. Alla luce di tale circostanza, l'istante inquadrava il contratto in esame come un contratto accessorio, funzionalmente collegato al contratto di fornitura.
Dalla documentazione depositata dalle parti, però, non risulta provato che tale rapporto fosse volto a finanziare proprio la realizzazione del progetto di miglioramento energetico, di cui l'attore paventa il mancato adempimento. Sicché, il contratto di finanziamento non può dirsi funzionalmente connesso al contratto di acquisto del bene effettuato dal cliente. In particolare, nel corpo del contratto non si rinviene alcun riferimento alla natura finalizzata del prestito;
all'interno del infatti, lo stesso è denominato quale “prestito personale”, senza che vi siano elementi Pt_2
ulteriori tesi a dedurne la natura teleologica.
Come è noto, invece, la nozione di contratto di credito collegato è specificamente disciplinata nel
TUB, secondo il quale un contratto di credito collegato “indica un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito” (art. 121 co. 1 lett. d
TUB).
Orbene, dall'esame della documentazione contrattuale, nessuna delle due condizioni risulta soddisfatta. Sebbene il contratto di fornitura presenti degli elementi di continuità con il contratto di
4 cessione del credito circa il valore e la datazione del rapporto, non si ritiene comunque che essi siano sufficienti e né propedeutici ad accertare la sussistenza di un collegamento negoziale.
Peraltro, a sostegno di quanto rilevato, si osservi – altresì - che il beneficiario del finanziamento è
l'odierno attore, intestatario del conto corrente su cui la somma finanziata è stata erogata, e non già la (all. doc. 4 bonifico – produzione Prestiamoci). Di talché, si esclude la possibile CP_1 applicazione dell'articolo 125-quinquies TUB (già richiamato dalle parti), che - nei contratti di credito collegati e in caso di inadempimento del fornitore - riconosce al consumatore il diritto alla risoluzione anche del contratto di credito, nonché l'obbligo per il finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate e ogni altro onere eventualmente applicato.
Tanto ciò premesso, quindi, si ritiene meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta . Controparte_2
Esclusa la sussistenza di un nesso di funzionalità tra i due contratti oggetto di causa, infatti, al contratto di finanziamento non può applicarsi il principio “simul stabunt, simul cadent”, di talché - nel caso in esame - gli effetti della risoluzione non possono estendersi anche alle vicende obbligatorie che attengono al contratto di credito.
L'attore – quindi – rimane obbligato alla restituzione del credito finanziato così come previsto dal piano di ammortamento allegato in atti (all. doc.5 ALLEGATO A – CONDIZIONI DEL
PRESTITO – produzione ) ed – in particolare - è tenuto al ripianamento del debito Controparte_2 pari a € 16.424,73, oltre gli interessi di mora maturati e maturandi e le spese al saldo, così come previsto dall'art.
6.2 delle condizioni del prestito (all. doc.5 ALLEGATO A – CONDIZIONI DEL
PRESTITO – produzione ). Dal momento che il beneficiario ha interrotto il Controparte_2
pagamento dei ratei nel marzo 2021, difatti, risulta decaduto dal dal beneficio del termine.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del D.M. 147/2022, poiché l'attività difensiva veniva conclusa dopo la sua entrata in vigore.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara risolto il contratto di fornitura n. 6809, per inadempimento e, per l'effetto, NN a CP_1
restituire in favore del sig. la somma di € 14.451,50; Pt_1
2) NN a rimborsare direttamente in favore dell'Avv. CP_1
VENE NICOLETTA, dichiaratasi antistataria, le spese di lite che si liquidano in complessivi
€ 5.341,00 (di cui € 264,00 per C.U. e diritti, € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale),
5 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario, come per legge;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale, NN Pt_1
restituire in favore della la somma di € 16.424,73, oltre
[...] Controparte_2
gli interessi di mora maturati e maturandi e le spese al saldo;
4) NN a rimborsare in favore della Parte_1 CP_2
le spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.341,00 (di cui € 237,00 per C.U., €
[...]
919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario, come per legge.
Benevento, 13/05/2025
Il Giudice
(dott.ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Ilaria Pietrovito, funzionario CP_4
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