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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 05/12/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA -Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO -Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE -Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in materia di previdenza in grado di appello iscritta al N. 144 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2022, discussa e decisa all'udienza del 26.11.2025
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Taranto al Viale Virgilio n. 101, presso e nello studio dell'avv. Francesco Murianni, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti,
- APPELLANTE -
E
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco
Certomà, RI TT e NI ND, giusta procura generale alle liti in atti, con domicilio eletto in Taranto, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell , CP_1
- APPELLATO -
Oggetto: Fondo di Garanzia per credito di trattamento fine rapporto
All'udienza del 26.11.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 726/2022) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, rigettava, con spese ex art. 152 disp. att. cpc, la domanda proposta da Pt_1 nei confronti dell' , quale gestore del Fondo di Garanzia, volta al
[...] CP_1
conseguimento del pagamento di €. 7.997,41 a titolo di TFR, in relazione all'attività lavorativa prestata dal 3.11.2010 al 3.12.2014, alle dipendenze della D.E.D. s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Taranto con sentenza n. 35/2016, con procedura conclusasi senza riparto dell'attivo per insufficienza.
Avverso tale decisione, proponeva appello lamentandone l'erroneità e Parte_1
chiedendone la riforma.
Resisteva l' concludendo per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza CP_1
impugnata.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale - richiamata la decisione della Cass. n. 1886 del 2020, secondo cui il lavoratore può conseguire il pagamento del TFR dal Fondo di Garanzia costituito presso
CP_ l' ai sensi dell'art. 2 legge 297/1982, ove, accertata l'insolvenza del datore di lavoro con sentenza dichiarativa di fallimenti, dimostri di essere stato ammesso al passivo, ovvero, in mancanza, che l'esame della domanda di insinuazione tardiva sia stata impedita dalla previa chiusura del fallimento, sempre che, prima di agire nei confronti del
Fondo, abbia esperito l'azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato in bonis ed il patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente - ha respinto la domanda rilevato che il ricorrente non aveva proposto domanda di ammissione al passivo nonché tenuto conto dell'irrilevanza dell'azione monitoria e della conseguente azione esecutiva promosse nei confronti della società già estinta.
Si duole l'appellante dell'erroneità di tale decisione rappresentando sia l'impossibilità di munirsi di un titolo esecutivo nei confronti della società fallita e cancellata - non potendo il suo credito accertarsi in seno alla procedura fallimentare ormai chiusa per insufficienza dell'attivo – sia l'idoneità della documentazione allegata - costituita dal prospetto dei conteggi aziendali per il TFR e dal Modello Cud del 2015, – a provare compiutamente l'an ed il quantum del TFR reclamato.
2 Sostiene, inoltre, l'appellante che il requisito dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali della società fallita è dimostrato proprio dal decreto di chiusura della procedura concorsuale, senza l'accertamento del passivo per previsione di mancato realizzo di
CP_ attivo, come precisato anche nel messaggio n. 1646/2017.
L'appello è infondato.
Il primo giudice ha ben motivato il rigetto della pretesa del lavoratore con il pertinente riferimento giurisprudenziale. Effettivamente in più occasioni la Suprema Corte ha ribadito la necessità, per l'affermazione del diritto del lavoratore alle prestazioni del
Fondo di Garanzia, della ricorrenza dei requisiti dell'insolvenza del datore di lavoro - accertata con la dichiarazione di fallimento o, in mancanza, con l'esperimento infruttuoso di un serio tentativo di esecuzione forzata, salva la risultanza di altri beni aggredibili con azione esecutiva (cfr. ex multis Cass., 1 luglio 2010, n. 15662; Cass., 20 novembre 2017,
n. 27467) - e dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero sulla base di un titolo esecutivo definitivo (Cass., 28 luglio 2011, n. 16617; Cass., 9 giugno 2014, n. 12971; Cass., 25 agosto 2020, n. 17643).
La Corte di legittimità, recentemente, ha pure specificato in casi esattamente conformi al presente - in cui il datore di lavoro, società a responsabilità limitata, era fallito ma non si era proceduto alla formazione dello stato passivo, in mancanza di attivo e dopo la chiusura del fallimento la società era stata cancellata dal registro delle imprese - la necessità del creditore di munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis, anche se trattavasi di una società a responsabilità limitata che poi è stata cancellata, dovendosi in tale caso agire nei confronti dei soci. Essa ha spiegato, con motivazione pienamente condivisibile, che tale azione esecutiva non è inutile, sebbene già si supponga che risulterà infruttuosa, perché serve a costituire un titolo giudiziale del credito che poi si domanderà al fondo di garanzia. Quest'ultimo, infatti, è terzo rispetto al rapporto di lavoro e nessun accertamento in ordine alla spettanza e alla consistenza del credito può
CP_ svolgersi innanzi all' “il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché l'accertamento giurisdizionale della misura del
3 TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro” (così Cass., n. 1887/2020; n. 4061/2021; n. 39157/2021).
La legge, infatti, è inequivocabile nel sancire < per l'accesso al Fondo di Garanzia dell'accertamento in via giudiziale del credito preteso
(nell'an e nel quantum debeatur) nei confronti dell'impresa inadempiente>> (Cass.,sez. lav., 4 aprile 2023, n. 9284).
”Quando il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, è lo stesso sistema delineato dall'art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982 a indicare come condizione imprescindibile per l'accesso al Fondo di garanzia l'infruttuoso ≪esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito» concernente il TFR. L'esecuzione forzata in tanto può essere esperita, in quanto sussista un titolo idoneo a fondarla (nulla executio sine titulo). In senso contrario non possono essere invocate le pronunce di questa Corte, che hanno escluso, in relazione alle peculiarità delle singole vicende, la necessità del preventivo esperimento di un'azione esecutiva di volta in volta mobiliare o immobiliare, non anche la necessità che il lavoratore assicurato si munisse di un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro (sentenza n. 1886 del 2020, cit., in motivazione)” (Cass. n. 1934/2025).
CP_ Insomma, davanti all' il lavoratore deve produrre una prova giudiziale del credito, o attraverso il verbale di insinuazione al passivo redatto dall'organo giudiziale del fallimento o un altro valido titolo esecutivo, che faccia piena prova del credito sotteso.
Questa è la ratio del pretendere un'azione esecutiva nei confronti del debitore, anche
CP_ quando è scontato che non si realizzerà alcunché, ossia non far gravare sull' un accertamento del credito che non gli spetta e non può eseguire.
È molto chiara la Cassazione nella sentenza n. 1866/2020, richiamata nella sentenza impugnata che la Corte condivide: ciò che rileva è il principio per cui, una volta esclusa
4 l'assoggettabilità alle procedure concorsuali e la possibilità di accertare il credito in sede concorsuale, il lavoratore dovrà munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente;
circostanza, questa, che costituisce non «un onere inutile e inutilmente dispendioso» ma un presupposto necessario per l'intervento del Fondo, la cui prestazione previdenziale a carattere autonomo si modella tuttavia, quanto all'importo, alla misura della retribuzione o del Tfr dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo, ovvero alla sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro.
“Né la formazione di un titolo che accerti il credito è preclusa dall'estinzione della società debitrice. In tale fattispecie, i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata e non definiti all'esito della liquidazione e, anche ai fini processuali, non cessano di ricoprire la qualità di successori, pur se rispondono intra vires dei debiti trasmessi. L'eventuale infruttuosità dell'azione, per l'assenza di riparti in base al bilancio finale di liquidazione, non si riverbera sulla legittimazione passiva dei soci e di per sé non esclude l'interesse ad agire del creditore” (Cass. cit. n. 1934/2025).
Pertanto, non colgono nel segno le difese dell'appellante, che propugnano l'impossibilità di agire nei confronti di un datore di lavoro, quando si tratti di una società cancellata dal registro delle imprese ed estinta.
Posto, allora, che nel caso di specie il lavoratore si è limitato ad attestare che il fallimento si è chiuso senza formazione del passivo, ma non ha anche provato di avere esperito una valida azione giudiziale nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis ovvero dei soci per munirsi di un titolo esecutivo, il credito vantato è rimasto sfornito di prova giudiziale
(il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, prodotto dall'appellante, oltre ad essere emesso in data 7.2.2019 nei confronti della società D.E.D. srl, ormai fallita il
22.6.2016, cancellata il 10.11.2017, è anche inefficace ex art. 664 cpc in quanto notificato soltanto in data 2.5.2019).
CP_ Inoltre, non può supplirsi cercando di provare il credito nei confronti dell e neppure
CP_ può sostenersi che il credito deve intendersi provato perché l non ha mosso
CP_ contestazioni in ordine alla sua quantificazione, rilevato che l' essendo terzo rispetto
5 al rapporto di lavoro, non è in grado di argomentare in ordine alla sua quantificazione, dovendo l'accertamento svolgersi unicamente nei confronti del datore di lavoro.
L'appello deve, dunque, essere respinto.
Ricorrono gravi ed eccezionali motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese del presente gravame in considerazione della peculiarità e novità della fattispecie controversa e del contrasto giurisprudenziale di merito evidenziato pure dall'appellante.
Stante il tenore della presente pronuncia (integrale rigetto dell'appello), deve, tuttavia, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n.
228/2012, spettando, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., sez. un., n. 4315/2020)
P.Q.M.
1) rigetta l'appello;
2) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
Taranto, 26.11.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA -Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO -Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE -Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in materia di previdenza in grado di appello iscritta al N. 144 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2022, discussa e decisa all'udienza del 26.11.2025
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Taranto al Viale Virgilio n. 101, presso e nello studio dell'avv. Francesco Murianni, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti,
- APPELLANTE -
E
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco
Certomà, RI TT e NI ND, giusta procura generale alle liti in atti, con domicilio eletto in Taranto, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell , CP_1
- APPELLATO -
Oggetto: Fondo di Garanzia per credito di trattamento fine rapporto
All'udienza del 26.11.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 726/2022) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, rigettava, con spese ex art. 152 disp. att. cpc, la domanda proposta da Pt_1 nei confronti dell' , quale gestore del Fondo di Garanzia, volta al
[...] CP_1
conseguimento del pagamento di €. 7.997,41 a titolo di TFR, in relazione all'attività lavorativa prestata dal 3.11.2010 al 3.12.2014, alle dipendenze della D.E.D. s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Taranto con sentenza n. 35/2016, con procedura conclusasi senza riparto dell'attivo per insufficienza.
Avverso tale decisione, proponeva appello lamentandone l'erroneità e Parte_1
chiedendone la riforma.
Resisteva l' concludendo per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza CP_1
impugnata.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale - richiamata la decisione della Cass. n. 1886 del 2020, secondo cui il lavoratore può conseguire il pagamento del TFR dal Fondo di Garanzia costituito presso
CP_ l' ai sensi dell'art. 2 legge 297/1982, ove, accertata l'insolvenza del datore di lavoro con sentenza dichiarativa di fallimenti, dimostri di essere stato ammesso al passivo, ovvero, in mancanza, che l'esame della domanda di insinuazione tardiva sia stata impedita dalla previa chiusura del fallimento, sempre che, prima di agire nei confronti del
Fondo, abbia esperito l'azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato in bonis ed il patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente - ha respinto la domanda rilevato che il ricorrente non aveva proposto domanda di ammissione al passivo nonché tenuto conto dell'irrilevanza dell'azione monitoria e della conseguente azione esecutiva promosse nei confronti della società già estinta.
Si duole l'appellante dell'erroneità di tale decisione rappresentando sia l'impossibilità di munirsi di un titolo esecutivo nei confronti della società fallita e cancellata - non potendo il suo credito accertarsi in seno alla procedura fallimentare ormai chiusa per insufficienza dell'attivo – sia l'idoneità della documentazione allegata - costituita dal prospetto dei conteggi aziendali per il TFR e dal Modello Cud del 2015, – a provare compiutamente l'an ed il quantum del TFR reclamato.
2 Sostiene, inoltre, l'appellante che il requisito dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali della società fallita è dimostrato proprio dal decreto di chiusura della procedura concorsuale, senza l'accertamento del passivo per previsione di mancato realizzo di
CP_ attivo, come precisato anche nel messaggio n. 1646/2017.
L'appello è infondato.
Il primo giudice ha ben motivato il rigetto della pretesa del lavoratore con il pertinente riferimento giurisprudenziale. Effettivamente in più occasioni la Suprema Corte ha ribadito la necessità, per l'affermazione del diritto del lavoratore alle prestazioni del
Fondo di Garanzia, della ricorrenza dei requisiti dell'insolvenza del datore di lavoro - accertata con la dichiarazione di fallimento o, in mancanza, con l'esperimento infruttuoso di un serio tentativo di esecuzione forzata, salva la risultanza di altri beni aggredibili con azione esecutiva (cfr. ex multis Cass., 1 luglio 2010, n. 15662; Cass., 20 novembre 2017,
n. 27467) - e dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero sulla base di un titolo esecutivo definitivo (Cass., 28 luglio 2011, n. 16617; Cass., 9 giugno 2014, n. 12971; Cass., 25 agosto 2020, n. 17643).
La Corte di legittimità, recentemente, ha pure specificato in casi esattamente conformi al presente - in cui il datore di lavoro, società a responsabilità limitata, era fallito ma non si era proceduto alla formazione dello stato passivo, in mancanza di attivo e dopo la chiusura del fallimento la società era stata cancellata dal registro delle imprese - la necessità del creditore di munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis, anche se trattavasi di una società a responsabilità limitata che poi è stata cancellata, dovendosi in tale caso agire nei confronti dei soci. Essa ha spiegato, con motivazione pienamente condivisibile, che tale azione esecutiva non è inutile, sebbene già si supponga che risulterà infruttuosa, perché serve a costituire un titolo giudiziale del credito che poi si domanderà al fondo di garanzia. Quest'ultimo, infatti, è terzo rispetto al rapporto di lavoro e nessun accertamento in ordine alla spettanza e alla consistenza del credito può
CP_ svolgersi innanzi all' “il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché l'accertamento giurisdizionale della misura del
3 TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro” (così Cass., n. 1887/2020; n. 4061/2021; n. 39157/2021).
La legge, infatti, è inequivocabile nel sancire < per l'accesso al Fondo di Garanzia dell'accertamento in via giudiziale del credito preteso
(nell'an e nel quantum debeatur) nei confronti dell'impresa inadempiente>> (Cass.,sez. lav., 4 aprile 2023, n. 9284).
”Quando il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, è lo stesso sistema delineato dall'art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982 a indicare come condizione imprescindibile per l'accesso al Fondo di garanzia l'infruttuoso ≪esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito» concernente il TFR. L'esecuzione forzata in tanto può essere esperita, in quanto sussista un titolo idoneo a fondarla (nulla executio sine titulo). In senso contrario non possono essere invocate le pronunce di questa Corte, che hanno escluso, in relazione alle peculiarità delle singole vicende, la necessità del preventivo esperimento di un'azione esecutiva di volta in volta mobiliare o immobiliare, non anche la necessità che il lavoratore assicurato si munisse di un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro (sentenza n. 1886 del 2020, cit., in motivazione)” (Cass. n. 1934/2025).
CP_ Insomma, davanti all' il lavoratore deve produrre una prova giudiziale del credito, o attraverso il verbale di insinuazione al passivo redatto dall'organo giudiziale del fallimento o un altro valido titolo esecutivo, che faccia piena prova del credito sotteso.
Questa è la ratio del pretendere un'azione esecutiva nei confronti del debitore, anche
CP_ quando è scontato che non si realizzerà alcunché, ossia non far gravare sull' un accertamento del credito che non gli spetta e non può eseguire.
È molto chiara la Cassazione nella sentenza n. 1866/2020, richiamata nella sentenza impugnata che la Corte condivide: ciò che rileva è il principio per cui, una volta esclusa
4 l'assoggettabilità alle procedure concorsuali e la possibilità di accertare il credito in sede concorsuale, il lavoratore dovrà munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente;
circostanza, questa, che costituisce non «un onere inutile e inutilmente dispendioso» ma un presupposto necessario per l'intervento del Fondo, la cui prestazione previdenziale a carattere autonomo si modella tuttavia, quanto all'importo, alla misura della retribuzione o del Tfr dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo, ovvero alla sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro.
“Né la formazione di un titolo che accerti il credito è preclusa dall'estinzione della società debitrice. In tale fattispecie, i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata e non definiti all'esito della liquidazione e, anche ai fini processuali, non cessano di ricoprire la qualità di successori, pur se rispondono intra vires dei debiti trasmessi. L'eventuale infruttuosità dell'azione, per l'assenza di riparti in base al bilancio finale di liquidazione, non si riverbera sulla legittimazione passiva dei soci e di per sé non esclude l'interesse ad agire del creditore” (Cass. cit. n. 1934/2025).
Pertanto, non colgono nel segno le difese dell'appellante, che propugnano l'impossibilità di agire nei confronti di un datore di lavoro, quando si tratti di una società cancellata dal registro delle imprese ed estinta.
Posto, allora, che nel caso di specie il lavoratore si è limitato ad attestare che il fallimento si è chiuso senza formazione del passivo, ma non ha anche provato di avere esperito una valida azione giudiziale nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis ovvero dei soci per munirsi di un titolo esecutivo, il credito vantato è rimasto sfornito di prova giudiziale
(il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, prodotto dall'appellante, oltre ad essere emesso in data 7.2.2019 nei confronti della società D.E.D. srl, ormai fallita il
22.6.2016, cancellata il 10.11.2017, è anche inefficace ex art. 664 cpc in quanto notificato soltanto in data 2.5.2019).
CP_ Inoltre, non può supplirsi cercando di provare il credito nei confronti dell e neppure
CP_ può sostenersi che il credito deve intendersi provato perché l non ha mosso
CP_ contestazioni in ordine alla sua quantificazione, rilevato che l' essendo terzo rispetto
5 al rapporto di lavoro, non è in grado di argomentare in ordine alla sua quantificazione, dovendo l'accertamento svolgersi unicamente nei confronti del datore di lavoro.
L'appello deve, dunque, essere respinto.
Ricorrono gravi ed eccezionali motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese del presente gravame in considerazione della peculiarità e novità della fattispecie controversa e del contrasto giurisprudenziale di merito evidenziato pure dall'appellante.
Stante il tenore della presente pronuncia (integrale rigetto dell'appello), deve, tuttavia, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n.
228/2012, spettando, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., sez. un., n. 4315/2020)
P.Q.M.
1) rigetta l'appello;
2) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
Taranto, 26.11.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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